| TITOLO |
LEGGE REGIONALE N 51 DEL 11 AGOSTO 1999
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI
ELETTRICI |
B.U.R.T N 26 DEL 20-08-1999
TITOLO II
|
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
Art. 14
(Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione
delle
linee ed impianti elettrici)
1. La Regione, in conformita con il disposto di cui
al comma 2
dellart. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti
per la
realizzazione delle linee e degli impianti elettrici,
nellambito
ed entro i limiti determinati con gli appositi atti
statali a tal
fine adottati.
2. Ai fini di cui al comma 1, lAmministrazione competente
al
rilascio dellautorizzazione per la costruzione e lesercizio
di
impianti e linee elettriche valuta lottimizzazione
del progetto
rispetto ai seguenti obiettivi di qualita:
a) il coordinamento e la compatibilita delle scelte
progettuali
relative alle opere autorizzate ai sensi della presente
legge,
sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che
con quelle
derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi
della LR
5/1995 e successive modificazioni, e con il
complessivo
assetto derivante dagli atti di pianificazione
territoriale,
ambientale e paesaggistica;
b) la mitigazione dellimpatto visivo delle opere
ed impianti
progettati, nonche la previsione di interventi
a tutela
dellavifauna;
c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli
di campo
elettrico, magnetico, ed elettromagnetico,
nonche dei
relativi livelli di esposizione della popolazione.
3. Le direttive regionali di cui allart. 4 definiscono
le
istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento
degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Lottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione
del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche
e
tecnologiche dellopera, ai materiali ed ai colori
dei singoli
manufatti.
5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della
LR 79/1998,
la valutazione dellottimizzazione comprende la
verifica
dellesito positivo risultante dalla pronuncia di
V.I.A., e
ladempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.
Art. 15
(Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di
qualita)
1. Le direttive regionali di cui allart. 4 individuano
e
prescrivono la documentazione che i soggetti interessati
devono
allegare al progetto di linea o impianto elettrico,
al fine di
consentire la valutazione, da parte dellautorita competente
al
rilascio della relativa autorizzazione, degli
obiettivi di
qualita prefissati ai sensi dellart. 14. E fatto salvo
quanto
disposto dallart. 16 della legge 11 febbraio 1994, n.
109 (Legge
quadro in materia di
lavori pubblici) e successive modificazioni,
nonche dal
regolamento di attuazione previsto dallart. 3 stessa
legge.
2. LAmministrazione competente al rilascio dellautorizzazione
disciplinata dalla presente legge puo determinare
altresi
apposite prescrizioni volte a limitare od escludere
la previsione
di future destinazioni urbanistiche che consentano
la
realizzazione di edifici nei quali sia prevista la
permanenza
umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. Lautorizzazione
contenente tali prescrizioni deve essere notificata
al Comune
interessato, per gli adempimenti di cui allart.
11 della
presente legge.
3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni
maggiormente
cautelative devono essere circoscritte allambito
territoriale
individuato ai fini di cui al comma 3 dellart. 16.
Art. 16
(Valori di qualita)
1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione
relativamente
allambiente esterno ed abitativo, ai campi
elettrico e
magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di
ogni altra
disposizione statale in materia, nel rispetto del
principio
cautelativo della esposizione della popolazione
ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore
di qualita
al quale deve tendere lottimizzazione del progetto
e
rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile
dei
casi di nuova esposizione, nellambito territoriale
nel quale la
nuova opera determina alterazioni al fondo naturale
dei campi
stessi.
2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore
di corrente
elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico
e quello
della corrente di esercizio dichiarata dal progettista,
le
metodologie di misura sono definite con le direttive
regionali di
cui allart. 4.
3. I valori di qualita di cui al comma 1 costituiscono
lindice
di qualita ambientale, in base al quale viene
individuato
lambito territoriale di interesse ai fini delle
valutazioni
dellautorita competente al rilascio dellautorizzazione.
Costituiscono altresi il parametro di riferimento
per la
determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali
da
allegarsi alla domanda di cui allart. 5.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
(Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative
allesercizio
dellattivita autorizzata, ed alla conformita dello stesso
agli
obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione
della
presente legge sono svolte dalle Province e dai Comuni,
che a tal
fine possono avvalersi dellARPAT, nellambito delle
competenze
ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18
aprile 1995,
n. 66 (Istituzione dellAgenzia Regionale per la
Protezione
ambientale della Toscana), e successive modificazioni.
Art. 18
(Decadenza, revoca e sospensione)
1. Salvo quanto previsto dallart. 19, il
titolare
dellautorizzazione alla costruzione ed allesercizio
di linee ed
impianti elettrici e dichiarato decaduto dalla stessa
qualora, a
seguito di notifica, da parte dellautorita competente,
di una
specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione
di una
o piu prescrizioni od obblighi cui lautorizzazione
stessa sia
condizionata ai sensi della presente legge.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui
al comma 1
dispone:
a) leventuale sospensione cautelativa della costruzione
o
dellesercizio della linea e dellimpianto elettrico;
b) le modalita ed i termini, comunque non superiori
a 120
giorni, per ladempimento degli obblighi e
prescrizioni
violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi
precedenti,
lautorizzazione disciplinata dalla presente legge
puo essere
revocata per sopravvenute condizioni di pericolo
per
lincolumita e la salute pubblica o per altri gravi
motivi di
interesse pubblico, comunque ostativi alla
prosecuzione
dellesercizio della linea ed impianto elettrico.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto
obbligato e
tenuto altresi al ripristino dello stato dei luoghi,
ai sensi
del comma 5 dellart. 19.
Art. 19
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo lobbligo del ripristino di cui al
successivo
comma 5, la costruzione e lesercizio di linee
ed impianti
elettrici in assenza dellautorizzazione disciplinata
dalla
presente legge e assoggettata ad una sanzione amministrativa
a
carico del proprietario dellimpianto, dellesecutore
delle opere
e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma:
a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per
le linee ed
impianti con tensione nominale di esercizio fra
100.000 e
150.000 volt;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per
le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli
di cui
alla lett. a).
2. Fatto salvo lobbligo del ripristino di cui al
successivo
comma 5, la costruzione e lesercizio di stazioni
e cabine
elettriche in assenza dellautorizzazione disciplinata
dalla
presente legge e assoggettata alla sanzione amministrativa
del
pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire
50.000.000, a
carico dei soggetti individuati dal comma 1. E
fatta salva
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste
dalle norme
urbanistiche in caso di assenza della concessione
edilizia,
richiesta ai sensi dellart. 11.
3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi
1 e 2, di
uno o piu obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate
poste ai
sensi della presente legge, e punita con la
sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari ad
un terzo di
quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2.
4. Lesecuzione degli interventi di cui allart. 8,
in assenza
della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso
articolo,
e punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una
somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico
dei soggetti
individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e fatto
obbligo ai
trasgressori di provvedere al ripristino dello stato
dei luoghi.
In caso di inerzia da parte dei soggetti
obbligati,
lAmministrazione competente provvede dufficio a spese
degli
inadempienti, ed il recupero delle relative somme e
disciplinato
dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali
dello
Stato.
6. Salva lapplicazione della sanzione prevista dai
commi 1 e 2,
non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro
120 giorni
dalla contesta-zione dellillecito, il titolare dellimpianto
presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che
puo essere
rilasciata esclusivamente nel caso che limpianto
risulti
conforme con le norme vigenti al momento della
realizzazione
dellopera.
7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato
dal comma 6,
ladozione delle misure previste dal comma 5 comportino
un grave
pregiudizio per linteresse pubblico, il titolare delle
linee e/o
impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente
articolo puo
presentare allAmministrazione competente apposito
progetto
alternativo. In tal caso, ladozione delle misure di
cui al comma
5 e sospesa, in attesa delleventuale
rilascio
dellautorizzazione relativa al progetto per gli
interventi
alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata
ai fini
del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50%
dellimporto
dovuto per le violazioni previste dal presente articolo.
8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente
articolo
sono prioritariamente destinati alla individuazione
delle azioni
di risanamento previste in attuazione comma 1 dellart.
11.
Possono inoltre essere destinati alla promozione di
attivita di
ricerca finalizzate alla sperimentazione di
innovazioni
tecnologiche miranti alla riduzione dellimpatto visivo
e dei
livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente
articolo,
si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689,
e successive modificazioni, ed alle leggi regionali
12 novembre
1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.
Art. 20
(Norme transitorie)
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa
fra 401
e 30.000 volt, gia realizzati alla data di entrata
in vigore
della presente legge, per i quali non sia stata
rilasciata la
relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione,
entro 2
anni dallemanazione delle direttive di cui allart.
4, apposita
istanza, corredata da una relazione sottoscritta,
sotto la
propria responsabilita, da un tecnico qualificato,
iscritto al
competente albo professionale.
2. La relazione prevista dal comma 1 descrive le
principali
caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza
alle
norme vigenti in materia al momento della realizzazione
degli
interventi.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento dellistanza,
la Regione
prende atto dellelenco degli impianti, e provvede
alla sua
pubblicazione nel BURT La presa datto dellelenco
equivale
allautorizzazione rilasciata ai sensi della presente
legge.
4. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse
pubblico
rilevante alla permanenza degli interventi realizzati,
puo
procedere, anche in caso di impianti con tensione
superiore a
quella di cui al comma 1, al rilascio dellautorizzazione,
in via
di sanatoria, purche sia accertata la compatibilita
degli
interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali,
di
carattere urbanistico, paesaggistico, nonche con quelli
posti a
tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti
interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione,
entro 1
anno dallentrata in vigore della presente legge. E
fatta salva
lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 19, commi
1, 2 e
3.
Art. 21
(Disposizioni finali)
1. La presente legge non si applica alle
domande di
autorizzazione presentate anteriormente alla sua
entrata in
vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi
dellart. 8,
comma 1, lett. c).
2. Fino allentrata in vigore delle direttive regionali
di cui
allart. 4, il rilascio dellautorizzazione per la costruzione
e
lesercizio delle linee elettriche resta disciplinato
dalle
disposizioni previgenti. Tuttavia le domande
presentate
successivamente allentrata in vigore della presente
legge, sono
esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonche
dellart. 8,
comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3.
continua