NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCIE
DINIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE
DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO
SISMICO - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
SANZIONI E VIGILANZA SULLATTIVITA URBANISTICO/EDILIZIA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO
1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE
1983, N. 69.
(B.U.R.T. N 34 DEL 07/12/1999)
ART. 11
Ultimazione dei lavori. Certificato di conformita.
Certificato
di abitabilita o agibilita. Inizio di esercizio di
attivita
produttive
1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista
abilitato
certifica la conformita dellopera al progetto presentato,
fermo
restando quanto previsto dallart. 16, quarto comma.
2. La certificazione di abitabilita o di agibilita delle
unita
immobiliari e necessaria, oltre che per le nuove
costruzioni,
anche:
a) in conseguenza dellesecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia o di ampliamento e che riguardino parti
strutturali
degli edifici;
b) in conseguenza dellesecuzione di lavori di
restauro o
ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali
a
mutamento di destinazione duso.
3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti
dal comma 2,
lagibilita o abitabilita dei locali e attestata
da un
professionista abilitato unitamente alla conformita
con il
progetto e con le norme igienico-sanitarie. Labitabilita
o
lagibilita decorrono dalla data in cui perviene
al comune
lattestazione.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2, il
Comune, tramite lAUSL, puo disporre ispezioni,
anche a
campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilita
e
agibilita delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni
comunali attivano un sistema di informazione periodica
che
consenta allAUSL di svolgere compiutamente
le proprie
competenze.
5. Per linizio di esercizio di unattivita produttiva
resta
fermo quanto previsto dallARTICOLO 48 del DPR n. 303
del 1956 e dallARTICOLO 216 del Testo Unico delle
leggi sanitarie, nel
rispetto delle procedure disciplinate dal DPR 447/1998.
Linteressato, attraverso il Comune, ovvero attraverso
lo
sportello unico istituito ai sensi dellart. 24 del DLgs
31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), puo richiedere
alle
strutture tecniche competenti in materia sanitaria
ed ambientale
pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi
allavvio dei
procedimenti di cui al presente titolo.
TITOLO III
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative
relative
alle costruzioni con particolari strutture e disciplina
dei
controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio
sismico
ART. 12
Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle
costruzioni
di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio
1974, n.
64
1. Le disposizioni di cui al presente titolo
costituiscono
applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone
sismiche), relativamente alla disciplina dellattivita
edilizia
nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dellARTICOLO
3 della
stessa legge nonche della legge 5 novembre 1971, n.
1086 (Norme
per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica).
2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali
in base
alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite
ai comuni
competenti per territorio a far data dal quindicesimo
giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della
Regione delle Istruzioni Tecniche di cui allARTICOLO
13.
3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data
dallo stesso
termine, le funzioni del Presidente della Giunta regionale
di cui
allart. 25 della legge 64/1974. Tali funzioni sono
esercitate
previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.
4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti
per le
funzioni tecniche relative ai controlli di cui allARTICOLO
16 e
in attuazione della legge 64/1974.
ART. 13
Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle
costruzioni
in zone soggette al rischio sismico
1. Entro tre mesi dallentrata in vigore della presente
legge, il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta
regionale,
apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui
allart. 16,
al fine di disciplinare in particolare:
a) la dimensione del campione ai fini del controllo
dei progetti
depositati e delle relative opere, nonche i criteri
e la
frequenza del sorteggio, che potra essere articolato,
sulla
base delle valutazioni del rischio sismico, anche
a livello
comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto;
b) le modalita di controllo per laccertamento di
merito dei
progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli
sulle
opere in corso;
c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli
elaborati
progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi
restando
gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
d) le modalita per la presentazione dei progetti;
e) i criteri e le procedure per la redazione e
la tenuta del
giornale dei lavori di cui al comma 1 dellARTICOLO
15.
ART. 14
Elaborati progettuali e deposito dei progetti
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui
al presente
titolo il progetto esecutivo e corredato da una dichiarazione
nella quale il progettista assevera che:
a) il progetto e stato redatto nel rispetto delle norme
tecniche
di cui alla legge 64/1974, comprensive
dei decreti
ministeriali emanati ai sensi dellARTICOLO 1 e 3
della citata
legge;
b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti,
il progetto
risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento
in
conformita a quanto disposto dalle norme tecniche
di cui
allARTICOLO 3 della legge 64/1974;
c) gli elaborati progettuali possiedono i
requisiti di
completezza di cui allARTICOLO 17 della legge 64/1974,
come
specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui allARTICOLO
13
della presente legge;
d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti
le
strutture, eventualmente contenute negli
strumenti
urbanistici, relative alla fattibilita degli interventi.
Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume
la qualita
di persona esercente un servizio di pubblica necessita.
2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma
1 sono
depositati presso il Comune:
a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia
di cui
allARTICOLO 7, o dellautorizzazione edilizia
di cui
allARTICOLO 8, nelle aree per le quali non
sia stata
approvata la carta della fattibilita, ovvero
nelle aree
classificate di fattibilita 3 o 4;
b) prima del ritiro della concessione o dellautorizzazione
edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla
lettera a);
c) contestualmente alla denuncia di inizio attivita
di cui
allARTICOLO 9.
3. Nellattestazione di avvenuto deposito il comune
certifica
anche il rispetto delladempimento di cui al presente
ARTICOLO.
4. Le varianti, ancorche in in corso dopera, che
rispetto al
progetto originario modificano sostanzialmente gli
effetti delle
azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate
ad un nuovo
deposito prima dellinizio dei relativi lavori.
5. Per linizio dei lavori non e necessaria lautorizzazione
di
cui allARTICOLO 18 della legge 64/1974.
ART. 15
Realizzazione dei lavori
1. Nei cantieri, dal giorno dellinizio dei lavori fino
a quello
della loro ultimazione, devono essere conservati
gli atti
restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati
anche dal
costruttore e dal direttore dei lavori nonche
un apposito
giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti
documenti,
che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici
ufficiali
incaricati dei controlli, e responsabile il direttore
dei lavori
che e altresi tenuto a vistare periodicamente,
ed in
particolare nelle fasi piu importanti dellesecuzione,
il
giornale dei lavori.
3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il
committente,
ciascuno per la parte di propria competenza,
hanno la
responsabilita della rispondenza dellopera realizzata
al
progetto nonche alle sue eventuali varianti, dellosservanza
delle prescrizioni di esecuzione contenute negli
elaborati
progettuali, della qualita dei materiali impiegati
e della posa
in opera degli elementi prefabbricati.
4. A lavori ultimati e redatta dal direttore dei
lavori, in
duplice copia, la relazione finale prevista dallARTICOLO
6 della
legge 1086/1971, anche nel caso in cui siano state
impiegate
strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio
armato o
in metallo.
5. Detta relazione e depositata, entro il termine
di trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso
il Comune che
ne restituisce copia con lattestazione dellavvenuto
deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato
a struttura
metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione
dei relativi
progetti nei modi e nei termini della presente legge,
sono valide
anche agli effetti dellARTICOLO 4 della legge 1086/1971.
ART. 16
Controlli e collaudi
1. I controlli sono effettuati a campione secondo
le modalita
previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione
consiliare
di cui allart. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo
comma
del presente ARTICOLO e dallart. 17, secondo comma.
2. I controlli possono essere motivatamente estesi a
progetti non
rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza
ai fini
della sicurezza.
3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa
vigente, la
conformita del progetto e dellopera alle prescrizioni
antisismiche di cui alla legge 64/1974 e alle
prescrizioni
relative alle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e
precompresso ed a struttura metallica di cui
alla legge
1086/1971.
4. Per le opere di cui al presente titolo, il
collaudatore
rilascia inoltre la certificazione di conformita di
cui allart.
11, comma 1, e la certificazione di abitabilita o agibilita
di
cui allart. 11, comma 3, fermi restando i controlli
di cui al
quarto comma del medesimo ARTICOLO.
ART. 17
Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria
in zone
soggette al rischio sismico
1. Ai fini dellaccertamento di conformita per il rilascio
delle
concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui allARTICOLO
13
della legge 47/1985, gli adempimenti previsti
dalle leggi
1086/1971 e 64/1974, si intendono assolti tramite
il deposito
della certificazione, da parte del progettista, del
rispetto di
tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette,
nonche dal
certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della
normativa
vigente.
2. Le opere di cui al presente ARTICOLO sono
escluse dal
campionamento di cui allart. 16 e sono tutte obbligatoriamente
assoggettate al controllo.
3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi
1086/1971,
64/1974 e 47/1985.
TITOLO IV
Contributi
ART. 18
Contributo relativo alle concessioni edilizie,
alle
autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dellattivita
1. La concessione comporta la corresponsione, di
un contributo
commisurato allincidenza delle spese di urbanizzazione
nonche
al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto allart. 20,
comma 5,
lautorizzazione o la denuncia di inizio dellattivita
comportano la corresponsione di un contributo commisurato
alla
sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione
degli
interventi di cui allart. 4, comma 1, lett. a), per
i quali e
dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.
ART. 19
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Fatti salvi i casi di gratuita previsti dalla presente
legge,
gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione
agli
interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione,
o a
denuncia di inizio dellattivita, che comportano
nuova
edificazione o determinano un incremento dei carichi
urbanistici
in funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni duso degli immobili;
c) aumento del numero di unita immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi
riferiti alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria
definite
dallARTICOLO 4 della legge 29 febbraio 1964,
n. 847
(Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre
mutui per
lacquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile
1962, n.
167), modificato dallARTICOLO 44 della legge 22 ottobre
1971, n.
865, alle opere necessarie al superamento delle
barriere
architettoniche negli spazi pubblici nonche alle
opere di
infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto
le opere di
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti
diversi
dal Comune per le quali possa essere concesso il
contributo
utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri
per la
loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dellincidenza degli
oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano
le tabelle
allegate alla presente legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni
cinque anni
dette tabelle.
6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti
di cui al
comma 5, si applicano annualmente le variazioni
percentuali
dellindice dei prezzi al consumo, determinate dallISTAT,
per il
mese di novembre sul corrispondente mese dellanno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano
senza
ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni
presentate
successivamente al 1 gennaio dellanno seguente.
ART. 20
Determinazione del costo di costruzione
1. Il costo di costruzione di cui allARTICOLO 18, comma
1, per i
nuovi edifici e determinato ogni cinque anni dalla
Giunta
regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili
per
ledilizia agevolata, definiti a norma della lettera
g) del primo
comma dellARTICOLO 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per ledilizia residenziale).
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma
1, la Giunta
regionale identifica classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni
di
legge per ledilizia agevolata, per le quali sono
determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in
misura non
superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni
di cui al
comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni,
il
costo di costruzione e adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dellintervenuta variazione dei costi di
costruzione
accertata dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione comprende
una quota
del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento
al 20 per
cento, determinata in funzione delle caratteristiche
e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed
ubicazione, sulla base di quanto, indicato nellapposita
tabella
allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia
su edifici
esistenti, il Comune, ai sensi dellart. 61, comma 2,
della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la
stabilizzazione e lo sviluppo), puo determinare
costi di
costruzione come quota percentuale di quello
delle nuove
costruzioni, in relazione alla entita degli interventi
stessi,
cosi come individuati dal Comune stesso in base
ai progetti
presentati.
ART. 21
Edilizia convenzionata
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi
quelli
sugli edifici esistenti, il contributo di cui allARTICOLO
18, e
ridotto alla sola quota di cui allARTICOLO 19
qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione
stipulata
con il comune ai sensi dellart. 7 della legge
10/1977, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati
nel
rispetto della convenzione tipo prevista dallARTICOLO
22.
2. Nella convenzione puo essere prevista la diretta
esecuzione
da parte dellinteressato delle opere di urbanizzazione,
in luogo
del pagamento della quota di cui al primo comma;
in tal caso
debbono essere descritte le opere da eseguire e
precisati i
termini e le garanzie per lesecuzione delle opere medesime.
3. Le convenzioni previste dal presente ARTICOLO sono
stipulate
in conformita ad uno schema di convenzione tipo, deliberato
dal
Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui
allARTICOLO
22.
4. Puo tenere luogo della convenzione un atto
unilaterale
dobbligo con il quale il concessionario si impegna
ad osservare
le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a
corrispondere
nel termine stabilito la quota relativa alle
opere di
urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere
stesse.
5. La convenzione o latto dobbligo unilaterale sono
trascritti
nei registri immobiliari a cura del comune e
a spese del
concessionario.
ART. 22
Convenzione tipo
1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della
convenzione
prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua
incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come
definito ai
sensi dellARTICOLO 20.
2. Ai fini della concessione relativa agli interventi
di edilizia
abitativa di cui allARTICOLO 21, la Giunta regionale
approva,
entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della
deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una
convenzione
tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche
i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni,
ai quali
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche
gli atti di
obbligo, in ordine essenzialmente:
a) allindicazione delle caratteristiche tipologiche
e
costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi,
sulla base del costo delle aree, cosi come definito
dal comma
1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione,
nonche
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione
e
degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale
del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione
degli
alloggi;
d) alla durata di validita della convenzione non superiore
a 30
e non inferiore 20 anni.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione
determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili
di
periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al
biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei
prezzi di
cessione e dei canoni di locazione e nulla per
la parte
eccedente.
ART. 23
Concessione, autorizzazione e denuncia dinizio dellattivita
a titolo gratuito
1. Il contributo di cui allARTICOLO 18 non e dovuto
nei casi
previsti dallart. 9 della legge 10/1977.
2. E data facolta al Comune di disciplinare, nel
proprio
regolamento edilizio, le caratteristiche di
"edificio
unifamiliare", sulla base di criteri di abitabilita
di un nucleo
familiare medio, ai fini dellapplicazione dellart. 9,
lett. d),
della legge 10/1977.
3. Il Comune puo motivatamente prevedere, per gli interventi
di
cui allart. 9, lett. b), della legge 10/1977, lesonero
dal
contributo non condizionato alla sottoscrizione della
convenzione
o dellatto unilaterale dobbligo.
4. Ai sensi dellart. 9, lett. a), della legge 28 gennaio
1997,
n. 10 lesonero dal contributo e applicato a
tutti gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla
prima sezione
degli albi provinciali di cui alla legge regionale
12 gennaio
1994, n. 6, ancorche diversi dalle persone fisiche.
5. Il contributo di cui allart. 18 non e dovuto
per la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al
superamento o
alleliminazione delle barriere architettoniche
in edifici
esistenti, come individuate dallart. 7 della legge
9 gennaio
1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento
e
leliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici
privati), per le esigenze dei disabili, a
seguito di
certificazione sanitaria in carta libera.
ART. 24
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati
alla
residenza
1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni
o
impianti destinati ad attivita industriali o artigianali
dirette
alla trasformazione di beni ed alla presentazione
di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie
al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e
gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi ove
ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza
di tali opere
e stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base a
parametri che la regione definisce in relazione
ai tipi di
attivita produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti
destinati ad
attivita turistiche, commerciali e direzionali
comporta la
corresponsione di un contributo pari allincidenza,
delle opere
di urbanizzazione, determinata ai sensi dellARTICOLO
19, nonche
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato
di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi
tipi di
attivita, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione duso delle opere indicate
nei commi 1
e 2, nonche di quelle nelle zone agricole previste dallARTICOLO
9 della legge 10/1977, venga comunque modificata nei
dieci anni
successivi allultimazione dei lavori, il contributo
e dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione,
determinata con riferimento, al momento della
intervenuta
variazione.
ART. 25
Versamento del contributo
1. La quota di contributo di cui allARTICOLO 19 e
corrisposta
al Comune allatto del ritiro della concessione
o
dellautorizzazione.
2. La quota di contributo di cui allARTICOLO 20 e
determinata
allatto del rilascio della concessione ed e corrisposta
in
corso dopera con le modalita e le garanzie stabilite
dal Comune
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione
delle
opere.
3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia
di inizio
dellattivita, calcolato dal progettista abilitato,
o la prima
rata di esso, e corrisposto al Comune entro i venti
giorni
successivi alla data della denuncia stessa.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere
rateizzati
in non piu di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono
tenuti a
prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie.
continua
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