Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE N 91 DEL 11 DICEMBRE 1998
NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO.
(B.U.R.T. n 43 del 21/12/1998)
modificata dalla L.R. 15 aprile 1999, n. 26
(G.U. n.12 del 23-04-1999)

Titolo I
FINALITA'
Art.1 - Finalità

Titolo II
BACINI REGIONALI
Art. 2 - Istituzione dei Bacini regionali
Art. 3 - Conferenza di bacino
Art. 4 - Comitato Tecnico
Art. 5 - Segretario Generale
Art. 6 - Segreteria tecnico operativa

Titolo III
PIANI DI BACINO
Art. 7 - Piani di bacino. Contenuti
Art. 8 - Procedimento per la formazione del Piano di Bacino
Art. 9 - Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano di Bacino
Art. 10 - Programmi di Intervento pluriennali
Art. 11 - Misure di salvaguardia

Titolo IV
RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
Art. 12 - Competenze della Regione
Art. 13 - Riorganizzazione degli Uffici del Genio Civile
Art. 14 - Competenze provinciali
Art. 15 - Competenze comunali
Art. 16 - Risorse finanziarie, strumentali ed umane

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 17 - Bacini interregionali
Art. 18 - Norme finanziarie

Allegato A

Allegato B


Titolo I
FINALITA'

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana, per soddisfare le esigenze di salvaguardia ambientale e di sicurezza delle popolazioni, provvede alla tutela del proprio territorio, in conformità ai principi della legge 18.5.1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), in attuazione della legge 5gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 (Conferimento difunzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni edagli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo1997, n. 59).
2. A tal fine la presente legge disciplina le azioni di pianificazione, programmazione, progettazione, e realizzazione degli interventi, prevenzione, controllo e manutenzione in materia di difesa del suolo ed in particolare:
a) disciplina ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 183/1989, l'istituzione dei bacini di rilievo regionale ed interregionale;
b) delimita gli ambiti territoriali di difesa del suolo all'interno dei quali le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate in modo coordinato;
c) definisce i soggetti responsabili ed il procedimento per la formazione dei piani di bacino e dei relativi programmi di intervento;
d) attribuisce le competenze agli enti locali e riordina la struttura regionale per l'esercizio delle proprie competenze;
e) raccorda, in attuazione degli indirizzi del P.R.S. di cui all'art. 4 della LR 9 giugno 1992, n.26 (Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto), l'attivita di difesa del suolo con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale di cui alla LR 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), e con gli strumenti di programmazione settoriale;
f) disciplina la tutela dell'equilibrio del bilancio idrico ai sensi dell'art. 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Norme in materia di risorse idriche).

Titolo II
BACINI REGIONALI

Art. 2
(Istituzione dei Bacini regionali)

1. I bacini idrografici di rilievo regionale ai sensi dell'art.16 della legge n. 183/1989, di seguito denominati bacini regionali, sono organizzati secondo i seguenti ambiti, delimitati dalla cartografia allegato A della presente legge nel rispetto delle delimitazioni dei bacini di rilievo nazionale e interregionale:
a) Toscana Nord
b) Toscana Costa
c) Ombrone.
2. Il Bacino regionale del fiume Serchio, individuato quale Bacino regionale pilota con Decreto Interministeriale 1 luglio1989 ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge183/1989, al termine della fase sperimentale, sara incluso nel bacino regionale Toscana Nord.
3. Gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 sono individuati dalla cartografia di cui allallegato A della presente legge.
4. Per ogni bacino regionale sono previsti:a) Conferenza di bacino;b) Comitato tecnico;c) Segretario generale;d) Segreteria tecnica operativa.

Art. 3
(Conferenza di bacino)

1. In ciascuno dei bacini regionali è istituita la Conferenza di bacino, della quale fanno parte tutte le Province, Comuni,Comunita Montane ed Enti Parco territorialmente interessati. Alla Conferenza partecipa la Regione e possono essere invitati altri enti e soggetti interessati.
2. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo e controllo sull'attivita del Segretario Generale e del Comitato tecnico durante la fase di predisposizione del Piano di Bacino e dei Programmi di intervento pluriennali, al fine di garantire la coerenza con gli atti di pianificazione e programmazione di competenza di ciascun ente.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i soggetti interessati, sono stabilite le modalità di composizione della Conferenza di bacino.
4. La Conferenza di bacino determina le modalità del proprio funzionamento.
5. La Conferenza per il suo primo insediamento viene convocata dal Presidente della Giunta regionale che la presiede fino alla nomina del Presidente, scelto fra i rappresentanti delle Province.

Art. 4
(Comitato Tecnico)

1. E' istituito, per ciascun bacino regionale, un ComitatoTecnico quale organo di consulenza e supporto tecnico della Giunta Regionale e della Conferenza di bacino. In particolare, il Comitato provvede a:
a) elaborare il progetto del Piano di bacino, le misure di salvaguardia di cui all'art. 11, il bilancio idrico, i programmi di intervento;
b) predisporre la relazione annuale sull'uso del suolo.
2. Il Comitato Tecnico è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle Province, uno per ciascuna, e da un ugual numero designato dalla Giunta Regionale fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato. Del Comitato Tecnico fanno inoltre parte tre funzionaritecnici dello Stato, designati uno ciascuno dal Ministero dei Lavori Pubblici, dal Ministero dell'Ambiente e da quello per le Politiche Agricole.
3. Il Comitato Tecnico può essere integrato da esperti di riconosciuta competenza scientifica fino ad un massimo di due, cui è corrisposto oltre al trattamento di missione un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato stesso pari a quello stabilito per le Autorita di Bacino nazionali aisensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253 (Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
4. Il Comitato Tecnico può invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, funzionari regionali e degli Enti Locali.
5. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
6. Le determinazioni del Comitato Tecnico sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.

Art. 5
(Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza di bacino, tra i membri del Comitato Tecnico di cui al comma 2 dell'art. 4.
2. Il Segretario Generale:
a) presiede il Comitato Tecnico e adotta gli atti necessari al suo funzionamento esercitando, in conformità alle norme che regolano la dirigenza regionale, le funzioni di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1997, n. 14 (Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali);
b) riferisce alla Giunta regionale e alla Conferenza di bacino sullo stato di attuazione del piano di bacino.
3. Il Segretario si avvale, per lo svolgimento delle sue funzionidi un apposita Segreteria Tecnico Operativa.

Art. 6
(Segreteria tecnico operativa)

1. La Segreteria tecnico operativa è assicurata dalle competentistrutture della Amministrazione regionale e provvede al complesso delle attività necessarie al funzionamento del Comitato Tecnico.

Titolo III
PIANI DI BACINO

Art. 7
(Piani di Bacino. Contenuti)

1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.
2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla LR n. 5/1995, nonchè dai Piani dei parchi nazionali e regionali.
3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all'aggiornamento del bilancio idrico nonchè alla adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art.12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81.
4. Il Piano di Bacino provvede inoltre a quanto dispostone all'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1996, n. 42 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile).
5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonchè la programmazione temporale degli interventi e le relative necessita finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.
6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell'art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989, come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.
7. Al fine di assicurare il coordinamento e i contenuti minimi omogenei dei Piani di bacino la Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche.

Art. 8
(Procedimento per la formazione del Piano di Bacino)

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Presidente della Conferenza di bacino avvia il procedimento di formazione delPiano attraverso la convocazione di una apposita conferenza di programmazione che indica:
a) gli specifici obiettivi da perseguire in relazione agli elementi conoscitivi disponibili sullo stato del bacino idrogeologico di competenza;
b) il quadro conoscitivo di riferimento e le ulteriori ricerche da svolgere.
2. Il progetto di piano di bacino redatto dal Comitato tecnico viene presentato dal Segretario Generale alla Giunta regionale e al Presidente della Conferenza di bacino, il quale provvede alla trasmissione del progetto di piano alle Province e ai Comuni. Il progetto medesimo è depositato presso i Comuni per la durata di 60 giorni, affinchè chiunque possa prenderne visione.
3. La Giunta regionale nomina il Garante dell'informazione nell'ambito dell'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421), incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali così da favorirne la partecipazione.
4. La Giunta regionale dà notizia dell'avvenuto deposito e dell'anomina del Garante dell'informazione mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e su almeno due quotidiani di cui uno a diffusione nazionale.
5. Entro il termine di cui al comma 2 ogni interessato può presentare alla Provincia o al Comune osservazioni sul progettodi Piano. Il Comune trasmette alla Provincia le osservazioni ricevute unitamente al proprio parere entro i successivi diecigiorni.
6. Le Province, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, trasmettono le osservazioni pervenute in merito al progetto di Piano e le eventuali proprie osservazioni alla Giunta regionale, anche in relazione ai contenuti del proprio Piano Territoriale di Coordinamento.
7. La Giunta regionale provvede alla adozione del Piano, tenutoconto delle osservazioni di cui ai commi 5 e 6 e degli ulteriori approfondimenti istruttori del Comitato Tecnico, entro i successivi 120 giorni.
8. Il Piano adottato è trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva, dopo aver acquisito il parere delNucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale5/95, appositamente integrato dal dirigente competente in materiadi difesa del suolo.
9. Il Piano di Bacino approvato dal Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
10. Le modifiche al Piano di Bacino sono approvate con la stessa procedura di cui al presente articolo e con la riduzione alla metà dei tempi di cui ai commi 2, 5 e 6 del presente articolo.

Art. 9
(Coordinamento della pianificazione territoriale con il Piano diBacino)

1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore,individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.
2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all'adeguamento dei piani di cui al comma 1.
3. In attesa dell'adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare lefficacia del Piano di Bacino stesso.
4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l'adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, ilPresidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l'Ente inadempiente a provvedere entro180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all'Ente inadempiente.

Art. 10
(Programmi di Intervento pluriennali)

1. Il Piano di Bacino si attua attraverso programmi pluriennalidi intervento, proposti dal Comitato Tecnico, valutati dal Conferenza di bacino e approvati dal Consiglio regionale.
2. Il programma pluriennale di intervento individua gli Enti attuatori e determina le risorse finanziarie necessarie da reperire attraverso finanziamenti statali, regionali, comunitari e degli Enti Locali.
3. La Giunta regionale, a fronte di situazioni di necessità ed emergenza, può chiedere al Comitato Tecnico, anche in mancanza del Piano di Bacino, l'elaborazione di programmi transitori secondo criteri e metodi determinati dalla Giunta regionale medesima, sentito il Nucleo di Valutazione di cui all'art. 14 della legge regionale 5/1995.

CONTINUA


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