NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO.
(B.U.R.T. n 43 del 21/12/1998)
continua
Art. 11
(Misure di salvaguardia)
1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la
Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva
misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti
dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione
del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle
misuredi salvaguardia da parte degli Enti interessati
e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio,
il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione
della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad
adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida
medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con
ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale,
le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche
a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività
antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.
Titolo IV
RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 12
(Competenze della Regione)
1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione,
indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di
cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle
coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e
le misure per la pianificazione dell'economia idrica
in attuazione della legge36/1994, nonchè le
seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici
interessi di carattere unitario e non ricomprese tra
quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:
a) classificazione opere idrauliche;
a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti; a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti
con le opere idrauliche."
b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli
atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche;
c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli
atti di programma, delle opere di difesa delle coste
e degli abitati costieri;
d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo
del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico,
delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati
da consolidare;
f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
g) predisposizione del regolamento per la disciplina
delle acque superficiali anche ai fini della determinazione
della pubblicità delle medesime.
Art. 13
(Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile)
1. Entro 6 mesi dallentrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione
degli Uffici delGenio Civile sulla base della delimitazione
degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui
all'art. 2 della presentelegge, specificandone denominazione,
attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale.
2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1,
viene tenutoconto delle funzioni tecnico amministrative
riservate alla Regione, della opportunità di assicurare
adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio
dei Piani di bacino,delle esigenze connesse all'attuazione
della legge regionale 5/1995, delle generali necessità
conoscitive e di verifica in materia di pianificazione
territoriale e ambientale.
Art. 14
(Competenze provinciali)
1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni
in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e
non riservate alla Regione stessa ai sensi dellart. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dellart. 15 ed in particolare: a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche; b) progettazione e realizzazione delle opere di
difesa delle coste e degli abitati costieri; c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonche delle opere di difesa
delle coste e degli abitati costieri;
d) compiti di polizia idraulica, di piena
e di pronto intervento idraulico;
e) polizia delle acque;
f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di
accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita fino a 1 milione
di metri cubi;
g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica,
alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita idriche qualora tra piu utenti debba farsi
luogo delle disponibilita idriche di un corso dacqua sulla
base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dellart.
43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre
1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge
sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso dacqua
riguardi il territorio di piu province la nomina dovra
avvenire d'intesa fra queste ultime.
2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale
di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al
presente articolo in forma coordinata ed in raccordo
con le funzioni concernenti la gestione delle risorse
idriche integrate di competenza delle corrispondenti
autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995.
A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi
a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti
territoriali di difesa del suolo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia
di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo,
cartografia allegato "B".
Art. 15
(Competenze comunali)
1. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni
provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi,
dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi,
nonchè alla manutenzionedei muri ed argine,
dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa
dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti
ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto
25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni
di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari
e possessori di cui all'art. 12 comma 3, dello stesso
Regio Decreto.
Art. 16
(Risorse finanziarie, strumentali ed umane)
1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate,
previo confronto con le organizzazioni sindacali,vengono
definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie
corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art.
14, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale
10 maggio 1982, n. 35 "Trattamento previdenziale
del personale regionale" ed i relativi oneri sono
a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione.
Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni
di cui all'art.22, comma 2, della legge regionale 9
aprile 1990, n. 41(Recepimento del quinto accordo contrattuale
nazionale per ilpersonale delle Regioni a statuto ordinario).
3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale
e delle corrispondenti risorse finanziarie.
4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di
cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano
i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale
oggetto ditrasferimento, la Regione, entro i limiti
dei trasferimentiricevuti dallo Stato, attribuisce
agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua
copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle
ulteriori funzioni conferite dalla Regionein attuazione
del decreto legislativo n. 112/1998.
5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui
al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale
e delle corrispondenti risorse finanziarie.
6. La Regione
incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie
di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle
funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
territoriale di difesa del suolo.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 17
(Bacini interregionali)
1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle
Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia
dei Piani diBacino, la programmazione degli interventi
di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con
le altre Regioni interessate,approvati con atto amministrativo
del Consiglio regionale.
2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorita
di bacino il segretario generale opera quale funzionario
delegato ai sensi dellart. 2, lett. c), della legge
regionale n. 14/1997.
Art. 18
(Norme finanziarie)
Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge
si provvede con legge di bilancio. |