Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE N 52 DEL 14/10/1999
NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCIE D´INIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE
DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO - DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
SANZIONI E VIGILANZA SULL´ATTIVITA URBANISTICO/EDILIZIA
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N. 69.

(B.U.R.T. N 34 DEL 07/12/1999)

INDICE

ARTICOLO 1 - Contenuti e finalita

TITOLO I
Disciplina degli atti

ARTICOLO 2 - Tipologia degli atti

ARTICOLO 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette
a concessione edilizia

ARTICOLO 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformita

ARTICOLO 5 - Caratteristiche dei progetti per gli interventi
su immobili di particolare valore

TITOLO II
Disciplina dei procedimenti

ARTICOLO 6 - Ambito di applicazione
ARTICOLO 7 - Procedure per il rilascio della concessione
ARTICOLO 8 - Procedure per il rilascio dell´autorizzazione
edilizia
ARTICOLO 9 - Procedura per la denuncia di inizio dell´attivita
ARTICOLO 10 - Commissione edilizia - Norma di raccordo con la
legge regionale 2 novembre 1979, n. 52
ARTICOLO 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformita.
Certificato di abitabilita o agibilita.
Inizio di esercizio di attivita produttive

TITOLO III.
Attribuzione ai comuni delle funzioni amministrative
relative alle costruzioni con particolari strutture
e disciplina dei controlli sulle costruzioni
in zone soggette al rischio sismico

ARTICOLO 12 - Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle
costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971,
n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64
ARTICOLO 13 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle
costruzioni in zone soggette al rischio sismico
ARTICOLO 14 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
ARTICOLO 15 - Realizzazione dei lavori
ARTICOLO 16 - Controlli e collaudi
ARTICOLO 17 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni
in sanatoria in zone soggette al rischio sismico

TITOLO IV
Contributi

ARTICOLO 18 - Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle
autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dell´attivita
ARTICOLO 19 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
ARTICOLO 20 - Determinazione del costo di costruzione
ARTICOLO 21 - Edilizia convenzionata
ARTICOLO 22 - Convenzione tipo
ARTICOLO 23 - Concessione, autorizzazione e denuncia dinizio
dell´attivita a titolo gratuito
ARTICOLO 24 - Contributi relativi ad opere o impianti non
destinati alla residenza
ARTICOLO 25 - Versamento del contributo
ARTICOLO 26 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del Comune

TITOLO V
Sanzioni

ARTICOLO 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento
del contributo
ARTICOLO 28 - Vigilanza sull´attivita urbanistico - edilizia
ARTICOLO 29 - Opere di amministrazioni statali
ARTICOLO 30 - Responsabilita del titolare della concessione, del
committente, del costruttore e del direttore dei
lavori
ARTICOLO 31 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale
difformita o con variazioni essenziali
ARTICOLO 32 - Determinazione delle variazioni essenziali
ARTICOLO 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti
senza attestazione di conformita
ARTICOLO 34 - Opere eseguite senza attestazione di conformita
ARTICOLO 35 - Annullamento della concessione o
dell´autorizzazione
ARTICOLO 36 - Opere eseguite in parziale difformita dalla
concessione
ARTICOLO 37 - Accertamento di conformita
ARTICOLO 38 - Opere eseguite sui suoli di proprieta dello Stato
o di Enti Pubblici
ARTICOLO 39 - Varianti in corso dopera
ARTICOLO 40 - Sanzioni amministrative per violazioni della
disciplina del titolo III

TITOLO VI
Parametri urbanistici ed edilizi

ARTICOLO 41 - Unificazione delle definizioni

TITOLO VII
Norme transitorie e finali

ARTICOLO 42 - Norma di raccordo con la legge regionale 39/94
e modifiche alla stessa legge
ARTICOLO 43 - Sostituzione del n. 4 del comma 3 dellart. 7 della
legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69
ARTICOLO 44 - Norme transitorie
ARTICOLO 45 - Abrogazioni
ARTICOLO 46 - Entrata in vigore

ART. 1
Contenuti e finalita

1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette
a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio
1977 n. 10 (Norme per la edificabilita dei suoli), definendo
i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalita di attestazione della conformita con
le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre
opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla
lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio
sismico in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni
per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed al costo di costruzione da
corrispondere al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo I della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell´attivita urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative
per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi.
2. La presente legge e finalizzata all´applicazione dei principi
di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi,
al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e
della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

TITOLO I
DISCIPLINA DEGLI ATTI
ART. 2
Tipologia degli atti

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le
procedure di cui all´ARTICOLO 7, le trasformazioni urbanistiche
ed edilizie di cui all´ARTICOLO 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformita con le vigenti
norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi
di cui all´ARTICOLO 4. Lattestazione di conformita e
effettuata:
a) mediante il rilascio dellautorizzazione del Comune con il
procedimento di cui all´ARTICOLO 8;
b) mediante la denuncia di inizio dellattivita disciplinata
dall´ARTICOLO 9.

ART. 3
Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a
concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali
del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via
permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la
realizzazione di impianti per attivita produttive allaperto,
che comporti lesecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioe quelli
rivolti a sostituire l´esistente tessuto urbanistico -
edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale;
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non
assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, latto comunale, con il
quale il progetto esecutivo e approvato o lopera autorizzata
secondo le modalita previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive
modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
In sede di approvazione del progetto si da atto della sua
conformita alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
dellacquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di
assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente,
della conformita alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali
e paesistiche.

ART. 4
Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformita

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformita con le vi genti
norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi
comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell´ARTICOLO 3, qualora
siano specificamente disciplinati dai regolamenti urbanistici
di cui all´ARTICOLO 28 della legge regionale 16 gennaio 1995,
n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi
integrati di intervento di cui all´ARTICOLO 29 della stessa
legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti
contengano precise disposizioni planivolumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all´attivita
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non
riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi allaperto o
interrati;
e) i mutamenti di destinazione duso degli immobili, edifici ed
aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti
dalla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla
ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o
materiali, che non comportino trasformazione permanente del
suolo stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformita i seguenti
interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento
dell´esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le
modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonche per realizzare ed integrare
i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unita
immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche
della destinazione d´uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia
quelli rivolti a conservare l´organismo edilizio e ad
assicurare la funzionalita mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell´organismo stesso, ne consentano destinazioni
d´uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il
rinnovo degli elementi costitutivi dell´edificio,
l´inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell´uso, l´eliminazione degli
elementi estranei a l´organismo edilizio; tali interventi
comprendono altresi gli interventi sistematici, eseguiti
mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali
dell´organismo edilizio, volti a conseguire l´adeguamento
funzionale degli edifici, ancorche recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti
a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell´edificio, la eliminazione, la
modifica e l´inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali
interventi comprendono altresi:
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici,
intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con
identici materiali e con lo stesso ingombro
planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l´adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione
in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di
fabbricabilita per realizzare i servizi igienici, i volumi
tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento del
sottotetto, ove cio non sia escluso dagli strumenti
urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si
costituiscano nuove unita immobiliari;
e) interventi necessari al superamento delle barriere
architettoniche ed all´adeguamento degli immobili per le
esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e
in deroga agli indici di fabbricabilita.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una
esplicita attestazione del Consiglio Comunale da rendersi in sede
di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di
quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se
istituita, ovvero dell´ufficio competente in materia.
4. Le opere e gli interventi di cui al commi 1 e 2 sono
subordinati alla denuncia di inizio dell´attivita, salvo quanto
previsto al comma 5.
5. Le opere e gli interventi di cui al presente ARTICOLO sono
subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune
ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose
d´interesse artistico e storico);
b) per l´esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio
dell´autorizzazione di cui allARTICOLO 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle
aree protette);
d) gli immobili interessati siano assoggettati a disposizioni
immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui
all´art. 1bis del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.
431 o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei
piani di bacino di cui al Titolo II Capo II della legge 18
maggio 1989, n. 183 (Norme per l´assetto funzionale e
organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e le opere e gli
interventi comportino modifiche della sagoma e dei prospetti o
modifichino la destinazione d´uso;
f) il preventivo rilascio dellautorizzazione sia espressamente
previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti
urbanistici comunali, ancorche soltanto adottati, con
riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra
quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati
meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di
carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

ART. 5
Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di
particolare valore

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati
come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico,
culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali,
devono documentare gli elementi tipologici, formali e
strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e
dimostrare la compatibilita degli interventi proposti con la
tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all´ARTICOLO
4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria
relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla
disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n.
1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A
ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o
comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di
valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti
urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell´organismo edilizio.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI PROCEDEMENTI
ART. 6
Ambito di applicazione

1. Ai fini della concessione edilizia o dell´attestazione di
conformita, il regolamento edilizio elenca per ogni tipo di
opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati
progettuali da produrre in materia urbanistica, ambientale,
sanitaria e di sicurezza del lavoro nei cantieri previsti dalla
legislazione vigente.
2. Non puo essere prescritta all´interessato la preventiva
acquisizione di autorizzazioni, documentazioni e certificazioni
di competenza del Comune stesso.
3. La completezza formale della domanda di concessione o di
autorizzazione ovvero della denuncia di inizio dell´attivita e
verificata dal responsabile del procedimento entro il termine
perentorio di quindici giorni dalla presentazione; qualora la
domanda o la denuncia risulti incompleta o non conforme alle
norme di cui al primo comma, entro lo stesso termine ne viene
data motivata comunicazione allinteressato, invitandolo a
presentare le integrazioni necessarie ai fini istruttori o della
conformita.
4. L´acquisizione di tutti i pareri, nullaosta o atti di assenso
comunque denominati essenziali per la valutazione del progetto,
e a carico del Comune nei termini temporali del procedimento
anche mediante la convocazione di apposita conferenza dei
servizi.
5. Sono fatte salve le procedure indicate dal DPR 20 ottobre
1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione,
lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti
produttivi, per l´esecuzione di opere interne ai fabbricati,
nonche per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi, a norma dellarticolo 20, comma 8, della
l. 15 marzo 1997, n. 59) per le opere dallo stesso disciplinate.

ART. 7
Procedure per il rilascio della concessione

1. La concessione edilizia e data al proprietario o a chi ne
abbia titolo.
2. Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia e comunicato al richiedente o ad un suo delegato, il
nominativo del responsabile del procedimento.
3. Lesame delle domande risultate formalmente complete a norma
dell´ARTICOLO 6 si svolge secondo lordine di presentazione,
fatte salve quelle relative alle varianti in corso dopera e
quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai
regolamenti edilizi.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della
domanda, o della documentazione integrativa ai sensi dellart. 6,
comma 3, il responsabile del procedimento cura listruttoria,
acquisisce i pareri necessari, redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico - giuridica dellintervento
richiesto e la propria valutazione di conformita del progetto
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza
formula una motivata proposta allautorita allemanazione del
provvedimento conclusivo.
5. Qualora i pareri necessari non siano stati resi entro il
termine di cui al comma 4, si prescinde da essi.
6. Il provvedimento definitivo e rilasciato entro i quindici
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Decorso inutilmente il termine per l´emanazione del
provvedimento conclusivo, linteressato puo, con atto trasmesso
in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
allautorita competente di adempiere entro quindici giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7,
linteressato puo inoltrare istanza al difensore civico
comunale, ove costituito, ovvero al difensore civico regionale,
il quale nomina, entro i quindici giorni successivi, un
commissario "ad acta" che nel termine di sessanta giorni adotta
il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione
edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi allattivita del commissario di
cui al presente ARTICOLO sono a carico del comune.
10. Alle varianti alle concessioni edilizie si applicano le
medesime disposizioni previste per il rilascio delle concessioni.
Per le varianti in corso dopera di cui all´ARTICOLO 39 sussiste
esclusivamente l´obbligo del progetto dellopera cosi come
effettivamente realizzata contestualmente agli adempimenti di cui
all´ARTICOLO 11.
11. Per le opere ricadenti nellambito dapplicazione del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della Direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute nei cantieri temporanei o mobili), l´efficacia della
concessione edilizia e sospesa fino alla trasmissione alla USL
competente della notifica preliminare, ai sensi dellart. 11
dello stesso decreto legislativo. La notifica, oltre a contenere
quanto disposto dall´Allegato III al d.lgs 494/1996, da atto
dellavvenuta redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di
sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 dello stesso decreto
legislativo.

ART. 8
Procedure per il rilascio dellautorizzazione edilizia

1. L´autorizzazione edilizia e rilasciata al proprietario o a
chi ne abbia titolo.
2. All´autorizzazione si applicano le procedure previste per la
concessione edilizia di cui allARTICOLO 7.

ART. 9
Procedura per la denuncia di inizio dellattivita

1. Almeno venti giorni prima dell´effettivo inizio dei lavori, il
proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia
dell´inizio dell´attivita, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato, nonche dagli
elaborati progettuali, che asseveri la conformita delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai
regolamenti edilizi vigenti, nonche il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. In caso di richiesta
di integrazioni documentali ai sensi dell´art. 6, comma 3, il
termine di cui al presente comma decorre nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione, della documentazione
integrativa.
2. Per le opere ricadenti nell´ambito dapplicazione del DLgs
494/1996, nella denuncia e contenuto l´impegno a comunicare al
comune lavvenuta trasmissione alla USL della notifica
preliminare di cui allart. 11 dello stesso decreto legislativo,
attestante anche la redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento, e, nei casi previsti, del piano generale di
sicurezza, ai sensi degli articoli 12 e 13 del DLgs 494/1996.
L´inosservanza di detti obblighi impedisce linizio dei lavori.
3. Nel caso di varianti in corso dopera la denuncia e integrata
a cura dellinteressato con la descrizione delle variazioni
apportate al progetto depositato; all´integrazione della denuncia
si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa
denuncia. Per le varianti in corso dopera di cui all´ARTICOLO
39, sussiste esclusivamente lobbligo di cui all´ARTICOLO 7,
comma 10.
4. La denuncia di inizio dellattivita consente lesecuzione dei
relativi lavori entro il termine massimo di tre anni.
5. Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 1 e
delle integrazioni di cui al comma 2, il progettista assume la
qualita di persona esercente un servizio di pubblica necessita
ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. Il Comune,
qualora entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata
lassenza di una o piu delle condizioni stabilite, notifica agli
interessati lordine motivato di non attuare le trasformazioni
previste, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti
abilitati, ne da contestuale notizia allautorita giudiziaria
ed al consiglio dellordine di appartenenza.
6. Lesecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio
dellattivita e sottoposta, ove non disposto diversamente dalla
presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e
regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su
rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.

ART. 10
Commissione edilizia - Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n. 52

1. Ai sensi della legge L. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 41, comma 1, il
Comune puo deliberare di istituire la Commissione edilizia,
determinando inoltre, ai sensi dellart. 4, terzo comma, del DL 5
ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493 (Disposizioni per laccelerazione degli investimenti a
sostegno delloccupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia), i casi in cui la commissione
non deve essere sentita nel procedimento di rilascio della
concessione edilizia.
2. Se il comune non istituisce la Commissione edilizia, le
funzioni attribuite alla Commissione edilizia integrata dalla
legge regionale 2 novembre 1979, n. 52 (Sub-delega ai comuni
delle funzioni amministrative riguardanti la protezione delle
bellezze naturali) sono svolte da un collegio composto dai tre
membri nominati dal Consiglio comunale, ai sensi dellart. 5,
comma 1, della stessa legge. Il parere del collegio, espresso a
maggioranza, deve recare menzione dei voti espressi e delle
relative motivazioni. I compensi ai membri del collegio sono
determinati dal Comune in conformita con gli altri organismi di
consulenza tecnica comunali.

continua


Torna alla HomePage Mail to WebStaff