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BURT n. 27 DEL 08.09.99
Avvertenza. Il testo delle note qui pubblicate a cura
del Servizio Studi,
ricerche, pubblicazioni e documentazione giuridico-legislativa
del Consiglio Regionale e statoredatto, ai sensi
dell articolo 9, secondo comma, dellaLR 15 marzo
1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per
la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni alle quali la legge
fa rinvio.Restano invariati il valore e lefficacia
degli atti legislativi o regolamentari qui trascritti.
Note allarticolo 1
1. La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca Delega al Governo
per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali,
per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la
semplificazione amministrativa.
2. Il testo dellarticolo 2 della legge regionale
16 gennaio
1995, n. 5, e il seguente:
"Art. 2
Le risorse del territorio e lazione della Regione
e degli
Enti locali
1. Sono risorse naturali del territorio laria, lacqua,
il suolo, gli ecosistemi della fauna e della
flora. Esse esprimono gli equilibri ambientali
e lo stato di salute dellecosistema generale
a fronte dei quali e valutata la sostenibilita ambientale
delle trasformazioni del territorio.
2. Sono risorse essenziali del territorio le risorse
naturali, le citta e i sistemi degli insediamenti;
il paesaggio; i documenti materiali della cultura;
i sistemi infrastrutturali
e tecnologici.
3. Per garantire la tutela di tali risorse, la Regione,
le Province, i Comuni singoli o associati, nel
quadro dei principi della legge 8 giugno 1990, n.
142, esercitano in modo
organico e coordinato le funzioni di programmazione,
pianificazione e controllo di cui alla presente
legge, assicurando il collegamento e la coerenza
tra politiche
territoriali e di settore.
4. Gli enti di cui al terzo comma partecipano alla definizione
dei piani e programmi di competenza statale curandone
la coerenza con il sistema degli atti di governo
del territorio regionale.
5. Ai fini delle intese di cui allart. 81 del DPR
24 luglio
1977, n. 616, come modificato con DPR 18 aprile 1994,
n. 383,
la Regione garantisce la partecipazione effettiva
degli enti
locali, in rapporto alle rispettive competenze, e si
conforma
al loro parere nei casi di esclusiva rilevanza territoriale
locale.".
Note allarticolo 2
1. Il testo dellarticolo 2 della legge regionale 27
giugno 1997,
n. 45, e il seguente:
"Art. 2
Piano Energetico Regionale
1. La Regione individua nel Piano Energetico Regionale,
di
seguito denominato P.E.R., lo strumento attuativo
degli
indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo
col quale
perseguire, sulla base delle indicazioni del Piano
Energetico
Nazionale, gli obiettivi di cui allart. 1.
2. Il P.E.R. e approvato dal Consiglio regionale
con le
procedure di cui allart. 4 ed ha durata triennale.
3. Il P.E.R. si articola in tre parti.
La prima parte, denominata "quadro conoscitivo",
costituisce
la base informativa del sistema energetico regionale,
su cui
sono definite le scelte del Piano di Indirizzo e contiene,
fra
laltro, la caratterizzazione:
a) della produzione e dei consumi;
b) della domanda energetica del tessuto sociale e produttivo;
c) georeferenziata del fabbisogno termico (mappa termica);
d) georeferenziata delle risorse energetiche potenziali;
e) eliotermica e anemometrica della regione;
f) dellutilizzo energetico dei rifiuti ai sensi del
DLgs. 5
febbraio 1997, n. 22.
g) mappatura delle esigenze di tutela ambientale legate
agli
impianti energetici.
4. La seconda parte, denominata "piano
di indirizzo",
definisce, sulla base del quadro conoscitivo,
le scelte di
pianificazione e programmazione e in particolare:
a) i bacini energetici territoriali individuati sulla
base dei
criteri indicati dallart. 5 della legge 9 gennaio
1991, n.
10;
b) gli obiettivi e gli strumenti per lorientamento degli
Enti
locali, dei produttori e dei consumatori in
materia di
risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili
di
energia ed assimilate;
c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi
di cui
alla lettera b);
d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui verificare
il
livello di ottenimento dei risultati attesi;
e) le regole, le procedure, anche di concertazione
fra gli
Enti, e i criteri per lattuazione degli obiettivi
del
P.E.R., in riferimento alle leggi 9 gennaio 1991,
nn. 9 e
10 ed al DPR 26 agosto 1993, n. 412, le direttive
per gli
interventi di interesse regionale, di cui allart.
5 ed
allart. 7, comma 3, nonche lo schema di bando
di cui
allart. 6;
f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati
per le
attivita di cui al P.E.R., anche in riferimento
al DPR 26
agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione
della
Regione.
g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle
esigenze
di tutela ambientale.
5. La terza parte, denominata "piano finanziario",
ripartisce
le risorse e detta criteri per il finanziamento
degli
obiettivi del P.E.R.
6. La Giunta regionale presenta annualmente al
Consiglio
regionale una relazione sui risultati conseguiti
attraverso la
realizzazione degli interventi previsti e sullo
stato di
attuazione del P.E.R.".
2. Il testo dellarticolo 7 del decreto del Presidente
del
Consiglio dei ministri del 23 aprile 1992 e il seguente:
"Art. 7
Risanamenti
Nei tratti di linee elettriche esistenti dove non
risultano
rispettati i limiti di cui allart. 4 e le condizioni
di cui
allart. 5 dovranno essere individuate azioni di risanamento.
Entro diciotto mesi dallentrata in vigore del
presente
decreto, gli esercenti degli elettrodotti dovranno
presentare
al Ministero dellambiente una relazione contenente
i criteri
generali di intervento e i criteri di priorita scelti,
basati
anche su parametri oggettivizzabili quali individui
esposti
per km, valori di dosi cumulative e simili.
Nei successivi dodici mesi gli esercenti dovranno presentare
i
progetti delle tratte di elettrodotti interessate
al
risanamento. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del
presente decreto, i Ministeri dellambiente, della
sanita,
dellindustria, del commercio e dellartigianato e dei
lavori
pubblici dovranno definire un accordo procedimentale
per la
valutazione dei suddetti progetti di risanamento ai
fini del
rilascio delle autorizzazioni alla costruzione cosi
come
disciplinate dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1175.
Nel progetto di risanamento oltre agli interventi necessari
va
indicato il programma cronologico.
I programmi di risanamento debbono essere completati
entro il
31 dicembre 2004."
Note allarticolo 3
1. Il testo dellarticolo 28, comma 1, lett. b), e dell
articolo
29, comma 1, lett. a), della LR 88/1998, e il seguente:
"Art. 28
Funzioni della Regione
1. Nella materia "energia" di cui agli artt.
28 e seguenti del
decreto sono riservate alla Regione:
b) le autorizzazioni alla costruzione e allesercizio
di linee
e di impianti per il trasporto, la trasformazione
e la
distribuzione di energia elettrica con tensione
nominale di
esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo
superiore
a 3 Km. e le relative varianti;".
"Art. 29
Funzioni delle Province
1. Sono attribuite alle Province tutte le
funzioni non
riservate alla Regione ai sensi della presente
legge o non
attribuite ai Comuni ai sensi della legge regionale
27 giugno
1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche),
in
particolare:
a) le autorizzazioni alla costruzione e allesercizio
di linee
e impianti per il trasporto, la trasformazione
e la
distribuzione di energia elettrica non riservate
alla
Regione;".
2. Il testo dellarticolo 113 del regio decreto 11 dicembre
1933,
n. 1775, e il seguente:
"Art. 113
Nei casi durgenza puo essere autorizzato in via provvisoria
linizio delle costruzioni delle linee di trasmissione
e
distribuzione per le parti che non riguardino opere
pubbliche
e quando sia intervenuto il consenso di massima del
Ministero
delle comunicazioni che puo essere subordinato a condizioni
da precisare non oltre tre mesi dalla presentazione
dei
progetti.
Per le parti riguardanti opere pubbliche e zone militarmente
importanti, lautorizzazione provvisoria deve essere
pure
subordinata al consenso di massima delle autorita interessate
a mente dellart. 120.
Lautorizzazione provvisoria e accordata:
a) dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio
superiore, per le linee la cui tensione normale
di
esercizio e uguale o superiore a sessantamila volta;
b) dallingegnere capo del Genio civile, che ne
riferira
immediatamente al Ministero dei lavori pubblici,
per le
linee la cui tensione e superiore a 5000 ed inferiore
a
60.000 volta;
c) dal prefetto, sentito lufficio del Genio civile,
per le
linee non superiori a 5000 volta.
Per ottenere lautorizzazione provvisoria il richiedente
deve
obbligarsi, con congrua cauzione, da depositare alla
Cassa
depositi e prestiti, ad adempiere alle prescrizioni
e
condizioni che saranno stabilite nel decreto di autorizzazione
definitiva o a demolire le opere in caso
di negata
autorizzazione.
Lart. 18, DPR 28 giugno 1955, n. 619, cosi dispone:
Sono
devoluti al direttore del Circolo delle costruzioni
telegrafiche e telefoniche competente per territorio:
a) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o
modifica di linee elettriche, con tensione sino
ai 1000
volts, previsto dallart. 111 del testo unico
delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti
elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933,
n. 1775, e
dallart. 188 del codice postale, approvato con
RD 27
febbraio 1936, n.645;
b) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o
modifica di linee elettriche, qualunque sia la
tensione,
quando esse non abbiano interferenze con
linee di
telecomunicazione;
c) rilascio del nulla osta alla costruzione, spostamento
o
modifica di linee elettriche, qualunque sia la tensione
di
esse, nei casi di urgenza previsti dallart. 113
del testo
unico predetto, esclusi i tratti di linee che
abbiano
interferenze con linee di telecomunicazioni.".
Nota allarticolo 4
Il testo del comma 4 dellart. 2 della LR 45/1997,
e il
seguente:
"Art. 2
Piano Energetico Regionale
4. La seconda parte, denominata "piano
di indirizzo",
definisce, sulla base del quadro conoscitivo,
le scelte di
pianificazione e programmazione e in particolare:
a) i bacini energetici territoriali individuati sulla
base dei
criteri indicati dallart. 5 della legge 9 gennaio
1991, n.
10;
b) gli obiettivi e gli strumenti per lorientamento
degli Enti
locali, dei produttori e dei consumatori in
materia di
risparmio energetico ed impiego delle fonti rinnovabili
di
energia ed assimilate;
c) le politiche per il raggiungimento degli obiettivi
di cui
alla lettera b);
d) gli indicatori ed i parametri attraverso cui
verificare il
livello di ottenimento dei risultati attesi;
e) le regole, le procedure, anche di concertazione
fra gli
Enti, e i criteri per lattuazione degli obiettivi
del
P.E.R., in riferimento alle leggi 9 gennaio
1991, nn. 9 e
10 ed al DPR 26 agosto 1993, n. 412, le direttive
per gli
interventi di interesse regionale, di cui allart.
5 ed
allart. 7, comma 3, nonche lo schema di bando
di cui
allart. 6;
f) la qualificazione degli operatori pubblici e privati
per le
attivita di cui al P.E.R., anche in riferimento
al DPR 26
agosto 1993, n. 412, mediante programmi di formazione
della
Regione.
g) le indicazioni per gli interventi derivanti dalle
esigenze
di tutela ambientale.".
Note allarticolo 5
1. La legge regionale 3 novembre 1998, n. 79, reca
Norme per
lapplicazione della valutazione di impatto ambientale.
2. Il testo dellart. 111 del RD 1775/1933, e il seguente:
"Art. 111
Le domande di autorizzazione per costruzione di
nuove linee o
per varianti a quelle esistenti, corredate dal
piano tecnico
delle opere da costruire, sono presentate al prefetto
o al
Ministro dei lavori pubblici, secondo la
rispettiva
competenza, per tramite dellufficio del Genio
civile, il
quale, ove non abbiano gia provveduto i richiedenti,
ne da
notizia alle autorita di cui allart. 20 ed al
pubblico
mediante avviso nel foglio degli annunzi
legali della
provincia.
La domanda rimane depositata presso lufficio del
Genio
civile, a disposizione delle autorita suddette
e del
pubblico, durante listruttoria. Copia della domanda
e del
progetto e trasmessa al Ministro delle comunicazioni
perche
ne disponga limmediato esame da parte degli uffici
dipendenti
sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli
accostamenti
e gli appoggi, sia per quanto concerne linfluenza
generale
della linea sul servizio telegrafico e telefonico.".
Note allarticolo 6
1. Il testo dellart. 5 della LR 20 gennaio 1995,
n. 9, e il
seguente:
"Art. 5
Unita organizzativa responsabile
1. Per ciascun tipo di procedimento e individuata,
quale
responsabile, una unita organizzativa interna.
2. Lunita organizzativa responsabile costituisce,
allinterno degli uffici regionali, la struttura
di
riferimento per i procedimenti attribuiti
alla sua
responsabilita.
3. Lindividuazione dellunita organizzativa responsabile,
ove non sia gia prevista da specifiche leggi regionali
ovvero
in atti da queste richiamate, e deliberata dalla
giunta
regionale con le modalita di cui al terzo comma dellart.
2.
4. Possono essere individuate quali unita organizzative
responsabili:
a) i servizi;
b) le strutture equiparate al servizio ai sensi
della legge
regionale generale in materia di ordinamento degli
uffici;
c) le unita operative complesse e organiche.
5. Per i procedimenti per i quali non e stata
individuata
lunita organizzativa responsabile ai sensi del terzo
comma,
la responsabilita spetta al servizio competente,
ai sensi
dellordinamento interno, ad adottare latto conclusivo
ovvero
a proporne ladozione agli organi di direzione politica.".
2. Il testo dellart. 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n.
241, e successive modificazioni, e il seguente:
continua
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