NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCE
D'INIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE DISCIPLINA DEI CONTROLLI
NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SANZIONI E VIGILANZA
SULLATTIVITA URBANISTICO-EDILIZIA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA
DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N.69.
non ancora pubblicata sul B.U.R.T.
INDICE
(* articoli disponibili sul sito)
Articolo1-Contenuti e finalità *
TITOLO I DISCIPLINA DEGLI ATTI
Articolo 2 Tipologia degli atti *
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a concessione edilizia. *
Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformità *
Articolo 5 Caratteristiche dei progetti per gli interventi
su immobili di particolare valore *
TITOLO II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 6 Ambito di applicazione
Articolo 7 Procedure per il rilascio della concessione
Articolo 8 - Procedure per il rilascio dellautorizzazione
edilizia
Articolo 9 - Procedure per la denuncia di inizio dellattività
Articolo 10 Commissione edilizia Norma di raccordo
con la legge regionale 2 novembre 1979, n.52
Articolo 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di
conformità. Certificato di abitabilita o agibilità.
Inizio di esercizio di attività produttive.
TITOLO III ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE
E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE
SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
Articolo 12 Attribuzione ai comuni delle funzioni relative
alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971,
n.1086 e 2 febbraio 1974, n.64
Articolo 13 Istruzioni tecniche regionali per i controlli
sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
Articolo 14 Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Articolo 15 Realizzazione dei lavori
Articolo 16 Controlli e collaudi
Articolo 17 Rilascio delle concessioni e autorizzazioni
in sanatoria in zone soggette al rischio sismico
TITOLO IV CONTRIBUTI
Articolo 18 Contributo relativo alle concessioni edilizie,
alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio
dellattività
Articolo 19 Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Articolo 20 Determinazione del costo di costruzione
Articolo 21 Edilizia convenzionata
Articolo 22 Convenzione tipo
Articolo 23 Concessione, autorizzazione e denuncia
dinizio dellattività a titolo gratuito
Articolo 24 Contributi relativi ad opere o impianti
non destinati alla residenza
Articolo 25 Versamento del contributo
Articolo 26 Determinazione degli oneri di costruzione
da parte del Comune
TITOLO V - SANZIONI
Articolo 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento
del contributo
Articolo 28 Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia
Articolo 29 Opere di amministtrazioni statali
Articolo 30 Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori
Articolo 31 Opere eseguite in assenza di concessione,
in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 32 Determinazione delle variazioni essenziali.
Articolo 33 Intervetni di ristrutturazione edilizia
eseguiti senza attestazione di conformità
Articolo 34 Opere eseguite eseguiti senza attestazione
di conformità
Articolo 35 Annullamento della concessione o dellautorizzazione
Articolo 36 Opere eseguite in parziale difformità
dalla concessione
Articolo 38 Accertamento di conformità
Articolo 39 Varianti in corso dopera
Articolo 40 Sanzioni amministrative per violazioni
della disciplina del titolo III
TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.
Articolo 41 Unificazione delle definizioni
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42 Norma di raccordo con la legge regionale
39/94 e modifiche alla stessa legge
Articolo 43 Sostituzione del n.4 del comma 3 dellart.7
della legge regionale 17 ottobre 1983 n.69
Articolo 44 Norme transitorie
Articolo 45 - Abrogazioni
Articolo 46 Entrata in vigore
Articolo 1 - Contenuti e finalità
1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a concessione edilizia in applicazione della
legge 28 gennaio 1977 n.10 (Norme per la edificabilità
dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la
concessione stessa;
b) disciplina le modalità di attestazione della
conformità con le vigenti norme urbanistico
edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi
non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette
al rischio sismico in applicazione della legae 2 febbraio
1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
pnmana e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere
al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo
1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico/edilizia,
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie)
le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici
ed edilizi.
2. La presente legge è finalizzata all'applicaziorie
dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti
amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio
al singolo cittadino e della tutela degli interessi
pubblici e collettivi.
TITOLO 1 - DISCIPLINA DEGLI ATTI
Articolo 2 - Tipologia degli atti
1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune,
con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni
urbanistíche ed edilizie di cui all'articolo
3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformità
con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela
le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione
di conformità è effettuata:
a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune
con il procedimento di cui all'articolo 8;
b) mediante la denuncia di inizio dell'attività
disciplinata dall'articolo 9.
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a concessione edilizia
1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette
a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse
essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali
e la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del
suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico
- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico
dì interventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale,
con il quale il progetto esecutivo è approvato
o l'opera autorizzata secondo le modalità previste
dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro
in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni
ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In
sede di approvazione del progetto si dà atto
della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri
e nulla osta o atti di assenso comunque denominati
ai sensi della legislazione vigente, della conformità
alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformità
1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità
con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e
dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie
regionali, provinciali e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3,
qualora siano specificarnente disciplinati dai regolamenti
urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale
16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio),
dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo
29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi,
laddove tali strumenti contengano precise disposizioni
planivolunietriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività
edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che
non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di
cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi
all'aperto o interrati;
e) i mutamenti di destinazione duso degli immobìli,
edifici ed aree anche in assenza di opere edffizie,
nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994,
n.39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate
alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito
di merci o materiali, che non comportino trasformazione
permanente del suolo stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità
i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento
dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché
per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari
e tecnologici, sempre che le demolizioni di edifici
non alterino i volumi e le superfici delle singole
unità immobiliari; detti interventi non possono
comportare modifiche della destinazione d'uso;
c) interventi di. restauro e di risanamento conservativo,
ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio
e ad assicurare la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili;
tali interventi comprendono il rinnovo deglì
elementi costitutivi delledificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono
altresì gli interventi sistematici, eseguiti
mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali
dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento
funzionale degli edifici, ancorché recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino
o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici,
intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata
con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico,
fatte salve esclusivamente - le innovazioni necessarie
per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione
in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità
per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici
e le autonimesse pertinenziali, il rialzamento del
sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti
urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che
si costituiscano nuove unìtà immobiliari;
e) interventi necessari al superarriento delle barriere
architettoniche ed all'adeguamento degli immobìli
per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai
volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti
urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare
da una esplicita attestazione del consiglio comunale
da rendersi in sede di approvazionedeì nuovi
strumenti,o in sede di ricognizione di quelli vigenti,
previo parere della Commissione edilizia se istituita,
ovvero dell'ufficio competente in Materia.
4 Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono
subordinati alla denuncia di inizio dell'attività,
salvo quanto previsto al comma 5.
5. Le opere, e gli interventi di cui al presente, articolo
sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata
dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti
condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 (Tutela
delle cose d'interesse artistico e storico);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle
bellezze naturali);
c) gli iminobili interessati siano assoggettati alla
disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394
(Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano soggetti alla disciplina
di cui all'art. 1bis della legge 8 agosto 1985, n.
431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leggge
27 giugno 1985. n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977,
n.616) o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia
dei piani di bacino di cui al Titolo Il Capo Il della
legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale
e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone
A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 nel caso non siano state assoggettate alla disciplina
prevista dagli articoli 5 e 7 della legge regionale
21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per
il recupero del patrimonio edilizio esistente);
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente
previsto, in attuazione della presente legge, dagli
strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto
adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo
compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c)
ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela
per particolari motivi di carattere storico, culturale,
architettonico od estetico.
Articolo 5 - Caratteristiche dei proggetti per gli interventi immobili di particolare valore
1. I progetti degli interventi relativi ad immobili
classificati come soggetti a restauro o comunque definiti
di valore storico, culturale ed architettonico dagli
strumenti urbanistici comunali, devono documentare
gli elementi tipologici, formali e strutturali, che
qualificano il valore degli immobili stessi, e dirnostrare
la compatibilità degli interventi proposti con
la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo
4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria
relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti
alla disciplina delle leggi 1 giugno 19.39, n. 1089,
29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o
siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati
come soggetti a restauro o definiti di valore storico,
culturale ed architettonito dagli strumenti urbanistici
comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.
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