Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 7 GIUGNO 1999
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. 8 OTTOBRE 1992, N. 49 "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MOTORIE".
B.U.R.T. n.18 del 16-06-1999

Art. 1
(Campo di applicazione)

1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i
locali ove si esercitano le attivita indicate allart. 12 della
LR n. 49 dell8 ottobre 1992 e nel seguito definiti "palestre".

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dellapplicazione del presente regolamento si fa
riferimento ai termini, alle definizioni generali, ai singoli
grafici di prevenzione incendi ed alle tolleranze dimensionali di
cui ai decreti del Ministero dellInterno 30 novembre 1983 e 18
marzo 1996, art. 2, ed alle seguenti ulteriori definizioni:
- palestra: locale chiuso ove si svolgono le attivita motorio-
ricreative;
- attivita sportive: attivita disciplinate da norme approvate
dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute
dal CONI, incluse quelle praticate a supporto di dette
attivita ed inserite nel ciclo di preparazione atletica.
Lelenco delle discipline riconosciute dal CONI e tenuto ed
aggiornato annualmente dal Comitato Regionale del CONI;
- attivita motorio-ricreative: attivita non disciplinate da
norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come
tali non riconosciute dal CONI;
- compensabilita delle superfici: possibilita di sommare le
superfici di ambienti con medesima destinazione duso ai fini
del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista
dalla normativa vigente;
- limite di compensabilita: limitazione posta alla possibilita
di attuare la compensabilita di superfici di ambienti con
medesima destinazione duso; tale limite e calcolato sulla
base del rapporto (di volta in volta determinato dal presente
regolamento) tra lambiente piu grande e lambiente piu
piccolo;
- frazionabilita degli spogliatoi: possibilita di suddividere
la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi, in
piu locali distinti e separati con la medesima destinazione
duso;
- capienza: massimo affollamento contemporaneo (MAC) di utenti e
di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati
alle attivita motorio-ricreative.

Art. 3
(Determinazione della capienza delle palestre)

1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna
palestra, la superficie degli spazi di attivita a disposizione
di ciascun utente non puo essere inferiore a 4 mq.
2. Con riferimento alla capienza, determinata nel modo di cui al
comma 1, devono risultare soddisfatti anche tutti i requisiti
minimi stabiliti dal presente regolamento riferiti a:
- superficie degli spogliatoi;
- dotazione dei servizi igienico-sanitari;
- dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
- rapporto aereazione naturale/superficie degli spazi di
attivita motorio-ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra viene definitivamente
determinata assumendo come valore il risultato minimo tra quelli
derivanti a seguito dei calcoli riferiti ai requisiti minimi di
cui al comma 2.
4. La capienza deve risultare da apposita dichiarazione allegata
alla comunicazione di inizio di attivita, di cui al successivo
articolo 15, e deve essere esposta in modo ben visibile
allingresso della palestra.

Art. 4
(Ubicazione)

1. Lubicazione delle palestre, ad eccezione di quelle risultanti
in attivita alla data di entrata in vigore della LR 8 ottobre
1992, n. 49, deve essere stabilita tenendo conto della normativa
vigente in materia di sicurezza per la costruzione e lesercizio
degli impianti sportivi. Ai fini del rispetto dei requisiti
minimi previsti da detta normativa, gli utenti sono considerati
come spettatori.

Art. 5
(Sistema delle vie duscita)

1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate o
adeguate in conformita alle normative vigenti in materia di
sicurezza per la costruzione e lesercizio degli impianti
sportivi; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori
sono equiparati agli spettatori.
2. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un
sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di
larghezza non inferiore a 120 cm, ovvero da due uscite di
larghezza non inferiore a 80 cm. Le palestre risultanti in
attivita alla data di entrata in vigore della legge regionale 8
ottobre 1992, n. 49, che non potessero adeguarsi alla presente
disposizione per effetto di vincoli disposti ai sensi degli
articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sugli
immobili in cui risultino ubicate, sono esonerate dallobbligo di
adeguarsi, sempre che la larghezza delluscita non risulti
inferiore a 80 cm: la loro capienza, in tal caso, non puo essere
superiore a 20.
3. Ove reso tecnicamente possibile, per le palestre con una sola
uscita, e raccomandata la realizzazione di una seconda uscita in
posizione contrapposta alla prima.
4. Lapertura delle porte deve sempre essere nel senso dellesodo
con azionamento a semplice spinta; tali porte non devono comunque
costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si
aprono.
5. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia
alle disposizioni in materia di sicurezza per la costruzione e
lesercizio degli impianti sportivi.

Art. 6
(Accessi)

1. Eccezion fatta per le palestre risultanti in attivita alla
data di entrata in vigore della LR 8 ottobre 1992, n. 49, gli
spazi di attivita non devono avere accessi diretti dallesterno,
ovvero dagli spogliatoi.

Art. 7
(Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto)

1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per
gli utenti, distinti per sesso, salvo quanto disposto dai commi
successivi.
2. Per palestre con capienza superiore a 10, la superficie minima
complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della
superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di
eventuali disimpegni interni, si ottiene applicando la formula:
3. La superficie minima per ognuno dei due spogliatoi,
applicabile a palestre con capienza fino a 10, e di 1,6 mq a
persona, con un minimo di 6,4 mq.
4. Gli spogliatoi devono essere forniti di servizi igienici con
una dotazione minima di un W.C., un lavabo e due posti doccia
ogni 24 utenti o frazione.
5. La compensabilita tra le superfici degli spogliatoi per gli
utenti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia e
ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50.
In tal caso il limite di compensabilita e pari a 1,5.
6. Non e ammessa la compensabilita degli spogliatoi per gli
utenti con quelli per gli istruttori.
7. Ferma restando la quantita complessiva di dotazioni igieniche
e docce richiesta dal presente regolamento, e ammessa la
frazionabilita degli spogliatoi, purche sia rispettata per ogni
locale la superficie minima di 6,4 mq. Ogni locale adibito a
spogliatoio deve essere dotato almeno di un W.C., un lavabo e un
posto doccia.
8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un
solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50
possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti: e fatto
obbligo in tal caso di esporre in modo ben visibile allingresso
della palestra gli orari di accesso suddivisi per sesso.

Art. 8
(Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi
servizi di supporto)

1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per
gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso, salvo quanto
disposto dal comma successivo.
2. Gli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti, con i
relativi servizi igienici non sono obbligatori per le palestre
con capienza fino a 50. In tal caso gli spogliatoi per gli utenti
di cui allart. 7 devono sempre essere non meno di due.
3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli
istruttori e per gli addetti e pari a 12,8 mq ogni 50 utenti
della palestra, o frazione di 50.
4. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti deve
essere fornito di dotazioni igieniche, composte da un W.C., da un
lavabo e da un posto doccia ogni 50 utenti della palestra, o
frazione di 50.
5. La compensabilita tra le superficie degli spogliatoi per gli
istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni
igieniche e posti doccia e ammessa solo per palestre con
capienza non superiore a 50. In tal caso, il limite di
compensabilita e pari a 1,5.

Art. 9
(Pronto soccorso)

1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre devono
essere dotate di un locale, che puo essere adibito anche ad
altri usi compatibili dal punto di vista sanitario, dotato di un
lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con
lattrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico,
di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia,
nonche di quantaltro previsto dalla normativa vigente in
materia.
2. La presenza di un locale specifico non e obbligatoria per le
palestre con capienza fino a 100.
Deve in ogni caso essere garantita la dotazione di un lettino,
anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con
lattrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.

Art. 10
(Requisiti microambientali)

1. Il rapporto tra la superficie di aereazione naturale e la
superficie netta degli spazi di attivita delle palestre non deve
essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere i valori di cui al comma
1 e ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione
meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il
calcolo della portata dellaria deve essere effettuato sul volume
delle superfici non coperte dalla aereazione naturale.
3. Sono altresi ammessi sistemi di termoventilazione invernale
con regolazione automatica della temperatura e/o di
climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione
automatica della temperatura e dellumidita relativa.
4. Gli eventuali impianti di aereazione di cui ai commi 2 e 3
devono essere progettati e realizzati secondo le norme della L. 5
marzo 1990, n. 46, adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla
voce "palestre".
5. I servizi igienici e le docce devono essere dotati di una
superficie di aereazione naturale non inferiore ad un ottavo
della superficie lorda dei medesimi. Qualora non sia possibile
raggiungere tale valore deve essere previsto un sistema di
ventilazione artificiale, ad accensione automati-ca e con "timer"
a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio daria
non inferiore a cinque volumi ambiente ogni ora.

Art. 11
(Requisiti illuminotecnici)

1. Lilluminazione degli spazi di attivita, misurata a 60 cm dal
pavimento, non deve essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di
illuminazione installati devono essere dotati di protezione
contro gli urti.

Art. 12
(Barriere architettoniche)

1. Nelle palestre si applicano le disposizioni vigenti
concernenti leliminazione delle barriere architettoniche.
2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o
frazionato, almeno uno dei servizi igienici deve essere
predisposto per persone con impedite o ridotte capacita motorie
o sensoriali; in alternativa puo essere previsto un solo
servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli
interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di
antibagno.
3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico
per persone con impedite o ridotte capacita motorie o sensoriali
puo essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli
istruttori. In tal caso detto spogliatoio puo essere utilizzato
anche dagli utenti con impedite o ridotte capacita motorie o
sensoriali.

Art. 13
(Segnaletica)

1. Nelle palestre deve essere installata apposita segnaletica di
sicurezza conforme alla vigente normativa ed alle prescrizioni di
cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. Tale segnaletica
deve consentire lindividuazione delle vie di uscita, del posto
di primo soccorso, dei mezzi antincendio; devono altresi essere
apposti specifici cartelli indicanti i comportamenti da tenere
nei casi di emergenza.

Art. 14
(Attivita promiscue)

1. Nelle palestre ove si svolgono attivita sportive cosi come
definite allart. 2 del presente regolamento, possono essere
svolte, previa autorizzazione ai sensi dellart. 12 della LR 8
ottobre 1992 n. 49, anche attivita motorio-ricreative.

Art. 15
(Modalita per lautorizzazione allesercizio)

1. Ai sensi dellarticolo 19 della L. 7 agosto 1991, n. 241 e
degli articoli 58 e seguenti della LR 20 gennaio 1995, n. 9
"Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
accesso agli atti" lapertura e lesercizio delle palestre sono
subordinati alla denuncia di inizio attivita al Comune nel cui
territorio sono ubicate.
2. La denuncia di inizio attivita puo essere inoltrata da
persone fisiche, enti, associazioni, societa o altre
organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non sia persona
fisica e obbligatoria la designazione di un gestore.
3. La denuncia di inizio attivita deve contenere la
denominazione e le generalita del richiedente e delleventuale
gestore, nonche la denominazione dellesercizio e la tipologia
delle attivita che si intendono svolgere.
4. La denuncia di inizio attivita deve essere accompagnata da
dichiarazione nella quale il richiedente attesta:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli
11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
RD 18 giugno 1931 n. 773;
b) la leggittimazione dello stato attuale dei locali da adibire a
palestra ai sensi della normativa vigente, indicando gli
estremi degli atti amministrativi edilizi ed urbanistici;
c) la conformita degli impianti tecnologici alle prescrizioni
previste dalla normativa vigente, indicando gli estremi delle
certificazioni;
d) la capienza consentita ai sensi dellart. 3 del presente
regolamento e la conformita della palestra alle medesime
norme;
e) lutilizzo nella palestra di istruttori in possesso del
diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica rilasciato a
seguito del superamento dellesame previsto dallart. 14 della
LR n. 49/1992, indicandone le generalita;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a
terzi e derivanti dalle attivita praticate nella palestra,
indicandone gli estremi;
g) lutilizzo e la presenza del responsabile sanitario,
indicandone le generalita.
5. Allingresso della palestra deve essere esposto in modo ben
visibile lelenco aggiornato degli istruttori operanti nella
palestra stessa, con lindicazione della relativa qualifica
(frase soppressa).
6. Allingresso della palestra deve essere parimenti esposta, in
modo visibile, copia della denunzia di inizio di attivita e
della dichiarazione di cui al precedente comma 4.

Art. 16
(Sospensione e revoca della autorizzazione)

1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti di
cui al comma 3 dellart. 12 della LR 8 ottobre 1992, n. 49, il
Comune sospende lautorizzazione allesercizio per un periodo non
superiore a sei mesi.
2. Lautorizzazione e revocata:
a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al
comma 1, il titolare o gestore non abbia provveduto agli
adempimenti prescritti nellatto di sospensione;
b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi di cui alla
lettera a) del comma 4, dellarticolo 15 del presente
regolamento.

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato
con deliberazione del Consiglio regionale n. 417 del 3 novembre
1993.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia
alla normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione
e lesercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti
delle palestre sono equiparati agli spettatori.
3. Alle palestre si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni. A tal fine il titolare dellautorizzazione di cui
allart. 12 della LR 49/92 e equiparato al datore di lavoro.


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