| LEGGE REGIONALE N 51 DEL 11 AGOSTO 1999
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| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI ELETTRICI |
B.U.R.T N 26 DEL 20-08-1999
TITOLO I
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DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI
Art. 1 - Oggetto e finalita della legge
Art. 2 - Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione
Art. 3 - Interventi soggetti ad autorizzazione
Art. 4 - Direttive
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Art. 6 - Procedimento autorizzativo
Art. 7 - Definizione e conclusione del procedimento
Art. 8 - Opere non soggette ad autorizzazione
Art. 9 - Procedura semplificata
Art. 10 - Pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita
delle opere
Art. 11 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
Art. 12 - Modifiche delle opere per ragioni di pubblico
interesse
Art. 13 - Collaudo
TITOLO II
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE
Art. 14 - Ottimizzazione qualitativa dei progetti
per la
costruzione delle linee ed impianti elettrici
Art. 15 - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi
di
qualita
Art. 16 - Valori di qualita
TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 17 - Vigilanza e controlli
Art. 18 - Decadenza, revoca e sospensione
Art. 19 - Sanzioni amministrative
Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Disposizioni finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI
Art. 1
(Oggetto e finalita della legge)
1. La presente legge disciplina, in conformita
con quanto
previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998,
n. 88
(Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale
delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di
urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della
natura e
ambientale, tutela dellambiente dagli inquinamenti
e gestione
rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia
e risorse
geotermiche, opere pubbliche viabilita e trasporti
conferiti
alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112), in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) lesercizio delle
funzioni
amministrative in materia di linee ed impianti per
il trasporto,
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica,
ed in
particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione
ed
allesercizio di elettrodotti con tensione nominale
sino a 150
KV.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
a) la compatibilita degli interventi oggetto della
presente
legge con lobiettivo dello sviluppo sostenibile,
anche con
riferimento alle risorse identificate ai sensi
dellart. 2
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme
per il
governo del territorio);
b) la protezione della popolazione dallesposizione
ai campi
elettromagnetici;
c) la qualita della progettazione degli interventi oggetto
della
presente legge, secondo quanto previsto dal
titolo II,
nellambito ed entro i limiti determinati con le
norme di
competenza statale a tal fine adottate;
d) larmonizzazione del sistema della distribuzione
e del
trasporto dellenergia elettrica con il paesaggio
ed il
territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica;
e) lo snellimento delle procedure amministrative
autorizzative
oggetto della presente legge.
Art. 2
(Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione)
1. Al fine di consentire lesercizio delle competenze
regionali
in materia di energia, ed anche per lelaborazione e
lattuazione
del Piano energetico regionale (P.E.R.) ai sensi
dellart. 2
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme
in materia di
risorse energetiche), i soggetti operanti nel
settore del
trasporto, della trasformazione e della distribuzione
di energia
elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio
di ogni
anno alla Regione, i dati relativi:
a) alla linee ed agli impianti, con tensione superiore
a 400
volt, entrati in esercizio, nonche smantellati
nel corso
dellanno precedente;
b) ai programmi annuali degli interventi previsti;
c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui allart.
7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri
del 23
aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi
elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale
nominale (50
Hz) negli ambienti abitativi e nellambiente esterno),
e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 28
settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione
del
DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti),
nonche
delle altre normative nazionali o regionali vigenti.
2. Per il primo anno, ladempimento di cui alla lettera
a) del
comma 1, e da riferirsi agli impianti esistenti
alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
(Interventi soggetti ad autorizzazione)
1. La costruzione e lesercizio di linee ed impianti
per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione
di energia
elettrica di tensione nominale di esercizio fino a
150000 volt,
la realizzazione di opere accessorie, nonche le
varianti di
linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto
disposto
dallart. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale,
secondo
quanto disposto dal comma 1 dellart. 5 della presente
legge, in
conformita con gli articoli 28, comma 1, lett. b) e
29, comma 1,
lett. a) della LR 88/1998.
2. Il rilascio dellautorizzazione prevista dal
comma 1 e
subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dallautorita
competente in conformita con le direttive di cui allart.
4.
3. In nessun caso puo procedersi al rilascio di autorizzazione
provvisoria, come gia previsto dallart. 113 del regio
decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni
di
legge sulle acque e impianti elettrici).
Art. 4
(Direttive)
1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge
28 giugno
1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della
costruzione e
dellesercizio di linee elettriche aeree esterne)
e delle
relative norme di attuazione, la Giunta regionale, entro
sei mesi
dallentrata in vigore della presente legge, definisce,
con
propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative:
a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente
legge, in
conformita con i contenuti e gli indirizzi eventualmente
dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dellart.
2 della LR
45/1997, ed in attuazione delle norme di cui
al titolo II
della presente legge;
b) alle linee ed agli impianti che interessino aree
protette, ed
alle altre aree soggette a singolo paesaggistico,
idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione,
o
comunque imposti da norme comunitarie, nazionali,
o regionali.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta
regionale
definisce altresi, nellambito ed entro i limiti fissati
dagli
atti statali a tal fine adottati, le modalita
procedurali
relative allattuazione della presente legge, ed in
particolare
quelle inerenti:
a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti
di essi, ivo
compreso, nei casi previamente individuati, un
programma di
monitoraggio successivo allultimazione dellopera
per la
misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici,
magnetici
ed elettromagnetici effettivamente generati
nellambito
territoriale individuato ai sensi dellart. 16, comma
3;
b) alleffettuazione di controlli sulle attivita autorizzate
ai
sensi della presente legge, nonche a quelle relative
alle
modalita del collaudo delle linee ed impianti sottoposti
ad
autorizzazione, ai sensi dellart. 13;
c) allo svolgimento della procedura semplificata di
cui allart.
9, ed in particolare alla determinazione dei criteri
per la
valutazione preliminare di cui al comma 2
dello stesso
articolo;
d) al rilascio dellautorizzazione in sanatoria
ai sensi
dellart. 19, commi 6 e 7, e dellart. 20;
e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui
al comma 1
dellart. 2;
f) agli oneri istruttori a carico del
richiedente
lautorizzazione.
3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 contiene
inoltre la
descrizione tipologica:
a) delle categorie di interventi previsti ai sensi
del comma 1
dellart. 3;
b) delle categorie di interventi che configurino
variazioni
essenziali delle linee od impianti esistenti;
c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma
1, la Giunta
regionale approva la deliberazione di cui al presente
articolo
previa comunicazione alla Commissione consiliare competente.
Art. 5
(Domanda di autorizzazione)
1. Ai fini del rilascio dellautorizzazione per la costruzione
e
lesercizio di linee ed impianti per il trasporto,
la
trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica, i
soggetti interessati devono presentare apposita
domanda,
rispettivamente:
a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione
nominale
di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo
superiore
a 3 Km, nonche per le relative opere accessorie e
varianti;
b) alla Provincia territorialmente competente, per
le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli
di cui
alla lett. a), e per le rispettive opere
accessorie e
varianti. Qualora la linea o impianto elettrico
progettato
interessi il territorio di due o piu
Province,
lautorizzazione e rilasciata dalla Provincia nella
quale e
previsto il maggiore sviluppo della linea, previa
acquisizione
di apposita intesa con laltra o le altre
Province
interessate.
2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre
1998,
n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di
V.I.A., la
domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) dal progetto dellopera;
b) dagli allegati cartografici e fotografici;
c) dagli altri allegati previsti, in relazione
alle diverse
tipologie di opere ed interventi, dalla
deliberazione
regionale di cui allart. 4, ivi compresa la documentazione
relativa allindividuazione delle proprieta
soggette a
espropriazione o a servitu.
3. E fatto salvo lobbligo di trasmissione di copia
della
domanda di cui al comma 1 al Ministero delle
poste e
telecomunicazioni ai sensi dellart. 111 del RD 1775/1933.
Art. 6
(Procedimento autorizzativo)
1. Lautorizzazione alla costruzione ed allesercizio
di linee ed
impianti elettrici non puo essere rilasciata in assenza
delle
autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e di ogni
altro atto
di assenso preliminare ad essa, in base alle norme
statali e
regionali vigenti.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda
di cui
allart. 5, lautorita procedente provvede a darne notizia
nelle
forme e nei modi di cui allart. 5 della LR 20 gennaio
1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
o di
accesso agli atti) e, in particolare, mediante pubblicazione
per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ovvero sul
Foglio Annunzi Legali della Provincia, e relativa
affissione
allAlbo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere
progettate.
Lavviso deve contenere indicazione: del soggetto
richiedente
lautorizzazione, dei dati tecnici essenziali delle
opere e/o
impianti progettati, del territorio interessato,
nonche del
nominativo del responsabile del procedimento e del
luogo presso
il quale gli atti sono depositati, affinche chiunque
vi abbia
interesse, singolarmente o in forma associata, possa
prenderne
visione e presentare eventuali osservazioni, entro
30 giorni
dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di
rilascio o di
diniego dellautorizzazione da atto delle osservazioni
pervenute
e delle determinazioni in proposito assunte.
3. Ove occorra acquisire uno o piu degli atti di assenso
di cui
al comma 1, lAmministrazione regionale o provinciale
competente
al rilascio dellautorizzazione oggetto della presente
legge,
puo procedere allindizione di apposita conferenza
di servizi,
ai sensi dellart. 14 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive
modificazioni. Restano in ogni caso validi, e non
devono essere
ulteriormente acquisiti, gli atti di assenso espressi
nella
conferenza dei servizi prevista dallart. 17
della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per lapplicazione
della
valutazione di impatto ambientale).
4. LAmministrazione procedente provvede tempestivamente
alla
convocazione della prima riunione della conferenza
di servizi
indetta ai sensi del comma 3, nellambito della
quale i
partecipanti procedono alla verifica delle procedure,
delle
competenze, degli eventuali altri soggetti da coinvolgere,
e
fissano altresi il termine perentorio, entro il quale
pervenire,
ai sensi del comma 1 dellart. 7, alla conclusione
del
procedimento.
5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato
interessi il
territorio di due o piu Province, secondo quanto previsto
dalla
lett. b), del comma 1 dellart. 5, la relativa intesa
puo essere
acquisita nellambito della conferenza di servizi
indetta ai
sensi dei commi 3 e 4.
Art. 7
(Definizione e conclusione del procedimento)
1. Il termine per il rilascio dellautorizzazione
disciplinata
dalla presente legge non puo superare i 180 giorni,
a decorrere
dalla presentazione della domanda di cui allart.
5. Per i
procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti
sottoposti
a V.I.A., ai sensi della LR 79/1998, tale termine
e ridotto a
120 giorni. Il verbale della conferenza dei servizi
convocata ai
sensi dellart. 6, in caso di esito positivo, tiene
luogo anche
del provvedimento di autorizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, qualora si proceda ad
indizione di
conferenza di servizi, secondo le modalita previste
dallart. 6,
ed in applicazione di quanto disposto altresi dal
comma 3
dellart. 14 della l. 241/1990 e successive modificazioni,
si
considera acquisito lassenso dellAmministrazione
la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
conferenza di
servizi, o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volonta,
salvo
che essa non comunichi allAmministrazione regionale
o
provinciale procedente, il proprio motivato dissenso,
entro 20
giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui
al comma 1,
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione
delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto
sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3. Nel caso in cui unAmministrazione partecipante
alla
conferenza di servizi abbia espresso, anche nel corso
di questa,
il proprio motivato dissenso, lautorita procedente,
salvo il
disposto di cui al comma 4 dellart. 14 della l.
241/1990, e
successive modificazioni, puo ugualmente pervenire
alla
conclusione positiva del procedimento, ed al conseguente
rilascio
dellautorizzazione oggetto della presente legge,
dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
qualora
lAmministrazione dissenziente sia unautorita statale,
ovvero
al Presidente della Giunta regionale, negli altri casi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente
articolo,
si applicano le disposizioni di cui allart. 14 e seguenti
della
l. 241/1990 e successive modificazioni.
Art. 8
(Opere non soggette ad autorizzazione)
1. Non sono soggette ad autorizzazione.
a) le modifiche locali del tracciato delle linee gia
realizzate,
che si rendano necessarie, anche in attuazione delle
norme di
cui al titolo II della presente legge, al fine
di ovviare al
verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosita
e di
degrado ambientale nei confronti degli insediamenti
esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi
4, 5 e 6
dellart. 122 del RD 1775/1933,
c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore
a 400
volt;
d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti
esistenti,
cosi come verranno definiti dalle direttive della
Giunta ai
sensi del precedente articolo 4.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti
ad apposita
comunicazione allAmministrazione competente al rilascio
della
corrispondente autorizzazione, nonche al Comune interessato.
Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi
dallonere di
cui al presente comma.
3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli
di cui alla
lettera d) del comma 1, gli interventi che comportino
variazioni
essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo
quanto
previsto dalle direttive regionali, ai sensi della
lett. b) del
comma 3 dellart. 4.
Art. 9
(Procedura semplificata)
1. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale
di esercizio
da 401 a 20.000 volt, lAmministrazione provinciale
competente,
ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica
utilita,
urgenza e indifferibilita, ai sensi dellart. 10,
provvede in
ordine allesclusione degli interventi oggetto della
domanda di
cui allart. 5 dallautorizzazione disciplinata dalla
presente
legge, con atto motivato da emanarsi entro 15
giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione
delle
osservazioni di cui allart. 6, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lAmministrazione
competente
decide, sulla base della domanda e del progetto
presentato,
previa apposita valutazione preliminare, conformemente
ai criteri
dettati dalle direttive regionali di cui allart.
4, comma 2,
lett. c), tenuto conto in particolare:
a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche
delle opere
progettate;
b) delle caratteristiche e della sensibilita
delle aree
interessate dagli interventi;
c) della compatibilita delle linee ed impianti con
gli atti di
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
3. Qualora decida nel senso dellesclusione dallautorizzazione,
lAmministrazione competente provvede tempestivamente
alla
notificazione al soggetto richiedente, ed altresi alla
relativa
comunicazione al Comune interessato.
Art. 10
(Pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle
opere)
1. Nel rispetto delle norme statali in materia,
a richiesta
dellinteressato, con il provvedimento di autorizzazione
puo
essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilita,
urgenza
ed indifferibilita dei lavori e delle opere, nonche
di ogni
altra condizione necessaria a giustificare la occupazione
di
urgenza delle aree interessate e la costruzione delle
linee e
degli impianti. Il provvedimento indica i termini
entro i quali
dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni
ed i lavori.
Art. 11
(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie)
1. Le Province, nellambito ed entro i limiti fissati
dagli atti
statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni
del
Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano
entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge,
nei Piani
territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi
per
lindividuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli
impianti
per il trasporto di energia elettrica,
prevedendo
lindividuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali
afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione,
e comunque
finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla
base dei
quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono
indicare
inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per
finalita di
protezione ambientale, sia al fine di ridurre limpatto
visivo
delle linee elettriche esistenti.
2. Le iniziative di risanamento di cui al comma 1 saranno
attuate
mediante appositi accordi tra lAmministrazione competente
ed i
proprietari delle opere da risanare; il risanamento
e effettuato
con onere a carico dei proprietari anche con
ricorso ai
finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi
statali e
comunitari a tal fine utilizzabili.
3. I Comuni, allatto delladozione dei nuovi
strumenti
urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle
linee ed
impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di
garantire il
rispetto delle norme di cui alla presente legge,
e delle
direttive previste dallart. 4, individuando, in
particolare,
ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare
il rispetto
permanente dei limiti e delle prescrizioni poste
ai sensi
dellart. 15.
4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del
comma 1, e le
prescrizioni di cui allart. 15, integrano il quadro
conoscitivo
dei piani strutturali previsti dallart. 23 LR
5/1995 e
successive modificazioni.
5. La costruzione di linee ed impianti elettrici
e soggetta
esclusivamente allautorizzazione disciplinata dalla
presente
legge, fatta eccezione per la costruzione di opere
edilizie
adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono
soggette alla
relativa concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente,
nei
casi previsti dalla lett. f), comma 1, art. 9, della
legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita dei
suoli).
6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di
servizio, ai
sensi dellart. 6, la determinazione relativa alla
concessione
edilizia e acquisita nelle forme e con le modalita
ivi
previste.
Art. 12
(Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse)
1. Su richiesta delle Amministrazioni pubbliche
interessate,
lautorita competente allesercizio delle
funzioni
amministrative disciplinate dala presente legge puo
ordinare,
fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai
commi 1 e 2
dellart. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti
elettrici,
di cui si ravvisi la necessita o lopportunita per
ragioni di
pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni
di cui
al titolo II della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione
delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha
efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2,
lautorita
amministrativa competente, ove non siano intervenute
speciali
pattuizioni, determina, in misura congrua, lindennita
da
corrispondersi, dallAmministrazione richiedente,
ai titolari
delle opere interessate dalle modifiche di cui
al presente
articolo.
Art. 13
(Collaudo)
1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente
legge
sono soggetti, a cura e spese del titolare dellautorizzazione,
ad apposita procedura di collaudo da parte
del titolare
dellautorizzazione, alle condizioni ed entro i termini
previsti
a tal fine, in attuazione della l. 339/1986,
dal decreto
interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III
(Disposizioni
Finali e Transitorie), al punto 3.1.03.
2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici
in possesso
della qualificazione prevista dalla normativa vigente
e non
collegati professionalmente ne economicamente in modo
diretto o
indiretto al titolare dellautorizzazione. Il certificato
di
collaudo e trasmesso a cura del titolare dellautorizzazione
allautorita competente.
3. La procedura di collaudo provvede a verificare:
a) lavvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita delle opere, anche in
base alle
caratteristiche tecniche dei materiali e dei
complessi
costruttivi;
c) la conformita e la rispondenza delle opere al
progetto ed
alle eventuali prescrizioni contenute nellautorizzazione
secondo quanto previsto dalla presente legge;
d) ladozione di tutte le norme di sicurezza imposte
dalle leggi
e dai regolamenti vigenti;
e) ladempimento di ogni altro obbligo specificamente
sancito
dallautorizzazione.
4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che
lesercente
la linea attesti essere gia stati sottoposti a
verifica e
collaudo di tipo, in base alle norme vigenti.
5. Qualora leffettuazione del collaudo dia esito
negativo,
lautorita competente dichiara la decadenza secondo le
modalita
di cui allart. 18, commi 1 e 2.
6. Le direttive regionali di cui allart. 4, comma
2, lett. c),
individuano le forme e le modalita per il collaudo
delle linee
ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt,
esclusi, ai
sensi dellart. 9, dallautorizzazione disciplinata
dalla
presente legge.
continua