| LEGGE REGIONALE N 8 DEL 23/02/1999 |
| NORME IN MATERIA DI REQUISITI STRUTTURALI, TECNOLOGICI
ED ORGANIZZATIVI DELLE STRUTTURE SANITARIE: AUTORIZZAZIONE
E PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO. |
(B.U.R.T. N 6 DEL 05/03/1999)
SOMMARIO
Art. 1 Oggetto della legge
Titolo I
REQUISITI PER LESERCIZIO DELLE ATTIVITA SANITARIE
Art. 2 Obbligatorietà del possesso dei requisiti
Art. 3 Accertamento e verifica dei requisiti (omissis)
Titolo II
AUTORIZZAZIONE
Art. 4 Competenza (omissis)
Art. 5 Strutture soggette ad autorizzazione (omissis)
Art. 6 Oggetto dellautorizzazione (omissis)
Art. 7 Domanda di autorizzazione (omissis)
Art. 8 Trasmissione atti autorizzativi (omissis)
Art. 9 Funzioni di accertamento e verifica (omissis)
Art. 10 Pubblicita sanitaria (omissis)
Art. 11 Legale rappresentante della struttura (omissis)
Art. 12 Direttore sanitario - Requisiti (omissis)
Art. 13 Direttore sanitario - Compiti (omissis)
Art. 14 Responsabile di branca e di struttura organizzativa (omissis)
Art. 15 Sanzioni (omissis)
Art. 16 Procedimento per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15 (omissis)
Art. 17 Norme transitorie (omissis)
Titolo III
ACCREDITAMENTO
Art. 18 Laccreditamento (omissis)
Art. 19 Le procedure per laccreditamento (omissis)
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 20 Nuove costruzioni (omissis)
Art. 21 Abrogazioni (omissis)
Art. 1
(Oggetto della legge)
1. In attuazione dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30
dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
e
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
14
gennaio 1997, la presente legge disciplina:
a) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
generali
e specifici delle strutture pubbliche e private per
lesercizio delle seguenti tipologie di attivita sanitarie:
1) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
e
territoriale;
2) prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti a
ciclo
continuativo e diurno;
3) prestazioni di ricovero in fase post-acuta a ciclo
continuativo e diurno;
b) le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni
per
lapertura e lesercizio delle strutture private dove
si
esercitano le attivita di cui ai punti 1., 2. e 3.;
c) i principi e le modalita per la determinazione dei
requisiti
delle strutture pubbliche e private ai fini dell'accreditamento.
Titolo I
REQUISITI PER LESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
Art. 2
(Obbligatorietà del possesso dei requisiti)
1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del
Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997, il Consiglio regionale,
su
proposta della Giunta regionale, al fine di dettare
una
disciplina uniforme su tutto il territorio regionale,
definisce,
con propria deliberazione, i requisiti generali e specifici
di
cui all'art. 1.
2. Le strutture che erogano prestazioni di assistenza
specialistica in regime ambulatoriale e le strutture
che erogano
prestazioni in regime di ricovero a ciclo continuativo
e/o diurno
per acuti e non acuti sono tenute ad adeguarsi e a mantenere
i
requisiti di cui al comma 1.
3. Non sono soggette alla disciplina prevista dalla
presente
legge le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.).