Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE N 91 DEL 11 DICEMBRE 1998
NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO.
(B.U.R.T. n 43 del 21/12/1998)

continua

Art. 11
(Misure di salvaguardia)

1. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, approva misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misuredi salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

Titolo IV
RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 12
(Competenze della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo di efficacia nelle materie di cui alla presente legge, ivi compresa la difesa delle coste e degli abitati costieri, il bilancio idrico e le misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione della legge36/1994, nonchè le seguenti funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario e non ricomprese tra quelle disciplinate dagli articoli 14, 15:
a) classificazione opere idrauliche;
a bis) omologazione sulle nuove opere idrauliche e sulle modifiche delle opere idrauliche esistenti;
a ter) autorizzazioni relative ai manufatti interferenti con le opere idrauliche."

b) progettazione e realizzazione ove previsto dagli atti di programma, di opere idrauliche ed idrogeologiche;
c) progettazione e realizzazione, ove previsto dagli atti di programma, delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
d) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e introito dei relativi proventi;
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
f) monitoraggio idrogeologico ed idraulico;
g) predisposizione del regolamento per la disciplina delle acque superficiali anche ai fini della determinazione della pubblicità delle medesime.

Art. 13
(Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile)

1. Entro 6 mesi dallentrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede alla riorganizzazione degli Uffici delGenio Civile sulla base della delimitazione degli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui all'art. 2 della presentelegge, specificandone denominazione, attribuzioni funzionali e rapporti con il centro direzionale.
2. Ai fini della riorganizzazione di cui al comma 1, viene tenutoconto delle funzioni tecnico amministrative riservate alla Regione, della opportunità di assicurare adeguato supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio dei Piani di bacino,delle esigenze connesse all'attuazione della legge regionale 5/1995, delle generali necessità conoscitive e di verifica in materia di pianificazione territoriale e ambientale.

Art. 14
(Competenze provinciali)

1. Sono attribuite alle Province tutte le funzioni in materia di difesa del suolo conferite alla Regione e non riservate alla Regione stessa ai sensi dellart. 12 o attribuite ai Comuni ai sensi dellart. 15 ed in particolare:
a) progettazione e realizzazione di opere idrauliche di seconda e terza categoria e di opere idrogeologiche;
b) progettazione e realizzazione delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
c) manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche di seconda categoria nonche delle opere di difesa delle coste e degli abitati costieri;
d) compiti di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico;
e) polizia delle acque;
f) sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo fino a 15 metri di altezza o capacita fino a 1 milione di metri cubi;
g) gestione del demanio idrico, ivi comprese le funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo;
h) nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita idriche qualora tra piu utenti debba farsi luogo delle disponibilita idriche di un corso dacqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dellart. 43, comma 3, del Testo unico approvato con RD 11 dicembre 1933, n.1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Qualora il corso dacqua riguardi il territorio di piu province la nomina dovra avvenire d'intesa fra queste ultime.
2. Le Province ricomprese in un medesimo ambito territoriale di difesa del suolo esercitano le funzioni di cui al presente articolo in forma coordinata ed in raccordo con le funzioni concernenti la gestione delle risorse idriche integrate di competenza delle corrispondenti autorità di ambito, di cui alla legge regionale n. 81/1995. A tal fine la Regione emana appositi indirizzi tesi a garantire l'unitarietà della gestione degli ambiti territoriali di difesa del suolo.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo le province possono delegare le comunità montane o avvalersi dei consorzi di bonifica istituiti ai sensi della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), ricadenti nello stesso ambito di difesa del suolo, cartografia allegato "B".

Art. 15
(Competenze comunali)

1. Ai fini della difesa dei centri abitati i Comuni provvedono alla pulizia dei tratti degli alvei dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua interni ai centri stessi, nonchè alla manutenzionedei muri ed argine, dei parapetti e delle altre opere, predisposte a difesa dei centri abitati medesimi, qualora i detti tratti ed opere non risultino classificati ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), ad esclusione delle opere a carico dei proprietari e possessori di cui all'art. 12 comma 3, dello stesso Regio Decreto.

Art. 16
(Risorse finanziarie, strumentali ed umane)

1. Con atto della Giunta regionale, d'intesa con le Province interessate, previo confronto con le organizzazioni sindacali,vengono definiti i contingenti di personale e le risorse finanziarie corrispondenti all'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 14, già esercitate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al personale regionale trasferito si applica la legge regionale 10 maggio 1982, n. 35 "Trattamento previdenziale del personale regionale" ed i relativi oneri sono a carico della Regione che provvede direttamente all'erogazione. Al predetto personale si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art.22, comma 2, della legge regionale 9 aprile 1990, n. 41(Recepimento del quinto accordo contrattuale nazionale per ilpersonale delle Regioni a statuto ordinario).
3. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.
4. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali, ivi compreso il personale oggetto ditrasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimentiricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle ulteriori funzioni conferite dalla Regionein attuazione del decreto legislativo n. 112/1998.
5. L'attribuzione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 decorre dalla data di trasferimento del personale e delle corrispondenti risorse finanziarie.
6. La Regione incentiva, in sede di attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 4, l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite agli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale di difesa del suolo.

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 17
(Bacini interregionali)

1. Per i Bacini interregionali l'organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l'efficacia dei Piani diBacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d'intesa con le altre Regioni interessate,approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.
2. Per l'utilizzazione dei fondi a disposizione dell'Autorita di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dellart. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997.

Art. 18
(Norme finanziarie)

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge si provvede con legge di bilancio.


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