NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCIE
D´INIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE
DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO
SISMICO - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
SANZIONI E VIGILANZA SULL´ATTIVITA URBANISTICO/EDILIZIA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO
1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE
1983, N. 69.
(B.U.R.T. N 34 DEL 07/12/1999)
INDICE
ARTICOLO 1 - Contenuti e finalita
TITOLO I
Disciplina degli atti
ARTICOLO 2 - Tipologia degli atti
ARTICOLO 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette
a concessione edilizia
ARTICOLO 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformita
ARTICOLO 5 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi
su immobili di particolare valore
TITOLO II
Disciplina dei procedimenti
ARTICOLO 6 - Ambito di applicazione
ARTICOLO 7 - Procedure per il rilascio della concessione
ARTICOLO 8 - Procedure per il rilascio dell´autorizzazione
edilizia
ARTICOLO 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell´attivita
ARTICOLO 10 - Commissione edilizia - Norma di raccordo
con la
legge regionale 2 novembre 1979, n. 52
ARTICOLO 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di
conformita.
Certificato di abitabilita o agibilita.
Inizio di esercizio di attivita produttive
TITOLO III.
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative
relative alle costruzioni con particolari strutture
e disciplina dei controlli sulle costruzioni
in zone soggette al rischio sismico
ARTICOLO 12 - Attribuzione ai comuni delle funzioni
relative alle
costruzioni di cui alle leggi 5 novembre
1971,
n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64
ARTICOLO 13 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli
sulle
costruzioni in zone soggette al rischio
sismico
ARTICOLO 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
ARTICOLO 15 - Realizzazione dei lavori
ARTICOLO 16 - Controlli e collaudi
ARTICOLO 17 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni
in sanatoria in zone soggette al rischio
sismico
TITOLO IV
Contributi
ARTICOLO 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie,
alle
autorizzazioni edilizie ed alle denunce
di inizio dell´attivita
ARTICOLO 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
ARTICOLO 20 - Determinazione del costo di costruzione
ARTICOLO 21 - Edilizia convenzionata
ARTICOLO 22 - Convenzione tipo
ARTICOLO 23 - Concessione, autorizzazione e denuncia
dinizio
dell´attivita a titolo gratuito
ARTICOLO 24 - Contributi relativi ad opere o impianti
non
destinati alla residenza
ARTICOLO 25 - Versamento del contributo
ARTICOLO 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del Comune
TITOLO V
Sanzioni
ARTICOLO 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento
del contributo
ARTICOLO 28 - Vigilanza sull´attivita urbanistico - edilizia
ARTICOLO 29 - Opere di amministrazioni statali
ARTICOLO 30 - Responsabilita del titolare della concessione,
del
committente, del costruttore e del direttore
dei
lavori
ARTICOLO 31 - Opere eseguite in assenza di concessione,
in totale
difformita o con variazioni essenziali
ARTICOLO 32 - Determinazione delle variazioni essenziali
ARTICOLO 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia
eseguiti
senza attestazione di conformita
ARTICOLO 34 - Opere eseguite senza attestazione di conformita
ARTICOLO 35 - Annullamento della concessione o
dell´autorizzazione
ARTICOLO 36 - Opere eseguite in parziale difformita
dalla
concessione
ARTICOLO 37 - Accertamento di conformita
ARTICOLO 38 - Opere eseguite sui suoli di proprieta
dello Stato
o di Enti Pubblici
ARTICOLO 39 - Varianti in corso dopera
ARTICOLO 40 - Sanzioni amministrative per violazioni
della
disciplina del titolo III
TITOLO VI
Parametri urbanistici ed edilizi
ARTICOLO 41 - Unificazione delle definizioni
TITOLO VII
Norme transitorie e finali
ARTICOLO 42 - Norma di raccordo con la legge regionale
39/94
e modifiche alla stessa legge
ARTICOLO 43 - Sostituzione del n. 4 del comma 3 dellart.
7 della
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69
ARTICOLO 44 - Norme transitorie
ARTICOLO 45 - Abrogazioni
ARTICOLO 46 - Entrata in vigore
ART. 1
Contenuti e finalita
1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette
a concessione edilizia in applicazione della legge
28 gennaio
1977 n. 10 (Norme per la edificabilita dei suoli),
definendo
i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalita di attestazione della conformita
con
le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela
delle altre
opere ed interventi non soggetti alla concessione
di cui alla
lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette
al rischio
sismico in applicazione della legge 2 febbraio
1974, n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni
per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed al costo di costruzione
da
corrispondere al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo
I della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo
dell´attivita urbanistico/edilizia, sanzioni,
recupero e
sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative
per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici
ed
edilizi.
2. La presente legge e finalizzata all´applicazione dei
principi
di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi,
al perseguimento contestuale del servizio al singolo
cittadino e
della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ATTI
ART. 2
Tipologia degli atti
1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune,
con le
procedure di cui all´ARTICOLO 7, le trasformazioni
urbanistiche
ed edilizie di cui all´ARTICOLO 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformita con
le vigenti
norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli
interventi
di cui all´ARTICOLO 4. Lattestazione di conformita
e
effettuata:
a) mediante il rilascio dellautorizzazione del Comune
con il
procedimento di cui all´ARTICOLO 8;
b) mediante la denuncia di inizio dellattivita disciplinata
dall´ARTICOLO 9.
ART. 3
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a
concessione edilizia
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche
soggette a
concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse
essenziali
del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e
secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via
permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali
e la
realizzazione di impianti per attivita produttive
allaperto,
che comporti lesecuzione di lavori cui consegua
la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica,
cioe quelli
rivolti a sostituire l´esistente tessuto urbanistico
-
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
di
interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
non
assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, latto comunale,
con il
quale il progetto esecutivo e approvato o lopera
autorizzata
secondo le modalita previste dalla legge L. 11 febbraio
1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici)
e successive
modificazioni ha i medesimi effetti della concessione
edilizia.
In sede di approvazione del progetto si da atto
della sua
conformita alle prescrizioni urbanistiche ed
edilizie,
dellacquisizione dei necessari pareri e nulla osta
o atti di
assenso comunque denominati ai sensi della legislazione
vigente,
della conformita alle norme di sicurezza, sanitarie,
ambientali
e paesistiche.
ART. 4
Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformita con
le vi genti
norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
edilizi
comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali
e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell´ARTICOLO
3, qualora
siano specificamente disciplinati dai regolamenti
urbanistici
di cui all´ARTICOLO 28 della legge regionale 16 gennaio
1995,
n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai
programmi
integrati di intervento di cui all´ARTICOLO 29
della stessa
legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali
strumenti
contengano precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza
sia
stata esplicitamente dichiarata in base al comma
3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse
all´attivita
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli
e che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di
cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi
allaperto o
interrati;
e) i mutamenti di destinazione duso degli immobili,
edifici ed
aree anche in assenza di opere edilizie, nei
casi previsti
dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate
alla
ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito
di merci o
materiali, che non comportino trasformazione permanente
del
suolo stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita
i seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti
mutamento
dell´esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia
le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche
strutturali degli edifici, nonche per realizzare
ed integrare
i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre
che non
alterino i volumi e le superfici delle singole
unita
immobiliari; detti interventi non possono comportare
modifiche
della destinazione d´uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
ossia
quelli rivolti a conservare l´organismo edilizio
e ad
assicurare la funzionalita mediante un insieme sistematico
di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e
strutturali dell´organismo stesso, ne consentano
destinazioni
d´uso con essa compatibili; tali interventi comprendono
il
rinnovo degli elementi costitutivi dell´edificio,
l´inserimento degli elementi accessori e degli
impianti
richiesti dalle esigenze dell´uso, l´eliminazione
degli
elementi estranei a l´organismo edilizio; tali
interventi
comprendono altresi gli interventi sistematici,
eseguiti
mantenendo gli elementi tipologici formali e
strutturali
dell´organismo edilizio, volti a conseguire l´adeguamento
funzionale degli edifici, ancorche recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli
rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme
sistematico di opere che possono portare ad
un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione
di
alcuni elementi costitutivi dell´edificio, la eliminazione,
la
modifica e l´inserimento di nuovi elementi ed impianti;
tali
interventi comprendono altresi:
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli
edifici,
intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata
con
identici materiali e con lo stesso
ingombro
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le
innovazioni
necessarie per l´adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro
ricostruzione
in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli
indici di
fabbricabilita per realizzare i servizi igienici,
i volumi
tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento
del
sottotetto, ove cio non sia escluso dagli
strumenti
urbanistici, al fine di renderlo abitabile
senza che si
costituiscano nuove unita immobiliari;
e) interventi necessari al superamento delle
barriere
architettoniche ed all´adeguamento degli immobili
per le
esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi
esistenti e
in deroga agli indici di fabbricabilita.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli
strumenti
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare
da una
esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi
in sede
di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione
di
quelli vigenti, previo parere della Commissione
edilizia se
istituita, ovvero dell´ufficio competente in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui al commi
1 e 2 sono
subordinati alla denuncia di inizio dell´attivita, salvo
quanto
previsto al comma 5.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente
ARTICOLO sono
subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata
dal Comune
ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo
ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela
delle cose
d´interesse artistico e storico);
b) per l´esecuzione delle opere sia prescritto anche
il rilascio
dell´autorizzazione di cui allARTICOLO 7 della
legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla
disciplina di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle
aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a
disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza
di cui
all´art. 1bis del decreto legge 27 giugno 1985,
n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n.
431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia
dei
piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della
legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per l´assetto funzionale
e
organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone
A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le
opere e gli
interventi comportino modifiche della sagoma e dei
prospetti o
modifichino la destinazione d´uso;
f) il preventivo rilascio dellautorizzazione sia espressamente
previsto, in attuazione della presente legge, dagli
strumenti
urbanistici comunali, ancorche soltanto adottati,
con
riferimento ad immobili che pur non essendo
compresi fra
quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano
giudicati
meritevoli di analoga tutela per particolari
motivi di
carattere storico, culturale, architettonico od estetico.
ART. 5
Caratteristiche dei progetti per gli interventi su
immobili di
particolare valore
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili
classificati
come soggetti a restauro o comunque definiti di valore
storico,
culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici
comunali,
devono documentare gli elementi tipologici,
formali e
strutturali, che qualificano il valore degli immobili
stessi, e
dimostrare la compatibilita degli interventi proposti
con la
tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui
all´ARTICOLO
4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione
straordinaria
relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti
alla
disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno
1939, n.
1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate
A
ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, o
comunque classificati come soggetti a restauro o
definiti di
valore storico, culturale ed architettonico dagli
strumenti
urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli
elementi
tipologici, formali e strutturali dell´organismo edilizio.
TITOLO II
DISCIPLINA DEI PROCEDEMENTI
ART. 6
Ambito di applicazione
1. Ai fini della concessione edilizia o dell´attestazione
di
conformita, il regolamento edilizio elenca per ogni
tipo di
opera e di intervento, la documentazione e gli
elaborati
progettuali da produrre in materia urbanistica,
ambientale,
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti
dalla
legislazione vigente.
2. Non puo essere prescritta all´interessato la
preventiva
acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni
di competenza del Comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di concessione
o di
autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell´attivita
e
verificata dal responsabile del procedimento entro
il termine
perentorio di quindici giorni dalla presentazione;
qualora la
domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme
alle
norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine
ne viene
data motivata comunicazione allinteressato, invitandolo
a
presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori
o della
conformita.
4. L´acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti
di assenso
comunque denominati essenziali per la valutazione
del progetto,
e a carico del Comune nei termini temporali del
procedimento
anche mediante la convocazione di apposita conferenza
dei
servizi.
5. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR
20 ottobre
1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione
dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione
di impianti
produttivi, per l´esecuzione di opere interne ai
fabbricati,
nonche per la determinazione delle aree destinate
agli
insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma
8, della
l. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.
ART. 7
Procedure per il rilascio della concessione
1. La concessione edilizia e data al proprietario
o a chi ne
abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di
concessione
edilizia e comunicato al richiedente o ad un suo
delegato, il
nominativo del responsabile del procedimento.
3. Lesame delle domande risultate formalmente complete
a norma
dell´ARTICOLO 6 si svolge secondo lordine di presentazione,
fatte salve quelle relative alle varianti in corso
dopera e
quelle relative alle opere di pubblico interesse
indicate dai
regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
della
domanda, o della documentazione integrativa ai sensi
dellart. 6,
comma 3, il responsabile del procedimento cura listruttoria,
acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata
relazione
contenente la qualificazione tecnico - giuridica dellintervento
richiesto e la propria valutazione di conformita
del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di
conseguenza
formula una motivata proposta allautorita allemanazione
del
provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi
entro il
termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.
6. Il provvedimento definitivo e rilasciato entro
i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l´emanazione
del
provvedimento conclusivo, linteressato puo, con atto
trasmesso
in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
richiedere
allautorita competente di adempiere entro quindici
giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui
il comma 7,
linteressato puo inoltrare istanza al difensore
civico
comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico
regionale,
il quale nomina, entro i quindici giorni successivi,
un
commissario "ad acta" che nel termine di
sessanta giorni adotta
il provvedimento che ha i medesimi effetti della
concessione
edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi allattivita del commissario
di
cui al presente ARTICOLO sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si
applicano le
medesime disposizioni previste per il rilascio delle
concessioni.
Per le varianti in corso dopera di cui all´ARTICOLO
39 sussiste
esclusivamente l´obbligo del progetto dellopera
cosi come
effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti
di cui
all´ARTICOLO 11.
11. Per le opere ricadenti nellambito dapplicazione
del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della
Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di
salute nei cantieri temporanei o mobili), l´efficacia
della
concessione edilizia e sospesa fino alla trasmissione
alla USL
competente della notifica preliminare, ai sensi
dellart. 11
dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre
a contenere
quanto disposto dall´Allegato III al d.lgs 494/1996,
da atto
dellavvenuta redazione del piano di sicurezza
e di
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano
generale di
sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso
decreto
legislativo.
ART. 8
Procedure per il rilascio dellautorizzazione edilizia
1. L´autorizzazione edilizia e rilasciata al proprietario
o a
chi ne abbia titolo.
2. All´autorizzazione si applicano le procedure previste
per la
concessione edilizia di cui allARTICOLO 7.
ART. 9
Procedura per la denuncia di inizio dellattivita
1. Almeno venti giorni prima dell´effettivo inizio dei
lavori, il
proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare
la denuncia
dell´inizio dell´attivita, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato, nonche
dagli
elaborati progettuali, che asseveri la conformita delle
opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati
ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche il rispetto delle
norme di
sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. In caso
di richiesta
di integrazioni documentali ai sensi dell´art. 6,
comma 3, il
termine di cui al presente comma decorre nuovamente
per intero a partire dalla data di presentazione,
della documentazione
integrativa.
2. Per le opere ricadenti nell´ambito dapplicazione
del DLgs
494/1996, nella denuncia e contenuto l´impegno a comunicare
al
comune lavvenuta trasmissione alla USL della
notifica
preliminare di cui allart. 11 dello stesso decreto
legislativo,
attestante anche la redazione del piano di sicurezza
e di
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano
generale di
sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del DLgs
494/1996.
L´inosservanza di detti obblighi impedisce linizio dei
lavori.
3. Nel caso di varianti in corso dopera la denuncia
e integrata
a cura dellinteressato con la descrizione delle
variazioni
apportate al progetto depositato; all´integrazione della
denuncia
si applicano le medesime disposizioni previste per
la stessa
denuncia. Per le varianti in corso dopera di cui
all´ARTICOLO
39, sussiste esclusivamente lobbligo di cui all´ARTICOLO
7,
comma 10.
4. La denuncia di inizio dellattivita consente lesecuzione
dei
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui
al comma 1 e
delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista
assume la
qualita di persona esercente un servizio di pubblica
necessita
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
Il Comune,
qualora entro il termine indicato al comma 1 sia
riscontrata
lassenza di una o piu delle condizioni stabilite, notifica
agli
interessati lordine motivato di non attuare le trasformazioni
previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti
abilitati, ne da contestuale notizia allautorita giudiziaria
ed al consiglio dellordine di appartenenza.
6. Lesecuzione delle opere subordinate a denuncia
di inizio
dellattivita e sottoposta, ove non disposto diversamente
dalla
presente legge, alla disciplina definita dalle norme
nazionali e
regionali vigenti per le corrispondenti opere
eseguite su
rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.
ART. 10
Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge
regionale 2 novembre 1979, n. 52
1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41,
comma 1, il
Comune puo deliberare di istituire la Commissione
edilizia,
determinando inoltre, ai sensi dellart. 4, terzo comma,
del DL 5
ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n.
493 (Disposizioni per laccelerazione degli investimenti
a
sostegno delloccupazione e per la semplificazione
dei
procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la
commissione
non deve essere sentita nel procedimento di rilascio
della
concessione edilizia.
2. Se il comune non istituisce la Commissione
edilizia, le
funzioni attribuite alla Commissione edilizia integrata
dalla
legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega
ai comuni
delle funzioni amministrative riguardanti la protezione
delle
bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto
dai tre
membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi
dellart. 5,
comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio,
espresso a
maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi
e delle
relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio
sono
determinati dal Comune in conformita con gli altri
organismi di
consulenza tecnica comunali.
continua
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