modificata dalla L.R. 15 aprile 1999, n. 26
(G.U. n.12 del 23-04-1999)
Titolo I
FINALITA'
Art.1 - Finalità
Titolo II
BACINI REGIONALI
Art. 2 -
Istituzione dei Bacini regionali
Art. 3 -
Conferenza di bacino
Art. 4 -
Comitato Tecnico
Art. 5 -
Segretario Generale
Art. 6 -
Segreteria tecnico operativa
Titolo III
PIANI DI BACINO
Art. 7 -
Piani di bacino. Contenuti
Art. 8 -
Procedimento per la formazione del Piano di Bacino
Art. 9 -
Coordinamento della pianificazione territoriale con
il Piano di Bacino
Art. 10 -
Programmi di Intervento pluriennali
Art. 11 -
Misure di salvaguardia
Titolo IV
RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 12 -
Competenze della Regione
Art. 13 -
Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile
Art. 14 -
Competenze provinciali
Art. 15 -
Competenze comunali
Art. 16 -
Risorse finanziarie, strumentali ed umane
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17 -
Bacini interregionali
Art. 18 -
Norme finanziarie
Allegato A
Allegato B
Titolo I
FINALITA'
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di
salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni,
provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità
ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo), in attuazione della legge 5gennaio 1994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e
del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni edagli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo1997, n. 59).
2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni
di pianificazione, programmazione, progettazione, e
realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo
e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in
particolare:
a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera
h), della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini
di rilievo regionale ed interregionale;
b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo
all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente
legge sono esercitate in modo coordinato;
c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento
per la formazione dei piani di bacino e dei relativi
programmi di intervento;
d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina
la struttura regionale per l'esercizio delle proprie
competenze;
e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S.
di cui all'art. 4 della LR 9 giugno 1992, n.26 (Prima
attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attivita di
difesa del suolo con gli strumenti della programmazione
e pianificazione territoriale di cui alla LR 16 gennaio
1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e
con gli strumenti di programmazione settoriale;
f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio
idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994,
n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).
Titolo II
BACINI REGIONALI
Art. 2
(Istituzione dei Bacini regionali)
1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi
dell'art.16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati
bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti
ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della
presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei
bacini di rilievo nazionale e interregionale:
a) Toscana Nord
b) Toscana Costa
c) Ombrone.
2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato
quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale
1 luglio1989 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30
della legge183/1989, al termine della fase sperimentale,
sara incluso nel bacino regionale Toscana Nord.
3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui
alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati
dalla cartografia di cui allallegato A della presente
legge.
4. Per ogni bacino regionale sono previsti:a) Conferenza
di bacino;b) Comitato tecnico;c) Segretario generale;d)
Segreteria tecnica operativa.
Art. 3
(Conferenza di bacino)
1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita
la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte
le Province, Comuni,Comunita Montane ed Enti Parco
territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa
la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti
interessati.
2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attivita
del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante
la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi
di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza
con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza
di ciascun ente.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti
i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di
composizione della Conferenza di bacino.
4. La Conferenza di bacino determina le modalità del
proprio funzionamento.
5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene
convocata dal Presidente della Giunta regionale che
la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto
fra i rappresentanti delle Province.
Art. 4
(Comitato Tecnico)
1. E' istituito, per ciascun bacino regionale,
un ComitatoTecnico quale organo di consulenza e supporto
tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di
bacino. In particolare, il Comitato provvede a:
a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure
di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico,
i programmi di intervento;
b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.
2. Il Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta
regionale ed è composto da un numero di membri
designati dalle Province, uno per ciascuna, e da un
ugual numero designato dalla Giunta Regionale fra i
dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato.
Del Comitato Tecnico fanno inoltre parte tre funzionaritecnici
dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei Lavori
Pubblici, dal Ministero dell'Ambiente e da quello per
le Politiche Agricole.
3. Il Comitato Tecnico può essere integrato da esperti
di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo
di due, cui è corrisposto oltre al trattamento
di missione un gettone di presenza per la partecipazione
alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito
per le Autorita di Bacino nazionali aisensi dell'art.
14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative
alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo).
4. Il Comitato Tecnico può invitare a partecipare ai
propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali
e degli Enti Locali.
5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con
la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
Art. 5
(Segretario Generale)
1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta
regionale, sentita la Conferenza di bacino, tra i membri
del Comitato Tecnico di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Il Segretario Generale:
a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari
al suo funzionamento esercitando, in conformità alle
norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni
di funzionario delegato ai sensi della legge regionale
28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture
di credito per il pagamento delle spese regionali);
b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza
di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.
3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle
sue funzionidi un apposita Segreteria Tecnico Operativa.
Art. 6
(Segreteria tecnico operativa)
1. La Segreteria tecnico operativa è assicurata
dalle competentistrutture della Amministrazione regionale
e provvede al complesso delle attività necessarie al
funzionamento del Comitato Tecnico.
Titolo III
PIANI DI BACINO
Art. 7
(Piani di Bacino. Contenuti)
1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo
e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione
degli interventi diretti alla conservazione, difesa
e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione
del ciclo integrato delle acque.
2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare
il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della
programmazione e pianificazione economica e territoriale
costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal
Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali
di Coordinamento di cui alla LR n. 5/1995, nonchè
dai Piani dei parchi nazionali e regionali.
3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento
del bilancio idrico nonchè alla adozione delle misure
per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell'art.
3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art.12
della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81.
4. Il Piano di Bacino provvede inoltre a quanto dispostone all'art.
6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina
delle attività regionali di protezione civile).
5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale
e prescrizionale nonchè la programmazione temporale
degli interventi e le relative necessita finanziarie,
oltre al quadro conoscitivo e informativo.
6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato
anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione
idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6 ter, della
legge 183/1989, come modificata dal decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493.
7. Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti
minimi omogenei dei Piani di bacino la Giunta regionale
emana apposite istruzioni tecniche.
Art. 8
(Procedimento per la formazione del Piano di Bacino)
1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente
della Conferenza di bacino avvia il procedimento di
formazione delPiano attraverso la convocazione di una
apposita conferenza di programmazione che indica:
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione
agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del
bacino idrogeologico di competenza;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori
ricerche da svolgere.
2. Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato
tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla
Giunta regionale e al Presidente della Conferenza di
bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto
di piano alle Province e ai Comuni. Il progetto medesimo
è depositato presso i Comuni per la durata di 60
giorni, affinchè chiunque possa prenderne visione.
3. La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito
dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art.
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421),
incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare
l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali così
da favorirne la partecipazione.
4. La Giunta regionale dà notizia dell'avvenuto deposito
e dell'anomina del Garante dell'informazione mediante
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.
5. Entro il termine di cui al comma 2 ogni interessato
può presentare alla Provincia o al Comune osservazioni
sul progettodi Piano. Il Comune trasmette alla Provincia
le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere
entro i successivi diecigiorni.
6. Le Province, entro i 30 giorni successivi alla scadenza
del termine di cui al comma 2, trasmettono le osservazioni
pervenute in merito al progetto di Piano e le eventuali
proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in
relazione ai contenuti del proprio Piano Territoriale
di Coordinamento.
7. La Giunta regionale provvede alla adozione del Piano,
tenutoconto delle osservazioni di cui ai commi 5 e
6 e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato
Tecnico, entro i successivi 120 giorni.
8. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio
regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito
il parere delNucleo di Valutazione di cui all'art. 14
della legge regionale5/95, appositamente integrato
dal dirigente competente in materiadi difesa del suolo.
9. Il Piano di Bacino approvato dal Consiglio regionale
è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana.
10. Le modifiche al Piano di Bacino sono approvate con
la stessa procedura di cui al presente articolo e con
la riduzione alla metà dei tempi di cui ai commi 2,
5 e 6 del presente articolo.
Art. 9
(Coordinamento della pianificazione territoriale con
il Piano diBacino)
1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle
quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione
e pianificazione economica e territoriale e di settore,individuando
modalità di coordinamento dei piani esistenti.
2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro
cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento
dei piani di cui al comma 1.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi
di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua
specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti
pubblici ed i privati al fine di salvaguardare lefficacia
del Piano di Bacino stesso.
4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento
degli strumenti di cui al primo comma, ilPresidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta
medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro180
giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato,
la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.
Art. 10
(Programmi di Intervento pluriennali)
1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi
pluriennalidi intervento, proposti dal Comitato Tecnico,
valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio
regionale.
2. Il programma pluriennale di intervento individua
gli Enti attuatori e determina le risorse finanziarie
necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali,
regionali, comunitari e degli Enti Locali.
3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessità
ed emergenza, può chiedere al Comitato Tecnico, anche
in mancanza del Piano di Bacino, l'elaborazione di programmi
transitori secondo criteri e metodi determinati dalla
Giunta regionale medesima, sentito il Nucleo di Valutazione
di cui all'art. 14 della legge regionale 5/1995.
CONTINUA |