A 12
Ordine degli Architetti
Norme di Deontologia Professionale
TESTO UNIFICATO DELLE NORME DI DEONTOLOGIA
PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DELL'ARCHITETTO
CONTENUTO
Capitolo I - Principi generali
Capitolo II - Norme relative alle modalità di esercizio della professione di architetto
Capitolo III - Rapporti con i committenti
Capitolo IV - Rapporti con gli Enti Pubblici
Capitolo V - Rapporti con i colleghi
Capitolo VI - Rapporti con I'Ordine professionale
Capitolo VII - Sanzioni
Capitolo VIII - Disposizioni Finali
PREMESSA
L'Architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica in ogni Paese.
L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed este tici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta a un mero fatto commerciale regolato solo da criteri quontitativi. L'opera di architettura ten de a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti. Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della Comunità.
La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione.
La società ha dunque interesse a garantire un contesto nel quale I'Architettura possa essere espressa al meglio, favorendo lo formazione della coscienza civile dei suoi valori e la partecipazione dei cittadini alle decisioni concernenti il loro interesse; gli architetti hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina.
Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei singoli cittodini e delle comunitò di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali ed economiche del territorio, adottando, nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, e il benessere Fisico ed emozionale dei suoi utenti.
Le norme di etica professianale che seguono sono I'emanazione di questo assunto fondamentale che appartiene alla formazione intellettuale di ogni architetto. Esse competono, nell'ambito delle leggi vigenti, le Norme per I'esercizio e l'ordinamento della Professione.
CAPITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.1
Nell'esercizio della professione, I'architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell'Ordine.
Art.2
Le presenti norme valgono in qualunque forma venga esercitata la professione sia libera che dipendente, pubblica o privata.
Art.3
Larchitetto esercita la professione in conformità alle leggi vigenti ed opera nel rispetto dellinteresse generale della società che riconosce prevalente su quelli del committente e personale.
Ad. 4
Il comportamento professionale dellarchitetto deve basarsi sullassunzione di responsabilità dei propri atti, sullautonomia culturale, sullindipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale, sulladempimento degli impegni assunti e sui rispetto del segreto professionale.
Art.5
Larchitetto svolge le sue prestazioni professionali solo quando non sussistano condizioni di incompatibilità e quando il proprio interesse o quello del committente non siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
Art.6
Larchitetto nel promuovere la sua attività professionale deve attribuirsi solo capacità o titoli pertinenti alla professione o riconosciuti dalla legge senza qualificarsi in modo equivoco, esercitare pressioni, o vantare influenze di qualsiasi tipo.
Ari. 7
Larchitetto sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia personalmente svolto o diretto; non sottoscrive prestazioni, in forma paritaria, con persone fisiche o giuridiche che per norme vigenti non possono svolgerle.
Nel sottoscrivere e svolgere prestazioni professionali in forma collegiale o interdisciplinare deve assicurarsi che siano sempre esplicitate le singole competenze e responsabilità.
Art.8
Per larchitetto qualsiasi forma di libera e leale competizione si basa esclusivamente sulla qualità del suo lavoro nel rispetto dei diritti dei colleghi.
Art.9
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza. Lincarico professionale si configura come contratto di prestazione dopera intellettuale.
Art.10
Il rapporto con i colleghi deve essere improntato a correttezza, lealtà e chiarezza.
CAPITOLO Il
NORME RELATIVE ALLE MODALITA DI ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI ARCHITE1TO
Art.11
Larchitetto esercita la sua professione sia in qualità di libero professionista (singolo o associato), sia in qualità di dipendente che di funzionario pubblico.
Qualunque sia il suo stato professionale, larchitetto deve disporre dellindipendenza necessaria, che gli permetta di esercitare la professione in conformità allinteresse generale e alle regole deontologiche, e di assumersi così la responsabilità delle proprie azioni.
Egli informa immediatamente lOrdine di ogni modifica che intervenga nel suo stato professionale.
Art.12
Larchitetto che voglia esercitare la professione in forma diversa da quella singola, deve accertarsi che gli altri componenti non si trovino in condizioni di incompatibilità, che i patti consociativi non siano in contrasto con le leggi che regolano la professione e con le presenti norme deontologiche e siano depositati presso lOrdine di appartenenza.
Art.13
Larchitetto dipendente o pubblico funzionario, cui sia consentito per legge o per contratto svolgere in via eccezionale atti di libera professione, fatte salve le specifiche condizioni di incompatibilità fissate dalle vigenti norme, deve preventivamente inviare a mezzo di raccomandata al proprio Ordine copia della necessaria autorizzazione ottenuta per ogni singolo incarico.
CAPITOLO V
RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art.14
Larchitetto nellaccettazione dellincarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, nel rispetto delle leggi vigenti e delle presenti norme, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi.
Larchitetto svolgerà il proprio mandato in conformità agli impegni assunti e redigerà la parcella nel rispetto delle tariffe vigenti, secondo i criteri concordati per la valutazione dellonorario.
Larchitetto deve rapportare alle sue effettive possibilità dintervento ed ai mezzi di cui può disporre la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza.
Art.15
Larchitetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dellincarico.
Art.16
La rinuncia totale o parziale del compenso è ammissibile solo in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificano, dandone tempestiva comunicazione allOrdine.
Art.17
Larchitetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale.
Art.18
Larchitetto non deve subire passivamente la volontà del committente quando questa contrasti con lo sua autonomia e con il suo prestigio.
Art.19
Larchitetto assolve, personalmente, nellambito della propria organizzazione, lincarico conferitogli. Durante lo svolgimento può farsi rappresentare e coadiuvare da persona competente e gradita al committente, comunque sempre sotto la propria responsabilità e direzione e nei casi in cui ciò sia compatibile con la natura dellincarico.
Art.20
La collaborazione con altro professionista, indicato dal committente durante lo svolgimento dellincarico, è subordinata al reciproco gradimento e può essere rifiutata.
Art.21
Larchitetto non può, senza lesplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dellopera progettata o diretta per conto del committente.
Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi proposti per lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informarne il committente.
Art.22
Larchitetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, alfine di percepire illeciti guadagni.
Art.23
Qualora il professionista intenda recedere dallincarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare il Committente, i colleghi in caso di incarico di gruppo, i colleghi che lo sostituiranno e dovrà darne comunicazione al proprio Ordine.
Art.24
Larchitetto proposto quale consulente tecnico, anche in vertenze stragiudiziali, dovrà astenersi dallassumere il relativo incarico nel caso in cui si sia già pronunciato in precedenza.
Art.25
Larchitetto, se richiesto come consulente dallAutorità giudiziaria o dalle parti di dare un proprio parere formale sulla congruità di parcelle professionali è tenuto ad assumere presso lOrdine di competenza, informazioni sui criteri seguiti dallOrdine.
Art.26
Larchitetto, nellespletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dellopera nei limiti di quanto stabilito dallincarico.
La carenza, limprecisione o lindeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica.
CAPITOLO IV
RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
Art.27
Larchitetto cui sia demandato qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici di qualunque tipo e/o Commissioni presso Enti pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona, dei poteri o del prestigio inerenti alla carica pubblica o allufficio pubblico esercitato per trarne un vantaggio professionale per se o per gli altri.
Art.28
Larchitetto non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti e delle presenti norme.
Art.29
Larchitetto che esegue per incarico di Pubbliche Amministrazioni strumenti urbanistici e loro varianti deve astenersi dal momento dellincarico e fino alla loro approvazione definitiva dallassumere incarichi privati di progettazione nellarea oggetto dello strumento urbanistico.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che abbiano collaborato alla stesura del piano o che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art.30
Larchitetto che svolge lincarico di consulenza per unAmministrazione Pubblica in forma occasionale o continuativo, non può assumere incarichi professionali privati e pubblici aventi oggetto attinente la consulenza. Tale divieto è esteso anche a quei professionisti che con il primo abbiano rapporti di collaborazione in atto.
Art.31
Nellesercizio professionale larchitetto non potrà abbinare la propria firma come architetto incaricato di svolgere mansioni professionali, anche parziali, a quelle di altri professionisti o persone, non autorizzate dalla legge, ad assumere identiche mansioni o responsabilità.
Art.32
E competenza del Consiglio dellOrdine dirimere casi dubbi in merito allapplicazione delle norme del presente capitolo.
CAPITOLO V
RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.33
I rapporti di collaborazione tra colleghi dovranno essere preventivamente concordati in modo che risulti, anche pubblicamente il preciso apporta professionale di ciascuno e dovranno essere improntati alla massima lealtà, correttezza e chiarezza.
Art.34
Larchitetto deve evitare ogni forma di scorretta di concorrenza nei riguardi di altri colleghi e non può partecipare a competizioni basate unicamente su parametri economici relativi ai compensi stabiliti dalla Tariffa professionale vigente.
Art.35
La pubblicità commerciale è contraria alla dignità professionale ed è lesiva dellimmagine della categoria.
La pubblica diffusione delle opere e dei progetti è atto di divulgazione culturale e non deve mai assumere forme concorrenziali o di carattere commerciale.
Art.36
Larchitetto non deve compiere atti tendenti alla sostituzione di colleghi che stiano per avere od abbiano ricevuto incarichi professionali.
Art.37
Larchitetto chiamato od assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve preventivamente informare, per iscritto, il collega stesso, accertarsi del contenuto del precedente incarico e che esso sia stato formalmente revocato.
Prima dellaccettazione dovrà altresì verificare le prestazioni già svolte al fine di salvaguardare i compensi maturati. Sono fatti salvi i diritti dautore.
Art.38
Larchitetto deve astenersi da apprezzamenti denigratori nei confronti di un collega, ed in particolare quando ne prosegue lopera iniziata ed interrotta.
Dovrà astenersi, altresì, da qualsiasi giudizio inerente gli onorari maturati dal collega sostituito.
Art.39
Nel caso di unopera progettata o di una prestazione professionale svolta in associazione, anche temporanea, con altri soggetti, larchitetto nel citano deve indicarne sempre i nominativi e gli specifici apporti. Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi che esercitino le professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione di architetto.
Art.40
Larchitetto deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco, precisando nella carta intestata, nella targa di studio, nellelenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri o nelle dizioni opposte sugli elaborati e in ogni altra indicazione, soltanto i titoli che gli competono e la forma in cui svolge la professione.
Non è permesso abbinare il titolo di dottore architetto a quello di professore se non specificando lesatto valore di questultimo titolo (professore di scuola media; professore incaricato presso lUniversità; professore libero docente; professore ordinario; professore emerito; ecc.).
Non è altresì permesso indicare lattività professionale sotto dizioni generiche se non seguite dalla indicazione dei componenti lo studio, con relative precise qualifiche professionali.
Art.41
Larchitetto, quando sia collaudatore di unopera, non può accettare nessun altro tipo di incarico per la stessa opera.
CAPITOLO VI
RAPPORTI CON LORDINE PROFESSIONALE
Art.42
Larchitetto è tenuto ad osservare le deliberazioni assunte dal Consiglio dellOrdine nellambito delle proprie competenze istituzionali.
Art.43
Lappartenenza allOrdine comporta per larchitetto il dovere di collaborare col Consiglio dellOrdine per il pieno rispetto delle norme deontologiche.
Art.44
Larchitetto ha lobbligo di fornire i chiarimenti e le documentazioni che gli venissero richiesti dallOrdine e di comunicare lo stato della sua condizione di esercizio professionale.
Art.45
Larchitetto che abbia motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare per iscritto il Presidente dellOrdine.
Art.46
Larchitetto che ha accettato mandati o collaborazioni per conto del Consiglio dellOrdine, deve adempiere a tutti gli obblighi conseguenti.
Art.47
Larchitetto che non partecipa senza motivazione alle votazioni elettive previste dalle leggi, viene meno ad un preciso dovere deontologico.
Art.48
Larchitetto che si trovi in condizioni di incompatibilità per lesercizio della libera professione, cui sia concesso di svolgere atti di libera professione, deve preventivamente inviare a mezzo raccomandata la copia della autorizzazione al proprio Ordine.
Questultimo nel caso in cui la prestazione venga svolta al di fuori del proprio territorio darà comunicazione allOrdine territorialmente competente.
Art.49
Larchitetto che sia a qualunque titolo componente di qualsivoglia commissione presso Enti pubblici è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti doveri:
informa tempestivamente il Consiglio dellOrdine dellavvenuta nomina od elezione;
dà comunicazione al Consiglio dellOrdine degli incarichi professionali in atto nellambito di pertinenza della commissione;
dà sempre comunicazione al Consiglio dellOrdine, specifica e preventiva allaccettazione, degli incarichi pubblici o privati che dovesse assumere nella sfera di pertinenza con il pubblico mandato od incarico quando ritenga che non sussistano incompatibilità;
si attiene alle disposizioni ed indirizzi che il Consiglio dellOrdine dovesse impartire nellinteresse o a tutela della dignità della categoria;
non dovrà accettare di essere confermato nello stesso incarico per una seconda volta consecutiva sempre che non sia tenuto ad accettare la riconferma in considerazione della propria qualifica di Amministratore pubblico. Ai fini del divieto di cui al precedente comma sono equiparati allarchitetto membro della Commissione anche gli architetti che siano con questo associati.
Art.50
Larchitetto che intende partecipare ad un concorso deve preventivamente assicurarsi che il relativo bando sia stato approvato dallOrdine professionale o dal CNA.
Larchitetto che per diretto incarico dellente banditore ha predisposto la stesura del bando ed ha contribuito alla definizione del tema del concorso non può parteciparvi.
La partecipazione ad un concorso, in qualità di concorrente o membro in giuria, per il quale sia stata emanata diffido dallOrdine di appartenenza o dal CNA non è consentita.
Art.51
Larchitetto non può essere componente di una Commissione giudicatrice di un concorso al quale partecipino, come concorrenti, altri professionisti che con lui abbiano rapporti di parentela o di collaborazione professionale in atto anche se informali.
Art.52
Larchitetto nominato quale membro di Commissione giudicatrice di un concorso:
a) esprime un giudizio di merito sugli elaborati del concorso dopo aver verificato che siano state osservate le norme del bando da parte dei concorrenti e da parte della commissione giudicatrice;
b) segnala al proprio Consiglio dellOrdine e al CNA le eventuali infrazioni ed ogni atto lesivo alla categoria compiute da architetti, siano essi concorrenti o componenti la giuria o da altri membri della giuria;
c) rifiuta incarichi, da parte di terzi o dallo stesso Ente presso il quale la Commissione giudicatrice è costituita, che gli derivino dalla sua veste di Commissario. Dovrà altresì astenersi dallindicare, anche se sollecitato, nominativi di colleghi per laffidamento di incarichi comunque connessi con il tema del lavoro per il quale la Commissione è stata costituita;
d) nel caso in cui per qualsiasi motivo il concorso non abbia avuto alcun esito, deve rifiutare qualunque incarico inerente loggetto di detto concorso.
Art.53
Fatto salvo quanto disposto dalla legge i componenti del Consiglio o delle Commissioni dellOrdine nonché gli architetti nominati in rappresentanza del Consiglio stesso, sono tenuti alla riservatezza su ogni argomento o circostanza inerente la carica o il mandato ricevuto.
CAPITOLO VII
SANZIONI
Art.54
La vigilanza del rispetto delle vigenti norme deontologiche e lapplicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dellOrdine.
Art.55
Le sanzioni previste per le violazioni alle presenti norme sono:
lavvertimento, la censura, la sospensione e la cancellazione ai sensi dellart.45 del R.D. 23. 10. 1925, n. 2537.
Sono fatte salve, comunque, le sanzioni disposte dalle leggi dello Stato.
Art.56
Ogni infrazione relativa ad incompatibilità, concorrenza sleale, partecipazione a concorsi diffidati, mancato rispetto dei principi generali di cui al Cap. I, e comunque in grado di arrecare danno materiale o morale a terzi, comporta lo sanzione della sospensione fino a tre mesi.
Art.57
Le violazioni non previste allarticolo precedente comportano la sanzione dellavvertimento o della censura.
Art.58
Nei casi di recidività relativi ad infrazioni previste ai precedenti articoli sono combinabili sanzioni corrispondenti alla categoria di infrazione immediatamente superiore, e comunque, nei limiti della sospensione di mesi sei.
Art.59
La sospensione per un periodo superiore ai sei mesi e la cancellazione saranno disposte nei casi previsti dalle Leggi e nei casi di recidività, o di perdita dei diritti necessari per liscrizione allalbo.
CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.60
Le presenti norme integrano e completano le norme legislative e regolamentari che disciplinano la professione di architetto. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dellOrdine professionale a tutela del valore e della dignità della professione.
Art.61
Le presenti norme sono comuni a tutti gli architetti, italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.
in conformità a quanto previsto dallad. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 i singoli Ordini professionali possono integrare, acquisito il parere favorevole del CNA, con un proprio regolamento, le presenti norme.
Art.62
Le presenti norme sostituiscono quelle attualmente in vigore, vengono pubblicate sullorgano ufficiale della categoria "LArchitetto" e sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Architetti, gli Ordini provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati della Repubblica Italiana.
Esse entrano in vigore dal 1 gennaio 1994.