C37

Piani regolatori comunali (C.2)

I piani regolatori comunali (P.R.G.) definiscono le destinazioni d'uso del territorio e le relative norme di attuazione. Il P.R.G. assegna la destinazione funzionale alle aree ed immobili (tramite lo zoning del territorio ed i piani di dettaglio), ed impone gli standards urbanistici (indice di fabbricabilità, rapporto di copertura e l'altezza massime degli edifici).

Il piano regolatore comunale considera la totalità del territorio comunale e indica:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone territoriali omogenee del territorio, con precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù;

4) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme tecniche per l'attuazione del piano (N.T.A.);

7) i programmi e le fasi di attuazione.

Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione.

A fianco del Piano Regolatore c'é i Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) che fissa i limiti temporali all'utilizzazione delle aree.

E' importante evidenziare che in mancanza di normativa urbanistica comunale si deve fare riferimento agli standards previsti dall' art. 4 L.10/77.

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nota 1

Zone territoriali omogenee (art.2 D.M.1444/68)

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6-8-1967, n. 765:

ZONE A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambiŸ tale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

ZONE B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondi`ria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5;

ZONE C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

ZONE D- le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

ZONE E - le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

ZONE F - le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

nota 2

N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione

Le indicazioni fondamentali riportate nelle N.T.A. sono:

  1. Quali tipi di interventi possono essere attuati

- manutenzione ordinaria

- manutenzione straordinaria

- conservazione, restauro e risanamento conservativo

- ristrutturazione edilizia

- variazione della destinazione d’uso

- nuova edificazione

- nuovo impianto

- sistemazione delle aree scoperte

- uso e tutela delle risorse naturali

  1. Quali dei tipi di intervento sopracitati possono essere attuati nelle varie zone omogenee
  2. La classificazione degli immobili, complessi edilizi ed aree di pertinenza, per la determinazione degli interenti ammissibili