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LE RESPONSABILITA’

Responsabilità del Progettista

Di seguito si riportano le principali responsabilità che competono al Progettista sia quest'ultimo l'estensore del solo progetto di massima o anche l'estensore del progetto esecutivo che definiamo come quel complesso di elaborati che permettono l'attuazione dell'opera da parte di persona diversa dal progettista. La responsabilità civile più evidente che può essere imputata all'architetto é quella di inadempienza d'opera.

Per chiarire quando ciò possa verificarsi é necessario identificare quale tipo di obbligazioni deriva all'architetto con l'esecuzione di un incarico professionale.

Le obbligazioni possono essere suddivise in due grandi categorie:

- obbligazione di risultato in cui si impegna ad ottenere una certa cosa

- obbligazione di mezzi in cui ci si impegna solo a prestare una determinata attività

Nel caso di un progetto di architettura bisognerà chiarire al momento dell'incarico se la prestazione richiesta abbia ad oggetto la sola elaborazione del progetto o anche l'ottenimento della concessione.

In funzione dei due casi sopra descritti, nel primo caso l'obbligazione (obbligazione di mezzi) si esaurisce con la consegna del progetto stesso purché ovviamente sia tecnicamente realizzabile e rispondente alle norme vigenti; nel secondo caso l'obbligazione (obbligazione di risultato) si esaurisce solo dopo aver svolto tutte le pratiche per l'ottenimento della Concessione (é ovvio che non può essere fatto carico al professionista un illecito diniego della Pubblica Amministrazione o un suo ingiustificato ritardo).

Le responsabilità del professionista sono indicate agli art. 1176 (diligenza nell'adempimento) e 2236 (responsabilità del prestatore d'opera) del Codice Civile.

Le responsabilità civili che gravano sul professionista in questa prima fase della progettazione si acuiscono sempre più con l'approccio alla fase esecutiva.

Responsabilità penali - Per quanto attiene, alle responsabilità penali del progettista queste sono previste nel Codice Penale all'art. 676 (rovina di edifici........ chiunque ha avuto parte nel progetto di un edificio...... che poi per sua colpa, rovini é punito con l'ammenda non inferiore a L. 40.000. Se dal fatto é derivato pericolo alle persone la pena é l'arresto fino a 6 mesi ovvero all'ammenda non inferiore a L. 120.000).

Con l'entrata in vigore della nuova legge sui lavori pubblici (n.109/94) all'art. 25 c.5-bis i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione (del progetto esecutivo)

Responsabilità del Direttore dei Lavori

Anche per il Direttore dei lavori (D.L.) valgono le note generali sull'inadempienza d'opera già citate per il professionista.

In sostanza la figura del Direttore dei lavori rientra nella categoria della "rappresentanza "; a lui é infatti attribuita (attraverso un contratto d'opera) la facoltà di compiere atti in nome e per conto della Committenza ricordando però che la sua rappresentatività é puramente tecnico-amministrativa.

E' per questo che il D.L. dovrà svolgere il proprio compito con accuratezza per non trovarsi a ledere, in caso di negligenza, gli interessi della Committenza.

Sarà pertanto soggetto all'applicazione degli artt. 1176 e 2236 del Codice Civile quando ometta di effettuare la sorveglianza in cantiere, impartisca delle istruzioni tecnicamente errate o superi i suoi poteri compromettendo in modo più o meno grave l'esito dell'opera o la sua riuscita a regola d'arte.

E' importante notare che quando si configura una colpa da parte della D.L. quest'ultima dovrà rispondere anche di eventuali danni riportati a terzi.

Il principio fondamentale che investe questo tipo di responsabilità é quello del risarcimento del danno che l'autore ha procurato; poiché l'attività dell'architetto interessa rilevanti investimenti di denaro tale responsabilità, qualora dimostrata, può essere estremamente gravosa.

A titolo di promemoria sono riferibili al D.L. anche altri articoli del Codice Civile quali quelli delle distanze legali, l'art. 871 (norme di edilizia) art. 1171 (denuncia di nuova opera), art. 1172 (denuncia di danno temuto) art. 1667 (difformità e vizi d'opera) art. 1669 (rovina e difetti di cose immobili).

Responsabilità penali - Poiché il compito del Direttore dei lavori é quello dell'alta sorveglianza ed é perciò responsabile di quello che avviene in cantiere risulta di grande importanza, ai fini penali, la diretta attività del Direttore stesso qualora egli non faccia in modo che certi avvenimenti (da lui presumibili) si verifichino.

Anche qui si riportano a titolo di promemoria alcuni articoli del Codice Civile che interessano l'attività di D.L.: art. 437 (rimozione ed omissione dolosa di cautela contro infortuni del lavoro) art. 635 (danneggiamento) art. 639 (deturpamento o imbruttimento di case altrui) art. 650 (inosservanza di provvedimenti di autorità) art. 673 (omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari) art. 674 (getto pericoloso di cose) art. 677 (danneggiamento di patrimonio archeologico storico nazionale) etc.

Responsabilità generali - Oltre alle precedenti responsabilità il D.L deve rispondere ad altre responsabilità indotte da diverse leggi o regolamenti particolari.

1) Il D.L. deve imporre sia all'Appaltatore che al personale addetto, l'applicazione delle norme di sicurezza ma non é responsabile, quando sia comprovato il suo controllo e le sue richieste, della negligenza sia dell'Appaltatore che dei lavoratori.

2) Il D.L. deve assicurarsi che le strutture dell'edificio siano eseguite a norma di legge sul cemento armato e ove occorra, a norma delle leggi sulle zone sismiche.

3) La legge n. 47/1985 sancisce che il D.L. é responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché a quelle delle concessioni ad edificare e alle modalità esecutive stabilite nella concessione edilizia.

4) Il D.L. é responsabile di ciò che attesta nel certificato di agibilità o abitabilità.