A11
Ordine professionale (istituito dal RDL 23/10/25 n° 2537)
La garanzia che la Committenza richiede circa le capacità del professionista a cui ha conferito l'incarico sta' nell'iscrizione di questi all'Albo professionale cioè la sua appartenenza ad un Ordine professionale.
L'Ordine, che è un Ente di Diritto Pubblico, dipende dal Ministero di Grazia e Giustizia ed ha come scopo essenziale la tenuta dell'Albo (L. n° 879/1938) che rappresenta non solo il registro degli iscritti ma anche il documento, sempre aggiornato, delle variazione che possono intervenire in seguito alle eventuali decisioni disciplinari ammesse dal Consiglio dell'Ordine a carico dei propri iscritti (sanzioni disciplinari).
L'esercizio della professione é dunque consentito ai cittadini italiani che, ottenuto il titolo di studio e la successiva abilitazione, posseggono "requisiti di natura morale e politica" senza i quali può essere rifiutata l'iscrizione.
Per questo potere l'Ordine può essere considerato Magistratura di prima istanza avendo un suo preciso potere giurisdizionale.
Nel caso di abusi o mancanze (denunciate all'Ordine) commessi da iscritti nei confronti del Codice deontologico o Codice Civile o Codice Penale, il Consiglio, su rapporto del Presidente, sentita la difesa dell'interessato, decide se vi é motivo di un giudizio disciplinare, e quindi assumendo ruolo di prima istanza con un suo preciso potere giurisdizionale