G ACCESSIBILITA’

 

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La normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche prevede obblighi diversi sia per gli edifici che per gli spazi esterni di pertinenza. Le differenze derivano dalla natura della proprietà (pubblica o privata), dalla funzione dell’edificio, dal suo utilizzo e dal tipo di intervento edilizio previsto.

La prima regola è verificare se l’edificio esaminato è di proprietà pubblica o privata.

Verificato il requisito necessario per l’opera edilizia da progettare, si dovranno controllare tutte le indicazioni tecniche previste dalla normativa.

 

Normativa di riferimento

Tipo di spazio, attrezzatura, edificio

Tipo di intervento edilizio a cui si applica la normativa

D.P.R.503/96

pubblico

  • nuova costruzione
  • ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente
  • cambiamento di destinazione d’uso

L.13/89

D.M.236/89

L.104/92

privato

  • nuova costruzione
  • ristrutturazione (L.457/78 Tit.IV Art.31 Let. d)

 

privato aperto al pubblico

  • nuova costruzione
  • ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente
  • cambiamento di destinazione d’uso

G.1 Edifici e spazi pubblici

Gli edifici e gli spazi pubblici, compresi i relativi spazi esterni di pertinenza, devono essere accessibili. Il criterio di accessibilità si può articolare a seconda dei casi, delle tipologie edilizie e delle funzioni.

Per l'edilizia residenziale pubblica, il requisito di accessibilità è soddisfatto se, oltre alle parti comuni, almeno il 5% degli alloggi previsti nell'intervento (con un minimo di uno) è accessibile. Gli altri alloggi dovranno essere soltanto visitabili e adattabili.

G.2 Edifici e spazi privati

dovranno essere accessibili

dovranno essere visitabili tutti gli altri edifici che sono comunque aperti al pubblico, come :

  • cinema,
  • teatri,
  • auditorium,
  • circoli privati,
  • ristoranti,

  • trattorie,
  • bar,
  • negozi,
  • alberghi,
  • campeggi,
  • pensioni,
  • banche,
  • chiese,
  • grandi magazzini ecc.
  • G.2.1 Accessi agli edifici privati

    Esterni

    Devono essere accessibili tutti gli spazi esterni come percorsi e parcheggi, coperti o scoperti, di pertinenza dell’ edificio e in particolare quelli tra l’edificio e la viabilità pubblica. Il requisito può essere soddisfatto se esiste anche un solo percorso accessibile tra il confine sulla pubblica via e la soglia di ingresso dell’edificio.

    Interni

    Devono essere accessibili tutti i percorsi interni, intesi come parti comuni (hall di ingresso, corridoi comuni, atri, vestiboli, foyer, piattaforme di distribuzione dei collegamenti verticali comuni come scale, rampe, ascensori, servoscala, etc.). Da tale requisito sono esclusi i locali e i vani tecnici (locali impianti, centrali termiche, locali macchina di ascensori, ecc.) perché riservati ai soli addetti.

    G.2.2 Residenza privata di nuova costruzione

    a) Gli alloggi in edifici plurifamiliari di nuova costruzione devono essere visitabili e adattabili; le parti comuni degli stessi edifici, compresi gli spazi esterni, devono essere accessibili.

    b) Gli edifici unifamiliari o plurifamiliari senza parti comuni devono essere adattabili;.

     

    G.2.3 Residenza privata esistente

    Per gli interventi di ristrutturazione valgono le norme dell’articolo precedente.

    Per tutti gli altri tipi di intervento (manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-sanitario, restauro e risanamento conservativo) è richiesto il rispetto della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche limitatamente alla porzione di edificio oggetto dell'intervento.

    G.2.4 Edilizia privata aperta al pubblico

    (attrezzature per il ristoro, attrezzature ricettive, edifici di spettacolo, edifici di culto, attrezzature culturali, etc....)

    Per qualsiasi tipo di intervento (nuova costruzione, ristrutturazione, restauro, etc.) è richiesta la visitabilità:

    Nel caso in cui l’esercizio sia sede di attività soggetta alla normativa sul collocamento obbligatorio, si applica quanto descritto nel capitolo seguente.

    Per alcune attività è obbligatorio osservare alcune prescrizioni:

    Locali per il ristoro e locali per riunioni e spettacoli dove è prevista la somministrazione di pasti

    Attrezzature ricettive (alberghi, campeggi, etc.)

    Strutture sportive

    Tutti gli impianti sportivi intesi come attrezzature a carattere sociale dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche (stadi, piscine, palazzetti dello sport, etc.) devono essere accessibili.

    Per quanto riguarda gli spazi dei settori per il pubblico, si applicano le regole relative ai locali di spettacolo.

    G.2.5 Luoghi di lavoro

    Per i luoghi di lavoro non soggetti all’obbligo del collocamento obbligatorio (assunzione di personale portatore di handicap) è richiesta l’adattabilità.

    Per i luoghi di lavoro soggetti all’obbligo è richiesta l’accessibilità di:

    G.3 Competenze del professionista

    Nella progettazione il professionista dovrà tenere conto di quanto disposto dal legislatore in merito agli spazi di manovra di persona su sedia a ruote, ed inoltre dovrà predisporre il progetto rispettando le caratteristiche e le dimensioni relative alle unità ambientali, e ai componenti edilizi.

    Al dossier da presentare in comune per la concessione, autorizzazione o D.I.A. il professionista dovrà allegare gli elaborati tecnici previsti per la dimostrazione del grado di accessibilità dell’intervento progettato; dovrà inoltre produrre una dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente.

    Tale procedura è requisito essenziale per l’ottenimento dell’ abitabilità e agibilità.

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