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LIBERA PROFESSIONE (singola o associata)

L'esercizio della libera professione di ingegnere e di architetto presuppone l'iscrizione del professionista al rispettivo albo professionale; detta iscrizione rappresenta, quindi, un elemento essenziale del contratto di lavoro autonomo che si instaura tra professionista e cliente.

Libero professionista è in genere chi esercita una delle professioni intellettuali senza vincoli di subordinazione, con particolare riferimento alla facoltà di svolgere una determinata attività professionale, il cui esercizio deve essere contenuto entro determinati limiti, laddove tale attività diviene di pubblico interesse.

L'esplicazione di tale attività forma oggetto di un "contratto d'opera" che si conclude tra professionista e cliente, detto di "prestazione d'opera intellettuale", che é disciplinato dagli artt. 2229 e 2230 del Codice Civile e che è classificato tra i rapporti di lavoro autonomo.

Le modalità di associazione sono regolate dalla L.1815 del 23.11.39.

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

Tali società sono costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali nelle forme di Società di persone di cui al Titolo V del Libro V del Codice Civile

capo II - Società semplice

capo III - Società in nome collettivo

capo IV - Società in accomandita semplice

ovvero nelle forme della Società Cooperativa (Libro V, Titolo V, Capo I c.c.)

SOCIETA' DI INGEGNERIA

Queste sono intese come società di capitali come indicato nel Titolo V, Libro V cap. V, VI e VII del Codice Civile

capo V - Società per azioni

capo VI - Società in accomandita per azioni

capo VII - Società a responsabilità limitata

Tali società devono avere direttori tecnici in possesso del titolo professionale di ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente della società, ed iscritti al relativo Albo professionale da almeno 10 anni.