C37
Piani regolatori comunali (C.2)
I piani regolatori comunali (P.R.G.) definiscono le destinazioni d'uso del territorio e le relative norme di attuazione. Il P.R.G. assegna la destinazione funzionale alle aree ed immobili (tramite lo zoning del territorio ed i piani di dettaglio), ed impone gli standards urbanistici (indice di fabbricabilità, rapporto di copertura e l'altezza massime degli edifici).
Il piano regolatore comunale considera la totalità del territorio comunale e indica:
1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;
2) la divisione in zone territoriali omogenee del territorio, con precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciale servitù;
4) le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere e impianti di interesse collettivo o sociale;
5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
6) le norme tecniche per l'attuazione del piano (N.T.A.);
7) i programmi e le fasi di attuazione.
Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati di esecuzione.
A fianco del Piano Regolatore c'é i Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) che fissa i limiti temporali all'utilizzazione delle aree.
E' importante evidenziare che in mancanza di normativa urbanistica comunale si deve fare riferimento agli standards previsti dall' art. 4 L.10/77.
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Zone territoriali omogenee (art.2 D.M.1444/68)
Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6-8-1967, n. 765:
ZONE A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambi tale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
ZONE B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondi`ria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a mc/mq 1,5;
ZONE C - le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
ZONE D- le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
ZONE E - le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
ZONE F - le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
N.T.A. Norme Tecniche di Attuazione
Le indicazioni fondamentali riportate nelle N.T.A. sono:
- conservazione, restauro e risanamento conservativo
- variazione della destinazione duso
- nuova edificazione
- nuovo impianto
- sistemazione delle aree scoperte
- uso e tutela delle risorse naturali