G01
a) Accessibilità
"Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia" (D.M.236/89, art. 2 lettera g).
Tale requisito deve consentire anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale (in altre parole: dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con tre bambini al paraplegico su sedia a ruote) la possibilità di accedere a uno spazio, un edificio, un servizio, e fruirne, muoversi liberamente al suo interno in sicurezza e autonomia, sostare, trovarvi servizi igienici, parcheggiare la propria auto: necessarie sono la totale assenza di barriere architettoniche e la presenza di adeguati elementi di ausilio e di orientamento.
b) Visitabilità
"Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta (D.M.236/89, art.21 lettera h).
Quindi la visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dell'edificio che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale (compresi la facile individuazione e l'agevole utilizzo di almeno un servizio igienico indifferentemente a ogni tipo di persona.
c) Adattabilità
"Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale" (D.M.236/89, art.2 lettera i).
Il requisito dell'adattabilità di un'unità immobiliare è soddisfatto quando questa può essere resa idonea alle necessità di persone con ridotta o impedita capacità motoria tramite l'esecuzione differita nel tempo di lavori che non modificano la struttura portante, e la rete degli impianti comuni.
"Negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l'accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell'ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica 384/78" (D.M. 236/89, art.5 c.7).