NOTA ALLARTICOLO 7

Il testo degli articoli 11, 12 e 13 e dellAllegato III al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e il seguente:
"Art. 11
Notifica preliminare.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette
allorgano di vigilanza territorialmente competente, prima
dellinizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata
conformemente allallegato III, e, successivamente, gli
eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori e superiore
a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati
contemporaneamente piu di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entita presunta e superiore a 500
uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui
elenco e contenuto nellallegato II.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera
visibile presso il cantiere e custodita a disposizione
dellorgano di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle
costruzioni in attuazione dellarticolo 20 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi
alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.".
"Art. 12
Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano contiene lindividuazione, lanalisi e la
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive,
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonche la stima dei relativi costi. Il piano
contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi
risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva
delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed e
redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti
necessario, lutilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il
piano e costituito da una relazione tecnica e prescrizioni
operative correlate alla complessita dellopera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
sanita, dei lavori pubblici e dellindustria, del commercio e
dellartigianato, sentita la commissione prevenzione
infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore
pubblico, tale decreto si applica fino allemanazione del
regolamento di cui allarticolo 31 della legge 11 febbraio
1994, n. 109.
3. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i
lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei
piani di cui al comma 1 e allarticolo 13.
4. Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
di cui allarticolo 13 sono messe a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima
dellinizio dei lavori.
5. Limpresa che si aggiudica i lavori puo presentare al
coordinatore per lesecuzione dei lavori proposta di
integrazione al piano di sicurezza e al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In
nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo e quelle
dellarticolo 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione
immediata e necessaria per prevenire incidenti imminenti o
per organizzare urgenti misure di salvataggio.".
"Art. 13
Piano generale di sicurezza.
1. Nei lavori la cui entita complessiva presunta sia
superiore a 30.000 uomini/giorni, fermo restando lobbligo di
redazione del piano di cui allarticolo 12, comma 1, il
coordinatore per la progettazione redige o fa redigere,
allatto della progettazione e comunque prima della fase di
richiesta di presentazione delle offerte per lesecuzione dei
lavori da parte delle imprese appaltatrici, anche un piano
generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al
cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
a) modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dallambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nellarea del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilita principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dallalto;
m) misure per assicurare la salubrita dellaria nei lavori in
galleria;
n) misure per assicurare la stabilita delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese
demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di
attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dallarticolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dallarticolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle
spese prevedibili per lattuazione dei singoli elementi del
piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi
eccessivi di temperatura.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la commissione prevenzione infortuni, puo, con proprio
decreto, modificare e integrare lelenco degli elementi di cui
al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica
fino allemanazione del regolamento di cui allarticolo 31
della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3. Il piano generale di sicurezza e trasmesso a cura del
committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte
per lesecuzione dei lavori.".
"Allegato III
Contenuto della notifica preliminare di cui allarticolo 11

1. Data della comunicazione.
2. Indirizzo del cantiere.
3. Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4. Natura dellopera.
5. Responsabile (i) dei lavori, [nome (i) e indirizzo (i)].
6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la progettazione dellopera [nome (i) e
indirizzo (i)].
7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la
salute durante la realizzazione dellopera [nome (i) e
indirizzo (i)].
8. Data presunta dinizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul
cantiere.
12. Identificazione delle imprese gia selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori.".

NOTA ALLARTICOLO 9
Il testo degli articoli 359 e 481 del codice penale e il
seguente:
"Art. 359
Persone esercenti un servizio di pubblica necessita.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano
un servizio di pubblica necessita:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o
altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dellopera di essi il pubblico sia per legge obbligato a
valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio
dichiarato di pubblica necessita mediante un atto della
pubblica amministrazione.".
"Art. 481
Falsita ideologica in certificati commessa da persone
esercenti un servizio di pubblica necessita.
Chiunque, nellesercizio di una professione sanitaria o
forense, o di un altro servizio di pubblica necessita,
attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali latto
e destinato a provare la verita, e punito con la reclusione
fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e commesso
a scopo di lucro.".

NOTE ALLARTICOLO 10
1. Il testo dellarticolo 41, comma 1, della L.27 dicembre 1997,
n. 449, e il seguente:
"Art. 41
Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro
straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri
trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in
soprannumero.
1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, lorgano
di direzione politica responsabile, con provvedimento da
emanare entro sei mesi dallinizio di ogni esercizio
finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli
ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative
ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dellamministrazione o dellente interessato.
Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi a decorrere dal mese successivo allemanazione del
provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite
allufficio che riveste preminente competenza nella materia.".
2. Il testo dellarticolo 4, comma 3, del DL 5 ottobre 1993, n.
398, e il seguente:
"Art. 4
Procedure per il rilascio della concessione edilizia.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma
2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si
esprima entro il termine predetto il responsabile del
procedimento e tenuto comunque a formulare la proposta di cui
al comma 2 e redigere una relazione scritta
al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non e
stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i
casi in cui il parere della commissione edilizia non deve
essere richiesto.".
3. Il testo dellarticolo 5, comma 1, della legge regionale 2
novembre 1979, n. 52, e il seguente:
"Art. 5.
1. Per lesercizio delle funzioni di cui alla presente legge,
le Commissioni edilizie comunali sono integrate da tre membri,
nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a due, e
scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale
aventi i requisiti di cui al successivo articolo 6.".

NOTE ALLARTICOLO 11
1. Il testo dellarticolo 48 del DPR n. 303 del 1956, recante
Norme generali per ligiene del lavoro, e il seguente:
"Art. 48
Notifiche allIspettorato del lavoro.
Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un
locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano
presumibilmente essere addetti piu di 3 operai, e tenuto a
darne notizia allIspettorato del lavoro, mediante lettera
raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione delloggetto delle
lavorazioni, delle principali modalita delle stesse e delle
caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da
disegni di massima, in quanto occorrano.
LIspettorato del lavoro puo chiedere ulteriori dati e
prescrivere modificazioni ai progetti dei locali, degli
impianti e alle modalita delle lavorazioni quando le ritenga
necessarie per losservanza delle norme contenute nel presente
decreto.
LIspettorato del lavoro tiene conto nelle sue determinazioni
delle cautele che possono essere necessarie per la tutela del
vicinato prendendo alluopo gli opportuni accordi col medico
provinciale o con lufficiale sanitario, al fine di coordinare
ladozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora lIspettorato del lavoro non faccia prescrizioni entro
i 30 giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i
lavori, ferma restando pero la loro responsabilita per
quanto riguarda la osservanza delle disposizioni del presente
decreto.".
2. Il testo dellarticolo 216 del Testo Unico delle leggi
sanitarie e il seguente:
"Art. 216
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre
esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo
pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un
elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate
nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda
quelle che esigono speciali cautele per la incolumita del
vicinato.
Questo elenco, compilato dal consiglio superiore di sanita,
e approvato dal Ministro per linterno, sentito il Ministro
per le corporazioni, e serve di norma per lesecuzione delle
presenti disposizioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dellelenco sono
seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che
posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima
classe, puo essere permessa nellabitato, quante volte
lindustriale che lesercita provi che, per lintroduzione di
nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca
nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa
nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne
avviso per iscritto al podesta, il quale, quando lo ritenga
necessario nellinteresse della salute pubblica, puo vietarne
lattivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e punito con la sanzione amministrativa da
lire 40.000 a lire 400.000.".
3. Il DPR 447/1998 reca Regolamento recante norme di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la
realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la
riconversione di impianti produttivi, per lesecuzione di opere
interne ai fabbricati, nonche per la determinazione delle aree
destinate agli insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20,
comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.
4. Il testo dellarticolo 24 del DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e
il seguente:
"Art. 24
Principi organizzativi per lesercizio delle funzioni
amministrative in materia di insediamenti produttivi
1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata,
anche con altri enti locali, le funzioni di cui allarticolo
23, assicurando che ununica struttura sia responsabile
dellintero procedimento.
2. Presso la struttura e istituito uno sportello unico al
fine di garantire a tutti gli interessati laccesso, anche in
via telematica, al proprio archivio informatico contenente i
dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo
iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure
autorizzatorie, nonche tutte le informazioni disponibili a
livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le
attivita promozionali, che dovranno essere fornite in modo
coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti
darea, laccordo tra gli enti locali coinvolti puo prevedere
che la gestione dello sportello unico sia attribuita al
soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.".

NOTA ALLARTICOLO 12
Il testo degli articoli 3 e 25 della legge 64/1974 e il
seguente:
"Art. 3
Opere disciplinate e gradi di sismicita.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumita, da realizzarsi in zone
dichiarate sismiche ai sensi del secondo comma lettera a) del
presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle norme di
cui al precedente articolo 1, da specifiche norme tecniche che
verranno emanate con successivi decreti dal Ministro per i
lavori pubblici, di concerto col Ministro per linterno,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
avvarra anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge ed aggiornate con la medesima procedura ogni
qualvolta occorra in relazione al progredire delle conoscenze
dei fenomeni sismici.
Con decreti del Ministro per i lavori pubblici emanati di
concerto con il Ministro per linterno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, sulla
base di comprovate motivazioni tecniche, si provvede:
a) allaggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate
sismiche agli effetti della presente legge e delle
disposizioni precedentemente emanate;
b) ad attribuire alle zone sismiche valori differenziati del
grado di sismicita da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quantaltro
specificato dalle norme tecniche;
c) alleventuale necessario aggiornamento successivo degli
elenchi delle zone sismiche e dei valori attribuiti ai
gradi di sismicita.
I decreti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma
saranno emanati entro sei mesi dallentrata in vigore della
presente legge.".
"Art. 25
Competenza del Presidente della Giunta regionale.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il
presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento
definitivo, sentito lorgano tecnico consultivo della regione,
la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in
violazione delle norme della presente legge e delle norme
tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero lesecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
In caso di inadempienza si applica il disposto dellarticolo
precedente.".

NOTA ALLARTICOLO 14
Il testo degli articoli 1, 17 e 18 della legge 64/1974 e il
seguente:
"Art. 1
Tipo di strutture e norme tecniche.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche che private debbono essere realizzate in osservanza
delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
che saranno fissate con successivi decreti del Ministro per i
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per linterno,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si
avvarra anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche. Tali decreti dovranno essere emanati entro un
anno dallentrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche di cui al comma precedente potranno essere
successivamente modificate o aggiornate con la medesima
procedura ogni qualvolta occorra.
Dette norme tratteranno i seguenti argomenti:
a) criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il
loro consolidamento;
b) carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalita costruttive e della
destinazione dellopera; criteri generali per la verifica
di sicurezza delle costruzioni;
c) indagini sui terreni e sulle rocce, stabilita dei pendii
naturali e delle scarpate, criteri generali e precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle
opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
d) criteri generali e precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali,
quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni
prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
e) protezione delle costruzioni dagli incendi.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali, per edifici con quattro o piu piani entro e fuori
terra, lidoneita di tali sistemi deve essere comprovata da
una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso
Consiglio.".
"Art. 17
Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti.
Nelle zone sismiche di cui allarticolo 3 della presente
legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, e tenuto a darne preavviso scritto,
notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al
sindaco ed allufficio tecnico della regione o allufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il
proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dellappaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nellalbo, nei limiti delle
rispettive competenze, nonche dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica,
dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla
fondazione, nella quale dovranno illustrarsi i criteri
adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi
assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-
opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici
o da documentazioni, in quanto necessari.
LAzienda autonoma delle ferrovie dello Stato non e tenuta
allosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi,
sempreche non trattasi di manufatto per la cui realizzazione
e richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.".
"Art. 18
Autorizzazione per linizio dei lavori.
Fermo restando lobbligo della licenza di costruzione prevista
dalla vigente legge urbanistica, nelle localita sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicita alluopo indicate nei
decreti di cui al secondo comma del precedente articolo 3, non
si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione
scritta dellufficio tecnico della regione o dellufficio del
genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dellAzienda autonoma
delle ferrovie dello Stato non e richiesta lautorizzazione
di cui al precedente comma.
Lautorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al
comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione e ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche,
che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto,
geometra o perito edile iscritto nellalbo, nei limiti delle
rispettive competenze.".

NOTA ALLARTICOLO 15
Il testo degli articoli 6 e 4 della legge 1086/1971 e il
seguente:
"Art. 6
Relazione a struttura ultimata
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori depositera al genio civile una
relazione, in duplice copia, sulladempimento degli obblighi
di cui allarticolo 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da
laboratori di cui allarticolo 20;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi
di messa in coazione;
c) lesito delle eventuali prove di carico, allegando le copie
dei relativi verbali firmate per copia conforme.
Delle due copie della relazione, una sara conservata agli
atti del genio civile e laltra, con lattestazione
dellavvenuto deposito, sara restituita al direttore dei
lavori che provvedera a consegnarla al collaudatore
unitamente agli atti indicati nel quarto comma dellarticolo
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di
cui allultimo comma dellarticolo 4.".
"Art. 4
Denuncia dei lavori.
Le opere di cui allarticolo 1 devono essere denunciate dal
costruttore allufficio del genio civile, competente per
territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del
committente, del progettista delle strutture, del direttore
dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dellopera in duplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed
esauriente le calcolazioni eseguite, lubicazione, il tipo,
le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per
definire lopera sia nei riguardi dellesecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal
progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualita e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.
Lufficio del genio civile restituira al costruttore,
allatto stesso della presentazione, una copia del progetto e
della relazione con lattestazione dellavvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero
introdurre alle opere di cui allarticolo 1 previste nel
progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare
inizio alla loro esecuzione, allufficio del genio civile
nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato o per conto delle
regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio
tecnico con a capo un ingegnere.".

continua


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