C38

(C.3) PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE

P.P. Piano Particolareggiato di attuazione (C.3.1)

Questi Piani indicano:

-le reti stradali e i principali dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:

-le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;

-gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;

-gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro o a bonifica edilizia;

-le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata nel piano;

-gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;

-la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future

-norme integrative di attuazione del P.P..

Ciascun piano particolareggiato di attuazione deve essere corredato dalla relazione illustrativa e dal piano finanziario.

P.E.E.P. Piano per l’Edilizia Economica e Popolare (C.3.2)

E’ il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare (edilizia sovvenzionata), nonché dalle opere e servizi complementari, urbani e sociali, comprese le aree a verde pubblico (L.167/62), ha validità di 18 anni. Di fatto è un Piano Particolareggiato ma una particolare importanza riveste il dimensionamento dell’intervento, che deve tener conto del fabbisogno di vani di edilizia economica e popolare, ed il preventivo di spesa da cui si determinerà il prezzo di cessione del suolo.

P.I.P. Piano degli Insediamenti produttivi (C.3.3)

E’ il Piano Particolareggiato delle zone da destinare ad insediamenti produttivi, e deve assolvere ad una duplice funzione: da un lato stimolare l’espansione produttivistica nel territorio comunale, dall’altro garantire l’ordinato assetto urbanistico dell’area in cui dovranno essere localizzati i nuovi complessi produttivi (L.865/717). Oltre a quanto già detto per il P.P. il P.I.P. dovrà contiene l’individuazione delle aree destinate alla normale pianificazione, alla conservazione ed alla ristrutturazione edilizia, con riferimento al tipo o ai tipi di fabbricati ammessi per ciascuna di esse.

P.L. Piano di lottizzazione (C.3.4)

Il Piano di Lottizzazione è uno strumento di urbanizzazione di zone destinate ad insediamenti residenziali o produttivi. L’attuazione dei Piani di Lottizzazione è subordinata in genere ai Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A). Sotto l’aspetto tecnico e formale il P.L. è analogo ad Piano Particolareggiato.

P.R. Piani di recupero (C.3.6)

Tali piani riguardano gli interventi di conservazione degli edifici e degli spazi pubblici e privati aventi caratteristiche storico-ambientali, prendendo in considerazione gli edifici da restaurare e da risanare, la destinazione di uso degli edifici degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature. I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero dei suddetti manufatti.

Per quanto non stabilito dalla L.457/78 si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale.