Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE N 52 DEL 14/10/1999
NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCIE DINIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE
DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
SANZIONI E VIGILANZA SULLATTIVITA URBANISTICO/EDILIZIA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N. 69.

(B.U.R.T. N 34 DEL 07/12/1999)

ART. 11

Ultimazione dei lavori. Certificato di conformita. Certificato
di abitabilita o agibilita. Inizio di esercizio di attivita
produttive

1. Ad ultimazione dei lavori, un professionista abilitato
certifica la conformita dellopera al progetto presentato, fermo
restando quanto previsto dallart. 16, quarto comma.
2. La certificazione di abitabilita o di agibilita delle unita
immobiliari e necessaria, oltre che per le nuove costruzioni,
anche:
a) in conseguenza dellesecuzione di lavori di ristrutturazione
edilizia o di ampliamento e che riguardino parti strutturali
degli edifici;
b) in conseguenza dellesecuzione di lavori di restauro o
ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a
mutamento di destinazione duso.
3. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 2,
lagibilita o abitabilita dei locali e attestata da un
professionista abilitato unitamente alla conformita con il
progetto e con le norme igienico-sanitarie. Labitabilita o
lagibilita decorrono dalla data in cui perviene al comune
lattestazione.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, il
Comune, tramite lAUSL, puo disporre ispezioni, anche a
campione, al fine di verificare i requisiti di abitabilita e
agibilita delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni
comunali attivano un sistema di informazione periodica che
consenta allAUSL di svolgere compiutamente le proprie
competenze.
5. Per linizio di esercizio di unattivita produttiva resta
fermo quanto previsto dallARTICOLO 48 del DPR n. 303 del 1956 e dallARTICOLO 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nel
rispetto delle procedure disciplinate dal DPR 447/1998.
Linteressato, attraverso il Comune, ovvero attraverso lo
sportello unico istituito ai sensi dellart. 24 del DLgs 31 marzo
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), puo richiedere alle
strutture tecniche competenti in materia sanitaria ed ambientale
pareri preventivi sugli eventuali lavori edilizi allavvio dei
procedimenti di cui al presente titolo.

TITOLO III
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative relative
alle costruzioni con particolari strutture e disciplina dei
controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
ART. 12
Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni
di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.
64

1. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono
applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche), relativamente alla disciplina dellattivita edilizia
nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dellARTICOLO 3 della
stessa legge nonche della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme
per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso ed a struttura metallica).
2. Le funzioni attribuite agli uffici tecnici regionali in base
alle leggi 1086/1971 e 64/1974, sono attribuite ai comuni
competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione delle Istruzioni Tecniche di cui allARTICOLO 13.
3. Sono inoltre attribuite ai comuni, a far data dallo stesso
termine, le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui
allart. 25 della legge 64/1974. Tali funzioni sono esercitate
previo parere degli uffici tecnici regionali competenti.
4. Gli uffici tecnici regionali restano competenti per le
funzioni tecniche relative ai controlli di cui allARTICOLO 16 e
in attuazione della legge 64/1974.

ART. 13
Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni
in zone soggette al rischio sismico

1. Entro tre mesi dallentrata in vigore della presente legge, il
Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale,
apposite Istruzioni Tecniche per i controlli di cui allart. 16,
al fine di disciplinare in particolare:
a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti
depositati e delle relative opere, nonche i criteri e la
frequenza del sorteggio, che potra essere articolato, sulla
base delle valutazioni del rischio sismico, anche a livello
comunale ai fini della prevenzione dei danni da terremoto;
b) le modalita di controllo per laccertamento di merito dei
progetti sottoposti a controllo ivi compresi i controlli sulle
opere in corso;
c) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati
progettuali, per i diversi tipi di intervento, fermi restando
gli obblighi previsti dalla normativa statale vigente;
d) le modalita per la presentazione dei progetti;
e) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del
giornale dei lavori di cui al comma 1 dellARTICOLO 15.

ART. 14
Elaborati progettuali e deposito dei progetti

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente
titolo il progetto esecutivo e corredato da una dichiarazione
nella quale il progettista assevera che:
a) il progetto e stato redatto nel rispetto delle norme tecniche
di cui alla legge 64/1974, comprensive dei decreti
ministeriali emanati ai sensi dellARTICOLO 1 e 3 della citata
legge;
b) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto
risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in
conformita a quanto disposto dalle norme tecniche di cui
allARTICOLO 3 della legge 64/1974;
c) gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di
completezza di cui allARTICOLO 17 della legge 64/1974, come
specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui allARTICOLO 13
della presente legge;
d) sono state rispettate le speciali prescrizioni concernenti le
strutture, eventualmente contenute negli strumenti
urbanistici, relative alla fattibilita degli interventi.
Il progettista, attraverso la dichiarazione, assume la qualita
di persona esercente un servizio di pubblica necessita.
2. Il progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono
depositati presso il Comune:
a) contestualmente alla domanda della concessione edilizia di cui
allARTICOLO 7, o dellautorizzazione edilizia di cui
allARTICOLO 8, nelle aree per le quali non sia stata
approvata la carta della fattibilita, ovvero nelle aree
classificate di fattibilita 3 o 4;
b) prima del ritiro della concessione o dellautorizzazione
edilizia nelle aree diverse da quelle di cui alla lettera a);
c) contestualmente alla denuncia di inizio attivita di cui
allARTICOLO 9.
3. Nellattestazione di avvenuto deposito il comune certifica
anche il rispetto delladempimento di cui al presente ARTICOLO.
4. Le varianti, ancorche in in corso dopera, che rispetto al
progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle
azioni sismiche sulla struttura, sono subordinate ad un nuovo
deposito prima dellinizio dei relativi lavori.
5. Per linizio dei lavori non e necessaria lautorizzazione di
cui allARTICOLO 18 della legge 64/1974.

ART. 15
Realizzazione dei lavori

1. Nei cantieri, dal giorno dellinizio dei lavori fino a quello
della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti
restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal
costruttore e dal direttore dei lavori nonche un apposito
giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti,
che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali
incaricati dei controlli, e responsabile il direttore dei lavori
che e altresi tenuto a vistare periodicamente, ed in
particolare nelle fasi piu importanti dellesecuzione, il
giornale dei lavori.
3. Il direttore dei lavori, il costruttore e il committente,
ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la
responsabilita della rispondenza dellopera realizzata al
progetto nonche alle sue eventuali varianti, dellosservanza
delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati
progettuali, della qualita dei materiali impiegati e della posa
in opera degli elementi prefabbricati.
4. A lavori ultimati e redatta dal direttore dei lavori, in
duplice copia, la relazione finale prevista dallARTICOLO 6 della
legge 1086/1971, anche nel caso in cui siano state impiegate
strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o
in metallo.
5. Detta relazione e depositata, entro il termine di trenta
giorni dalla data di ultimazione dei lavori, presso il Comune che
ne restituisce copia con lattestazione dellavvenuto deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato a struttura
metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi
progetti nei modi e nei termini della presente legge, sono valide
anche agli effetti dellARTICOLO 4 della legge 1086/1971.

ART. 16
Controlli e collaudi

1. I controlli sono effettuati a campione secondo le modalita
previste dalla normativa vigente e dalla deliberazione consiliare
di cui allart. 13, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma
del presente ARTICOLO e dallart. 17, secondo comma.
2. I controlli possono essere motivatamente estesi a progetti non
rientranti nel campione, in ragione della loro rilevanza ai fini
della sicurezza.
3. Il collaudatore attesta, ai sensi della normativa vigente, la
conformita del progetto e dellopera alle prescrizioni
antisismiche di cui alla legge 64/1974 e alle prescrizioni
relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica di cui alla legge
1086/1971.
4. Per le opere di cui al presente titolo, il collaudatore
rilascia inoltre la certificazione di conformita di cui allart.
11, comma 1, e la certificazione di abitabilita o agibilita di
cui allart. 11, comma 3, fermi restando i controlli di cui al
quarto comma del medesimo ARTICOLO.

ART. 17
Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone
soggette al rischio sismico

1. Ai fini dellaccertamento di conformita per il rilascio delle
concessioni e autorizzazioni in sanatoria di cui allARTICOLO 13
della legge 47/1985, gli adempimenti previsti dalle leggi
1086/1971 e 64/1974, si intendono assolti tramite il deposito
della certificazione, da parte del progettista, del rispetto di
tutte le prescrizioni recate dalle leggi suddette, nonche dal
certificato di collaudo ove richiesto ai sensi della normativa
vigente.
2. Le opere di cui al presente ARTICOLO sono escluse dal
campionamento di cui allart. 16 e sono tutte obbligatoriamente
assoggettate al controllo.
3. Restano ferme le sanzioni previste dalle leggi 1086/1971,
64/1974 e 47/1985.

TITOLO IV
Contributi

ART. 18
Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle
autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dellattivita

1. La concessione comporta la corresponsione, di un contributo
commisurato allincidenza delle spese di urbanizzazione nonche
al costo di costruzione.
2. Fatto salvo quanto previsto allart. 20, comma 5,
lautorizzazione o la denuncia di inizio dellattivita
comportano la corresponsione di un contributo commisurato alla
sola incidenza delle spese di urbanizzazione, ad eccezione degli
interventi di cui allart. 4, comma 1, lett. a), per i quali e
dovuto anche il contributo relativo al costo di costruzione.

ART. 19
Determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Fatti salvi i casi di gratuita previsti dalla presente legge,
gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli
interventi, soggetti a concessione, o ad autorizzazione, o a
denuncia di inizio dellattivita, che comportano nuova
edificazione o determinano un incremento dei carichi urbanistici
in funzione di:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni duso degli immobili;
c) aumento del numero di unita immobiliari.
2. Gli oneri di urbanizzazione devono intendersi riferiti alle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite
dallARTICOLO 4 della legge 29 febbraio 1964, n. 847
(Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per
lacquisizione delle aree ai sensi della L. 18 aprile 1962, n.
167), modificato dallARTICOLO 44 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, alle opere necessarie al superamento delle barriere
architettoniche negli spazi pubblici nonche alle opere di
infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
3. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto le opere di
urbanizzazione secondaria, che facciano carico a soggetti diversi
dal Comune per le quali possa essere concesso il contributo
utilizzando le somme percepite per le stesse ed i criteri per la
loro erogazione.
4. Ai fini della determinazione dellincidenza degli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria, si applicano le tabelle
allegate alla presente legge.
5. La Giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni
dette tabelle.
6. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al
comma 5, si applicano annualmente le variazioni percentuali
dellindice dei prezzi al consumo, determinate dallISTAT, per il
mese di novembre sul corrispondente mese dellanno precedente.
7. Gli aggiornamenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano senza
ulteriori atti alle richieste ed alle dichiarazioni presentate
successivamente al 1 gennaio dellanno seguente.

ART. 20
Determinazione del costo di costruzione

1. Il costo di costruzione di cui allARTICOLO 18, comma 1, per i
nuovi edifici e determinato ogni cinque anni dalla Giunta
regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per
ledilizia agevolata, definiti a norma della lettera g) del primo
comma dellARTICOLO 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia residenziale).
2. Con gli stessi provvedimenti di cui al comma 1, la Giunta
regionale identifica classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di
legge per ledilizia agevolata, per le quali sono determinate
maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non
superiore al 50 per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni di cui al
comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il
costo di costruzione e adeguato annualmente, ed autonomamente,
in ragione dellintervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dallIstituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente alla concessione comprende una quota
del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per
cento, determinata in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione, sulla base di quanto, indicato nellapposita tabella
allegata.
5. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici
esistenti, il Comune, ai sensi dellart. 61, comma 2, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), puo determinare costi di
costruzione come quota percentuale di quello delle nuove
costruzioni, in relazione alla entita degli interventi stessi,
cosi come individuati dal Comune stesso in base ai progetti
presentati.

ART. 21
Edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli
sugli edifici esistenti, il contributo di cui allARTICOLO 18, e
ridotto alla sola quota di cui allARTICOLO 19 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione stipulata
con il comune ai sensi dellart. 7 della legge 10/1977, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati nel
rispetto della convenzione tipo prevista dallARTICOLO 22.
2. Nella convenzione puo essere prevista la diretta esecuzione
da parte dellinteressato delle opere di urbanizzazione, in luogo
del pagamento della quota di cui al primo comma; in tal caso
debbono essere descritte le opere da eseguire e precisati i
termini e le garanzie per lesecuzione delle opere medesime.
3. Le convenzioni previste dal presente ARTICOLO sono stipulate
in conformita ad uno schema di convenzione tipo, deliberato dal
Consiglio comunale, contenente gli elementi di cui allARTICOLO
22.
4. Puo tenere luogo della convenzione un atto unilaterale
dobbligo con il quale il concessionario si impegna ad osservare
le condizioni stabilite nella convenzione tipo ed a corrispondere
nel termine stabilito la quota relativa alle opere di
urbanizzazione ovvero ad eseguire direttamente le opere stesse.
5. La convenzione o latto dobbligo unilaterale sono trascritti
nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del
concessionario.

ART. 22
Convenzione tipo

1. Il Consiglio regionale stabilisce, ai fini della convenzione
prevista dal comma 2, criteri e parametri per la determinazione
del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai
sensi dellARTICOLO 20.
2. Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia
abitativa di cui allARTICOLO 21, la Giunta regionale approva,
entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
deliberazione consiliare indicata nel comma 1, una convenzione
tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonche i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali
debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonche gli atti di
obbligo, in ordine essenzialmente:
a) allindicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) alla determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi,
sulla base del costo delle aree, cosi come definito dal comma
1, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonche
delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e
degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) alla determinazione dei canoni di locazione in percentuale del
valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli
alloggi;
d) alla durata di validita della convenzione non superiore a 30
e non inferiore 20 anni.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di
periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in
relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione e nulla per la parte
eccedente.

ART. 23
Concessione, autorizzazione e denuncia dinizio dellattivita a titolo gratuito

1. Il contributo di cui allARTICOLO 18 non e dovuto nei casi
previsti dallart. 9 della legge 10/1977.
2. E data facolta al Comune di disciplinare, nel proprio
regolamento edilizio, le caratteristiche di "edificio
unifamiliare", sulla base di criteri di abitabilita di un nucleo
familiare medio, ai fini dellapplicazione dellart. 9, lett. d),
della legge 10/1977.
3. Il Comune puo motivatamente prevedere, per gli interventi di
cui allart. 9, lett. b), della legge 10/1977, lesonero dal
contributo non condizionato alla sottoscrizione della convenzione
o dellatto unilaterale dobbligo.
4. Ai sensi dellart. 9, lett. a), della legge 28 gennaio 1997,
n. 10 lesonero dal contributo e applicato a tutti gli
imprenditori agricoli professionali iscritti alla prima sezione
degli albi provinciali di cui alla legge regionale 12 gennaio
1994, n. 6, ancorche diversi dalle persone fisiche.
5. Il contributo di cui allart. 18 non e dovuto per la
realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o
alleliminazione delle barriere architettoniche in edifici
esistenti, come individuate dallart. 7 della legge 9 gennaio
1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
leliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati), per le esigenze dei disabili, a seguito di
certificazione sanitaria in carta libera.

ART. 24
Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla
residenza

1. La realizzazione di interventi relativi a costruzioni o
impianti destinati ad attivita industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla presentazione di servizi
comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza
delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e
gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove
ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere
e stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce in relazione ai tipi di
attivita produttiva.
2. La concessione relativa a costruzioni o impianti destinati ad
attivita turistiche, commerciali e direzionali comporta la
corresponsione di un contributo pari allincidenza, delle opere
di urbanizzazione, determinata ai sensi dellARTICOLO 19, nonche
una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di
attivita, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione duso delle opere indicate nei commi 1
e 2, nonche di quelle nelle zone agricole previste dallARTICOLO
9 della legge 10/1977, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi allultimazione dei lavori, il contributo e dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento, al momento della intervenuta
variazione.

ART. 25
Versamento del contributo

1. La quota di contributo di cui allARTICOLO 19 e corrisposta
al Comune allatto del ritiro della concessione o
dellautorizzazione.
2. La quota di contributo di cui allARTICOLO 20 e determinata
allatto del rilascio della concessione ed e corrisposta in
corso dopera con le modalita e le garanzie stabilite dal Comune
e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione delle
opere.
3. Il contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio
dellattivita, calcolato dal progettista abilitato, o la prima
rata di esso, e corrisposto al Comune entro i venti giorni
successivi alla data della denuncia stessa.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 3 possono essere rateizzati
in non piu di 6 rate semestrali. Gli obbligati sono tenuti a
prestare al Comune idonee garanzie fideiussorie.

continua


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