A15

Competenze degli Architetti

Si ricordano in proposito le seguenti norme:

Legge 24 giugno 1923 n. 1395 sulla tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto

16 novembre 1939 n. 2229

legge 2 marzo 1949 n. 143 approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti

legge 5 novembre 1971 n.1086 sulle opere in conglomerato cementizio armato

legge 2 febbraio 1974 n.64 recante provvedimenti in zona sismica

Opere di edilizia civile ex art. 52 1° comma ; R.D. 2537/1925

La disposizione citata stabilisce che " formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" nella sua ampia formulazione, sottolineata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, IV 9 novembre 1989 n.765) deve intendersi come onnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica (dal momento della progettazione a quello del collaudo) per i quali non siano previste diverse specifiche competenze professionali, espressamente fatte salve dal successivo art. 53 del citato R.D. n.2537/25.

Urbanistica

Che il disposto dell’art. 52 1° comma debba ritenersi comprensivo anche degli interventi di tipo urbanistico, trova conferma anche nelle disposizioni di cui alla legge n.143 del 1949, sulla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali.

L’art. 5 della L.143/49 infatti alla quale pure non deve riconoscersi efficacia accrescitiva sulle competenze fissate dal R.D. 2537/25, delle quali costituisce invece mera specificazione, contempla tra le prestazioni di Ingegneri ed Architetti anche "studi di piani regolatori, di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico"

E’ da ricordare peraltro che la disposizione di cui all’art. 52 1° comma non trova applicazione con riguardo alle "opere di rilevante importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso" la cui parte tecnica, comunque deve essere ai sensi dell’art. 55 del R.D. 2537/25 " eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate all’esercizio della professione di ingegnere, ovvero della professione di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall’art. 52".

Il Ministero dei LL.PP. ha emesso nel 1969 una circolare (la n° 6679) che prevede una nuova tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche.

Le prestazioni professionali previste dalle Circolare e che si riferiscono all'urbanistica hanno per oggetto:

A) Piani generali

A0 Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

A1 piano territoriale di coordinamento (PTC)

A2 piano regolatore a livello comprensoriale e comunale (piano strutturale)

A3 piani di settore (turistico, paesistico, infrastrutturale, di sviluppo industriale …)

A4 programma di fabbricazione e regolamento edilizio

B) piani di esecuzione

B1 piano particolareggiato e di zona

B2 piano particolareggiato di risanamento conservativo

Opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica

E’ necessario sottolineare che la legge 5 novembre 1971 n.1086 non ha apportato alcuna modifica alla ripartizione delle competenze delle varie categorie interessate, dal momento che essa all’art. 2 si limita a prevedere che la progettazione e la direzione della esecuzione, di tali opere debba avvenire ad opera di un ingegnere od architetto o geometra o perito industriale nei limiti delle rispettive competenze rinviando quindi a quanto previsto in materia dalle disposizioni precedenti.

Analoga norma di rinvio è del resto contenuta anche dalla successiva legge n. 64 del 1974 in materia di costruzioni in zona sismica.

Rimane quindi vigente la disposizione di cui all’art. 1 del R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 la quale riserva ad ingegneri ed architetti la redazione dei progetti e la direzione dei lavori di quelle opere in conglomerato cementizio semplice o armato la cui stabilità possa come previsto dall’art. 1 della legge 1086/1971.

Che il nostro legislatore ritenga tuttora vigente il R.D. del 1939 è del resto confermato dall’art. 2 della legge 7 gennaio 1976 n.3 come modificato dalla legge 10 febbraio 1992 n.152 recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale che espressamente richiama la disposizione del 1939.

Completa il quadro delle competenze degli ingegneri ed architetti in materia di opere in cemento armato la previsione di cui all’art. 7 2° comma della legge n.1086/1971, ai sensi della quale il collaudo statico di tali opere è riservato ad un ingegnere ovvero ad un architetto i quali siano tuttavia iscritti all’albo da almeno 10 anni e che non siano intervenuti in alcun modo alla progettazione direzione ed esecuzione dell’opera

Costruzioni in zona sismica ex legge 2 febbraio 1974 n.64

Si osserva in proposito che l’art. 3 della legge n.64 disciplina le sole costruzioni " la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità e che la relativa competenza è riservata agli ingegneri ed agli architetti poiché anche se l’art. 17 riconosce altre figure professionali tra i quali i geometri come competenti "nei limiti delle rispettive competenze" non sembra che le opere a cui si riferisce la L.64/1974 la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità possano essere identificate tra quelle costruzioni di modesta entità per la cui progettazione e costruzione sono abilitati i geometri ai sensi dell’art. 16 lett. m) del R.D. n.274/1929

Opere di urbanizzazione secondaria

Ai sensi dell’art. 52 1° comma è certa la comune competenza in materia, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore come quelle dell’edilizia scolastica R.D. 1 maggio 1925 n.1432, R.D. 5 febbraio 1928 n.377 R.D. 26 aprile 1928 n.1297.

Opere di urbanizzazione primaria

Su queste ultime categorie di opere si è più frequentemente coinvolto l’autorità giudiziaria per dirimere interpretazioni derivanti da una non chiara esplicitazione delle competenze relative.

L’oggetto del contendere è stato frequentemente le opere stradali e di fognatura per le quali gli ingegneri hanno contestato la competenza degli architetti essendo comprese nell’art. 51.

Grazie alla interpretazione non letterale della espressione "opere di edilizia civile" vi sono state diverse sentenze della magistratura che hanno ritenuto comprese in detta espressione le opere stradali e fognarie connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli edifici stessi.

Ne è derivato il riconoscimento della competenza dell’architetto a progettare e dirigere i lavori di opere di urbanizzazione di quartieri urbani o di strade nell’ambito della città.

E’ stato ritenuto infatti che il legislatore originario all’art. 52 del citato R.D. 2537/23 abbia in realtà indicato la categoria residuale di opere non previste dall’art. 51, per cui considerato l’attuale ordinamento degli studi delle facoltà di architettura e la tendenziale equiparazione dell’attività di ingegnere ed architetto registrata dalle norme successive al R.D. hanno considerato di spettanza di entrambe le categorie la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere di urbanizzazione con la esclusione di quelle opere di particolare complessità tecnica che implicano conoscenze peculiari.

Competenze esclusive art.52 2° comma R.D. n. 2537/1925

La norma citata riserva, agli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico , ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge n.490/99 (ex legge n. 1089/39) consentendo tuttavia la realizzazione della parte tecnica tanto all’architetto quanto all’ingegnere.

La nota del Ministero di Grazia e Giustizia Uff. VII protoc. n. 7/25/4136 del 1 giugno 1990 conferma la competenza esclusiva dell’architetto rinviando alla "chiara formulazione dell’art. 52 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che non lascia spazio per interpretazioni diverse, consentendo soltanto di affiancare eventualmente a tale professionista, ma limitatamente alla parte tecnica dell’intervento un ingegnere" l’art. 54 1° comma del medesimo R. D. stabilisce peraltro che " coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in ingegneria presso gli istituti di istruzione superiore indicati nell’art. 1 della legge 24 giugno 1923 n. 1395 entro il 31 dicembre 1924, ovvero lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giuste le norme stabilite dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923 n.2909 sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente regolamento"

Si ricorda in proposito come il Consiglio di Stato ritenga che tale espressa riserva riguardi solo gli immobili riconosciuti di interesse storico ambientale dell’apposita legislazione (sent. 17 ottobre 1974 n. 395) .

Campo operativo nell'ambito estimativo

L'architetto é abilitato anche ad esprimere giudizi circa il valore di costo, di mercato, di trasformazione etc. cioè esprimere una valutazione preventiva del costo di investimento, della convenienza di un intervento di nuova edificazione o sul patrimonio edilizio esistente. Tale campo operativo é quello considerato come "estimativo"

- consulenti tecnici per i tribunali mettono a disposizione dei giudici la propria conoscenza ed esperienza quando una causa richiede particolari conoscenze scientifiche per le quali non siano sufficienti le comuni cognizioni del giudice.

Settore del design

Per completare il quadro dell'attività professionale dell'architetto occorre ricordare:

- il settore del design, dal disegno industriale dell'oggetto d'uso alla progettazione tecnologica e design del componente edilizio

Nuove professionalità

Negli ultimi anni, a seguito del recepimento di altrettante norme europee lo Stato ha emanato una serie di leggi che individuano ulteriori campi operativi dell'Architetto e spesso ne individuano anche di nuove fino ad ora non previste nell'ordinamento professionale. Ci si riferisce al Decreto Legislativo 494/96 che riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili (edili) che individua due nuove figure di professionisti:

- il coordinatore della sicurezza durante la progettazione e il coordinatore della sicurezza durante l' esecuzione. Il prodotto del loro lavoro é la redazione e la successiva revisione, in corso di esecuzione dell'opera edilizia, di un piano chiamato Piano di Sicurezza, oltre alla applicazione dei principi di prevenzione progettati nel piano a tutte le fasi lavorative del cantiere.

- Inoltre sono da considerare i piani di valutazione di impatto ambientale previsti dalla legge n. 146 del 22 febbraio 1994.