Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


B.U.R.T N 26 DEL 20-08-1999

DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI

Art. 1 - Oggetto e finalita della legge
Art. 2 - Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione
Art. 3 - Interventi soggetti ad autorizzazione
Art. 4 - Direttive
Art. 5 - Domanda di autorizzazione
Art. 6 - Procedimento autorizzativo
Art. 7 - Definizione e conclusione del procedimento
Art. 8 - Opere non soggette ad autorizzazione
Art. 9 - Procedura semplificata
Art. 10 - Pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita
delle opere
Art. 11 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
Art. 12 - Modifiche delle opere per ragioni di pubblico
interesse
Art. 13 - Collaudo

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE E TUTELA AMBIENTALE

Art. 14 - Ottimizzazione qualitativa dei progetti per la
costruzione delle linee ed impianti elettrici
Art. 15 - Valutazione del raggiungimento degli obiettivi di
qualita
Art. 16 - Valori di qualita

TITOLO III
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Vigilanza e controlli
Art. 18 - Decadenza, revoca e sospensione
Art. 19 - Sanzioni amministrative
Art. 20 - Norme transitorie
Art. 21 - Disposizioni finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E PROCEDURALI

Art. 1
(Oggetto e finalita della legge)
1. La presente legge disciplina, in conformita con quanto
previsto dalla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e
ambientale, tutela dellambiente dagli inquinamenti e gestione
rifiuti, risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche viabilita e trasporti conferiti
alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112), in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59) lesercizio delle funzioni
amministrative in materia di linee ed impianti per il trasporto,
la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, ed in
particolare di quella autorizzativa relativa alla costruzione ed
allesercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150
KV.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione persegue:
a) la compatibilita degli interventi oggetto della presente
legge con lobiettivo dello sviluppo sostenibile, anche con
riferimento alle risorse identificate ai sensi dellart. 2
della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il
governo del territorio);
b) la protezione della popolazione dallesposizione ai campi
elettromagnetici;
c) la qualita della progettazione degli interventi oggetto della
presente legge, secondo quanto previsto dal titolo II,
nellambito ed entro i limiti determinati con le norme di
competenza statale a tal fine adottate;
d) larmonizzazione del sistema della distribuzione e del
trasporto dellenergia elettrica con il paesaggio ed il
territorio antropizzato e con la pianificazione urbanistica;
e) lo snellimento delle procedure amministrative autorizzative
oggetto della presente legge.

Art. 2
(Quadro conoscitivo ed obbligo di comunicazione)
1. Al fine di consentire lesercizio delle competenze regionali
in materia di energia, ed anche per lelaborazione e lattuazione
del Piano energetico regionale (P.E.R.) ai sensi dellart. 2
della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di
risorse energetiche), i soggetti operanti nel settore del
trasporto, della trasformazione e della distribuzione di energia
elettrica, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio di ogni
anno alla Regione, i dati relativi:
a) alla linee ed agli impianti, con tensione superiore a 400
volt, entrati in esercizio, nonche smantellati nel corso
dellanno precedente;
b) ai programmi annuali degli interventi previsti;
c) ai piani e/o programmi di risanamento di cui allart. 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministeri del 23
aprile 1992 (Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico
e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50
Hz) negli ambienti abitativi e nellambiente esterno), e del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
settembre 1995 (Norme tecniche procedurali di attuazione del
DPCM 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti), nonche
delle altre normative nazionali o regionali vigenti.
2. Per il primo anno, ladempimento di cui alla lettera a) del
comma 1, e da riferirsi agli impianti esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Interventi soggetti ad autorizzazione)
1. La costruzione e lesercizio di linee ed impianti per il
trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia
elettrica di tensione nominale di esercizio fino a 150000 volt,
la realizzazione di opere accessorie, nonche le varianti di
linee ed impianti esistenti sono soggetti, salvo quanto disposto
dallart. 8, ad autorizzazione regionale o provinciale, secondo
quanto disposto dal comma 1 dellart. 5 della presente legge, in
conformita con gli articoli 28, comma 1, lett. b) e 29, comma 1,
lett. a) della LR 88/1998.
2. Il rilascio dellautorizzazione prevista dal comma 1 e
subordinato al rispetto delle prescrizioni dettate dallautorita
competente in conformita con le direttive di cui allart. 4.
3. In nessun caso puo procedersi al rilascio di autorizzazione
provvisoria, come gia previsto dallart. 113 del regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici).

Art. 4
(Direttive)
1. Fatto salvo quanto previsto ai sensi della legge 28 giugno
1986, n. 339 (Nuove norme per la disciplina della costruzione e
dellesercizio di linee elettriche aeree esterne) e delle
relative norme di attuazione, la Giunta regionale, entro sei mesi
dallentrata in vigore della presente legge, definisce, con
propria deliberazione, le prescrizioni tecniche relative:
a) alle autorizzazioni disciplinate dalla presente legge, in
conformita con i contenuti e gli indirizzi eventualmente
dettati dal P.E.R. ai sensi del comma 4 dellart. 2 della LR
45/1997, ed in attuazione delle norme di cui al titolo II
della presente legge;
b) alle linee ed agli impianti che interessino aree protette, ed
alle altre aree soggette a singolo paesaggistico,
idrogeologico, o scaturenti da atti di pianificazione, o
comunque imposti da norme comunitarie, nazionali, o regionali.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, la Giunta regionale
definisce altresi, nellambito ed entro i limiti fissati dagli
atti statali a tal fine adottati, le modalita procedurali
relative allattuazione della presente legge, ed in particolare
quelle inerenti:
a) alla presentazione dei progetti ed ai contenuti di essi, ivo
compreso, nei casi previamente individuati, un programma di
monitoraggio successivo allultimazione dellopera per la
misurazione dei livelli relativi ai campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici effettivamente generati nellambito
territoriale individuato ai sensi dellart. 16, comma 3;
b) alleffettuazione di controlli sulle attivita autorizzate ai
sensi della presente legge, nonche a quelle relative alle
modalita del collaudo delle linee ed impianti sottoposti ad
autorizzazione, ai sensi dellart. 13;
c) allo svolgimento della procedura semplificata di cui allart.
9, ed in particolare alla determinazione dei criteri per la
valutazione preliminare di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
d) al rilascio dellautorizzazione in sanatoria ai sensi
dellart. 19, commi 6 e 7, e dellart. 20;
e) alla comunicazione dei dati e dei programmi di cui al comma 1
dellart. 2;
f) agli oneri istruttori a carico del richiedente
lautorizzazione.
3. La deliberazione di cui ai commi 1 e 2 contiene inoltre la
descrizione tipologica:
a) delle categorie di interventi previsti ai sensi del comma 1
dellart. 3;
b) delle categorie di interventi che configurino variazioni
essenziali delle linee od impianti esistenti;
c) dei lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
4. Fermo il rispetto del termine di cui al comma 1, la Giunta
regionale approva la deliberazione di cui al presente articolo
previa comunicazione alla Commissione consiliare competente.

Art. 5
(Domanda di autorizzazione)
1. Ai fini del rilascio dellautorizzazione per la costruzione e
lesercizio di linee ed impianti per il trasporto, la
trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, i
soggetti interessati devono presentare apposita domanda,
rispettivamente:
a) alla Regione, per le linee ed impianti con tensione nominale
di esercizio fra 100.000 e 150.000 volt con sviluppo superiore
a 3 Km, nonche per le relative opere accessorie e varianti;
b) alla Provincia territorialmente competente, per le linee ed
impianti con tensione e sviluppo inferiori a quelli di cui
alla lett. a), e per le rispettive opere accessorie e
varianti. Qualora la linea o impianto elettrico progettato
interessi il territorio di due o piu Province,
lautorizzazione e rilasciata dalla Provincia nella quale e
previsto il maggiore sviluppo della linea, previa acquisizione
di apposita intesa con laltra o le altre Province
interessate.
2. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 novembre 1998,
n. 79, per i progetti sottoposti a procedura di V.I.A., la
domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:
a) dal progetto dellopera;
b) dagli allegati cartografici e fotografici;
c) dagli altri allegati previsti, in relazione alle diverse
tipologie di opere ed interventi, dalla deliberazione
regionale di cui allart. 4, ivi compresa la documentazione
relativa allindividuazione delle proprieta soggette a
espropriazione o a servitu.
3. E fatto salvo lobbligo di trasmissione di copia della
domanda di cui al comma 1 al Ministero delle poste e
telecomunicazioni ai sensi dellart. 111 del RD 1775/1933.

Art. 6
(Procedimento autorizzativo)
1. Lautorizzazione alla costruzione ed allesercizio di linee ed
impianti elettrici non puo essere rilasciata in assenza delle
autorizzazioni, concerti, nullaosta, pareri, e di ogni altro atto
di assenso preliminare ad essa, in base alle norme statali e
regionali vigenti.
2. Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di cui
allart. 5, lautorita procedente provvede a darne notizia nelle
forme e nei modi di cui allart. 5 della LR 20 gennaio 1995, n. 9
(Disposizioni in materia di procedimento amministrativo o di
accesso agli atti) e, in particolare, mediante pubblicazione per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ovvero sul
Foglio Annunzi Legali della Provincia, e relativa affissione
allAlbo Pretorio dei Comuni interessati dalle opere progettate.
Lavviso deve contenere indicazione: del soggetto richiedente
lautorizzazione, dei dati tecnici essenziali delle opere e/o
impianti progettati, del territorio interessato, nonche del
nominativo del responsabile del procedimento e del luogo presso
il quale gli atti sono depositati, affinche chiunque vi abbia
interesse, singolarmente o in forma associata, possa prenderne
visione e presentare eventuali osservazioni, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione. Il provvedimento di rilascio o di
diniego dellautorizzazione da atto delle osservazioni pervenute
e delle determinazioni in proposito assunte.
3. Ove occorra acquisire uno o piu degli atti di assenso di cui
al comma 1, lAmministrazione regionale o provinciale competente
al rilascio dellautorizzazione oggetto della presente legge,
puo procedere allindizione di apposita conferenza di servizi,
ai sensi dellart. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modificazioni. Restano in ogni caso validi, e non devono essere
ulteriormente acquisiti, gli atti di assenso espressi nella
conferenza dei servizi prevista dallart. 17 della legge
regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per lapplicazione della
valutazione di impatto ambientale).
4. LAmministrazione procedente provvede tempestivamente alla
convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
indetta ai sensi del comma 3, nellambito della quale i
partecipanti procedono alla verifica delle procedure, delle
competenze, degli eventuali altri soggetti da coinvolgere, e
fissano altresi il termine perentorio, entro il quale pervenire,
ai sensi del comma 1 dellart. 7, alla conclusione del
procedimento.
5. Qualora la linea o impianto elettrico progettato interessi il
territorio di due o piu Province, secondo quanto previsto dalla
lett. b), del comma 1 dellart. 5, la relativa intesa puo essere
acquisita nellambito della conferenza di servizi indetta ai
sensi dei commi 3 e 4.

Art. 7
(Definizione e conclusione del procedimento)
1. Il termine per il rilascio dellautorizzazione disciplinata
dalla presente legge non puo superare i 180 giorni, a decorrere
dalla presentazione della domanda di cui allart. 5. Per i
procedimenti relativi a progetti di linee ed impianti sottoposti
a V.I.A., ai sensi della LR 79/1998, tale termine e ridotto a
120 giorni. Il verbale della conferenza dei servizi convocata ai
sensi dellart. 6, in caso di esito positivo, tiene luogo anche
del provvedimento di autorizzazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, qualora si proceda ad indizione di
conferenza di servizi, secondo le modalita previste dallart. 6,
ed in applicazione di quanto disposto altresi dal comma 3
dellart. 14 della l. 241/1990 e successive modificazioni, si
considera acquisito lassenso dellAmministrazione la quale,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza di
servizi, o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimere definitivamente la volonta, salvo
che essa non comunichi allAmministrazione regionale o
provinciale procedente, il proprio motivato dissenso, entro 20
giorni dalla scadenza del termine perentorio di cui al comma 1,
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto
sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3. Nel caso in cui unAmministrazione partecipante alla
conferenza di servizi abbia espresso, anche nel corso di questa,
il proprio motivato dissenso, lautorita procedente, salvo il
disposto di cui al comma 4 dellart. 14 della l. 241/1990, e
successive modificazioni, puo ugualmente pervenire alla
conclusione positiva del procedimento, ed al conseguente rilascio
dellautorizzazione oggetto della presente legge, dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora
lAmministrazione dissenziente sia unautorita statale, ovvero
al Presidente della Giunta regionale, negli altri casi.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
si applicano le disposizioni di cui allart. 14 e seguenti della
l. 241/1990 e successive modificazioni.

Art. 8
(Opere non soggette ad autorizzazione)
1. Non sono soggette ad autorizzazione.
a) le modifiche locali del tracciato delle linee gia realizzate,
che si rendano necessarie, anche in attuazione delle norme di
cui al titolo II della presente legge, al fine di ovviare al
verificarsi di riconosciute situazioni di pericolosita e di
degrado ambientale nei confronti degli insediamenti esistenti;
b) le modifiche da operarsi in applicazione dei commi 4, 5 e 6
dellart. 122 del RD 1775/1933,
c) le linee la cui tensione nominale non sia superiore a 400
volt;
d) gli interventi di manutenzione su linee ed impianti esistenti,
cosi come verranno definiti dalle direttive della Giunta ai
sensi del precedente articolo 4.
2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti ad apposita
comunicazione allAmministrazione competente al rilascio della
corrispondente autorizzazione, nonche al Comune interessato. Gli
interventi di manutenzione ordinaria sono esclusi dallonere di
cui al presente comma.
3. Non sono in alcun caso ricompresi tra quelli di cui alla
lettera d) del comma 1, gli interventi che comportino variazioni
essenziali delle linee ed impianti esistenti, secondo quanto
previsto dalle direttive regionali, ai sensi della lett. b) del
comma 3 dellart. 4.
Art. 9
(Procedura semplificata)
1. Per le linee ed impianti aventi tensione nominale di esercizio
da 401 a 20.000 volt, lAmministrazione provinciale competente,
ove non si debba far luogo a dichiarazione di pubblica utilita,
urgenza e indifferibilita, ai sensi dellart. 10, provvede in
ordine allesclusione degli interventi oggetto della domanda di
cui allart. 5 dallautorizzazione disciplinata dalla presente
legge, con atto motivato da emanarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione delle
osservazioni di cui allart. 6, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lAmministrazione competente
decide, sulla base della domanda e del progetto presentato,
previa apposita valutazione preliminare, conformemente ai criteri
dettati dalle direttive regionali di cui allart. 4, comma 2,
lett. c), tenuto conto in particolare:
a) della dimensione e delle caratteristiche tecniche delle opere
progettate;
b) delle caratteristiche e della sensibilita delle aree
interessate dagli interventi;
c) della compatibilita delle linee ed impianti con gli atti di
pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale.
3. Qualora decida nel senso dellesclusione dallautorizzazione,
lAmministrazione competente provvede tempestivamente alla
notificazione al soggetto richiedente, ed altresi alla relativa
comunicazione al Comune interessato.

Art. 10
(Pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita delle opere)
1. Nel rispetto delle norme statali in materia, a richiesta
dellinteressato, con il provvedimento di autorizzazione puo
essere dichiarata la sussistenza della pubblica utilita, urgenza
ed indifferibilita dei lavori e delle opere, nonche di ogni
altra condizione necessaria a giustificare la occupazione di
urgenza delle aree interessate e la costruzione delle linee e
degli impianti. Il provvedimento indica i termini entro i quali
dovranno avere inizio e compiersi le espropriazioni ed i lavori.
Art. 11
(Trasformazioni urbanistiche ed edilizie)
1. Le Province, nellambito ed entro i limiti fissati dagli atti
statali a tal fine adottati, tenuto conto delle indicazioni del
Piano di indirizzo territoriale (P.I.T.), determinano entro un
anno dalla entrata in vigore della presente legge, nei Piani
territoriali di coordinamento (P.T.C.), gli indirizzi per
lindividuazione degli ambiti relativi alla rete ed agli impianti
per il trasporto di energia elettrica, prevedendo
lindividuazione eventuale di appositi corridoi infrastrutturali
afferenti le nuove linee elettriche ad alta tensione, e comunque
finalizzati al risanamento della rete esistente, sulla base dei
quadri conoscitivi di cui al precedente art. 2. Possono indicare
inoltre ambiti territoriali da risanare, sia per finalita di
protezione ambientale, sia al fine di ridurre limpatto visivo
delle linee elettriche esistenti.
2. Le iniziative di risanamento di cui al comma 1 saranno attuate
mediante appositi accordi tra lAmministrazione competente ed i
proprietari delle opere da risanare; il risanamento e effettuato
con onere a carico dei proprietari anche con ricorso ai
finanziamenti eventualmente derivanti da appositi fondi statali e
comunitari a tal fine utilizzabili.
3. I Comuni, allatto delladozione dei nuovi strumenti
urbanistici e delle loro varianti, tengono conto delle linee ed
impianti esistenti, ed autorizzati, anche al fine di garantire il
rispetto delle norme di cui alla presente legge, e delle
direttive previste dallart. 4, individuando, in particolare,
ambiti territoriali e norme idonee ad assicurare il rispetto
permanente dei limiti e delle prescrizioni poste ai sensi
dellart. 15.
4. Gli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1, e le
prescrizioni di cui allart. 15, integrano il quadro conoscitivo
dei piani strutturali previsti dallart. 23 LR 5/1995 e
successive modificazioni.
5. La costruzione di linee ed impianti elettrici e soggetta
esclusivamente allautorizzazione disciplinata dalla presente
legge, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie
adibite a stazioni ed a cabine elettriche, che sono soggette alla
relativa concessione edilizia, da rilasciarsi gratuitamente, nei
casi previsti dalla lett. f), comma 1, art. 9, della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita dei suoli).
6. Qualora si proceda ad indizione di conferenza di servizio, ai
sensi dellart. 6, la determinazione relativa alla concessione
edilizia e acquisita nelle forme e con le modalita ivi
previste.

Art. 12
(Modifiche delle opere per ragioni di pubblico interesse)
1. Su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate,
lautorita competente allesercizio delle funzioni
amministrative disciplinate dala presente legge puo ordinare,
fuori dalle ipotesi di risanamento disciplinate dai commi 1 e 2
dellart. 11, le modifiche alle linee ed agli impianti elettrici,
di cui si ravvisi la necessita o lopportunita per ragioni di
pubblico interesse, anche in attuazione delle prescrizioni di cui
al titolo II della presente legge.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 costituisce autorizzazione
delle modifiche oggetto dello stesso, ed ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilita, urgenza ed indifferibilita.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, lautorita
amministrativa competente, ove non siano intervenute speciali
pattuizioni, determina, in misura congrua, lindennita da
corrispondersi, dallAmministrazione richiedente, ai titolari
delle opere interessate dalle modifiche di cui al presente
articolo.

Art. 13
(Collaudo)
1. Le linee ed impianti autorizzati ai sensi della presente legge
sono soggetti, a cura e spese del titolare dellautorizzazione,
ad apposita procedura di collaudo da parte del titolare
dellautorizzazione, alle condizioni ed entro i termini previsti
a tal fine, in attuazione della l. 339/1986, dal decreto
interministeriale 21 marzo 1988, capitolo III (Disposizioni
Finali e Transitorie), al punto 3.1.03.
2. Il collaudo deve essere effettuato da tecnici in possesso
della qualificazione prevista dalla normativa vigente e non
collegati professionalmente ne economicamente in modo diretto o
indiretto al titolare dellautorizzazione. Il certificato di
collaudo e trasmesso a cura del titolare dellautorizzazione
allautorita competente.
3. La procedura di collaudo provvede a verificare:
a) lavvenuta ultimazione dei lavori;
b) la funzionalita delle opere, anche in base alle
caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi
costruttivi;
c) la conformita e la rispondenza delle opere al progetto ed
alle eventuali prescrizioni contenute nellautorizzazione
secondo quanto previsto dalla presente legge;
d) ladozione di tutte le norme di sicurezza imposte dalle leggi
e dai regolamenti vigenti;
e) ladempimento di ogni altro obbligo specificamente sancito
dallautorizzazione.
4. Non occorre verifica con riguardo ai materiali che lesercente
la linea attesti essere gia stati sottoposti a verifica e
collaudo di tipo, in base alle norme vigenti.
5. Qualora leffettuazione del collaudo dia esito negativo,
lautorita competente dichiara la decadenza secondo le modalita
di cui allart. 18, commi 1 e 2.
6. Le direttive regionali di cui allart. 4, comma 2, lett. c),
individuano le forme e le modalita per il collaudo delle linee
ed impianti con tensione non superiore a 20.000 volt, esclusi, ai
sensi dellart. 9, dallautorizzazione disciplinata dalla
presente legge.

continua

LEGGE REGIONALE N 51 DEL 11 AGOSTO 1999
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LINEE ELETTRICHE ED IMPIANTI ELETTRICI
TITOLO I


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