Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

Approvata il 22 Giugno 1999 dal Consiglio Regionale e inviata al Commissario di Governo per l'approvazione definitiva


(DISEGNO DI LEGGE REGIONALE N.389)
LEGGE N.37/99
NORME SULLE CONCESSIONI, LE AUTORIZZAZIONI E LE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITA EDILIZIE DISCIPLINA DEI CONTROLLI NELLE ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE SANZIONI E VIGILANZA SULLATTIVITA URBANISTICO-EDILIZIA MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 MAGGIO 1994, N. 39 E MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N.69.
non ancora pubblicata sul B.U.R.T.

INDICE
(* articoli disponibili sul sito)

Articolo1-Contenuti e finalità *

TITOLO I DISCIPLINA DEGLI ATTI

Articolo 2 Tipologia degli atti *
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia. *
Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità *
Articolo 5 Caratteristiche dei progetti per gli interventi su immobili di particolare valore *

TITOLO II DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 6 Ambito di applicazione
Articolo 7 Procedure per il rilascio della concessione
Articolo 8 - Procedure per il rilascio dellautorizzazione edilizia
Articolo 9 - Procedure per la denuncia di inizio dellattività
Articolo 10 Commissione edilizia Norma di raccordo con la legge regionale 2 novembre 1979, n.52
Articolo 11 - Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di abitabilita o agibilità. Inizio di esercizio di attività produttive.

TITOLO III ATTRIBUZIONE AI COMUNI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI CON PARTICOLARI STRUTTURE E DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO

Articolo 12 Attribuzione ai comuni delle funzioni relative alle costruzioni di cui alle leggi 5 novembre 1971, n.1086 e 2 febbraio 1974, n.64
Articolo 13 Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
Articolo 14 Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Articolo 15 Realizzazione dei lavori
Articolo 16 Controlli e collaudi
Articolo 17 Rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria in zone soggette al rischio sismico

TITOLO IV CONTRIBUTI

Articolo 18 Contributo relativo alle concessioni edilizie, alle autorizzazioni edilizie ed alle denunce di inizio dellattività
Articolo 19 Determinazione degli oneri di urbanizzazione
Articolo 20 Determinazione del costo di costruzione
Articolo 21 Edilizia convenzionata
Articolo 22 Convenzione tipo
Articolo 23 Concessione, autorizzazione e denuncia dinizio dellattività a titolo gratuito
Articolo 24 Contributi relativi ad opere o impianti non destinati alla residenza
Articolo 25 Versamento del contributo
Articolo 26 Determinazione degli oneri di costruzione da parte del Comune

TITOLO V - SANZIONI

Articolo 27 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo
Articolo 28 Vigilanza sullattività urbanistico-edilizia
Articolo 29 Opere di amministtrazioni statali
Articolo 30 Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
Articolo 31 Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 32 Determinazione delle variazioni essenziali.
Articolo 33 Intervetni di ristrutturazione edilizia eseguiti senza attestazione di conformità
Articolo 34 Opere eseguite eseguiti senza attestazione di conformità
Articolo 35 Annullamento della concessione o dellautorizzazione
Articolo 36 Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
Articolo 38 Accertamento di conformità
Articolo 39 Varianti in corso dopera
Articolo 40 Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo III

TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.

Articolo 41 Unificazione delle definizioni

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42 Norma di raccordo con la legge regionale 39/94 e modifiche alla stessa legge
Articolo 43 Sostituzione del n.4 del comma 3 dellart.7 della legge regionale 17 ottobre 1983 n.69
Articolo 44 Norme transitorie
Articolo 45 - Abrogazioni
Articolo 46 Entrata in vigore

Articolo 1 - Contenuti e finalità

1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977 n.10 (Norme per la edificabilità dei suoli), definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina le modalità di attestazione della conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
c) disciplina i controlli sulle costruzioni soggette al rischio sismico in applicazione della legae 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
d) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione pnmana e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al Comune;
e) definisce, secondo i principi contenuti nel titolo 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico/edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) le sanzioni amministrative per gli abusi edilizi;
f) detta norme per la riunificazione dei parametri urbanistici ed edilizi.
2. La presente legge è finalizzata all'applicaziorie dei principi di efficienza e di trasparenza nei procedimenti amministrativi, al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

TITOLO 1 - DISCIPLINA DEGLI ATTI

Articolo 2 - Tipologia degli atti

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune, con le procedure di cui all'articolo 7, le trasformazioni urbanistíche ed edilizie di cui all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione di conformità è effettuata:
a) mediante il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8;
b) mediante la denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 9.

Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia

1. Sono considerate trasformazioni urbanistiche soggette a concessione edilizia, in quanto incidono sulle risorse essenziali del territorio:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto, che comporti l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico dì interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti non assimilate alla ristrutturazione edilizia.
2. Per le opere pubbliche dei Comuni, l'atto comunale, con il quale il progetto esecutivo è approvato o l'opera autorizzata secondo le modalità previste dalla legge L. 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ha i medesimi effetti della concessione edilizia. In sede di approvazione del progetto si dà atto della sua conformità alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, dell'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente, della conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.

Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1. Sono sottoposti ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali, provinciali e comunali:
a) gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificarnente disciplinati dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, dai piani attuativi, laddove tali strumenti contengano precise disposizioni planivolunietriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 3;
b) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
c) le recinzioni con fondazioni continue ed i muri di cinta;
d) le opere pertinenziali, ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
e) i mutamenti di destinazione duso degli immobìli, edifici ed aree anche in assenza di opere edffizie, nei casi previsti dalla legge regionale 23 maggio 1994, n.39;
f) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione;
g) le occupazioni di suolo per esposizione o deposito di merci o materiali, che non comportino trasformazione permanente del suolo stesso.
2. Sono inoltre oggetto di attestazione di conformità i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a) interventi di manutenzione ordinaria recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili;
b) interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che le demolizioni di edifici non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari; detti interventi non possono comportare modifiche della destinazione d'uso;
c) interventi di. restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo deglì elementi costitutivi delledificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei a l'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quegli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti; tali interventi comprendono altresì:
1) le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con identici materiali e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente - le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;
2) la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
3) le addizioni, anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici, i volumi tecnici e le autonimesse pertinenziali, il rialzamento del sottotetto, ove ciò non sia escluso dagli strumenti urbanistici, al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unìtà immobiliari;
e) interventi necessari al superarriento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobìli per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di fabbricabilità.
3. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui al comma 1, lettera a), deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazionedeì nuovi strumenti,o in sede di ricognizione di quelli vigenti, previo parere della Commissione edilizia se istituita, ovvero dell'ufficio competente in Materia.
4 Le opere e gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Le opere, e gli interventi di cui al presente, articolo sono subordinati alla autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune ove sussista anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico);
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali);
c) gli iminobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);
d) gli immobili interessati siano soggetti alla disciplina di cui all'art. 1bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-leggge 27 giugno 1985. n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616) o alle prescrizioni o alle misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui al Titolo Il Capo Il della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per l'assetto funzionale e organizzativo della difesa del suolo);
e) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 nel caso non siano state assoggettate alla disciplina prevista dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59 (Norme per gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente);
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali, ancorché soltanto adottati, con riferimento ad immobili che pur non essendo compresi fra quelli di cui alle lettere a), b), c) ed e), siano giudicati meritevoli di analoga tutela per particolari motivi di carattere storico, culturale, architettonico od estetico.

Articolo 5 - Caratteristiche dei proggetti per gli interventi immobili di particolare valore

1. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali, che qualificano il valore degli immobili stessi, e dirnostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e quelli di manutenzione straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle leggi 1 giugno 19.39, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonito dagli strumenti urbanistici comunali, sono realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.


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