Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

LEGGE REGIONALE N 51 DEL 11 AGOSTO 1999
B.U.R.T N 26 DEL 20-08-1999

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
Art. 14
(Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la costruzione delle
linee ed impianti elettrici)
1. La Regione, in conformita con il disposto di cui al comma 2
dellart. 1, si prefigge la ottimizzazione dei progetti per la
realizzazione delle linee e degli impianti elettrici, nellambito
ed entro i limiti determinati con gli appositi atti statali a tal
fine adottati.
2. Ai fini di cui al comma 1, lAmministrazione competente al
rilascio dellautorizzazione per la costruzione e lesercizio di
impianti e linee elettriche valuta lottimizzazione del progetto
rispetto ai seguenti obiettivi di qualita:
a) il coordinamento e la compatibilita delle scelte progettuali
relative alle opere autorizzate ai sensi della presente legge,
sia con le destinazioni urbanistiche in vigore che con quelle
derivanti dai progetti di piano, adottati ai sensi della LR
5/1995 e successive modificazioni, e con il complessivo
assetto derivante dagli atti di pianificazione territoriale,
ambientale e paesaggistica;
b) la mitigazione dellimpatto visivo delle opere ed impianti
progettati, nonche la previsione di interventi a tutela
dellavifauna;
c) il contenimento e/o la riduzione dei livelli di campo
elettrico, magnetico, ed elettromagnetico, nonche dei
relativi livelli di esposizione della popolazione.
3. Le direttive regionali di cui allart. 4 definiscono le
istruzioni tecniche atte a consentire il raggiungimento degli
obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Lottimizzazione del progetto attiene sia alla localizzazione
del tracciato, che alle caratteristiche tipologiche e
tecnologiche dellopera, ai materiali ed ai colori dei singoli
manufatti.
5. Per i progetti sottoposti a V.I.A. ai sensi della LR 79/1998,
la valutazione dellottimizzazione comprende la verifica
dellesito positivo risultante dalla pronuncia di V.I.A., e
ladempimento alle eventuali prescrizioni ivi contenute.

Art. 15
(Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di qualita)
1. Le direttive regionali di cui allart. 4 individuano e
prescrivono la documentazione che i soggetti interessati devono
allegare al progetto di linea o impianto elettrico, al fine di
consentire la valutazione, da parte dellautorita competente al
rilascio della relativa autorizzazione, degli obiettivi di
qualita prefissati ai sensi dellart. 14. E fatto salvo quanto
disposto dallart. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge
quadro in materia di
lavori pubblici) e successive modificazioni, nonche dal
regolamento di attuazione previsto dallart. 3 stessa legge.
2. LAmministrazione competente al rilascio dellautorizzazione
disciplinata dalla presente legge puo determinare altresi
apposite prescrizioni volte a limitare od escludere la previsione
di future destinazioni urbanistiche che consentano la
realizzazione di edifici nei quali sia prevista la permanenza
umana per periodi giornalieri superiori a 4 ore. Lautorizzazione
contenente tali prescrizioni deve essere notificata al Comune
interessato, per gli adempimenti di cui allart. 11 della
presente legge.
3. Nei casi previsti dal comma 2, le prescrizioni maggiormente
cautelative devono essere circoscritte allambito territoriale
individuato ai fini di cui al comma 3 dellart. 16.

Art. 16
(Valori di qualita)
1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente
allambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e
magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di ogni altra
disposizione statale in materia, nel rispetto del principio
cautelativo della esposizione della popolazione ai campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualita
al quale deve tendere lottimizzazione del progetto e
rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei
casi di nuova esposizione, nellambito territoriale nel quale la
nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi
stessi.
2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente
elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico e quello
della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le
metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di
cui allart. 4.
3. I valori di qualita di cui al comma 1 costituiscono lindice
di qualita ambientale, in base al quale viene individuato
lambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni
dellautorita competente al rilascio dellautorizzazione.
Costituiscono altresi il parametro di riferimento per la
determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da
allegarsi alla domanda di cui allart. 5.

TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 17
(Vigilanza e controlli)
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo relative allesercizio
dellattivita autorizzata, ed alla conformita dello stesso agli
obblighi ed alle prescrizioni poste in applicazione della
presente legge sono svolte dalle Province e dai Comuni, che a tal
fine possono avvalersi dellARPAT, nellambito delle competenze
ad essa attribuite ai sensi della legge regionale 18 aprile 1995,
n. 66 (Istituzione dellAgenzia Regionale per la Protezione
ambientale della Toscana), e successive modificazioni.
Art. 18
(Decadenza, revoca e sospensione)
1. Salvo quanto previsto dallart. 19, il titolare
dellautorizzazione alla costruzione ed allesercizio di linee ed
impianti elettrici e dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a
seguito di notifica, da parte dellautorita competente, di una
specifica diffida ad adempiere, persista nella violazione di una
o piu prescrizioni od obblighi cui lautorizzazione stessa sia
condizionata ai sensi della presente legge.
2. Il provvedimento di diffida ad adempiere di cui al comma 1
dispone:
a) leventuale sospensione cautelativa della costruzione o
dellesercizio della linea e dellimpianto elettrico;
b) le modalita ed i termini, comunque non superiori a 120
giorni, per ladempimento degli obblighi e prescrizioni
violate.
3. Fatti salvi i provvedimenti previsti dai commi precedenti,
lautorizzazione disciplinata dalla presente legge puo essere
revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per
lincolumita e la salute pubblica o per altri gravi motivi di
interesse pubblico, comunque ostativi alla prosecuzione
dellesercizio della linea ed impianto elettrico.
4. Nei casi di cui al presente articolo, il soggetto obbligato e
tenuto altresi al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi
del comma 5 dellart. 19.

Art. 19
(Sanzioni amministrative)
1. Fatto salvo lobbligo del ripristino di cui al successivo
comma 5, la costruzione e lesercizio di linee ed impianti
elettrici in assenza dellautorizzazione disciplinata dalla
presente legge e assoggettata ad una sanzione amministrativa a
carico del proprietario dellimpianto, dellesecutore delle opere
e del direttore dei lavori, del pagamento di una somma:
a) da lire 100.000 a lire 200.000 al metro, per le linee ed
impianti con tensione nominale di esercizio fra 100.000 e
150.000 volt;
b) da lire 50.000 a lire 100.000 al metro, per le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui
alla lett. a).
2. Fatto salvo lobbligo del ripristino di cui al successivo
comma 5, la costruzione e lesercizio di stazioni e cabine
elettriche in assenza dellautorizzazione disciplinata dalla
presente legge e assoggettata alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 10.000.000 a lire 50.000.000, a
carico dei soggetti individuati dal comma 1. E fatta salva
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalle norme
urbanistiche in caso di assenza della concessione edilizia,
richiesta ai sensi dellart. 11.
3. La violazione da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, di
uno o piu obblighi e/o delle prescrizioni autorizzate poste ai
sensi della presente legge, e punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma pari ad un terzo di
quelle stabilite dagli stessi commi 1 e 2.
4. Lesecuzione degli interventi di cui allart. 8, in assenza
della comunicazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo,
e punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, a carico dei soggetti
individuati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, e fatto obbligo ai
trasgressori di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati,
lAmministrazione competente provvede dufficio a spese degli
inadempienti, ed il recupero delle relative somme e disciplinato
dalle norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato.
6. Salva lapplicazione della sanzione prevista dai commi 1 e 2,
non si fa luogo a ripristino dei luoghi qualora, entro 120 giorni
dalla contesta-zione dellillecito, il titolare dellimpianto
presenti domanda di autorizzazione in sanatoria, che puo essere
rilasciata esclusivamente nel caso che limpianto risulti
conforme con le norme vigenti al momento della realizzazione
dellopera.
7. Qualora, anche al di fuori del caso disciplinato dal comma 6,
ladozione delle misure previste dal comma 5 comportino un grave
pregiudizio per linteresse pubblico, il titolare delle linee e/o
impianti oggetto delle sanzioni di cui al presente articolo puo
presentare allAmministrazione competente apposito progetto
alternativo. In tal caso, ladozione delle misure di cui al comma
5 e sospesa, in attesa delleventuale rilascio
dellautorizzazione relativa al progetto per gli interventi
alternativi, e la sanzione amministrativa, determinata ai fini
del pagamento in misura ridotta, ammonta al 50% dellimporto
dovuto per le violazioni previste dal presente articolo.
8. I proventi delle sanzioni disciplinate dal presente articolo
sono prioritariamente destinati alla individuazione delle azioni
di risanamento previste in attuazione comma 1 dellart. 11.
Possono inoltre essere destinati alla promozione di attivita di
ricerca finalizzate alla sperimentazione di innovazioni
tecnologiche miranti alla riduzione dellimpatto visivo e dei
livelli di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.
9. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo,
si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni, ed alle leggi regionali 12 novembre
1993, n. 85 e 10 aprile 1997, n. 27.

Art. 20
(Norme transitorie)
1. I proprietari degli impianti aventi tensione compresa fra 401
e 30.000 volt, gia realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge, per i quali non sia stata rilasciata la
relativa autorizzazione, devono presentare alla Regione, entro 2
anni dallemanazione delle direttive di cui allart. 4, apposita
istanza, corredata da una relazione sottoscritta, sotto la
propria responsabilita, da un tecnico qualificato, iscritto al
competente albo professionale.
2. La relazione prevista dal comma 1 descrive le principali
caratteristiche degli impianti, e ne attesta la rispondenza alle
norme vigenti in materia al momento della realizzazione degli
interventi.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento dellistanza, la Regione
prende atto dellelenco degli impianti, e provvede alla sua
pubblicazione nel BURT La presa datto dellelenco equivale
allautorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge.
4. La Giunta regionale, ove ravvisi un interesse pubblico
rilevante alla permanenza degli interventi realizzati, puo
procedere, anche in caso di impianti con tensione superiore a
quella di cui al comma 1, al rilascio dellautorizzazione, in via
di sanatoria, purche sia accertata la compatibilita degli
interventi stessi con i vincoli territoriali ed ambientali, di
carattere urbanistico, paesaggistico, nonche con quelli posti a
tutela della salute pubblica. A tal fine, i soggetti interessati
sono tenuti a presentare apposita istanza alla Regione, entro 1
anno dallentrata in vigore della presente legge. E fatta salva
lapplicazione delle sanzioni previste dallart. 19, commi 1, 2 e
3.

Art. 21
(Disposizioni finali)
1. La presente legge non si applica alle domande di
autorizzazione presentate anteriormente alla sua entrata in
vigore ad eccezione di quanto previsto ai sensi dellart. 8,
comma 1, lett. c).
2. Fino allentrata in vigore delle direttive regionali di cui
allart. 4, il rilascio dellautorizzazione per la costruzione e
lesercizio delle linee elettriche resta disciplinato dalle
disposizioni previgenti. Tuttavia le domande presentate
successivamente allentrata in vigore della presente legge, sono
esaminate nel rispetto degli articoli 6 e 7, nonche dellart. 8,
comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3.

continua

TITOLO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
TITOLO II


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