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IL QUADRO LEGISLATIVO

Il primo provvedimento legislativo italiano inerente il tema delle barriere architettoniche risale ad una circolare del 1967; attualmente più di quarantacinque provvedimenti normativi, disciplinano la materia in ogni settore.

Ogni edificio di nuova costruzione e ogni intervento edilizio su edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, è soggetto all'applicazione di precise e severe norme in materia di barriere architettoniche.

I principali testi di legge vigenti applicabili al patrimonio edilizio esistente e di nuova costruzione sono:

  1. Legge 13/89 e relativo D.M. 236/89 di attuazione,
  2. si applicano agli edifici privati aperti al pubblico, edifici residenziali di ogni tipo e agli spazi esterni di pertinenza. Per la residenza, sono previste facilitazioni per l'installazione di impianti di sollevamento nelle scale condominiali. Per gli edifici soggetti a vincolo monumentale (L.1089/39) la risposta delle competenti Soprintendenze deve essere rapida ed eventuali dinieghi devono essere motivati. Fondamentale è infine l'introduzione della prestazionalità della norma: non vi sono più prescrizioni dimensionali rigide, ma, individuato l'obiettivo della fruibilità di uno spazio (requisito), esso è raggiungibile attraverso molteplici soluzioni tecnico - progettuali e distributive (caratteristica prestazionale); è sufficiente dimostrarlo mediante grafici appositi, anche in deroga alle indicazioni proposte.

  3. Legge 104/92 (detta "legge-quadro"),
  4. ordina organicamente la materia legislativa. relativa alle barriere architettoniche nei suoi contenuti più ampi e soprattutto ha esteso il campo di applicazione anche agli interventi edilizi di minor entità sul patrimonio esistente pubblico o privato aperto al pubblico, quali le "opere interne", il restauro, la manutenzione straordinaria ecc., anche limitatamente alla porzione di edificio oggetto dell'intervento.

    Sono inoltre previste sanzioni anche penali per inadempienze e carenze relative all'accessibilità degli edifici di uso pubblico, di cui sono considerati responsabili il progettista, il direttore dei lavori, il sindaco o l'ufficio che ha rilasciato il provvedimento autorizzativo, l'impresa costruttrice e il collaudatore che ne ha attestato la validità.

  5. D.P.R. 503/96,

con il quale si disciplinano edifici, spazi e servizi pubblici, di nuova costruzione, esistenti, di carattere temporaneo, e anche il solo cambio di destinazione in favore di un uso pubblico. È importante rilevare che ogni luogo pubblico deve essere fruibile da chiunque, superando così la definizione di disabile, di handicap. Tecnicamente, per quanto riguarda le caratteristiche prestazionali degli spazi il decreto si ricollega al D.M.236/89, unificando così due ambiti (pubblico e privato) in precedenza scollegati e conflittuali.

IL CAMPO DI APPLICAZIONE

  1. Edilizia residenziale pubblica e privata, edifici privati e spazi esterni di pertinenza.
  2. (in base alla L.13/89, art.1 c.1, e al D.M. 236/89, art.1)

    Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 236/89 gli interventi di nuova edificazione e quelli rientranti nella categoria di intervento della ristrutturazione (come definita all'art 31 lettera d della L.457/78) su edifici esistenti.

  3. Edifici privati aperti al pubblico e spazi esterni di pertinenza.
  4. (in base alla L.13/89, art.1 c.1, al D.M.236/89, art.1, e alla L.104/92, art.24)

    Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 236/89 gli interventi di nuova edificazione e ogni intervento su edifici esistenti suscettibile di limitarne l'accessibilità o la visitabilità.

    Sono quindi compresi tutti gli interventi considerati "minori" quali opere interne, manutenzioni straordinarie, restauro e risanamento conservativo, almeno relativamente alla porzione di edificio oggetto dell'intervento stesso. Limitatamente alle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli (sia all'aperto che al chiuso) rientrano nel suddetto campo di applicazione anche quelle di carattere temporaneo.

  5. Edifici e spazi pubblici.

(in base al D.P.R. 503/96, art.1 c.3 e c.4)

Rientrano nel campo di applicazione del D.P.R.503/96 gli interventi di nuova costruzione, anche di carattere temporaneo, e tutti gli interventi su edifici e spazi esistenti suscettibili di limitare l'accessibilità, almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Rientra nel campo di applicazione anche il solo cambio di destinazione (anche senza opere ) in favore di un uso pubblico, anche se limitato a una sola parte.

 

L'art. 4 del D.P.R.503/96 stabilisce che comunque agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti gli accorgimenti necessari per migliorarne la fruibilità.

Si evidenzia quindi una maggiore articolazione delle verifiche dei progetti ai fini dell'accessibilità tanto più l'edificio o lo spazio progettato è rivolto all'uso pubblico.

È importante rilevare come rientrino nel campo di applicazione anche le attrezzature di carattere temporaneo, considerate "luogo", con conseguenti obblighi di fruibilità da parte di tutti.

Ad esempio, per le attività estive di spettacolo che vengono allestite nelle piazze, nei parchi o all'interno dei monumenti principali delle città esiste la possibilità che gli accorgimenti per renderle accessibili siano anche essi temporanei.