| LR 3 NOVEMBRE 1998 N. 79 "NORME PER LA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE" APPROVAZIONE NUOVO TESTO
NORME TECNICHE DI CUI ALL´ART.22 DISPOSIZIONI ATTUATIVE
DELLE PROCEDURE.
BURT. N 41 DEL 13-10-1999
LA GIUNTA REGIONALE DELIBERA
1. di approvare ai sensi dell´art. 22 della LR 79/98,
il nuovo
testo delle "Norme tecniche di attuazione"
riportato, in
definitiva stesura, nell´allegato A che costituisce
parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di provvedere alla revoca della propria
precedente
deliberazione n. 937 del 9.8.1999 concernente "LR
3 novembre
1998, n. 79 Norme per la valutazione di impatto
ambientale -
Norme tecniche di attuazione di cui allart. 22
Disposizioni
attuative delle procedure", che viene sostituita
dalla presente
deliberazione;
3. il presente provvedimento e soggetto a pubblicita
ai sensi
della LR n. 9/95 in quanto atto conclusivo del
procedimento
amministrativo regionale. In ragione del particolare
rilievo del
provvedimento, che per il suo contenuto deve essere
portato alla
piena conoscenza della generalita dei cittadini, se
ne dispone
la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale
della
regione Toscana ai sensi dellart. 2, comma 3
della Legge
Regionale n. 18/96. NORME TECNICHE DI CUI ALLART.
22 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE
PROCEDURE"
(ALLEGATO A)
INDICE
NORME TECNICHE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
1. Introduzione
2. Criteri e metodi per leffettuazione delle procedure
disciplinate dallart. 11 e seguenti
2.1. Modifiche sostanziali suscettibili di provocare
notevoli
ripercussioni sullambiente
2.3. Procedura di verifica
2.4. Procedura per la fase preliminare
2.5. Istruttoria interdisciplinare per lemanazione della
pronuncia di compatibilita ambientale
2.6. Pronuncia di compatibilita ambientale: condizionamenti
3. Modalita applicative e di attuazione degli obblighi
previsti dalla presente legge relativamente
allinformazione, alla pubblicita ed alla partecipazione
degli interessati alle procedure di VIA Eventuali
modalita
semplificate per la pubblicita di progetti di
dimensioni
ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani
o da
piccole imprese.
4. Eventuali criteri per la semplificazione dello
studio di
impatto ambientale di cui allart. 13, relativamente
a
progetti indicati da piani o programmi, urbanistici
o di
settore, che siano gia stati valutati positivamente
sotto
il profilo degli efaambientali, fatto salvo, in
tali
casi, lobbligo di procedere alleffettuazione della
fase
preliminare ai sensi dellart. 12.
PREMESSA
CLAUDIO DEL LUNGO, Assessore allambiente della Regione
Toscana
La legge regionale 3 novembre 1998, n.79
"Norme per
lapplicazione della valutazione di impatto ambientale"
prevede,
tra le disposizioni attuative delle procedure, lemanazione
di
apposite "Norme tecniche di attuazione"
ad uso delle Autorita
competenti, da intendersi come modello gestionale
delle varie
fasi procedimentali in grado di razionalizzare lattivita
dei
pubblici uffici nei casi di applicazione previsti dalla
medesima
legge regionale.
Se consideriamo, nel loro insieme, gli obiettivi
che si pone
lAmministrazione pubblica attraverso leffettuazione
di una
procedura di VIA (informazione e partecipazione dei
cittadini,
necessita di rendere espliciti gli effetti sullambiente
inteso
come insieme di risorse naturali ed antropiche,
tutela delle
medesime risorse naturali e della salute umana, sicurezza
del
territorio), risulta facilmente comprensibile il perche
della
complessita della materia.
La stessa articolazione del quadro normativo comunitario
e
nazionale, quadro che si e andato via via arricchendo
di sempre
nuove iniziative, dimostra come sia assolutamente
necessario
individuare "modelli di gestione del procedimento"
in grado di
consentire, alle Amministrazioni, scelte consapevoli,
e,
conseguentemente, motivazioni convincenti delle
proprie
decisioni.
Nella citata LR n.79/98, proprio per corrispondere
a tali
esigenze, sono stati introdotti alcuni elementi
di grande
rilevanza, quali: la "procedura di verifica",
la "procedura per
la fase preliminare", la "procedura unica
integrata", il "Garante
dellinformazione".
La presente pubblicazione e predisposta per "regolare"
i
procedimenti amministrativi nel loro complesso, ma
anche per
fornire un eventuale utile contributo per quanto
la stessa LR
n.79/98 attribuisce alla competenza di altre
Autorita,
favorendo, in questo senso, la crescita di un rapporto
piu
stretto e collaborativo tra tutti i soggetti
pubblici
interessati.
1. Criteri e metodi per leffettuazione delle
procedure
disciplinate dallart. 11 e seguenti
1.1 Modifiche sostanziali suscettibili di provocare
notevoli
ripercussioni sullambiente
Sono da ritenersi "modifiche sostanziali",
ai fini delle
determinazioni di cui alla lett. c) del comma 1 dellart.
11, le
modifiche tali per cui si verifichi almeno una delle
seguenti
condizioni:
- cambiamento di localizzazione (in area non contigua);
- cambiamento di tecnologia;
- incremento di dimensione;
- modifica tale da comportare un incremento dei
fattori di
impatto caratteristici del progetto (fabbisogno
di materie
prime, di acqua e di energia; produzione di
rifiuti, di
emissioni atmosferiche, di scarichi idrici, di sversamenti
nel
suolo, di sottoprodotti, di emissioni termiche,
di rumori, di
vibrazioni, di radiazioni; traffico generato dallintervento;
materiali pericolosi utilizzati, immagazzinati o
prodotti sul
sito; rischio di incidenti, ecc.).
Nel caso di "modifiche sostanziali",
qualora il progetto
dellopera e/o intervento senza modifiche sia
gia stato
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale, la
suscettivita
di provocare "notevoli ripercussioni sullambiente"
e
determinata considerando gli impatti critici gia
individuati
nello studio di VIA relativo al progetto senza
modifiche, e
valutando gli effetti delle modifiche sostanziali rispetto
a tali
impatti, in termini di riduzione, mantenimento
e aumento
dellimpatto stesso.
Qualora le modifiche sostanziali comportino la riduzione
o il
mantenimento degli impatti preesistenti, il progetto
riguardante
le modifiche sostanziali prosegue il suo iter senza
ulteriori
operazioni.
Qualora le modifiche sostanziali comportino
un aumento
dellimpatto stesso, nonche il determinarsi di nuovi
impatti
ambientali, il progetto riguardante le modifiche sostanziali
e
sottoposto a procedura di verifica.
Sempre nel caso di "modifiche sostanziali",
qualora il progetto
dellopera e/o intervento senza modifiche non sia
gia stato
sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale,
qualora le
modifiche comportino un incremento dei fattori di
impatto o la
creazione di nuovi fattori di impatto, e in ogni caso
qualora le
modifiche consistano nel cambiamento di localizzazione,
il
progetto riguardante le modifiche sostanziali e sottoposto
a
procedura di verifica.
1.2. PROCEDURA DI VERIFICA
La procedura di verifica si articola nei passaggi illustrati
nel
diagramma di flusso riportato in figura 1.
Verifica della completezza degli elaborati presentati
dal
proponente
Come prima fase della procedura di verifica,
le strutture
operative devono verificare la completezza degli
elaborati
presentati dal proponente con la domanda di avvio della
procedura
(art. 11 comma 4).
A tal fine, devono provvedere alla compilazione della
lista di
controllo di seguito riportata.
La compilazione di tale lista prevede lindicazione
della
presenza o assenza, tra la documentazione presentata,
di tutti
gli elaborati richiesti, e la formulazione di
un eventuale
commento sulladeguatezza degli elaborati rispetto alle
esigenze
della procedura di verifica, valutata alla luce delle
proprie
conoscenze sullambiente.
La mancanza o linadeguatezza di alcuni degli elaborati
richiesti
per lavvio della procedura di verifica, comporta la
richiesta di
integrazioni e chiarimenti al Proponente (art. 11 comma
4).
Lista di controllo per la verifica della completezza
degli
elaborati presentati dal proponente con la domanda di
avvio della
procedura di verifica
ISTRUTTORIA
Per lespletamento dellistruttoria di cui allart. 11,
comma 5,
le strutture operative devono:
a) valutare la coerenza del progetto con le norme
ambientali e
paesaggistiche, nonche con i vigenti piani
e programmi
territoriali
ed ambientali, attraverso lesame della apposita Relazione
di
conformita del progetto presentata dal proponente
con la
domanda di attivazione della procedura di verifica;
b) procedere alla identificazione e valutazione
della
significativita degli impatti, ottenuta attraverso
la
classificazione degli effetti basata sulla loro
rilevanza e
sulla qualita e sensibilita delle risorse
che questi
coinvolgono, secondo la metodologia descritta nel
seguito.
Le attivita di cui ai precedenti punti a) e b) sono
svolte sulla
base delle conoscenze esistenti, senza necessita di
effettuare
studi o indagini specifiche.
1. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPATTI
Come strumento per organizzare le operazioni di individuazione
e
descrizione degli impatti si utilizza una matrice semplice.
La matrice semplice e una tabella a doppia entrata
in cui nelle
righe compaiono le variabili costitutive del sistema
ambientale
(componenti ambientali), e nelle colonne le attivita
che la
realizzazione del progetto implica (azioni), normalmente
divise
per fasi (costruzione, esercizio, ecc.). Gli impatti
risultano
dallinterazione tra azioni e componenti ambientali
e sono
annotati nelle celle corrispondenti. Ad una singola
azione
possono anche corrispondere impatti su piu
componenti
ambientali.
Per individuare la lista delle azioni e delle
componenti
ambientali significative per il progetto in esame,
da utilizzate
per la costruzione della matrice, si puo fare riferimento
alle
liste di controllo di seguito riportate.
La matrice risultante sara del tipo riportato in figura
2.
2. Definizione della capacita di carico dellambiente
Di ogni componente ambientale coinvolta viene valutato
lo stato
attuale (la situazione "senza progetto") dal
punto di vista della
qualita delle risorse ambientali (stato di conservazione,
esposizione a pressioni antropiche), classificandolo
secondo la
seguente scala ordinale:
+ + Nettamente migliore della qualita accettabile
+ Lievemente migliore della qualita accettabile
= Analogo alla qualita accettabile
- Lievemente inferiore alla qualita accettabile
- - Nettamente inferiore alla qualita accettabile
Viene inoltre considerata la sensibilita ambientale
delle aree
interessate dal progetto, classificando come aree
sensibili le
seguenti zone:
a) Zone costiere;
b) Zone montuose e forestali;
c) Aree carsiche;
d) Zone nelle quali gli standard di qualita ambientale
della
legislazione sono gia superati;
e) Zone a forte densita demografica;
f) Paesaggi importanti dal punto di vista storico,
culturale e
archeologico;
g) Aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi
e delle
acque pubbliche;
h) Aree a rischio di esondazione;
i) Aree contigue dei parchi istituiti;
j) Aree classificate come vincolate dalle leggi
vigenti o
interessate da destinazioni di tutela derivanti
da strumenti
di pianificazione territoriale e urbanistica.
La capacita di carico dellambiente naturale, nelle
singole
componenti, viene valutata tenendo conto dello stato
attuale
delle componenti ambientali e della sensibilita ambientale
delle
aree, in funzione della loro appartenenza allelenco
di cui
sopra, classificando le componenti ambientali stesse
secondo la
seguente scala ordinale:
scala ordinale della capacita di carico
Capacita di carico Stato attuale Sensibilita ambientale
Non raggiunta () = presente
- non presente
- presente
- - non presente
- - presente
3. PONDERAZIONE ORDINALE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI
Con riferimento allo stato attuale, per dare ad ogni
componente
ambientale un "peso" (cioe per classificarla
secondo
limportanza che ha per il sistema naturale di cui fa
parte o per
gli usi antropici per cui costituisce una risorsa)
si utilizzano
le seguenti caratteristiche:
- la scarsita della risorsa (economica ma anche "fisica"):
rara-
comune;
- la sua capacita di ricostituirsi entro un orizzonte
temporale
ragionevolmente esteso: rinnovabile-non rinnovabile;
- la rilevanza e lampiezza spaziale dellinfluenza
che essa ha
su altri fattori del sistema considerato (sistema
delle risorse
naturali o sistema di interrelazioni tra attivita
insediate e
risorse): strategica-non strategica;
- la capacita di carico della componente ambientale:
capacita
superata - capacita eguagliata - capacita non raggiunta;
La scala ordinale che ne deriva risulta dalle combinazioni
della
presenza o dellassenza di ciascuna delle caratteristiche
di
pregio.
Scala ordinale della qualita delle componenti ambientali
allo
stato "ante operam"
Rango Componente ambientale
rara non rinnovabile strategica capacita superata
II
rara non rinnovabile strategica capacita eguagliata
rara non rinnovabile non strategica capacita superata
rara rinnovabile strategica capacita superata
comune non rinnovabile strategica capacita superata
III
rara non rinnovabile non strategica capacita eguagliata
rara rinnovabile strategica capacita eguagliata
comune non rinnovabile strategica capacita eguagliata
rara rinnovabile non strategica capacita superata
comune non rinnovabile non strategica capacita superata
comune rinnovabile strategica capacita superata
IV
rara non rinnovabile non strategica capacita non
raggiunta
rara rinnovabile strategica capacita non
raggiunta
comune non rinnovabile strategica capacita non
raggiunta
rara rinnovabile non strategica capacita eguagliata
comune non rinnovabile non strategica capacita eguagliata
comune rinnovabile strategica capacita eguagliata
V
rara rinnovabile non strategica capacita non
raggiunta
comune non rinnovabile non strategica capacita non
raggiunta
comune rinnovabile strategica capacita non
raggiunta
comune rinnovabile non strategica capacita eguagliata
VI
comune rinnovabile non strategica capacita non
raggiunta
continua
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