PARZIALE RIORDINO DEGLI ENTI MONTANI. ULTERIORI MODIFICHE
ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1992, N. 39.
B.U.R.T. n.17 del 11-06-1999
Art. 1
(Oggetto)
1. Le zone omogenee di cui alla Legge regionale 18
agosto 1992,
n. 39, come modificata con le leggi regionali n.
103/1993, n.
53/1995, n. 63/1996 e n. 92/1996, sono ridelimitate
in
conformita alle disposizioni della presente legge.
2. Gli allegati 1 e 2 alla Legge regionale 18 agosto
1992, n. 39,
rispettivamente concernenti la "ripartizione
dei territori
montani in zone omogenee" e la "cartografia",
sono sostituiti
dagli allegati 1 e 2 alla presente legge.
TITOLO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMUNITA MONTANE
Art. 2
(Soppressione della comunita montana "Mugello-Alto
Mugello - Val
di Sieve")
1. A decorrere dalla data delle elezioni per il rinnovo
ordinario
dei consigli comunali successivo allentrata in vigore
della
presente legge, la comunita montana "Mugello-Alto
Mugello-Val di
Sieve" comprendente le zone E1 e E2 e soppressa.
2. Dalla stessa data il presidente uscente della
comunita
montana assume le funzioni di commissario straordinario,
con il
compito di predisporre:
a) lo stato di consistenza dei beni dellente soppresso
e la
ricognizione dei rapporti attivi e passivi in atto;
b) lelenco del personale dellente, con i dati relativi
alla
carriera, allo stato giuridico e al trattamento
economico e
previdenziale;
c) un piano di scorporo e successione per il trasferimento
delle
funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici e del
personale
dellente soppresso alle comunita montane che
saranno
istituite ai sensi del successivo articolo 3, secondo
criteri,
riferiti alle nuove comunita montane, di
competenza
territoriale e funzionale e di equa distribuzione
delle
risorse.
3. Il commissario consegna alla Giunta regionale gli
atti di cui
al comma precedente entro il termine, non superiore
a sei mesi,
stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Il piano di scorporo e successione e approvato dal
Consiglio
regionale, su proposta della Giunta sentiti gli
enti locali
interessati.
5. Il termine di cui al comma 3. non e in
alcun caso
prorogabile. Eventuali problemi di scorporo e successione
non
definitivi univocamente negli atti consegnati dal commissario
ai
sensi dello stesso comma 3., sono definiti
in sede di
approvazione del piano di scorporo e successione
ai sensi del
comma 4.
6. Il commissario, fino alla data di esecutivita
del piano di
scorporo e successione, svolge le funzioni
di ordinaria
amministrazione gia di competenza dellente soppresso,
ivi
compresa la gestione delle funzioni delegate o attribuite
dalla
Regione.
7. In caso di impedimento o di inadempimento del commissario,
il
Presidente della Giunta regionale procede con proprio
decreto
alla sua sostituzione.
8. Al commissario spetta unindennita di carica corrispondente
a
quella del Presidente della Comunita Montana.
Art. 3
(Istituzione delle comunita montane "Mugello"
e "Montagna
Fiorentina")
1. Entro 10 giorni dalla consegna degli atti di
cui al terzo
comma dellart. 2, nella zona E1 di cui allallegato
1 alla
presente legge e istituita, con decreto del Presidente
della
Giunta regionale, la comunita montana "Mugello"
comprendente i
Comuni interamente montani di Barberino di Mugello,
Borgo S.
Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio,
San Piero a
Sieve, Scarperia, Vaglia e Vicchio.
2. Nello stesso termine di cui al comma uno, nella zona
E2 di cui
allallegato 1 alla presente legge e istituita, con
decreto del
Presidente della Giunta regionale, la comunita montana
"Montagna
Fiorentina" comprendente i Comuni interamente
montani di
Dicomano, Londa, Rufina, S. Godenzo e i Comuni
parzialmente
montani di Pelago, Pontassieve e Reggello.
3. Con gli stessi decreti il Presidente della Giunta
regionale
determina la composizione delle assemblee delle comunita
montane
istituite ai sensi dei precedenti commi, in conformita
dei
criteri di cui allallegato 3 alla Legge regionale
18 agosto
1992, n. 39.
4. Entro 10 giorni successivi allapprovazione del
piano di
scorporo e successione di cui allart. 2 il Presidente
della
Giunta regionale stabilisce con proprio decreto
la data per
linsediamento, a cura del commissario, delle assemblee
delle
comunita montane, nonche la sede di riunione.
5. Dalla data di esecutivita del piano di scorporo e
successione
e fino allinsediamento delle assemblee il commissario
continua a
svolgere i compiti e le attivita strettamente necessari
ad
assicurare la continuita dellazione amministrativa
e a dare
attuazione al piano di successione.
6. Le comunita montane istituite ai sensi del presente
articolo
elaborano ed approvano il proprio statuto entro
sei mesi
dallelezione del presidente e della giunta esecutiva.
Fino
allentrata in vigore degli statuti si applicano le
disposizioni
della Legge regionale 18 agosto 1992, 39.
Art. 4
(Istituzione della comunita montana "Val di Merse")
1. A decorrere dalla data delle elezioni per il rinnovo
ordinario
dei consigli comunali successivo allentrata in vigore
della
presente legge, nella zona U di cui allallegato 1 alla
presente
legge e istituita, ai sensi dellart. 28 della legge
8 giugno
1990, n. 142 e delle disposizioni della Legge regionale
18 agosto
1992, n. 39, la comunita montana "Val di Merse"
comprendente i
Comuni interamente montani di Monticiano e Radicondoli
e il
Comune parzialmente montano di Chiusdino.
2. Il presidente della Giunta Regionale, entro trenta
giorni
dalla data di istituzione, definisce con proprio
decreto la
composizione dellassemblea della comunita montana,
in
conformita dei criteri di cui allallegato 3
alla Legge
regionale 18 agosto 1992, n. 39, e stabilisce la
data del suo
insediamento nonche la sede di riunione.
3. La comunita montana istituita ai sensi del presente
articolo
elabora ed approva il proprio statuto entro
dodici mesi
dallelezione del presidente e della giunta esecutiva.
Fino
allentrata in vigore dello statuto si applicano le
disposizioni
della Legge regionale 18 agosto 1992, n. 39.
4. Il termine per ladozione del piano di sviluppo da
parte della
comunita montana e per la sua approvazione da
parte della
Provincia, ai fini della ripartizione del fondo per
la montagna
di cui allart. 7 della Legge regionale 19 dicembre
1996, n. 95
"Disciplina degli interventi per lo sviluppo della
montagna", e
fissato al 31 dicembre 2000. Fino a tale data
la comunita
montana, fermo restando il concorso alla ripartizione
del 30% del
fondo per la montagna di cui allart. 5 della Legge
regionale 19
dicembre 1996, n. 95, puo avanzare alla provincia richieste
di
finanziamento di propri progetti ai sensi dellart.
4, secondo
comma della medesima legge.
TITOLO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMUNI MONTANI
Art. 5
(Inserimento del Comune di Scansano nella comunita
montana
"Colline del Fiora")
1. A decorrere dal rinnovo dei consigli comunali
successivo
allentrata in vigore della presente legge, la comunita
montana
"Colline del Fiora", istituita nella zona
S di cui allallegato 1
alla presente legge, e integrata con il Comune
parzialmente
montano di Scansano.
2. Fino alladozione delle modificazioni di cui al
terzo comma,
la composizione numerica dellassemblea della comunita
montana
e provvisoriamente aumentata con linserimento
di tre
rappresentanti, di cui uno espressione delle minoranze,
del
Comune di Scansano.
3. Le conseguenti modificazioni statutarie sono deliberate
entro
sei mesi dallinsediamento dellassemblea.
Art. 6
(Scorporo del Comune di Montalcino dalla comunita
montana
"Amiata senese")
1. A decorrere dal rinnovo dei consigli comunali
successivo
allentrata in vigore della presente legge, dalla
comunita
montana "Amiata senese", istituita nella
zona I2 di cui
allallegato 1 alla presente legge, e scorporato
il Comune
parzialmente montano di Montalcino.
2. Fino alladozione delle modifiche di cui al terzo
comma, il
numero dei componenti dellassemblea resta quello definito
dallo
statuto, ridotto del numero dei rappresentanti
espressi dal
Comune di Montalcino.
3. Le conseguenti modificazioni statutarie sono deliberate
entro
sei mesi dallinsediamento dellassemblea.
4. Il presidente della comunita montana "Amiata
senese", entro
tre mesi successivi allinsediamento dellassemblea, predispone
e
consegna alla Giunta regionale un piano di riassetto
delle
funzioni, comprendente leventuale riparto dei beni,
dei rapporti
giuridici e del personale tra la comunita e
il comune
scorporato.
5. Il piano di cui al quarto comma e approvato dal
Consiglio
regionale, su proposta della Giunta sentiti gli
enti locali
interessati.
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