REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. 8 OTTOBRE
1992, N. 49 "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DISCIPLINA
DELLE ATTIVITA' MOTORIE".
B.U.R.T. n.18 del 16-06-1999
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento
i
locali ove si esercitano le attivita indicate allart.
12 della
LR n. 49 dell8 ottobre 1992 e nel seguito definiti "palestre".
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini dellapplicazione del presente regolamento
si fa
riferimento ai termini, alle definizioni generali,
ai singoli
grafici di prevenzione incendi ed alle tolleranze dimensionali
di
cui ai decreti del Ministero dellInterno 30 novembre
1983 e 18
marzo 1996, art. 2, ed alle seguenti ulteriori definizioni:
- palestra: locale chiuso ove si svolgono le attivita
motorio-
ricreative;
- attivita sportive: attivita disciplinate da norme
approvate
dalle federazioni sportive nazionali e come tali
riconosciute
dal CONI, incluse quelle praticate a supporto
di dette
attivita ed inserite nel ciclo di preparazione
atletica.
Lelenco delle discipline riconosciute dal CONI
e tenuto ed
aggiornato annualmente dal Comitato Regionale del
CONI;
- attivita motorio-ricreative: attivita non disciplinate
da
norme approvate dalle federazioni sportive nazionali
e come
tali non riconosciute dal CONI;
- compensabilita delle superfici: possibilita di
sommare le
superfici di ambienti con medesima destinazione
duso ai fini
del raggiungimento della superficie complessiva minima
prevista
dalla normativa vigente;
- limite di compensabilita: limitazione posta alla
possibilita
di attuare la compensabilita di superfici di ambienti
con
medesima destinazione duso; tale limite e calcolato
sulla
base del rapporto (di volta in volta determinato
dal presente
regolamento) tra lambiente piu grande e lambiente
piu
piccolo;
- frazionabilita degli spogliatoi: possibilita di
suddividere
la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi,
in
piu locali distinti e separati con la medesima
destinazione
duso;
- capienza: massimo affollamento contemporaneo (MAC)
di utenti e
di eventuali accompagnatori consentito negli spazi
destinati
alle attivita motorio-ricreative.
Art. 3
(Determinazione della capienza delle palestre)
1. Ai fini della determinazione della capienza
di ciascuna
palestra, la superficie degli spazi di attivita a
disposizione
di ciascun utente non puo essere inferiore a 4 mq.
2. Con riferimento alla capienza, determinata nel modo
di cui al
comma 1, devono risultare soddisfatti anche tutti
i requisiti
minimi stabiliti dal presente regolamento riferiti a:
- superficie degli spogliatoi;
- dotazione dei servizi igienico-sanitari;
- dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
- rapporto aereazione naturale/superficie degli
spazi di
attivita motorio-ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra viene definitivamente
determinata assumendo come valore il risultato minimo
tra quelli
derivanti a seguito dei calcoli riferiti ai requisiti
minimi di
cui al comma 2.
4. La capienza deve risultare da apposita dichiarazione
allegata
alla comunicazione di inizio di attivita, di cui al
successivo
articolo 15, e deve essere esposta in modo
ben visibile
allingresso della palestra.
Art. 4
(Ubicazione)
1. Lubicazione delle palestre, ad eccezione di quelle
risultanti
in attivita alla data di entrata in vigore della
LR 8 ottobre
1992, n. 49, deve essere stabilita tenendo conto della
normativa
vigente in materia di sicurezza per la costruzione
e lesercizio
degli impianti sportivi. Ai fini del rispetto dei
requisiti
minimi previsti da detta normativa, gli utenti sono
considerati
come spettatori.
Art. 5
(Sistema delle vie duscita)
1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono
realizzate o
adeguate in conformita alle normative vigenti in
materia di
sicurezza per la costruzione e lesercizio degli
impianti
sportivi; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori
sono equiparati agli spettatori.
2. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate
con un
sistema organizzato di vie di uscita, costituito da
una uscita di
larghezza non inferiore a 120 cm, ovvero da due
uscite di
larghezza non inferiore a 80 cm. Le palestre risultanti
in
attivita alla data di entrata in vigore della legge
regionale 8
ottobre 1992, n. 49, che non potessero adeguarsi
alla presente
disposizione per effetto di vincoli disposti ai
sensi degli
articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n.
1089 sugli
immobili in cui risultino ubicate, sono esonerate dallobbligo
di
adeguarsi, sempre che la larghezza delluscita
non risulti
inferiore a 80 cm: la loro capienza, in tal caso, non
puo essere
superiore a 20.
3. Ove reso tecnicamente possibile, per le palestre
con una sola
uscita, e raccomandata la realizzazione di una seconda
uscita in
posizione contrapposta alla prima.
4. Lapertura delle porte deve sempre essere nel senso
dellesodo
con azionamento a semplice spinta; tali porte non devono
comunque
costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso
cui si
aprono.
5. Per quanto non contemplato nel presente articolo
si rinvia
alle disposizioni in materia di sicurezza per la
costruzione e
lesercizio degli impianti sportivi.
Art. 6
(Accessi)
1. Eccezion fatta per le palestre risultanti in attivita
alla
data di entrata in vigore della LR 8 ottobre 1992,
n. 49, gli
spazi di attivita non devono avere accessi diretti dallesterno,
ovvero dagli spogliatoi.
Art. 7
(Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto)
1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi
per
gli utenti, distinti per sesso, salvo quanto disposto
dai commi
successivi.
2. Per palestre con capienza superiore a 10, la superficie
minima
complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al
netto della
superficie dei servizi igienici ed al lordo della
superficie di
eventuali disimpegni interni, si ottiene applicando
la formula:
3. La superficie minima per ognuno dei due
spogliatoi,
applicabile a palestre con capienza fino a 10, e
di 1,6 mq a
persona, con un minimo di 6,4 mq.
4. Gli spogliatoi devono essere forniti di servizi
igienici con
una dotazione minima di un W.C., un lavabo e due
posti doccia
ogni 24 utenti o frazione.
5. La compensabilita tra le superfici degli spogliatoi
per gli
utenti e tra le relative dotazioni igieniche e posti
doccia e
ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore
a 50.
In tal caso il limite di compensabilita e pari a 1,5.
6. Non e ammessa la compensabilita degli spogliatoi
per gli
utenti con quelli per gli istruttori.
7. Ferma restando la quantita complessiva di dotazioni
igieniche
e docce richiesta dal presente regolamento, e
ammessa la
frazionabilita degli spogliatoi, purche sia rispettata
per ogni
locale la superficie minima di 6,4 mq. Ogni locale
adibito a
spogliatoio deve essere dotato almeno di un W.C., un
lavabo e un
posto doccia.
8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di
utenti di un
solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore
a 50
possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti:
e fatto
obbligo in tal caso di esporre in modo ben visibile
allingresso
della palestra gli orari di accesso suddivisi per sesso.
Art. 8
(Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti
e relativi
servizi di supporto)
1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi
per
gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso,
salvo quanto
disposto dal comma successivo.
2. Gli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti,
con i
relativi servizi igienici non sono obbligatori per
le palestre
con capienza fino a 50. In tal caso gli spogliatoi per
gli utenti
di cui allart. 7 devono sempre essere non meno di due.
3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi
per gli
istruttori e per gli addetti e pari a 12,8 mq ogni
50 utenti
della palestra, o frazione di 50.
4. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli
addetti deve
essere fornito di dotazioni igieniche, composte da un
W.C., da un
lavabo e da un posto doccia ogni 50 utenti della
palestra, o
frazione di 50.
5. La compensabilita tra le superficie degli spogliatoi
per gli
istruttori e per gli addetti e tra le relative
dotazioni
igieniche e posti doccia e ammessa solo per palestre
con
capienza non superiore a 50. In tal caso, il
limite di
compensabilita e pari a 1,5.
Art. 9
(Pronto soccorso)
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre
devono
essere dotate di un locale, che puo essere adibito
anche ad
altri usi compatibili dal punto di vista sanitario,
dotato di un
lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto
con
lattrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio
telefonico,
di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania
con sedia,
nonche di quantaltro previsto dalla normativa
vigente in
materia.
2. La presenza di un locale specifico non e obbligatoria
per le
palestre con capienza fino a 100.
Deve in ogni caso essere garantita la dotazione di
un lettino,
anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto
con
lattrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio
telefonico.
Art. 10
(Requisiti microambientali)
1. Il rapporto tra la superficie di aereazione naturale
e la
superficie netta degli spazi di attivita delle palestre
non deve
essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere i valori di
cui al comma
1 e ammessa la realizzazione di un impianto di
ventilazione
meccanica in grado di colmare la differenza. In
tal caso il
calcolo della portata dellaria deve essere effettuato
sul volume
delle superfici non coperte dalla aereazione naturale.
3. Sono altresi ammessi sistemi di termoventilazione
invernale
con regolazione automatica della temperatura
e/o di
climatizzazione estiva ed invernale con controllo
e regolazione
automatica della temperatura e dellumidita relativa.
4. Gli eventuali impianti di aereazione di cui ai
commi 2 e 3
devono essere progettati e realizzati secondo le norme
della L. 5
marzo 1990, n. 46, adottando i parametri UNI 10339
riferiti alla
voce "palestre".
5. I servizi igienici e le docce devono essere dotati
di una
superficie di aereazione naturale non inferiore ad
un ottavo
della superficie lorda dei medesimi. Qualora non
sia possibile
raggiungere tale valore deve essere previsto un
sistema di
ventilazione artificiale, ad accensione automati-ca
e con "timer"
a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio
daria
non inferiore a cinque volumi ambiente ogni ora.
Art. 11
(Requisiti illuminotecnici)
1. Lilluminazione degli spazi di attivita, misurata
a 60 cm dal
pavimento, non deve essere inferiore a 100 lux. Gli
apparecchi di
illuminazione installati devono essere dotati di
protezione
contro gli urti.
Art. 12
(Barriere architettoniche)
1. Nelle palestre si applicano le disposizioni
vigenti
concernenti leliminazione delle barriere architettoniche.
2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti,
singolo o
frazionato, almeno uno dei servizi igienici
deve essere
predisposto per persone con impedite o ridotte capacita
motorie
o sensoriali; in alternativa puo essere previsto
un solo
servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo
a quelli
interni agli spogliatoi, con accesso indipendente,
dotato di
antibagno.
3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio
igienico
per persone con impedite o ridotte capacita motorie
o sensoriali
puo essere realizzato in uno degli spogliatoi
per gli
istruttori. In tal caso detto spogliatoio puo essere
utilizzato
anche dagli utenti con impedite o ridotte capacita
motorie o
sensoriali.
Art. 13
(Segnaletica)
1. Nelle palestre deve essere installata apposita segnaletica
di
sicurezza conforme alla vigente normativa ed alle prescrizioni
di
cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. Tale
segnaletica
deve consentire lindividuazione delle vie di uscita,
del posto
di primo soccorso, dei mezzi antincendio; devono altresi
essere
apposti specifici cartelli indicanti i comportamenti
da tenere
nei casi di emergenza.
Art. 14
(Attivita promiscue)
1. Nelle palestre ove si svolgono attivita sportive
cosi come
definite allart. 2 del presente regolamento, possono
essere
svolte, previa autorizzazione ai sensi dellart. 12
della LR 8
ottobre 1992 n. 49, anche attivita motorio-ricreative.
Art. 15
(Modalita per lautorizzazione allesercizio)
1. Ai sensi dellarticolo 19 della L. 7 agosto 1991,
n. 241 e
degli articoli 58 e seguenti della LR 20 gennaio
1995, n. 9
"Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
e di
accesso agli atti" lapertura e lesercizio delle
palestre sono
subordinati alla denuncia di inizio attivita al Comune
nel cui
territorio sono ubicate.
2. La denuncia di inizio attivita puo essere inoltrata
da
persone fisiche, enti, associazioni, societa
o altre
organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non
sia persona
fisica e obbligatoria la designazione di un gestore.
3. La denuncia di inizio attivita deve contenere
la
denominazione e le generalita del richiedente e delleventuale
gestore, nonche la denominazione dellesercizio e la
tipologia
delle attivita che si intendono svolgere.
4. La denuncia di inizio attivita deve essere accompagnata
da
dichiarazione nella quale il richiedente attesta:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli
articoli
11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con
RD 18 giugno 1931 n. 773;
b) la leggittimazione dello stato attuale dei locali
da adibire a
palestra ai sensi della normativa vigente, indicando
gli
estremi degli atti amministrativi edilizi ed urbanistici;
c) la conformita degli impianti tecnologici alle
prescrizioni
previste dalla normativa vigente, indicando gli
estremi delle
certificazioni;
d) la capienza consentita ai sensi dellart. 3 del
presente
regolamento e la conformita della palestra alle
medesime
norme;
e) lutilizzo nella palestra di istruttori in possesso
del
diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica
rilasciato a
seguito del superamento dellesame previsto dallart.
14 della
LR n. 49/1992, indicandone le generalita;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni
cagionati a
terzi e derivanti dalle attivita praticate nella
palestra,
indicandone gli estremi;
g) lutilizzo e la presenza del responsabile
sanitario,
indicandone le generalita.
5. Allingresso della palestra deve essere esposto
in modo ben
visibile lelenco aggiornato degli istruttori operanti
nella
palestra stessa, con lindicazione della relativa
qualifica
(frase soppressa).
6. Allingresso della palestra deve essere parimenti
esposta, in
modo visibile, copia della denunzia di inizio di
attivita e
della dichiarazione di cui al precedente comma 4.
Art. 16
(Sospensione e revoca della autorizzazione)
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei
requisiti di
cui al comma 3 dellart. 12 della LR 8 ottobre 1992,
n. 49, il
Comune sospende lautorizzazione allesercizio per un
periodo non
superiore a sei mesi.
2. Lautorizzazione e revocata:
a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione
di cui al
comma 1, il titolare o gestore non abbia provveduto
agli
adempimenti prescritti nellatto di sospensione;
b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi
di cui alla
lettera a) del comma 4, dellarticolo 15 del
presente
regolamento.
Art. 17
(Disposizioni finali)
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento
approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 417 del
3 novembre
1993.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento
si rinvia
alla normativa vigente in materia di sicurezza per la
costruzione
e lesercizio degli impianti sportivi. A tal fine
gli utenti
delle palestre sono equiparati agli spettatori.
3. Alle palestre si applicano le disposizioni di cui
al decreto
legislativo 14 settembre 1994, n. 626, e
successive
modificazioni. A tal fine il titolare dellautorizzazione
di cui
allart. 12 della LR 49/92 e equiparato al datore di
lavoro.
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