Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998 N.89
NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
BURT n 42 del 10-12-1998

INDICE
Art. 1 Finalita della legge
Art. 2 Funzioni riservate alla Regione
Art. 3 Compiti delle Province
Art. 4 Piano Comunale di classificazione, acustica
Art. 5 Procedura per lapprovazione del Piano comunale
Art. 6 Divieto di contatto di aree
Art. 7 Coordinamento con gli strumenti urbanistici
Art. 8 Piano comunale di risanamento acustico
Art. 9 Piano comunale di miglioramento acustico
Art. 10 Esercizio dei poteri sostitutivi regionali
Art. 11 Programma regionale di intervento finanziario
Art. 12 Disposizioni in materia di impatto acustico
Art. 13 Piani aziendali di risanamento acustico
Art. 14 Controlli
Art. 15 Compiti dellARPAT
Art. 16 Tecnico competente
Art. 17 Sanzioni amministrative
Art. 18 Abrogazioni di leggi
Art. 19 Integrazione allart. 40 LR 16 gennaio 1995, n. 5

ART. 1
(FINALITA DELLA LEGGE)
1. La presente legge, in attuazione dellart. 4 della legge 26
ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sullinquinamento acustico) e
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59) detta norme finalizzate alla tutela dellambiente e
della salute pubblica dallinquinamento acustico prodotto dalle
attivita antropiche, disciplinandone lesercizio al fine di
contenere la rumorosita entro i limiti normativamente stabiliti.
2. Ai fini di cui al comma 1 valgono tutte le definizioni
adottate dalla l. 447/1995. Valgono inoltre le definizioni
contenute nei Decreti applicativi della stessa legge.
3. La Regione assume la tutela ambientale ai fini acustici quale
obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi
della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (Norme per il governo
del territorio) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2
(FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE)
1. Il consiglio regionale definisce i criteri e gli indirizzi
della pianificazione comunale e provinciale ai sensi della
presente legge.
2. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale,
entro 60 giorni dallentrata in vigore della presente legge:
a) i criteri tecnici ai quali i Comuni sono tenuti ad attenersi
nella redazione dei piani di classificazione acustica
disciplinati dallart. 4, e del relativo quadro conoscitivo;
b) i criteri, le condizioni ed i limiti per lindividuazione,
nellambito dei piani comunali di cui alla lett. a) del
presente comma, delle aree destinate a spettacolo a carattere
temporaneo, ovvero mobile, ovvero allaperto;
c) le modalita di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo
svolgimento di attivita temporanee e di manifestazioni in
luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti
limpiego di macchinari o di impianti rumorosi, con
particolare riferimento a quelle in deroga ai valori limite
dettati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle
sorgenti sonore);
d) le condizioni ed i criteri in base ai quali i Comuni di
rilevante interesse paesaggistico ambientale o turistico
Possono individuare, nel quadro della classificazione acustica
prevista dallart. 4, valori inferiori a quelli determinati
dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi della lett. a) del comma
1, art. 3 della l. 447/1995;
e) i criteri generali per la predisposizione dei piani comunali
di risanamento acustico di cui allart. 8;
f) i criteri per lidentificazione delle priorita temporali
negli interventi di bonifica acustica del territorio;
g) specifiche istruzioni tecniche, ai sensi dellart. 13 della LR
5/1995, per il coordinamento dei piani comunali di
classificazione acustica con gli strumenti della
pianificazione e programmazione territoriale.
3. Il consiglio regionale approva, anche per stralci, piani
pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte
per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee
ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali e
regionali.

ART. 3
(COMPITI DELLE PROVINCE)
1. Le Province, ai sensi dellart. 16, comma 2, lett. b) e c)
della LR 5/1995, in conformita con gIi indirizzi ed i criteri
regionali di cui allart. 2, adeguano il piano territoriale di
coordinamento (P.T.C.), indicando e coordinando gli obiettivi da
perseguire nellambito del territorio provinciale ai fini della
tutela ambientale e della prevenzione dellinquinamento acustico.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza e di controllo che ad
esse competono ai sensi della presente legge, le Province,
avvalendosi dellARPAT, provvedono:
a) alla promozione di campagne di misurazione del rumore,
nonche, mediante lanalisi dei dati appositamente acquisiti,
al fine di individuare la tipologia e lentita dei rumori
presenti sul territorio;
b) al monitoraggio complessivo dellinquinamento acustico nel
territorio provinciale.

ART. 4
(PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA)
1. I Comuni, entro 12 mesi dalla pubblicazione della
deliberazione regionale di cui allart. 2, nel rispetto dei
criteri previsti allo stesso articolo comma 2, lett. a) e b),
approvano, con la procedura prevista dallart. 5, il Piano di
classificazione acustica, in base al quale il territorio comunale
viene suddiviso, in applicazione del disposto di cui allart. 1,
comma 2 del DPCM 14 novembre 1997, in zone acusticamente
omogenee, tenendo conto delle preesistenti destinazioni duso
cosi come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.
2. A ciascuna zona individuata ai sensi del comma 1, vengono
assegnati, in applicazione degli articoli. 6 e 7 del DPCM 14
novembre 1997, i relativi valori di qualita e di attenzione,
salva la facolta, per i Comuni di rilevante interesse
paesaggistico, ambientale o turistico, di individuare valori
inferiori, nel rispetto dei criteri di cui allart. 2, comma 2,
lett. d).
3. Il piano comunale di classificazione acustica deve contenere
altresi lindicazione delle aree destinate a spettacolo a
carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero allaperto, da
individuarsi nel rispetto dei criteri definiti ai sensi dellart.
2, comma 2, lett. b).
4. Ai fini della elaborazione del piano disciplinato dal presente
articolo, i Comuni definiscono, in base ai criteri di cui
allart. 2, comma 2, lett. a), apposito quadro conoscitivo, che
forma parte integrante del piano. Il quadro conoscitivo in tal
modo assunto concorre altresi alla formazione di quello previsto
dallart. 24, comma 2, lett. a), della LR 5/1995, e successive
modifiche ed integrazioni.

ART. 5
(PROCEDURA PER LAPPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA)
1. Il Consiglio comunale, ai fini di cui allart. 4, adotta un
progetto di piano di classificazione acustica, che e depositato
nella sede comunale per la durata di trenta giorni consecutivi,
durante i quali chiunque ha facolta di prenderne visione. Copia
del progetto e contestualmente trasmessa alla Giunta regionale
ed a quella provinciale, ai fini dellespressione dei rispettivi
pareri di conformita. Contestualmente alladozione del progetto
di piano il Consiglio comunale individua un garante
dellinformazione sul procedimento, con le modalita ed i compiti
previsti dallart. 18, commi 2 e 4 della LR 5/95 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza
del deposito di cui al comma 1, chiunque puo presentare
osservazioni.
3. Qualora siano pervenute osservazioni ai sensi del comma 2, il
Consiglio comunale, entro 90 giorni dalla scadenza del deposito,
provvede alla conferma del progetto di piano adottato, ovvero ad
apportarvi le modifiche conseguenti alle osservazioni ricevute,
nel quale ultimo caso, contestualmente, trasmette il nuovo
progetto di piano alla Giunta regionale ed a quella provinciale,
che, nel termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento di esso,
inviano il rispettivo parere di conformita.
4. Una volta acquisiti i pareri di conformita regionale e
provinciale, ovvero decorso comunque il termine di cui al comma
3, il progetto e sottoposto allapprovazione del Consiglio
comunale. La deliberazione comunale che approva il piano richiama
i pareri regionale e provinciale, se pervenuti, conformandosi
alle eventuali prescrizioni ivi contenute, motivando
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
5. Il piano di classificazione acustica e immediatamente
depositato nella sede del Comune ed e trasmesso in copia alla
Giunta regionale ed alla Giunta provinciale. Entro 30 giorni
dalla trasmissione, il Comune provvede a dare avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione dellavvenuta approvazione del
piano, che acquista efficacia dalla pubblicazione dellavviso.
6. Qualora la localizzazione delle aree di cui allart. 4, comma
3, contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti, la necessaria
variante e adottata e pubblicata contestualmente alla
approvazione e pubblicazione del piano di classificazione
acustica.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
altresi alle modifiche del piano comunale di classificazione
acustica.
8. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, abbiano gia approvato un piano di classificazione
acustica, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno), sono tenuti a darne comunicazione immediata alla Giunta
regionale ed alla Provincia. I Comuni, qualora il piano in vigore
non sia conforme ai criteri ed indirizzi definiti ai sensi
dellart. 2, sono tenuti alladeguamento entro 24 mesi dalla
pubblicazione della deliberazione regionale di cui allart. 2.
9. Ai fini della redazione dei Piani di classificazione acustica,
ed altresi di quelli disciplinati dagli articoli 8 e 9., i
Comuni possono avvalersi del supporto tecnico delle strutture
Provinciali dellARPAT, ai sensi dellart. 8, comma 1, lett. b2),
della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione
dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Toscana). I comuni acquisiscono altresi il parere delle Aziende
USL, competenti per territorio.

ART. 6
(DIVIETO DI CONTATTO DI AREE)
1. E vietato prevedere, nel piano comunale di classificazione
acustica disciplinato dagli artt. 4 e 5, il contatto diretto di
aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di
qualita di cui allart. 8, comma 2 si discostino in misura
superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.
2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano
conflitti tra Comuni confinanti, la Provincia territorialmente
competente provvede con propria deliberazione, sentiti i Comuni
interessati. Ove il conflitto riguardi Comuni appartenenti a
Province diverse, si provvede dintesa tra le Province
interessate. In caso di mancato raggiungimento dellintesa,
provvede la Regione con propria deliberazione.
3. Ove non risulti possibile, in zone gia urbanizzate,
rispettare il divieto di cui al comma 1, a causa di preesistenti
destinazioni duso, il Comune adotta un piano di risanamento
acustico ai sensi dellart. 8, comma 1.

ART. 7
(ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI)
1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti
urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12
mesi dalla pubblicazione dellavviso di cui allart. 5 comma 5.
2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai
sensi dellart. 25, comma 1 della LR 5/1995, e successive
modifiche ed integrazioni, sia avviato successivamente
alladozione del piano di classificazione acustica devono essere
adeguati con esso.

ART. 8
(PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO)
1. I Comuni sono tenuti ad approvare un apposito piano di
risanamento acustico:
a) qualora non possano, nel quadro della classificazione,
rispettare, con riferimento alle aree gia urbanizzate, il
divieto di contatto di aree di cui allart. 6, comma 3;
b) qualora si verifichi il superamento dei valori di attenzione,
di cui allart. 2, comma 1, lett. G) della l. 447/1995, come
determinati ai sensi dellart. 6 del DPCM 14 novembre 1997.
2. Se, alla data di entrata in vigore del piano di
classificazione acustica disciplinato dagli articoli 4 e 5,
sussistano le condizioni elencate dal comma 1, il Consiglio
Comunale provvede, entro 12 mesi, allapprovazione del piano di
risanamento. Qualora il superamento dei valori di attenzione di
cui al comma 1, lett. b), si verifichi successivamente, provvede
entro 12 mesi dalla conoscenza del superamento dei limiti da
parte degli organi comunali competenti.
3. Il piano di risanamento acustico deve essere conforme al
disposto di cui allart. 7, comma 1, l. 447/1995, e contenere gli
elementi individuati dal comma 2 dello stesso articolo. Deve
inoltre essere conforme ai criteri ed agli indirizzi di cui
allart. 2 della presente legge.
4. Contestualmente allapprovazione, il Comune trasmette il piano
di risanamento alla Provincia competente ed alla Giunta
regionale, anche per gli effetti di cui allart. 11. Copia del
piano viene trasmessa anche allARPAT e alle Aziende USL di
riferimento.

ART. 9
(PIANO COMUNALE DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO)
1. I Comuni, anche al di fuori delle ipotesi previste dallart.
8, possono predisporre appositi piani di miglioramento acustico,
al fine di conseguire i valori di qualita determinati, ai sensi
art. 2, comma 1, lett. h) della l. 447/1995, dallart. 7 del DPCM
14 novembre 1997.
2. Il Comune trasmette il piano di miglioramento acustico
approvato alla Provincia competente ed alla Giunta regionale,
anche per gli effetti di cui allart. 11.

ART. 10
(ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI REGIONALI)
1. Qualora i Comuni non provvedano alladozione del piano di
classificazione acustica ai sensi degli articoli 4 e 5, la
Regione, provvede in via sostitutiva, nelle forme e con le
modalita disciplinate dallart. 6 della legge regionale n. 88/98
"Attribuzione agli Enti Locali e disciplina generale delle
funzioni e dei compiti amministrativi in materia di urbanistica e
pianificazione territoriale, protezione della natura e ambiente,
tutela dellambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti,
risorse idriche e difesa suolo, energia e risorse geotermiche,
opere pubbliche viabilita e trasporti conferiti alla Regione dal
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112."
2. La Regione provvede analogamente a quanto previsto dal comma
1, qualora il Comune non adotti, ai sensi dellart. 8, il piano
di risanamento acustico.
3. La Giunta regionale provvede nei casi di cui ai commi 1 e 2
entro 12 mesi dalla scadenza del termine indicato dalla diffida
di cui allart. 6, comma 2 della legge regionale n. 88/98.

ART. 11
(PROGRAMMA REGIONALE DI INTERVENTO FINANZIARIO)
1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,
sulla base dei piani comunali di risanamento acustico e delle
altre proposte pervenute, approva un programma triennale di
intervento per la bonifica dellinquinamento acustico.
2. La Regione puo inoltre disporre la concessione di contributi
finalizzati allesercizio dei compiti comunali e provinciali di
monitoraggio dellinquinamento acustico. Ai fini
dellassegnazione dei contributi e data, in ogni caso,
priorita:
a) ai Comuni che abbiano adottato il piano di risanamento
acustico;
b) ai Comuni che abbiano adottato, ai sensi dellart. 9, il piano
di miglioramento acustico.

ART. 12
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO)
1. I Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti
predisposti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento
delle opere elencate dallart. 8, comma 2, della l. 447/1995, ed
a corredo degli stessi, apposita documentazione di impatto
acustico, ogni volta che la valutazione relativa agli effetti
acustici sia comunque imposta dalle esigenze di tutela
salvaguardate dalle norme della presente legge.
2. I criteri da seguire per la redazione della documentazione di
impatto acustico sono definiti, con propria deliberazione, dalla
Giunta regionale.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2 sono definiti altresi
i criteri tecnici per la redazione della relazione previsionale
di clima acustico. I soggetti pubblici e privati interessati alla
realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dallart.
8, comma 3, l. 447/1995, sono tenuti a produrre tale relazione,
con riferimento alle aree sulle quali insistano, come da
progetto, gli insediamenti stessi.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, sono tenuti
a produrre apposita documentazione di previsione di impatto
acustico ai sensi dellart. 8, comma 4, l. 447/1995 i soggetti
richiedenti il rilascio:
a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attivita produttive, sportive e
ricreative ed a postazioni di servizi commerciali
polifunzionali;
b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione
allutilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui
alla lett. a);
c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata
allesercizio di attivita produttive.
5. Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti
di autorizzazione, di cui al comma 4, sia prevista denuncia di
inizio di attivita, od altro atto equivalente, la documentazione
prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto
interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto
di iniziativa.
6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei
commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i
valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi
dellart. 3,comma 1, lett. a), l. 447/1995, deve espressamente
contenere lindicazione delle misure previste per ridurre o
eliminare le emissioni sonore causate dallattivita o dagli
impianti.

ART. 13
(PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO)
1. Le imprese esercenti attivita produttive o commerciali
rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dallattivita
svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le
singole classi di destinazione duso del territorio, sono tenute
a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento
acustico, entro il termine di sei mesi dallapprovazione del
piano comunale di classificazione.
2. Il piano aziendale di risanamento acustico deve prevedere
misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore
prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di
classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni
fornite dal Comune e dallARPAT
3. Al piano aziendale deve essere allegata una relazione tecnica
dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale
limpresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale
relazione dovra essere sottoscritta da un tecnico competente, ai
sensi dellart. 16 della presente legge.
4. Le imprese che hanno avviato gli interventi di risanamento
acustico ai sensi dellart. 3 del DPCM 1 marzo 1991, non in
contrasto con le norme della presente legge e conformi ai criteri
regionali determinati ai sensi dellart. 2, ma inadeguati
rispetto ai limiti previsti dal piano comunale di classificazione
acustica, sono tenute ad adeguarsi entro un congruo termine
indicato dal Comune.
5. Le imprese che non abbiano presentato il piano di risanamento
di cui al presente articolo, sono comunque tenute, entro il
termine di cui al comma 1, ad adeguarsi ai limiti previsti, nella
zona di riferimento, dal piano comunale di classificazione
acustica.

ART. 14
(CONTROLLI)
1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo previste
dallart. 14, comma 2, l. 447/1995, avvalendosi per le rispettive
competenze dellARPAT e delle Aziende USL.
2. Nei casi previsti dallart. 12, comma 5, i controlli relativi
devono essere eseguiti entro i termini previsti ai sensi
dellart. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi). Fatte salve le competenze spettanti ai
Comuni ai sensi del comma 1, le funzioni di vigilanza e di
controllo relative ad ambiti territoriali ricadenti nel
territorio di piu Comuni, sono esercitate dalle Province, che a
tal fine utilizzano le strutture dellARPAT, secondo quanto
disposto dal comma 1 dellart. 14 della l. 447/1995.

ART. 15
(COMPITI DELLARPAT)
1. LARPAT, nellambito delle attivita di rilevamento e
controllo in materia di tutela dellambiente esterno
dallinquinamento acustico, provvede:
a) a trasmettere tutti i dati alle Amministrazioni interessate ed
alle Aziende USL competenti per territorio;
b) ad inviare annualmente alla Giunta regionale una relazione
contenente il resoconto delle attivita svolte ed il quadro
conoscitivo del clima acustico rilevato;
c) a segnalare tempestivamente, oltre che al Comune, anche alle
Province ed alla Giunta regionale, la presenza di condizioni
che determinano lobbligo di predisposizione, ai sensi
dellart. 8, del piano comunale di risanamento acustico;
d) a trasmettere alle Autorita competenti alladozione delle
ordinanze contingibili ed urgenti di cui allart. 9 della l.
447/1995, le relative segnalazioni.
2. Le Aziende USL, nellambito delle proprie competenze, possono
richiedere allARPAT specifiche attivita di rilevamento e
controllo, secondo quanto disposto dal comma 1 dellart. 5 della
LR 66/1995.

ART. 16
(TECNICO COMPETENTE)
1. La figura professionale competente allo svolgimento delle
attivita tecnicamente rilevanti previste dalla presente legge,
e esclusivamente quella delineata ai sensi dellart. 2, commi 6,
7 ed 8, della l. 447/1995.
2. Lesercizio dellattivita di tecnico acustico e subordinato
alla presentazione alla Provincia competente, di apposita
domanda, nelle forme e con le modalita a tal fine previste con
specifico provvedimento.
3. La Provincia organizza, avvalendosi dellARPAT, iniziative di
formazione ed aggiornamento in materia di acustica ambientale, da
attuarsi in conformita con le norme statali e regionali vigenti.
4. Al fine di consentire il completamento del periodo di due o
quattro anni di attivita ai soggetti in possesso dei titoli di
studio previsti in base alle norme di cui al comma 1, per il
riconoscimento della qualificazione di tecnico competente,
allattivita utile e equiparata quella svolta dallinteressato
in collaborazione con altro tecnico competente gia riconosciuto,
oppure alle dipendenze delle apposite strutture pubbliche
operanti nel settore.

ART. 17
(SANZIONI AMMINISTRATIVE)
1. Chiunque, in assenza della prescritta autorizzazione comunale
prevista dallart. 6, comma 1, lett. h), della l. 447/1995,
svolga attivita, manifestazioni o spettacoli allaperto, e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 20.000.000; alla stessa sanzione soggiace
il titolare dellautorizzazione comunale, in caso di
contravvenzione alle prescrizioni poste dal Comune in conformita
con gli indirizzi regionali.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 le imprese che
abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallart.
13, comma 1, il relativo piano di risanamento.
3. Il mancato adeguamento dellintervento di bonifica entro il
termine a tal fine prescritto ai sensi dallart. 13, comma 5, e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 500.000 a lire 20.000.000.
4. Qualora, nei cinque anni successivi alla comminazione della
sanzione prevista dal comma 1, il contravventore incorra
nuovamente nelle medesime infrazioni, il Comune puo procedere
alla revoca dellautorizzazione.
5. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui
violazione e oggetto delle sanzioni previste dai commi 2 e 3, il
Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine,
puo procedere ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
6. Ai fini dellapplicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo, si osservano le disposizioni di
cui alla l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nonche quelle previste dalla legge regionale 12
novembre 1993, n. 85 (Disposizioni per lapplicazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie) e dalla legge regionale 10
aprile 1997, n. 27 "Disposizioni in materia di sanzioni
amministrative".

ART. 18
(ABROGAZIONE DI LEGGI)
1. E abrogata, dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la legge regionale 5 agosto 1993, n. 48 (Procedura per
lesame da parte della Regione dei piani di risanamento di cui al
DPCM 1 marzo 1991 per ladeguamento dei limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno); e altresi abrogata la legge regionale 18 ottobre
1993, n. 75 (modifica della LR 5.9.1993 "procedura per lesame da
parte della Regione dei piani di risanamento di cui al DPCM 1
marzo 1991 per ladeguamento ai limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno").

ART. 19
(INTEGRAZIONE ALLART. 40 DELLA LR 16 GENNAIO 1995, N. 5)
1. Allart. 40, comma 2, lett. f) della legge regionale n.
5/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e aggiunto il
seguente alinea: "varianti per la localizzazione di aree
destinate a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero
allaperto, di cui al comma 3 dellart. 4 della legge regionale
89/98" Norme in materia di inquinamento acustico".


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