Ordine degli Architetti di
Firenze

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE N 52 DEL 14/10/1999
NOTE ALLA LR 52/1999

"NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCIE DINIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE - DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE - SANZIONI E VIGILANZA SULLATTIVITA URBANISTICO/EDILIZIA - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N. 69".
<... prosegue dal documento precedente>
Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicate a cura del Servizio Studi, ricerche, pubblicazioni e documentazione giuridico-legislativa del Consiglio Regionale e stato redatto, ai sensi dellarticolo 9, secondo comma, della LR 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali la legge fa rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.

NOTA ALLARTICOLO 1
Il capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, reca Norme in materia di controllo dellattivita urbanistico-edilizia.
Sanzioni amministrative e penali.
NOTE ALLARTICOLO 4

1. Il testo degli articoli 28 e 29 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, e il seguente:
"Art. 28
Regolamento urbanistico
1. Il regolamento urbanistico e obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale.
2. Il regolamento urbanistico contiene:
a) la individuazione del perimetro aggiornato dei centri abitati, ai sensi e per gli effetti dellart. 17, legge 6 agosto 1967, n. 765, e dellart. 4, DLgs 30 aprile 1992, n. 285;
b) la individuazione delle aree allintervento di tale perimetro sulle quali e possibile, indipendentemente dal programma integrato dinterventi di cui allart. 29, l'edificazione di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti;
c) la individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nel rispetto degli standard previsti dal DM 2 aprile 1968, n. 1444;
d) la individuazione delle aree, in conformita dellart. 24, terzo comma, per le quali, in rapporto alla loro particolare complessita e rilevanza, si puo intervenire solo mediante i piani attuativi di cui allart. 31;
e) la determinazione degli interventi, non riguardanti le aree di cui al punto d) consentiti allesterno dei centri abitati, indipendentemente dal programma integrato dinterventi di cui allart. 29;
f) le infrastrutture da realizzare allesterno dei centri abitati;
g) la disciplina per il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;
h) la individuazione dei criteri di coordinamento delle scelte localizzative con gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi dellart. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod. e della disciplina regionale ivi prevista.
3. Il regolamento urbanistico e valido a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al quarto comma.
4. Le previsioni del regolamento urbanistico di cui al secondo comma, lett. c), d) ed f), decadono dopo cinque anni dallapprovazione del regolamento, se non siano stati approvati i piani attuativi o i progetti esecutivi delle infrastrutture.
5. Nei casi in cui siano previsti dal regolamento urbanistico piani attuativi di iniziativa privata, la decadenza di cui al quarto comma si ha quando non sia stata stipulata, entro il quinquennio, la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per quanto loro compete, con atto unilaterale dobbligo a favore del Comune.
6. Per il procedimento di formazione e approvazione del regolamento urbanistico e delle varianti ad esso, conformi alle prescrizioni del P.S., si applicano le procedure di cui ai commi da tre a otto dellart. 30.
7. Gli atti di competenza del sindaco in materia di orari ai sensi del terzo comma dellart. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod., sono adottati nel rispetto dei criteri di cui alla lettera h) del secondo comma.".
"ART. 29
Programma Integrato dIntervento.
1. Il programma integrato dintervento e lo strumento facoltativo con il quale lamministrazione comunale, in attuazione del piano strutturale, individua le trasformazioni del territorio da attuare per il periodo corrispondente al proprio mandato amministrativo che per la loro rilevanza e complessita, necessitano di una esecuzione programmata.
2. La durata di validità del programma integrato di intervento si intende prorogata non oltre diciotto mesi dallentrata in
carica della nuova Giunta comunale a seguito di nuove
elezioni, salvo diversa determinazione del Consiglio comunale.
3. Il programma integrato dintervento, in conformita con gli
obiettivi, gli indirizzi e i parametri di cui al secondo e al
terzo comma dellart. 24, definisce, ai fini degli interventi
da realizzare:
a) la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e
navigabili e i relativi impianti, da realizzare o da
trasformare nel periodo di validita del piano;
b) le aree destinate alla riorganizzazione urbana e le aree
destinate alledificazione, da sottoporre, in tale periodo,
ai piani attuativi di cui allart. 31, con indicazione dei
vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
c) le aree destinate a spazi pubblici o di uso pubblico o
sottoposte a speciali servitu;
d) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso
pubblico, nonche ad opere e impianti di interesse
collettivo o sociale;
e) le norme per la propria attuazione.
4. Il programma integrato dintervento e completato dalla
individuazione delle risorse del territorio utilizzate e dalla
valutazione degli effetti sui sistemi ambientali, insediativi
e socio-economici; dalla valutazione degli effetti sugli atti
di competenza del sindaco ai sensi dellart. 36, terzo comma,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e succ. mod.; dalla
valutazione della fattibilita economico-finanziaria delle
trasformazioni previste con particolare riferimento alla
programmazione delle risorse finanziarie del comune; dal piano
urbano del traffico e dagli altri piani di competenza
comunale, previsti dalla legge regionale, aventi effetti
sulluso e la tutela delle risorse del territorio.
5. Il programma integrato dintervento integra le funzioni e
ha gli effetti di cui allart. 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179.
6. Qualora il programma integrato dintervento approvato
contenga gli elaborati necessari esso produce gli effetti dei
piani attuativi di cui allart. 31.
7. Le previsioni del programma integrato dintervento decadono
se, entro il termine di validita del programma, non siano
state richieste le concessioni edilizie, ovvero non siano
stati approvati i progetti esecutivi delle opere pubbliche o i
piani attuativi previsti dal piano. Se questultimo prevede
piani diniziativa privata, la decadenza si produce quando non
sia stata stipulata, entro il termine di validita del piano,
la convenzione o i proponenti non si siano impegnati, per
quanto loro compete, con atto unilaterale dobbligo a favore
del Comune.
Le disposizioni dei piani attuativi, previsti dal programma
integrato dintervento e definiti durante il periodo di
validita di questo, continuano ad avere efficacia anche oltre
il periodo di validita suddetto.".
2. La legge regionale 23 maggio 1994, n. 39, reca Disposizioni
regionali per lattuazione della L. 28-02-1985, n. 47, in materia
di variazioni essenziali e di mutamento di destinazione duso
degli immobili.
3. Il testo dellarticolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e il seguente:
"art. 7
I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo,
dellimmobile, il quale sia stato oggetto nei pubblicati
elenchi delle localita, non possono distruggerlo ne
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo
esteriore aspetto che e protetto dalla presente legge.
Essi, pertanto, debbono presentare i progetti dei lavori che
vogliano intraprendere alla competente regia Soprintendenza e
astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano
ottenuta lautorizzazione.
E fatto obbligo al regio Soprintendente, di pronunciarsi sui
detti progetti nel termine massimo di tre mesi dalla loro
presentazione.".
4. Il testo dellarticolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n.
431, e il seguente:
"Art. 1 bis
1. Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto
comma dellarticolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal
precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica
normativa duso e di valorizzazione ambientale il relativo
territorio mediante la redazione di piani paesistici o di
piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione
dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31
dicembre 1986.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma,
il Ministro per i beni culturali e ambientali esercita i
poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.".
5. Il testo dellarticolo 82 del DPR 24 luglio 1977, n. 616,
recante Attuazione della delega di cui allart. 1 della L. 22
luglio 1975, n. 382, e il seguente:
"Art. 82
Beni ambientali.
Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative
esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per
la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla
loro individuazione, alla loro tutela e alle relative
sanzioni.
La delega riguarda tra laltro le funzioni amministrative
concernenti:
a) lindividuazione delle bellezze naturali, salvo il potere
del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di
integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate
dalle regioni;
b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le
loro modificazioni;
c) lapertura di strade e cave;
d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di
pubblicita;
e) la adozione di provvedimenti cautelari anche
indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi
elenchi;
f) ladozione dei provvedimenti di demolizione e la
irrogazione delle sanzioni amministrative;
g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici
inerenti alle commissioni provinciali previste dallart. 2
della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dellart. 31 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n.
805;
h) lautorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n.
1097, per la tutela dei Colli Euganei.
Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze
naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno
1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non
previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.
Il Ministro per i beni culturali e ambientali puo inibire
lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino
pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche
indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.
Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge
29 giugno 1939, n. 1497:
a) i territori costieri compresi in una fascia della
profondita di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondita di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi dacqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello
del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del
mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche i
territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche
percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a
vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle universita agrarie e le zone
gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nellelenco di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone
A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani
pluriennali di attuazione - alle altre zone, come delimitate
negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai
centri edificati perimetrati ai sensi dellarticolo 18 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle
zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2.
dellarticolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto
comma del presente articolo sono consentiti il taglio
colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Lautorizzazione di cui allarticolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno
immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e
ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono
contestualmente la relativa documentazione. Decorso
inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta
giorni, possono richiedere lautorizzazione al Ministro per i
beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali puo in ogni caso annullare,
con provvedimento motivato, lautorizzazione regionale entro i
sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per
i beni culturali e ambientali puo in ogni caso rilasciare o
negare entro sessanta giorni lautorizzazione di cui
allarticolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in
difformita dalla decisione regionale.
Per le attivita di ricerca ed estrazione di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1443, lautorizzazione del
Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal
precedente nono comma, e rilasciata sentito il Ministro
dellindustria, del commercio e dellartigianato.
Non e richiesta lautorizzazione di cui allarticolo 7 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento
statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e laspetto esteriore degli edifici, nonche per
lesercizio dellattivita agro-silvo-pastorale che non
comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per
costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si
tratti di attivita ed opere che non alterino lassetto
idrogeologico del territorio.
Le funzioni di vigilanza sullosservanza del vincolo di cui al
quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli
organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.".
6. Il Titolo II, Capo II, della legge 18 maggio 1989, n. 183,
reca: Titolo II: Gli ambiti, gli strumenti, gli interventi, le
risorse. Capo II: Gli strumenti.
7. Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante Limiti
inderogabili di densita edilizia, di altezza, di distanza fra i
fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attivita collettive, al verde pubblico o a
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
sensi dellart. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, descrive le
zone A nel seguente articolo:
"Art. 4
Quantita minime di spazi pubblici o riservati alle attivita
collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in
rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone
territoriali omogenee.
La quantita minima di spazi - definita al precedente articolo
in via generale - e soggetta, per le diverse zone
territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come
appresso stabilite in rapporto alla diversita di situazioni
obiettive.
1 - Zone A): lamministrazione comunale, qualora dimostri
limpossibilita - per mancata disponibilita di aree idonee,
ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia
delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni
della zona stessa - di raggiungere le quantita minime di cui
al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti
soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.
omissis".
8. Il testo degli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio
1980, n. 59, e il seguente:
"Art. 5
Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente
con variante allo strumento urbanistico vigente
Al fine di adeguare lo strumento urbanistico alle finalita di
cui al precedente articolo 1, i Comuni possono adottare una
variante che definisca il complesso degli interventi sul
patrimonio edilizio esistente secondo le categorie previste
dal precedente articolo 2. Per tale variante non e necessaria
lautorizzazione regionale.
Con la predetta variante:
- si procede alla classificazione dei singoli immobili,
complessi edilizi, isolati o aree, sulla base di parametri
riferiti ai caratteri architettonici e urbanistici, al grado
di testimonianza storica, al valore culturale espressivo ed
ambientale ed alla tipologia;
- si indicano le destinazioni duso eventualmente
incompatibili con i caratteri di cui al precedente alinea,
tenuto conto anche delle utilizzazioni in atto e delle
esigenze del recupero;
- si disciplinano per categorie omogenee:
a) i tipi di intervento ammissibili, in rapporto alle
definizioni di cui al precedente articolo 2;
b) le modalita di attuazione degli interventi, le unita
minime degli interventi stessi o i criteri per la loro
successiva individuazione, le tecnologie;
c) i parametri per gli standards edilizi e tipologici,
igienico-funzionali e tecnologici.
In presenza di particolari caratteristiche tipologiche ed
espressive degli edifici, al solo scopo di agevolare il
mantenimento delle funzioni residenziali in atto, o
leventuale recupero delle stesse nel rispetto delle
caratteristiche, la variante di cui al comma precedente puo
prevedere deroghe alle vigenti disposizioni in materia di
altezze minime interpiano e di standards tecnologici e
igienico sanitari.
La classificazione e la disciplina normativa di cui ai
precedenti commi, potranno essere disposte con atti separati
ciascuno dei quali riguardanti una o piu zone, o parti di
esse, purche costituenti ambiti unitari organici.
Potranno essere prescritti, per i vari tipi di interventi sul
patrimonio edilizio esistente, particolari materiali,
tipologie o modalita costruttive in relazione alle
peculiarita dei relativi centri abitati e alle opere di cui
alle categorie di intervento di cui allart. 2."
"Art. 7
Procedure per consentire nelle zone "A" in assenza di
variante, gli interventi di cui alla lettera D2 dellallegato
Gli interventi di cui alla lettera D2 dellallegato alla
presente legge possono essere attuati nei singoli immobili o
complessi edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate
"A" e in quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti
urbanistici, anche in assenza della variante di cui al
precedente articolo 5, fatta eccezione per quegli immobili e
complessi edilizi compresi in elenchi appositamente redatti
dai Comuni.
Nei precedenti elenchi sono inclusi gli immobili, i complessi
edilizi e le zone edificate aventi carattere architettonico e
urbanistico significativo per testimonianza storica, per
valore culturale ed ambientale, per connotazione tipologica o
di aggregazione, effettuandosi, fra tali immobili, la seguente
distinzione:
1. immobili dichiarati di interesse storico o artistico ai
sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089;
2. quelli di speciale interesse, parificati, agli effetti
dellarticolo 4 della presente legge, agli immobili
suddetti;
3. immobili o complessi edilizi diversi da quelli precedenti.
Dellelenco possono far parte anche in singoli immobili e
complessi edilizi ricadenti in zone omogenee classificate in
modo diverso dalle "A" nei vigenti strumenti urbanistici,
quando essi abbiano caratteri architettonici e urbanistici
analoghi a quelli di cui al secondo comma del presente
articolo.
Negli immobili di cui ai punti 1. e 2. possono attuarsi gli
interventi indicati alla lettera a) del precedente articolo
4.Gli elenchi sono approvati con la procedura prevista per le
varianti agli strumenti urbanistici.
Gli interventi di cui alla lettera D2 dellallegato alla
presente legge sono consentiti negli immobili o complessi
edilizi ricadenti nelle zone omogenee classificate "A" o in
quelle ad esse assimilate dai vigenti strumenti urbanistici,
che non siano compresi nei suddetti elenchi, solo dopo
lapprovazione definitiva degli elenchi stessi.".

NOTA ALLARTICOLO 6
Il testo dellarticolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,
e il seguente:
"Art. 8
In sede di prima attuazione della presente legge e nel
rispetto dei principi, criteri e modalita di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati
appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dellart. 17,
comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i
procedimenti di cui allallegato 1 alla presente legge,
nonche le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui
alla L. 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni,
nonche valutazione del medesimo sistema, di cui alla L. 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi listituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire laccesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dellammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le universita, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equita, solidarieta e progressivita in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonche a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei.
Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca, di cui allarticolo 73, DPR 11 luglio 1980, n.
382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi
per ricercatore in deroga allarticolo 5, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per laccettazione da parte delle universita di
eredita, donazioni e legati, prescindendo da ogni
autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.".

continua


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