Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(B.U.R.T. N 6 DEL 05/03/1999)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto della legge

Titolo I
REQUISITI PER LESERCIZIO DELLE ATTIVITA SANITARIE

Art. 2 Obbligatorietà del possesso dei requisiti
Art. 3 Accertamento e verifica dei requisiti (omissis)

Titolo II
AUTORIZZAZIONE

Art. 4 Competenza (omissis)
Art. 5 Strutture soggette ad autorizzazione (omissis)
Art. 6 Oggetto dellautorizzazione (omissis)
Art. 7 Domanda di autorizzazione (omissis)
Art. 8 Trasmissione atti autorizzativi (omissis)
Art. 9 Funzioni di accertamento e verifica (omissis)
Art. 10 Pubblicita sanitaria (omissis)
Art. 11 Legale rappresentante della struttura (omissis)
Art. 12 Direttore sanitario - Requisiti (omissis)
Art. 13 Direttore sanitario - Compiti (omissis)
Art. 14 Responsabile di branca e di struttura organizzativa (omissis)
Art. 15 Sanzioni (omissis)
Art. 16 Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15 (omissis)
Art. 17 Norme transitorie (omissis)

Titolo III
ACCREDITAMENTO

Art. 18 Laccreditamento (omissis)
Art. 19 Le procedure per laccreditamento (omissis)

Titolo IV
NORME FINALI

Art. 20 Nuove costruzioni (omissis)
Art. 21 Abrogazioni (omissis)

Art. 1
(Oggetto della legge)

1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997, la presente legge disciplina:
a) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi generali
e specifici delle strutture pubbliche e private per
lesercizio delle seguenti tipologie di attivita sanitarie:
1) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e
territoriale;
2) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a ciclo
continuativo e diurno;
3) prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo
continuativo e diurno;
b) le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per
lapertura e lesercizio delle strutture private dove si
esercitano le attivita di cui ai punti 1., 2. e 3.;
c) i principi e le modalita per la determinazione dei requisiti
delle strutture pubbliche e private ai fini dell'accreditamento.

Titolo I
REQUISITI PER LESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE

Art. 2
(Obbligatorietà del possesso dei requisiti)

1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, il Consiglio regionale, su
proposta della Giunta regionale, al fine di dettare una
disciplina uniforme su tutto il territorio regionale, definisce,
con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici di
cui all'art. 1.
2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale e le strutture che erogano
prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo e/o diurno
per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere i
requisiti di cui al comma 1.
3. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla presente
legge le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).

LEGGE REGIONALE N 8 DEL 23/02/1999
NORME IN MATERIA DI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI ED ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE: AUTORIZZAZIONE E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO.


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