| LEGGE REGIONALE N 1 DEL 19/01/1999 |
| MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AGLI ARTICOLI 12 E 14 DELLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, N. 91 RECANTE "NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO". |
(B.U.R.T. N 2 DEL 29/01/1999)Art. 1
(Competenze della Regione)
Al comma 1 dell'art. 12 della LR 11 Dicembre 1998, n.
91 dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti lettere:
"a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti;
a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti
con
le opere idrauliche."
Art. 2
(Compentenze provinciali)
1. Il comma 1 dellart. 14 della LR 11 Dicembre 1998,
n. 91 è sostituito dal seguente:
"1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni
in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e
non riservate alla Regione stessa ai sensi dellart. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dellart. 15 ed in particolare:
a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche;
b) progettazione e realizzazione delle opere di
difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonche delle opere di difesa
delle coste e degli abitati costieri;
d) compiti di polizia idraulica, di piena
e di pronto intervento idraulico;
e) polizia delle acque;
f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di
accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita fino a 1 milione
di metri cubi;
g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica,
alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita idriche qualora tra piu utenti debba farsi
luogo delle disponibilita idriche di un corso dacqua sulla
base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dellart.
43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre
1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso dacqua
riguardi il territorio di piu province la nomina dovra avvenire d'intesa fra queste ultime."
2. Il comma 3 dellart. 14 della LR 11 Dicembre 1998,
n. 91 è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo,
cartografia allegato "B".