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ORGANIZZAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA
Il presidente della repubblica
È eletto, per sette anni, dal parlamento in seduta comune integrato da tre delegati per ogni regione (la Valle d'Aosta designa un solo delegato), fra i cittadini che abbiano compiuto cinquant'anni e godano dei diritti politici e civili. Come rappresentante dell'unità nazionale il presidente della repubblica cumula in sé una serie di funzioni delicatissime; fra le più importanti, la promulgazione delle leggi, la concessione della grazia, la nomina del presidente del consiglio e dei ministri, lo scioglimento anticipato delle camere, l'indizione delle elezioni politiche e la determinazione del giorno di prima riunione delle nuove camere. Ha altresì il potere di sciogliere le camere fuorché nel semestre precedente la scadenza del mandato. Presiede infine il Consiglio supremo di difesa e il Consiglio superiore della magistratura.
Il Parlamento
Il legislatore ha adottato il sistema bicamerale: una camera dei deputati, composta di 630 membri eletti a suffragio universale e diretto, e un senato, composto di 315 membri eletti su base regionale, provvedono alla rappresentanza politica dei cittadini e alla formazione delle leggi. Si è voluto così conservare, in ambito rigorosamente bicameralista, l'istituzione senatoria, mutandone le basi (era infatti di nomina regia), pur se alla Costituente si erano manifestate perplessità. Camera e senato erano originariamente destinati a diversa durata (cinque anni la camera, sei il senato), ma la norma costituzionale è stata successivamente mutata parificando le durate (5 anni).
Il parlamento esercita la funzione legislativa (le leggi devono essere approvate, nello stesso testo, da entrambe le camere), vota la fiducia al governo, approva i bilanci preventivi e consuntivi, decide la politica nazionale (adesione a trattati, deliberazione dello stato di guerra, ecc.). Per la più sollecita risoluzione dei problemi entrambe le camere sono organizzate in commissioni.
Un potere normativo atipico, formalmente soltanto negativo ma in realtà di energico stimolo all'attività di governo e parlamento, esercita infine la corte costituzionale: essa annulla le leggi contrarie al dettato costituzionale, esercitando in tal modo il più importante controllo successivo di costituzionalità.
Il potere di iniziativa legislativa, il potere cioè di presentare al parlamento progetti di legge, è espressamente attribuito dalla costituzione a una serie di organi e persone: fra di essi figura pure il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, organo a carattere prevalentemente consultivo.
Il governo
Il governo è nominato dal presidente della repubblica: dopo consultazioni con gli esponenti della vita politica il capo dello Stato nomina il presidente del consiglio e, su sua proposta, i ministri. Il gabinetto così formato deve presentarsi alle camere (alternativamente prima all'una poi all'altra) per formulare le dichiarazioni relative alla politica che intende seguire e ottenere la fiducia.
Organizzazione amministrativa
Il governo è organizzato in ministeri, di numero variabile, ognuno dei quali corrisponde a una delle essenziali funzioni dello Stato. In corrispondenza di tale organizzazione centrale, una serie di uffici periferici provvede all'amministrazione del paese. La costituzione ha adottato il principio del decentramento, come reazione anche all'eccessivo accentramento del periodo risorgimentale e soprattutto del periodo fascista. Organi generali della pubblica amministrazione sono le prefetture, istituite in ogni capoluogo di provincia, come organo generale di rappresentanza del governo: accanto a esse però sussistono organi decisionali dipendenti direttamente dal ministero di competenza (intendenze di finanza, provveditorati agli studi, ecc.). L'amministrazione militare infine ha una sua propria organizzazione per distretti che non coincidono con i capoluoghi di provincia. Base dell'amministrazione resta, per una molteplicità di servizi, il comune.
Le regioni
Un potere legislativo, e di governo, hanno infine le regioni, la cui istituzione è avvenuta in tempi diversi. Dapprima sono infatti state costituite le regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), mentre soltanto nel 1970 sono state istituite quelle a statuto ordinario.
Province e comuni
Anteriore alla ripartizione, sancita dalla costituzione repubblicana, dello Stato in regioni, è quella della suddivisione in province e comuni. Secondo la costituzione questi sono enti dotati di autonomia nell'ambito dei princìpi fissati dalle leggi generali della repubblica. Le province e i comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale. La legge prevede possibilità di mutamento o di nuova istituzione di entrambi.
Organizzazione giudiziaria
Il sistema giurisdizionale italiano si basa sul doppio grado di giurisdizione, per cui è garantito il riesame di ogni decisione sotto il profilo del merito, mentre il controllo di legittimità è demandato alla corte di cassazione. La sostanziale indipendenza della magistratura è garantita dall'istituzione del Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della repubblica, al quale sono attribuiti poteri sulla carriera dei magistrati. Altro principio base è quello del giudice naturale, per cui nessuno può essere sottoposto a giudizio dinanzi a giudice diverso da quello preordinato.