Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(G.U. n.37 del 12-11-1998)

CONTINUA

Art.14
(Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Informazione, pubblicità, e partecipazione)

1. Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale richiede, all'Autorità competente, l'avvio del procedimento, mediante apposita domanda, corredata :
a) dal progetto definitivo dellopera, impianto e/o altro intervento ;
b) dallo studio di impatto ambientale, in conformità con l'art. 13, e con gli esiti della fase preliminare eventualmente intervenuta ai sensi dell'art.12;
c) dalla sintesi non tecnica ;
d) dagli eventuali esiti documentali della procedura di cui all'art.11 ;
e) dallelenco delle Amministrazioni interessate di cui all'art.8 ;
f) dall'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ed altri atti di assenso comunque denominati, ed altresì di quelle competenti allemanazione di pareri, o delle quali sia necessario acquisire l'intesa, nonchè di ogni altra Amministrazione comunque interessata alla realizzazione del progetto.
2. Qualora gli elenchi previsti dalle lett.e) ed f) del comma 1 siano stati acquisiti in precedenti fasi procedurali, ai sensi della presente legge, il proponente può rinviare alla documentazione già in possesso dell'autorità competente .
3. La domanda di cui al comma 1, corredata dai relativi allegati, è depositata, contestualmente, presso l'autorità competente e presso le Amministrazioni di cui all'art. 8. Il proponente, entro dieci giorni dallavvenuto deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale. L'avviso deve contenere: l'indicazione del proponente, quella del progetto presentato e della relativa localizzazione, la sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche nonchè del dimensionamento dell'intervento, l'indicazione degli uffici presso i quali la relativa documentazione è disponibile e consultabile; deve inoltre contenere lindicazione della sede e della data di presentazione del progetto prevista dal comma 6.
4. Entro 15 giorni dal deposito della domanda di avvio del procedimento ai sensi del comma 3, l'autorità competente provvede alla nomina del Garante dell'informazione di cui alla lett.i) del comma 1 dell'art. 3, che opera in collaborazione con le strutture di cui all'art. 9.
5. Il procedimento sintende iniziato dalla data di pubblicazione dellultimo avviso di deposito; a tal fine il proponente trasmette tempestivamente allautorità competente la documentazione comprovante lavvenuta pubblicazione ai sensi del comma 3. La durata del deposito presso le relative amministrazioni è fissata in 45 giorni dalla data di inizio del procedimento. Entro tale termine, chiunque vi abbia interesse può presentare all'autorità competente osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato.
6. Entro 15 giorni dalla data di inizio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello studio di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il pi^ possibile prossima allarea interessata dalla realizzazione del progetto stesso .
7. Le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 devono esprimere il relativo parere, entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento, decorsi i quali l'autorità competente procede anche in assenza di esso .

Art. 15
( Inchiesta pubblica e contraddittorio)

1. Al fine di garantire leffettiva informazione dei cittadini sui progetti che interessino il territorio di appartenenza, e le condizioni di vita relative, l'autorità competente, decorso il termine di cui al comma 7 dell'art. 14, puó disporre, nei successivi 15 giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità, lo svolgimento di uninchiesta pubblica, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali, o dellalto valore dellopera, o comunque della possibilità che dalla realizzazione del progetto possa conseguire la riduzione significativa e/o irreversibile delle risorse naturali del territorio in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti. Sono escluse dallinchiesta di cui al presente articolo le opere ed interventi pubblici di cui al comma 2 dell'art. 18 .
2. Linchiesta di cui al comma 1 ha luogo presso il Comune nell'ambito del quale il progetto è localizzato, ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento al territorio interessato.
A tal fine, l'autorità competente nomina, entro 15 giorni dallindizione dell'inchiesta pubblica, un comitato presieduto dal Garante per l'informazione, e composto da due esperti rispettivamente designati dalla autorità competente, e dalle altre Amministrazioni interessate. Il comitato puó altresì essere integrato da un esperto indicato dai cittadini interessati, con le modalità a tal fine definite dall'Autorità competente.
3. Il presidente dellinchiesta convoca audizioni aperte al pubblico; può altresì convocare i soggetti che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 14, consultare il proponente e gli estensori dello studio di impatto ambientale, i quali possono presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.
4. Il Presidente assicura la conclusione dellinchiesta entro 150 giorni dallinizio del procedimento, e trasmette tempestivamente allautorità competente le memorie pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo svolgimento dellinchiesta, nonchè il giudizio conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.18.
5. Qualora il proponente intenda uniformare, in tutto o in parte, il progetto ai pareri, alle osservazioni ovvero ai rilievi emersi nel corso dellinchiesta pubblica o del contraddittorio previsto dal comma 7, ne fa richiesta all'autorità competente, indicando il tempo necessario. La richiesta interrompe il termine della procedura, che riprende il suo corso con il deposito del progetto così modificato .
6. L'autorità competente determina lesatto ammontare degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dellinchiesta, e dei compensi spettanti al Presidente ed agli esperti a tal fine nominati, in relazione alla complessità ed alla durata degli incarichi relativi, ed in base alle tariffe professionali eventualmente applicabili; essi sono sostenuti dalla autorità competente che vi fa fronte nei modi previsti dall'art. 10 .
7. Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente puÚ, anche su propria richiesta, essere chiamato, dall'autorità competente, prima della conclusione della procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del verbale del contraddittorio in tal modo acquisito agli atti del procedimento, l'autorità competente tiene conto ai fini della pronuncia di cui all'art. 18.

Art. 16
(Istruttoria interdisciplinare)

1. Le strutture operative, di cui all'art. 9, svolgono i compiti finalizzati allistruttoria interdisciplinare per lemanazione della pronuncia di compatibilità ambientale. A tal fine, accertata la completezza della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 14, esaminati il progetto e lo studio di impatto ambientale, verificati tutti gli elementi ed i dati in loro possesso, predispongono un rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale del progetto.

2. Ai fini di cui al comma 1, le strutture operative si rapportano con le strutture che svolgono le attività tecnico-scientifiche, di cui all'art. 10, nonchè con gli organi tecnici delle altre Amministrazioni di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 14; qualora sia necessario procedere ad accertamenti o indagini di particolare complessità possono avvalersi altresì di consulenze specialistiche esterne.
3. Le strutture operative concludono l'istruttoria interdisciplinare entro 90 giorni dallinizio del procedimento, redigendo il rapporto, di cui al comma 1, da utilizzare per le successive determinazioni dell'autorità competente. Tale termine à elevato a 150 giorni ogni volta che si proceda allo svolgimento di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 16; può inoltre essere prorogato fino a 150 giorni, su richiesta delle strutture operative, qualora ricorrano comunque esigenze istruttorie di particolare rilevanza o complessità. Per le opere e gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 18, il termine Ë ridotto a 60 giorni .
4. Il termine previsto dal comma precedente puÚ essere sospeso, su richiesta motivata del proponente, per una durata non superiore a 90 giorni, trascorsi i quali ricomincia a decorrere .
5. Qualora, nel corso dellistruttoria, si evidenzi lincompletezza della documentazione presentata dal proponente, le strutture operative provvedono a richiederne le necessarie integrazioni, assegnando un termine per ladempimento; tale richiesta interrompe la procedura. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazione, non si procede all ulteriore corso del procedimento. E' fatta salva la facoltà del proponente di produrre, di propria iniziativa, documentazione integrativa di quella presentata. L'autorità competente provvede affinchè il proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubblicitari previsti dal comma 3 dell'art. 14 .
6. Il proponente puó, in qualsiasi momento procedere al ritiro della domanda presentata ai sensi dell'art. 14; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.

Art.17
(Procedura unica integrata)

1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti lacquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività suscettibili di provocare inquinamento nellaria, nellacqua e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti, nonchè alla tutela della salute dei cittadini, a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica, e della diversità biologica.
2 La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione da emanarsi entro 180 giorni dallentrata in vigore della presente legge, i provvedimenti autorizzativi e i pareri di cui al comma 1.
3. Per gli effetti di cui al comma 1, la Regione e le Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, provvedono a convocare, entro 10 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposite conferenze interne di servizi, disciplinate secondo quanto disposto dalla L. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 13 della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi. Nellambito delle conferenze è assicurata la partecipazione dei responsabili dei servizi e delle strutture interne, nonchè delle figure professionali specificamente competenti ad esprimere le valutazioni sottese al rilascio degli atti di cui ai commi 1 e 2. Per i progetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7, i Comuni e gli Enti-Parco provvedono analogamente a quanto disposto dal comma 4 del presente articolo .
4. Nei casi in cui lemanazione di uno o più atti tra quelli previsti dai commi 1 e 2 spetti ad un'Amministrazione statale, l'autorità competente indice, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'acquisizione degli atti stessi .
5 Nella prima riunione della conferenza di servizi indetta ai sensi del comma 4, i partecipanti verificano le procedure, le competenze, nonchè gli eventuali altri soggetti da coinvolgere, disciplinando lo svolgimento delle attività, e fissando altresì il termine entro il quale, fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.18, è possibile pervenire alla conclusione dei lavori .
6. Le determinazioni concordate con le modalità di cui al presente articolo, sostituiscono le autorizzazioni e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, esonerando il proponente dall'acquisizione degli stessi.

Art.18
(Pronuncia di compatibilità ambientale)

1. L'autorità competente assume, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto presentato, entro 150 giorni dallinizio del procedimento; tale termine è elevato a 210 giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta pubblica ai sensi dell'art. 15, o qualora ricorrano comunque le esigenze istruttorie previste dal comma 3 dell'art. 16. Le determinazioni concordate nellambito della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 17, costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale del progetto ai sensi del presente articolo .
2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilità ambientale è resa entro 90 giorni dall'inizio del procedimento secondo quanto previsto dallart 7, comma 5 della L. n. 109/1994, come modificata per effetto dell'art. 1, comma 59, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
3. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le eventuali prescrizioni necessarie per leliminazione o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sullambiente; detta le condizioni cui subordinare la realizzazione del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque intervenire prima dellinizio dei lavori.
4. Non è consentito in nessun caso procedere a valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente a progetti già realizzati .
5. Entro 30 giorni dallemanazione della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo lautorità competente provvede alla notificazione di essa al proponente, ed alla comunicazione a tutte le Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi quelli competenti ai controlli, nonchè alla relativa pubblicazione sul B.U.R.T.
6 Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui al comma 3, il proponente è tenuto ad adeguarvisi, conformando conseguentemente il progetto, e provvedendo a trasmettere allautorità competente i dati risultanti dalle misure di monitoraggio adottate .
7. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo di tempo limitato, non inferiore in ogni caso a tre anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione alle caratteristiche del progetto, entro il quale il progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza dagli effetti della pronuncia stessa.
Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente puó prorogare tale termine, per una sola volta, e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato .
8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T. ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse puó proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia di impatto ambientale, all'autorità competente, che provvede alla relativa decisione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 19
(Esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Qualora le autorità competenti di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'art.7 non provvedano, entro i termini previsti dai commi 1 e 2 dell18, allemanazione della pronuncia di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta regionale, su istanza del proponente, provvede, previa deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine per ladempimento, decorso inutilmente il quale procede alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti norme regionali.

Art.20
(Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)

1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di altre Regioni confinanti, la pronuncia di impatto ambientale è emanata dintesa con le Regioni cointeressate.
2. Per i progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta ad informare le Regioni interessate, delle quali deve altresì acquisire obbligatoriamente il relativo parere, nellambito delle procedure disciplinate dalla presente legge .
3. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti sullambiente di altro Stato, l'Autorità competente provvede tempestivamente ad informarne il Ministero dellambiente, per l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione sulla valutazione dellimpatto ambientale in un contesto transfrontaliero, ratificata con la Legge 3 novembre 1994, n.640 "Ratifica ed esecuzione della convenzione dellimpatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991".

Art. 21
(Partecipazione regionale al procedimento statale di V.I.A.)

1. Ai fini dellespressione del parere regionale nellambito delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale acquisisce il parere delle Province, dei Comuni e degli Enti di gestione delle aree naturali protette, nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto; tali pareri sono espressi entro 30 giorni dalla richiesta della Regione, decorsi inutilmente i quali procede prescindendo dal parere stesso. A tal fine, il proponente provvede al deposito di copia del progetto e dello studio di impatto ambientale presso gli enti interessati.

Art.22
(Disposizioni attuative delle procedure)

1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione, le linee/guida e le specifiche norme tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare riguardo:
a) ai criteri ed ai metodi per leffettuazione delle procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti;
b) alle modalità applicative e di attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge relativamente allinformazione, alla pubblicità ed alla partecipazione degli interessati alle procedure di V.I.A.;
c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata realizzati da artigiani o da piccole imprese ;
d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello studio di impatto ambientale di cui all'art. 13, relativamente a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo, in tali casi, lobbligo di procedere alleffettuazione della fase preliminare ai sensi dell'art 12 .
2 La Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 1 entro 180 giorni dallentrata in vigore della presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra, alle necessarie modifiche o integrazioni.

Art. 23
(Sanzioni amministrative)

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo previste dalla presente legge, provvedendo altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale ai sensi della presente legge, in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale, ovvero successivamente alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 7 dell'art. 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 150.000.000 .
3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca lopera realizzata, in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia di compatibilità ambientale secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 18, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 50.000.000 per la violazione commessa .
4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai commi 2 e 3, fatte salve le sanzioni ivi previste, ordina anche la sospensione dei lavori o linterruzione dellesercizio, e dispone, nei casi di cui al comma 3, l'adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio dellopera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia di compatibilità ambientale. Ordina inoltre, ove occorra, il ripristino dello stato dei luoghi, e l'eventuale adozione di misure per la rimozione delle conseguenze negative prodotte sullambiente .
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689 Modifiche del sistema penale, nonchè quelle previste dalla Legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e dalla Legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 Disposizioni in materia di sanzioni amministrative.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.24
(Compiti inerenti alla sperimentazione, allaggiornamento ed alla formazione professionale)

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di procedure di V.I.A., e ne diffonde i risultati, avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali, delle Aziende USL, dellUniversità, nonchè di altri Enti ed Istituti culturali, sia italiani che esteri, in base ad apposite convenzioni.
2. La Regione promuove altresì specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 31 agosto 1994, n.70 Nuove disciplina in materia di formazione professionale e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25
(Modifica degli allegati)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede, con apposita deliberazione, ove occorra, alla modifica degli allegati alla presente legge; puó altresì procedere, con apposita deliberazione, all'adeguamento delle soglie di cui agli allegati B1, B2, B3, per determinate tipologie progettuali, o per aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nellallegato D, entro il limite massimo del 30% di incremento o di decremento.

Art. 26
(Decorrenza degli effetti delle procedure)

1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi del comma 1 dellart 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 22.
2. Per i progetti di competenza delle Province, dei Comuni e degli Enti-parco regionali, ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7, le disposizioni procedurali relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate dal titolo III hanno effetto decorsi 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 9.

Art.27
(Disposizioni transitorie sulla V.I.A.)

1. Non sono soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale i progetti per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione, che consenta la realizzazione dellopera, impianto o altro intervento.
2. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni procedurali sulla V.I.A. ai sensi dell'art. 26, sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 18 aprile 1995, n.68 Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale, i progetti individuati nell'allegato 3 alla medesima legge.

Art.28
(Disposizioni finanziarie)

1.Agli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, la Regione provvede, per lesercizio finanziario 1998, con lo stanziamento della somma di lire 50.000.000, con imputazione al capitolo 44190, che viene integrato con la variazione che segue:
-in diminuzione: capitolo 50 260, fondo di riserva spese impreviste (artt.38 e 85 della legge regionale 6 maggio 1977, n.28), lire 50.000.000;
-in aumento e con modifica: capitolo 44190, adempimenti per lattuazione della legge regionale 18 aprile 1995, n.68 in materia di impatto ambientale e legge regionale N 79/98 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), lire 50.000.000.
2.Agli oneri di spesa per gli anni successivi al 1998, si provvederà con legge di bilancio.
3.Per gli oneri di cui all'art.10 comma 2, si provvederà allistituzione in bilancio, dallesercizio finanziario 1999, per tale anno e per gli esercizi successivi, di appositi capitoli di entrata e di uscita per lincasso e la destinazione delle quote previste per lo svolgimento dei compiti assegnati all'autorità competente.
4.Analogamente a quanto previsto al comma 3, provvederanno le autorità competenti diverse dalla Regione, in conformità con i rispettivi ordinamenti contabili.

Art. 29
(Abrogazione)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, a decorrere dallentrata in vigore della presente legge, la Legge regionale n. 68 del 1995 è abrogata.

ALLEGATI

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998 N. 79
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUATAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE


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