Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(B.U.R.T. n 10 del 10/03/1999)

LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
1. di approvare la Direttiva per l'applicazione delle norme in
materia di semplificazione della documentazione amministrativa
allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e
sostanziale, fissandone la decorrenza operativa a far data dal 22
febbraio 1999.
2. di dare mandato all'Assessore Paolo Giannarelli di portare la
presente direttiva a conoscenza degli enti e delle aziende
regionali.
3. Il presente provvedimento - soggetto a pubblicita ai sensi
dell'art. 41 comma 1 lett. b) della LR 9/95 - e pubblicato per
intero (unicamente allallegato) sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi del combinato disposto degli artt. 2
comma 1 lett. g e 3 comma 1 della LR18/96.

Allegato A
DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Premessa
Il Regolamento emanato con DPR 20 ottobre 1998 n. 403 completa gli interventi innovativi avviati dalla legge Bassanini bis per lo snellimento e la semplificazione in materia di documentazione amministrativa.
Il quadro normativo generale della materia e attualmente  costituito da:
- legge 4 gennaio 1968 n.15 "Norme sulla documentazione e legalizzazione di firme" e successive modificazioni;
- legge 7 agosto 1990 n. 241 "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- legge regionale 20 gennaio 1995 n.9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";
- legge 15 maggio 1997 n.127 "Misure urgenti per lo snellimento
dellattivita amministrativa e dei procedimenti di decisione e
controllo" modificata e integrata con legge 16 giugno 1998 n.
191 - DPR 20 ottobre 1998 n.403 "Regolamento di attuazione
degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n.127 in
materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative".
Il principio informatore delle recenti disposizioni e dato dal
rapporto di fiducia che la Pubblica Amministrazione deve
instaurare con il cittadino.
Il nuovo sistema vede infatti da un lato il cittadino-utente che
dichiara quanto necessario per lespletamento delle procedure
amministrative e dallaltro la PA che sulla base di quelle stesse
dichiarazioni provvede a portare a termine il procedimento, fatti
salvi gli opportuni controlli o la acquisizione diretta di
documenti.
I soggetti tenuti allapplicazione delle norme concernenti la
semplificazione della documentazione amministrativa sono, oltre
alla pubblica amministrazione, i concessionari di opere e servizi
pubblici nonche i soggetti che, in virtu di espressa
disposizione di legge, di regolamento o altro atto di normazione
secondaria, ovvero in virtu di un provvedimento adottato sulla
base di tali disposizioni, sono tenuti a svolgere attivita
istruttoria in luogo della pubblica amministrazione (ad esempio,
rientrano in tale previsione FIDI Toscana SPA, Artigiancredito,
centri servizi autorizzati di assistenza procedimentale di cui
alla LR 11/98, enti e societa che operano in convenzione con la
Regione nei settori della formazione professionale e della
gestione di programmi comunitari, ecc.).
Ai fini dellapplicazione delle disposizioni della presente
direttiva, per documento amministrativo si intende ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o
di qualunque altra specie del contenuto di atti - anche interni -
formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai
fini dellattivita amministrativa.

1. Istanze da produrre alla Pubblica Amministrazione (Art. 3
comma 11 L. 127/98 come modificato dalla L.191/98)
La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della
pubblica amministrazione non e soggetta ad autenticazione, anche
nei casi in cui tale formalita risulti prescritta da specifiche
disposizioni, nelle seguenti ipotesi:
- qualora la sottoscrizione sia apposta in presenza del
dipendente incaricato di ricevere listanza;
- qualora listanza sia presentata unicamente a copia
fotostatica, anche non autenticata, di un documento di
identita del sottoscrittore.
Il dipendente incaricato da atto che la sottoscrizione e stata
resa in sua presenza apponendo in calce allistanza il timbro
dellufficio e la propria firma.
La semplificazione e circoscritta alle "istanze" rivolte alla
pubblica amministrazione.
Con tale termine sono definite le dichiarazioni che il soggetto
privato rivolge allautorita amministrativa, al fine di ottenere
un comportamento di questa, consistente nella emanazione di un
provvedimento amministrativo, di una dichiarazione di scienza
(certificati, attestati, e simili) oppure in un attivita reale
(ad es. rilascio di copie).
Pertanto, per tutti gli altri atti che non hanno natura di
istanza permane, ove previsto, lobbligo di autenticazione.
In linea generale, le istanze sono soggette ad imposta di bollo,
fatti salvi i casi di esenzione secondo quanto disposto dalla
tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n.642 o da disposizioni
contenute in leggi speciali.

2. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. (art. 2 L. 15/68
e art. 1 DPR 403/98)
Il DPR 403/98 ha sensibilmente ampliato le ipotesi in cui il
cittadino puo utilizzare le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (cd. autocertificazioni) di cui all'art. 2 L.
15/68.
Attualmente, e consentito al cittadino di dichiarare, anche
allinterno della propria istanza, senza che la sottoscrizione
debba essere autenticata o debbano essere presentati ulteriori
documenti, i seguenti stati, fatti e qualita personali:
- nascita - residenza (anche riferita ad una data precedente
lattuale)
- cittadinanza (anche riferita ad una data precedente lattuale)
- stato civile
- stato di famiglia (anche riferito ad una data precedente
lattuale)
- esistenza in vita
- vita a carico
- nascita di un figlio
- morte del coniuge, dei propri figli e genitori
- iscrizione nelle liste elettorali e godimento dei diritti politici
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione
- composizione del nucleo familiare al fine di percepire gli assegni familiari
- tutti i dati a diretta conoscenza dellinteressato contenuti
nei registri dello stato civile
- titolo di studio o qualifica professionale posseduta
- esami sostenuti
- titolo di specializzazione, di abilitazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica
- situazione reddituale ed economica, anche ai fini della
concessione di benefici o vantaggi di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione
dellammontare corrisposto
- dichiarazioni di responsabilita da rilasciarsi per ottenere
prestazioni previdenziali o assistenziali obbligatorie
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
qualsiasi altro dato presente nellarchivio dellanagrafe
tributaria e inerente linteressato
- stato di disoccupazione
- qualita di pensionato e categoria di pensione
- qualita di studente
- qualita di casalinga
- qualita di legale rappresentante di persone fisiche e
giuridiche
- qualita di tutore, curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo tutte le posizioni relative alladempimento
degli obblighi militari comprese quelle posizioni che, a
seguito della chiamata alle armi, hanno comportato una
sospensione del rapporto di lavoro
- di non aver riportato condanne penali.
Tali dichiarazioni sostituiscono in modo definitivo le normali
certificazioni, che non dovranno piu essere presentate in un
secondo tempo.
Conseguentemente, viene meno listituto delle dichiarazioni
temporaneamente sostitutive di cui all'art. 3 L.15/68, che viene
espressamente abrogato.
La firma non deve essere autenticata e latto non e soggetto
imposta di bollo (art. 21 L.15/68).
La semplificazione non si estende alle autocertificazioni
antimafia, per le quali permane lobbligo di autenticazione della
sottoscrizione, come e stato espressamente chiarito nelle
istruzioni applicative al DPR 3 giugno 1998 n. 252 emanate dal
Ministero dellInterno in data 18.12.98.

3. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta (art. 4 L.
15/68 e art. 2 DPR 403/1998)
Tramite la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorieta
linteressato puo comprovare tutti gli stati, fatti e qualita
personali non compresi nellelenco delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni di cui al precedente punto 2, fatte
salve le esclusioni indicate al successivo punto 4. ed ulteriori
eccezioni espressamente previste per legge.
La dichiarazione puo anche riguardare fatti, stati e qualita
personali relativi ad altri soggetti purche il dichiarante ne
sia a diretta conoscenza e renda tale dichiarazione nel proprio
interesse.
Inoltre, tale dichiarazione puo avere ad oggetto la conformita
alloriginale della copia di una pubblicazione che viene prodotta
allAmministrazione e che in questa ipotesi non deve piu essere
autenticata.
La firma non deve essere autenticata nel caso le dichiarazioni
vengano incluse nel testo oppure allegate ad una istanza
presentata direttamente al dipendente incaricato di riceverla
oppure al responsabile del procedimento, o comunque presentata
unicamente a copia fotostatica di un documento di identita del
sottoscrittore.
Se le dichiarazioni sono presentate separatamente dallistanza (e
quindi non incluse nel testo dellistanza ne ad essa allegate),
la sottoscrizione deve essere autenticata dal dipendente
incaricato di ricevere la documentazione o dal responsabile del
procedimento (o comunque, dagli altri soggetti indicati all'art.
4 comma 1 L. 15/68).
Le procedure per lautenticazione delle sottoscrizioni sono
esemplificate nellallegato n.1 alla presente direttiva.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e esente da imposta
di bollo (art. 21 L. 15/68).
Nel caso la dichiarazione venga resa separatamente dallistanza,
lautenticazione della firma e soggetta ad imposta di bollo,
fatti i salvi i casi in cui ratto o il documento "sostituito"
dalla dichiarazione sia esente da imposta, secondo quanto
disposto dalla tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972 n. 642 o
da disposizioni contenute in leggi speciali.

4. Certificazioni non sostituibili. (art. 10 DPR 403/98)
I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine e di
conformita CE, di marchi o brevetti, non possono essere
sostituiti dalla dichiarazione ne da altro documento, salvo
diversa disposizione della normativa di settore.

5. Dichiarazioni sostitutive presentate da cittadini stranieri.
(art. 5 DPR 403/98)
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 2. e 3.
presentate da cittadini stranieri sono soggette ad un regime
diversificato:
- per i cittadini dellUnione Europea si applicano le stesse
disposizioni previste per i cittadini italiani;
- per i cittadini extracomunitari residenti in Italia le
dichiarazioni sopracitate possono essere utilizzate solo per
comprovare fatti, stati e qualita personali certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
I cittadini extracomunitari non residenti in Italia non possono
quindi in nessun caso fare ricorso alle dichiarazioni
sostitutive.

6. Validita delle dichiarazioni sostitutive. (art. 6 DPR 403/98)
Le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 2., 3. e
5. hanno la stessa validita temporale degli atti che
sostituiscono.
In caso di scadenza dei termini di validita nel corso del
procedimento, le dichiarazioni rese unicamente allistanza devono
essere riconfermate attraverso la sottoscrizione di un apposito
modulo, da redigersi secondo gli schemi riportati nellallegato
n. 2 alla presente direttiva.
Per quanto concerne i termini di validita delle certificazioni
(e quindi delle dichiarazioni che le sostituiscono), la L. 127/97
(art. 2 comma 2 e ss.) ha disposto la validita illimitata dei
certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a
modificazioni.
I restanti certificati hanno validita di sei mesi dalla data di
rilascio.
Tuttavia, i certificati anagrafici o di stato civile possono
essere utilizzati anche oltre tale termine qualora linteressato
dichiari in calce al documento che le informazioni in esso
contenute non hanno subito variazioni.
Per quanto attiene invece alle dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta, non vi sono disposizioni di carattere generale a
cui fare riferimento.
La verifica circa i termini della loro validita deve essere
quindi effettuata in concreto, avendo riguardo allatto che esse
sostituiscono.
7. Esibizione di documenti di riconoscimento. (art. 3 comma 1 L.
127/97 e art. 7 comma 4 DPR 403/98)
LAmministrazione puo acquisire le informazioni relative a
stati, fatti e qualita personali anche attraverso lesibizione
di un valido documento di riconoscimento da parte
dellinteressato (per documento di riconoscimento si intende, in
ordine: carta di identita, passaporto, patente di guida, tessere
ferroviarie, postali, previdenziali, di ordini professionali con
personalita giuridica pubblica, ed altri documenti rilasciati da
pubbliche amministrazioni recanti perlomeno una foto
dellinteressato con timbro a secco e la firma del funzionario
competente al rilascio).
Tale documento ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati per quanto concerne i dati relativi a nome, cognome,
luogo e data di nascita cittadinanza, stato civile e residenza.
In questo caso la registrazione dei dati avviene attraverso
lacquisizione della copia fotostatica del documento stesso,
senza necessita di autentica della stessa.

8. Autenticazione di copie di atti e documenti. (artt. 7 e 14
L.15/68 e artt 2 e 3 DPR 403/98)
La copia autentica di atti e documenti puo sempre essere
validamente prodotta in luogo delloriginale.
Lautenticazione della copia puo essere fatta dal dipendente
incaricato di ricevere la documentazione oppure dal responsabile
del procedimento, previa esibizione delloriginale e senza
obbligo di deposito dello stesso.
Possono inoltre autenticare le copie gli altri soggetti indicati
dall'art. 14 L.15/68, quali: il pubblico ufficiale che ha emesso
loriginale o presso il quale loriginale e depositato o
conservato, il notaio, cancelliere, segretario comunale o
funzionario incaricato dal Sindaco.
Lautenticazione delle copie e subordinato allosservanza delle
disposizioni concernenti limposta di bollo.
Lautenticazione in esenzione di imposta e ammessa unicamente in
presenza di specifica disposizione normativa (prevista nella
tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972 o in leggi speciali).
Le procedure da seguire per lautenticazione sono esemplificate
nellallegato n. 3 alla presente direttiva.

9. Domande di partecipazione a selezioni e concorsi pubblici, ad
esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi e titoli
culturali. (art. 3 comma 5 L. 127/97 e art. 2 comma 2 DPR 403/98)
La sottoscrizione della domanda non deve essere autenticata.
Il testo della domanda puo contenere, fra laltro, dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta (v. punto 3.) circa la
conformita alloriginale delle copie di pubblicazioni e - per le
sole domande di partecipazione a concorsi pubblici - di titoli
prodotti, che in questultima, ipotesi non devono essere
autenticate.

10. Invio alla Pubblica Amministrazione di istanze,
certificazioni ed altri documenti. (art. 7 comma 3 DPR 403/98).
I documenti possono essere trasmessi allAmministrazione anche
tramite fax o altro mezzo telematico o informatica idoneo ad
accertate la fonte di provenienza, senza che sia necessario
inviare successivamente tramite posta il documento originale.
Nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facolta e consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di
cui all'art. 15 comma 2 legge 15 marzo 1997 n. 59, che disciplina
larchiviazione e trasmissione dei contratti con strumenti
informafici (DPR 513/1997).
Per motivi di funzionalita organizzativa, e comunque fatta
salva per lAmministrazione la possibilita di limitare
lutilizzazione dei mezzi telematici e informatici nellambito di
particolari procedimenti.

11. Modulistica. (art. 6 DPR 403/98)
Ai sensi della disposizione sopra indicata lAmministrazione e
tenuta a predisporre i moduli necessari per la presentazione
delle istanze ad essa rivolte.
Detti moduli devono essere redatti relativamente ad ogni
procedimento e devono contenere fra laltro:
- il richiamo alle sanzioni penali di cui all'art. 26 L.15/68 nel
caso di dichiarazioni mendaci, falsita in atti e uso di atti
falsi;
- lindicazione dellobbligo per lAmministrazione di provvedere
alla revoca del beneficio ottenuto in caso di dichiarazioni
mendaci, falsita in atti o uso di atti falsi;
- linformativa prescritta dall'art. 10 legge 31 dicembre 1996 n.
675 in materia di trattamento dei dati personali, se non
altrimenti effettuata (ad es. attraverso il bando di gara o di
concorso).
Inoltre, i moduli delle istanze devono comprendere, nel testo o
in allegato, anche tutte le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atto di notorieta che si rendano necessarie
per il completamento del procedimento.
Le strutture organizzative regionali provvedono alla elaborazione
in via informatica della modulistica inerente i procedimenti di
propria competenza.
La modulistica viene approvata unicamente allatto generale che
disciplina il procedimento, oppure predisposta dal dirigente
della struttura responsabile del procedimento stesso.
La modulistica inerente i procedimenti di piu diffuso interesse
per la cittadinanza viene inoltre resa disponibile presso
lUfficio Relazioni con il pubblico e attraverso la rete
telematica regionale.

12. Dipendenti incaricati della ricezione delle istanze e della
documentazione. (art. 30 LR 9/95)
I dipendenti - di qualifica non inferiore alla VI o, secondo il
nuovo ordinamento professionale, alla categoria C - incaricati di
ricevere le istanze, le dichiarazioni sostitutive, nonche della
autenticazione di firme e di copie di documenti vengono
individuati con atto del coordinatore del Dipartimento
competente, dintesa con il dirigente della struttura
interessata.
I coordinatori provvedono alla individuazione del personale
incaricato delle predette funzioni con riferimento a singole
strutture (servizio o area) oppure a specifiche materie.

13. Accertamento della veridicita delle dichiarazioni. (art. 2
comma 3 e art. 11 DPR 403/98)
LAmministrazione e tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita delle dichiarazioni di cui ai
precedenti punti 2. e 3.
Per quanto concerne le dichiarazioni di cui al punto 2.,
laccertamento si effettua mediante richiesta allamministrazione
che detiene i dati di confermare per iscritto (anche mediante
strumenti informatici e telematica) la veridicita di quanto
dichiarato dallinteressato.
La conferma di quanto dichiarato esclude la necessita di
acquisire il relativo certificato.
I controlli inerenti le dichiarazioni di cui al precedente punto
3. sono invece effettuati con le seguenti modalita:
- se certificabili o attestabili da parte di un soggetto pubblico
si effettuano richiedendo entro 15 giorni - e non oltre la
emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento la
necessaria documentazione al soggetto competente; in questo
caso, per accelerare il procedimento, linteressato ha facolta
di trasmettere (anche tramite strumenti informatici o
telematici) una copia anche non autenticata dei certificati di
cui sia gia in possesso.
- negli altri casi i controlli vengono effettuati procedendo ad
accertamenti a campione con i mezzi ritenuti piu idonei e - se
non altrimenti effettuabili - anche tramite richiesta diretta
della documentazione allinteressato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicita delle
dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
dallAmministrazione, ferma restando la responsabilita penale ai
sensi dell'art. 26 L.15/68.

14. Acquisizione diretta di documenti da parte
dellAmministrazione. (art. 18 L.241/90 e art. 7 DPR 403/98)
Secondo quanto disposto dalla L.241/90, qualora linteressato
dichiari che fatti stati o qualita personali sono attestate in
documenti gia in possesso della stessa amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile
del procedimento provvede dufficio allacquisizione dei
documenti stessi o di copia di essi.
Il responsabile del procedimento deve ugualmente provvedere
dufficio ad accertare i fatti, stati e qualita personali che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e tenuta a certificare.
Inoltre, qualora linteressato non sia in grado di rendere le
dichiarazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. ma sia in grado
di dichiarare che gli stati, fatti o qualita personali risultano
in albi o pubblici registri tenuti o conservati da una
determinata pubblica amministrazione - specificando lufficio e/o
il procedimento - i relativi certificati sono sempre acquisiti
dufficio.
In questi casi il certificato puo essere sostituito da qualsiasi
documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di
provenienza e puo essere trasmesso anche tramite fax o altro
mezzo telematico o informatica.

15. Tutela della riservatezza dei dati contenuti nei documenti
acquisiti dalla pubblica amministrazione). (art. 8 DPR 403/98)
Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali sensibili,
come definiti dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 in
materia di tutela della privacy (sono sensibili "i dati personali
idonei a rivelare lorigine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
ladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale"), i certificati e i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati fatti e qualita personali previste
da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il
conseguimento delle finalita per le quali vengono acquisite.

16. Sanzioni. (art. 3 comma 4 L. 127/87, art. 3 comma 3 e art. 7
comma 5 DPR 403/98).
Costituisce violazione dei doveri dufficio, sanzionabile in sede
disciplinare:
- la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva di
certificazioni, nei casi in cui norme di leggi o di regolamenti
prevedono possa essere presentata in luogo di certificati;
- la mancata accettazione della certificazione sostitutiva di
atto di notorieta nei casi in cui norme di legge o di
regolamenti prevedono possa essere presentata in luogo di atti
di notorieta;
- il rifiuto di accettare lindicazione di stati fatti e qualita
personali mediante lesibizione di un documento di
riconoscimento in corso di validita.

ALLEGATO N. 1
FORMULE AUTENTICAZIONE DI FIRME (da redarre di seguito alla
sottoscrizione, apponendo la propria firma ed il timbro
dellufficio)

1. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA REGIONE
TOSCANA
Ai sensi dell'art. 20 L.15/68 io sottoscritto __________,
dirigente/funzionario/dipendente regionale certifico che la
suddetta dichiarazione e stata resa e sottoscritta in mia
presenza dal dichiarante, della cui identita mi sono accertato a
mezzo di (estremi documento identificazione) previo avvertimento
sulla responsabilita penale cui puo andare incontro ai sensi
dell'art. 26 L.15/68 in caso di dichiarazioni mendaci
Firenze, _________
QUALIFICA (Nome e Cognome)

2. ALTRI ATTI REGIONE TOSCANA
Ai sensi dell'art. 20 L.15/68 io sottoscritto _______,
dirigente/funzionario/dipendente regionale certifico che il Sig.
_______, della cui identita mi sono accertato a mezzo di
(estremi documento identificazione) ______ ha sottoscritto il
suesteso atto in mia presenza.
Firenze, _______
QUALIFICA (Nome e Cognome)

ALLEGATO N. 2

1. MODULO PER LA CONFERMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI
CERTIFICAZIONI
REGIONE TOSCANA
Dipartimento _______

CONFERMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art. 6
DPR 403/1998)
II/la sottoscritto/a _______ nato a _______ il ________ residente
a ________ in _________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 2
della legge 4 gennaio 1968 n.15 e consapevole della
responsabilita penale cui puo andare incontro per dichiarazioni
mendaci, falsita in atti e uso di atti falsi, cosi come
disposto dall'art. 26 della citata L.n. 15/1968

DICHIARA
- di confermare le seguenti dichiarazioni sostitutive di
certificazioni rese nella propria istanza
- di _________ di essere cittadino italiano/ del seguente Stato
membro della UE ________
- di essere residente nel Comune di _______
- di avere il pieno godimento dei diritti politici
- di essere iscritto nelle liste elettorali dei comune di _______
- di non aver riportato condanne penali
- di __________
- di___________
DATA FIRMA

2. MODULO PER LA CONFERMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI
NOTORIETA
REGIONE TOSCANA
Dipartimento _______
CONFERMA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA (art.
6 DPR 403/1998)
Il/la sottoscritto/a ________ nato/a _________ il _________
residente a _________ in ___________ ai sensi e per gli effetti
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e consapevole della
responsabilita penale cui puo andare incontro per dichiarazioni
mendaci, falsita in atti e uso di atti falsi, cosicome disposto
dall'art. 26 della citata L.n.15/1968

DICHIARA
di confermare le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto di
notorieta rese nella propria istanza di
____________________________________
DATA FIRMA
__________________________

(la sottoscrizione deve essere autenticata, trattandosi di
dichiarazione resa separatamente dallistanza)

(N.B. nel caso debbano essere riconfermate sia dichiarazioni
sostitutive di certificazioni che dichiarazioni sostitutive di
atto di notorieta, puo essere predisposta ununica
dichiarazione da rendersi ai sensi degli artt. 2 e 4 L. 15/68,
con autentica della sottoscrizione).

ALLEGATO N. 3
FORMULE DI AUTENTICAZIONE COPIE DOCUMENTI
(da redarre in calce alla copia del documento, apponendo la
propria firma ed il timbro dellufficio)

1. DOCUMENTO INTERO REGIONE TOSCANA
Ai sensi dell'art. 15 L.n.15/1968 io sottoscritto _________,
dirigente/funzionario/dipendente regionale certifico che la
presente copia formata da n. ______ fogli e conforme
alloriginale a me esibito/depositato presso questo ufficio.
Firenze, ________
QUALIFICA (Nome e Cognome)

2. PARTI DI DOCUMENTO REGIONE TOSCANA
Ai sensi dell'art. 15 L.n. 15/1968 io sottoscritto ________
dirigente/funzionario/dipendente regionale certifico che la
presente copia tratta da ________ pagine nn. _______, formata da
n._______fogli, e conforme alloriginale a me esibito/depositato
presso questo ufficio.
Firenze, _________

QUALIFICA (Nome e Cognome)

(N.B. In caso di documenti costituiti da piu fogli, chi autentica deve apporre su ogni foglio intermedio la propria firma ed il timbro dell'ufficio).

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N 151 DEL 15/02/1999
DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA


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