| LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998 N. 79 |
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUATAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE |
(G.U. n.37 del 12-11-1998)
CONTINUA
Art.14
(Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale.
Informazione, pubblicità, e partecipazione)
1. Il proponente di un progetto sottoposto a valutazione
di impatto ambientale richiede, all'Autorità competente,
l'avvio del procedimento, mediante apposita domanda,
corredata :
a) dal progetto definitivo dellopera, impianto e/o
altro intervento ;
b) dallo studio di impatto ambientale, in conformità
con l'art. 13, e con gli esiti della fase preliminare
eventualmente intervenuta ai sensi dell'art.12;
c) dalla sintesi non tecnica ;
d) dagli eventuali esiti documentali della procedura
di cui all'art.11 ;
e) dallelenco delle Amministrazioni interessate di
cui all'art.8 ;
f) dall'elenco delle pubbliche amministrazioni competenti
al rilascio di autorizzazioni, concessioni, ed altri
atti di assenso comunque denominati, ed altresì
di quelle competenti allemanazione di pareri, o delle
quali sia necessario acquisire l'intesa, nonchè
di ogni altra Amministrazione comunque interessata
alla realizzazione del progetto.
2. Qualora gli elenchi previsti dalle lett.e) ed f)
del comma 1 siano stati acquisiti in precedenti fasi
procedurali, ai sensi della presente legge, il proponente
può rinviare alla documentazione già in possesso
dell'autorità competente .
3. La domanda di cui al comma 1, corredata dai relativi
allegati, è depositata, contestualmente, presso
l'autorità competente e presso le Amministrazioni di
cui all'art. 8. Il proponente, entro dieci giorni dallavvenuto
deposito, provvede a propria cura e spese a darne specifico
avviso su almeno due quotidiani a diffusione regionale.
L'avviso deve contenere: l'indicazione del proponente,
quella del progetto presentato e della relativa localizzazione,
la sommaria descrizione delle sue finalità e caratteristiche
nonchè del dimensionamento dell'intervento, l'indicazione
degli uffici presso i quali la relativa documentazione
è disponibile e consultabile; deve inoltre contenere
lindicazione della sede e della data di presentazione
del progetto prevista dal comma 6.
4. Entro 15 giorni dal deposito della domanda di avvio
del procedimento ai sensi del comma 3, l'autorità competente
provvede alla nomina del Garante dell'informazione di
cui alla lett.i) del comma 1 dell'art. 3, che opera
in collaborazione con le strutture di cui all'art. 9.
5. Il procedimento sintende iniziato dalla data di pubblicazione
dellultimo avviso di deposito; a tal fine il proponente
trasmette tempestivamente allautorità competente la
documentazione comprovante lavvenuta pubblicazione
ai sensi del comma 3. La durata del deposito presso
le relative amministrazioni è fissata in 45 giorni
dalla data di inizio del procedimento. Entro tale termine,
chiunque vi abbia interesse può presentare all'autorità
competente osservazioni e memorie scritte relative
al progetto depositato.
6. Entro 15 giorni dalla data di inizio del procedimento,
il proponente organizza, a propria cura e spese, una
presentazione pubblica del progetto e dello studio
di impatto ambientale, da svolgersi in una sede il
pi^ possibile prossima allarea interessata dalla realizzazione
del progetto stesso .
7. Le Amministrazioni interessate di cui all'art. 8 devono
esprimere il relativo parere, entro 60 giorni dalla
data di inizio del procedimento, decorsi i quali l'autorità
competente procede anche in assenza di esso .
Art. 15
( Inchiesta pubblica e contraddittorio)
1. Al fine di garantire leffettiva informazione dei
cittadini sui progetti che interessino il territorio
di appartenenza, e le condizioni di vita relative,
l'autorità competente, decorso il termine di cui al
comma 7 dell'art. 14, puó disporre, nei successivi
15 giorni, provvedendo a darne adeguata pubblicità,
lo svolgimento di uninchiesta pubblica, anche in considerazione
della particolare rilevanza degli effetti ambientali,
o dellalto valore dellopera, o comunque della possibilità
che dalla realizzazione del progetto possa conseguire
la riduzione significativa e/o irreversibile delle
risorse naturali del territorio in riferimento agli
equilibri degli ecosistemi di cui sono componenti.
Sono escluse dallinchiesta di cui al presente articolo
le opere ed interventi pubblici di cui al comma 2 dell'art.
18 .
2. Linchiesta di cui al comma 1 ha luogo presso il Comune
nell'ambito del quale il progetto è localizzato,
ovvero presso quello maggiormente coinvolto, con riferimento
al territorio interessato.
A tal fine, l'autorità competente nomina, entro 15 giorni
dallindizione dell'inchiesta pubblica, un comitato presieduto
dal Garante per l'informazione, e composto da due esperti
rispettivamente designati dalla autorità competente,
e dalle altre Amministrazioni interessate. Il comitato
puó altresì essere integrato da un esperto
indicato dai cittadini interessati, con le modalità
a tal fine definite dall'Autorità competente.
3. Il presidente dellinchiesta convoca audizioni aperte
al pubblico; può altresì convocare i soggetti
che abbiano presentato osservazioni ai sensi del comma
5 dell'art. 14, consultare il proponente e gli estensori
dello studio di impatto ambientale, i quali possono
presentare per iscritto memorie e controdeduzioni.
4. Il Presidente assicura la conclusione dellinchiesta
entro 150 giorni dallinizio del procedimento, e trasmette
tempestivamente allautorità competente le memorie
pervenute, unitamente ad una sintetica relazione sullo
svolgimento dellinchiesta, nonchè il giudizio
conclusivo che viene acquisito e valutato ai fini della
pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.18.
5. Qualora il proponente intenda uniformare, in tutto
o in parte, il progetto ai pareri, alle osservazioni
ovvero ai rilievi emersi nel corso dellinchiesta pubblica
o del contraddittorio previsto dal comma 7, ne fa richiesta
all'autorità competente, indicando il tempo necessario.
La richiesta interrompe il termine della procedura,
che riprende il suo corso con il deposito del progetto
così modificato .
6. L'autorità competente determina lesatto ammontare
degli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento
dellinchiesta, e dei compensi spettanti al Presidente
ed agli esperti a tal fine nominati, in relazione alla
complessità ed alla durata degli incarichi relativi,
ed in base alle tariffe professionali eventualmente
applicabili; essi sono sostenuti dalla autorità competente
che vi fa fronte nei modi previsti dall'art. 10 .
7. Anche nel caso in cui non si proceda ad inchiesta
pubblica ai sensi del presente articolo, il proponente
puÚ, anche su propria richiesta, essere chiamato,
dall'autorità competente, prima della conclusione della
procedura, ad un sintetico contraddittorio con i soggetti
che abbiano presentato pareri od osservazioni. Del
verbale del contraddittorio in tal modo acquisito agli
atti del procedimento, l'autorità competente tiene
conto ai fini della pronuncia di cui all'art. 18.
Art. 16
(Istruttoria interdisciplinare)
1. Le strutture operative, di cui all'art. 9, svolgono
i compiti finalizzati allistruttoria interdisciplinare
per lemanazione della pronuncia di compatibilità ambientale.
A tal fine, accertata la completezza della documentazione
di cui al comma 1 dell'art. 14, esaminati il progetto
e lo studio di impatto ambientale, verificati tutti
gli elementi ed i dati in loro possesso, predispongono
un rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale
del progetto.
2. Ai fini di cui al comma 1, le strutture operative
si rapportano con le strutture che svolgono le attività
tecnico-scientifiche, di cui all'art. 10, nonchè
con gli organi tecnici delle altre Amministrazioni
di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 14;
qualora sia necessario procedere ad accertamenti o
indagini di particolare complessità possono avvalersi
altresì di consulenze specialistiche esterne.
3. Le strutture operative concludono l'istruttoria interdisciplinare
entro 90 giorni dallinizio del procedimento, redigendo
il rapporto, di cui al comma 1, da utilizzare per le
successive determinazioni dell'autorità competente.
Tale termine à elevato a 150 giorni ogni volta
che si proceda allo svolgimento di inchiesta pubblica
ai sensi dell'art. 16; può inoltre essere prorogato
fino a 150 giorni, su richiesta delle strutture operative,
qualora ricorrano comunque esigenze istruttorie di
particolare rilevanza o complessità. Per le opere
e gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 18, il
termine Ë ridotto a 60 giorni .
4. Il termine previsto dal comma precedente puÚ
essere sospeso, su richiesta motivata del proponente,
per una durata non superiore a 90 giorni, trascorsi
i quali ricomincia a decorrere .
5. Qualora, nel corso dellistruttoria, si evidenzi lincompletezza
della documentazione presentata dal proponente, le
strutture operative provvedono a richiederne le necessarie
integrazioni, assegnando un termine per ladempimento;
tale richiesta interrompe la procedura. Qualora il
proponente non ottemperi alla richiesta di integrazione,
non si procede all ulteriore corso del procedimento.
E' fatta salva la facoltà del proponente di produrre,
di propria iniziativa, documentazione integrativa di
quella presentata. L'autorità competente provvede affinchè
il proponente adempia, ove occorra, agli oneri pubblicitari
previsti dal comma 3 dell'art. 14 .
6. Il proponente puó, in qualsiasi momento procedere
al ritiro della domanda presentata ai sensi dell'art.
14; il ritiro comporta l'estinzione del procedimento.
Art.17
(Procedura unica integrata)
1. L'autorità competente garantisce lo svolgimento di
una procedura unica integrata, in tutti i casi in cui
la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti
lacquisizione, da differenti Amministrazioni pubbliche
non statali, di specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni
e/o assensi comunque denominati, relativi ad attività
suscettibili di provocare inquinamento nellaria, nellacqua
e nel terreno, ivi comprese le misure relative ai rifiuti,
nonchè alla tutela della salute dei cittadini,
a quella paesaggistico-territoriale, idrogeologica,
e della diversità biologica.
2 La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione
da emanarsi entro 180 giorni dallentrata in vigore
della presente legge, i provvedimenti autorizzativi
e i pareri di cui al comma 1.
3. Per gli effetti di cui al comma 1, la Regione e le
Province, per i progetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
7, provvedono a convocare, entro 10 giorni dal ricevimento
del rapporto di cui al comma 1 dell'art. 16, apposite
conferenze interne di servizi, disciplinate secondo
quanto disposto dalla L. 241/1990, e successive
modifiche ed integrazioni, e dall'art. 13 della legge
regionale 3 settembre 1996, n. 76 Disciplina degli
accordi di programma e delle conferenze dei servizi.
Nellambito delle conferenze è assicurata la
partecipazione dei responsabili dei servizi e delle
strutture interne, nonchè delle figure professionali
specificamente competenti ad esprimere le valutazioni
sottese al rilascio degli atti di cui ai commi 1 e
2. Per i progetti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7,
i Comuni e gli Enti-Parco provvedono analogamente a
quanto disposto dal comma 4 del presente articolo .
4. Nei casi in cui lemanazione di uno o più atti tra
quelli previsti dai commi 1 e 2 spetti ad un'Amministrazione
statale, l'autorità competente indice, entro 30 giorni
dal ricevimento del rapporto di cui al comma 1 dell'art.
16, apposita conferenza di servizi, ai sensi dell'art.
14 della L. n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, ai fini dell'acquisizione degli atti
stessi .
5 Nella prima riunione della conferenza di servizi indetta
ai sensi del comma 4, i partecipanti verificano le
procedure, le competenze, nonchè gli eventuali
altri soggetti da coinvolgere, disciplinando lo svolgimento
delle attività, e fissando altresì il termine
entro il quale, fatto salvo quanto disposto dai commi
1 e 2 dell'art.18, è possibile pervenire alla conclusione
dei lavori .
6. Le determinazioni concordate con le modalità di
cui al presente articolo, sostituiscono le autorizzazioni
e gli altri atti previsti dai commi 1 e 2, esonerando
il proponente dall'acquisizione degli stessi.
Art.18
(Pronuncia di compatibilità ambientale)
1. L'autorità competente assume, in conformità con
quanto disposto dall'art. 17, la pronuncia di compatibilità
ambientale del progetto presentato, entro 150 giorni
dallinizio del procedimento; tale termine è elevato
a 210 giorni qualora si proceda ad indizione di inchiesta
pubblica ai sensi dell'art. 15, o qualora ricorrano
comunque le esigenze istruttorie previste dal comma
3 dell'art. 16. Le determinazioni concordate nellambito
della conferenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 17,
costituiscono pronuncia di compatibilità ambientale
del progetto ai sensi del presente articolo .
2. In materia di lavori pubblici, la pronuncia di compatibilità
ambientale è resa entro 90 giorni dall'inizio del
procedimento secondo quanto previsto dallart 7, comma
5 della L. n. 109/1994, come modificata per effetto
dell'art. 1, comma 59, della Legge 28 dicembre 1995,
n. 549 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".
3. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene
le eventuali prescrizioni necessarie per leliminazione
o la mitigazione degli impatti sfavorevoli sullambiente;
detta le condizioni cui subordinare la realizzazione
del progetto, e prevede, ove occorra, i controlli ed
il monitoraggio da effettuarsi. Essa costituisce condizione
ai fini del rilascio del provvedimento che consente,
in via definitiva, la realizzazione dei lavori, e deve
necessariamente precedere tale provvedimento, e comunque
intervenire prima dellinizio dei lavori.
4. Non è consentito in nessun caso procedere a
valutazione di impatto ambientale in sanatoria, relativamente
a progetti già realizzati .
5. Entro 30 giorni dallemanazione della pronuncia di
compatibilità ambientale ai sensi del presente articolo
lautorità competente provvede alla notificazione di
essa al proponente, ed alla comunicazione a tutte le
Amministrazioni ed organi pubblici interessati, compresi
quelli competenti ai controlli, nonchè alla relativa
pubblicazione sul B.U.R.T.
6 Qualora la pronuncia di compatibilità ambientale
contenga le prescrizioni e preveda i controlli di cui
al comma 3, il proponente è tenuto ad adeguarvisi,
conformando conseguentemente il progetto, e provvedendo
a trasmettere allautorità competente i dati risultanti
dalle misure di monitoraggio adottate .
7. La pronuncia positiva ha efficacia per un periodo
di tempo limitato, non inferiore in ogni caso a tre
anni, da determinarsi di volta in volta, in relazione
alle caratteristiche del progetto, entro il quale il
progetto deve essere realizzato, a pena di decadenza
dagli effetti della pronuncia stessa.
Ove sussistano motivate necessità, l'autorità competente
puó prorogare tale termine, per una sola volta,
e per un periodo non superiore a quello inizialmente
determinato .
8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
ai sensi del comma 5, chiunque vi abbia interesse puó
proporre ricorso in opposizione contro la pronuncia
di impatto ambientale, all'autorità competente, che
provvede alla relativa decisione, nel termine di 60
giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 19
(Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. Qualora le autorità competenti di cui ai commi 2,
4 e 5 dell'art.7 non provvedano, entro i termini previsti
dai commi 1 e 2 dell18, allemanazione della pronuncia
di compatibilità ambientale, il Presidente della Giunta
regionale, su istanza del proponente, provvede, previa
deliberazione della Giunta, ad assegnare un termine
per ladempimento, decorso inutilmente il quale procede
alla nomina di un commissario ad acta, nel rispetto
delle procedure disciplinate a tal fine dalle vigenti
norme regionali.
Art.20
(Impatti ambientali interregionali e transfrontalieri)
1. Per i progetti localizzati anche sul territorio di
altre Regioni confinanti, la pronuncia di impatto ambientale
è emanata dintesa con le Regioni cointeressate.
2. Per i progetti suscettibili di produrre impatti rilevanti
sull'ambiente di altre Regioni confinanti, l'autorità
competente è tenuta ad informare le Regioni interessate,
delle quali deve altresì acquisire obbligatoriamente
il relativo parere, nellambito delle procedure disciplinate
dalla presente legge .
3. Nel caso di progetti suscettibili di produrre impatti
rilevanti sullambiente di altro Stato, l'Autorità competente
provvede tempestivamente ad informarne il Ministero
dellambiente, per l'adempimento degli obblighi di cui
alla Convenzione sulla valutazione dellimpatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, ratificata con la
Legge 3 novembre 1994, n.640 "Ratifica ed esecuzione
della convenzione dellimpatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25
febbraio 1991".
Art. 21
(Partecipazione regionale al procedimento statale di
V.I.A.)
1. Ai fini dellespressione del parere regionale nellambito
delle procedure di competenza statale, la Giunta regionale
acquisisce il parere delle Province, dei Comuni e degli
Enti di gestione delle aree naturali protette, nel
cui territorio è prevista la realizzazione del
progetto; tali pareri sono espressi entro 30 giorni
dalla richiesta della Regione, decorsi inutilmente
i quali procede prescindendo dal parere stesso. A tal
fine, il proponente provvede al deposito di copia del
progetto e dello studio di impatto ambientale presso
gli enti interessati.
Art.22
(Disposizioni attuative delle procedure)
1. La Giunta regionale approva, con apposita deliberazione,
le linee/guida e le specifiche norme tecniche di attuazione
delle disposizioni di cui al presente titolo, con particolare
riguardo:
a) ai criteri ed ai metodi per leffettuazione delle
procedure disciplinate dall'art. 11 e seguenti;
b) alle modalità applicative e di attuazione degli
obblighi previsti dalla presente legge relativamente
allinformazione, alla pubblicità ed alla partecipazione
degli interessati alle procedure di V.I.A.;
c) alle eventuali modalità semplificate per la pubblicità
di progetti di dimensioni ridotte o di durata limitata
realizzati da artigiani o da piccole imprese ;
d) agli eventuali criteri per la semplificazione dello
studio di impatto ambientale di cui all'art. 13, relativamente
a progetti indicati da piani o programmi, urbanistici o di settore, che siano già stati valutati positivamente
sotto il profilo degli effetti ambientali, fatto salvo,
in tali casi, lobbligo di procedere alleffettuazione
della fase preliminare ai sensi dell'art 12 .
2 La Giunta regionale approva la deliberazione di cui
al comma 1 entro 180 giorni dallentrata in vigore della
presente legge, provvedendo successivamente, ove occorra,
alle necessarie modifiche o integrazioni.
Art. 23
(Sanzioni amministrative)
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di
controllo previste dalla presente legge, provvedendo
altresì all'applicazione delle sanzioni amministrative.
2. Chiunque realizzi un progetto sottoposto a valutazione
di impatto ambientale ai sensi della presente legge,
in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale,
ovvero successivamente alla scadenza del termine fissato
ai sensi del comma 7 dell'art. 18, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 150.000.000 .
3. Chiunque realizzi un progetto o gestisca lopera realizzata,
in violazione delle prescrizioni contenute nella pronuncia
di compatibilità ambientale secondo quanto disposto
dal comma 3 dell'art. 18, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000
a lire 50.000.000 per la violazione commessa .
4. Il Comune, qualora accerti le violazioni di cui ai
commi 2 e 3, fatte salve le sanzioni ivi previste,
ordina anche la sospensione dei lavori o linterruzione
dellesercizio, e dispone, nei casi di cui al comma
3, l'adeguamento del progetto o delle modalità di esercizio
dellopera alle prescrizioni derivanti dalla pronuncia
di compatibilità ambientale. Ordina inoltre, ove occorra,
il ripristino dello stato dei luoghi, e l'eventuale
adozione di misure per la rimozione delle conseguenze
negative prodotte sullambiente .
5. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative
previste dal presente articolo si osservano le disposizioni
di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689 Modifiche
del sistema penale, nonchè quelle previste dalla
Legge regionale 12 novembre 1993, n. 85 Disposizioni
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
e dalla Legge regionale 10 aprile 1997 n. 27 Disposizioni
in materia di sanzioni amministrative.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.24
(Compiti inerenti alla sperimentazione, allaggiornamento ed alla formazione professionale)
1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in
materia di procedure di V.I.A., e ne diffonde i risultati,
avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali,
delle Aziende USL, dellUniversità, nonchè di
altri Enti ed Istituti culturali, sia italiani che
esteri, in base ad apposite convenzioni.
2. La Regione promuove altresì specifiche iniziative
di formazione ed aggiornamento professionale in materia
di valutazione di impatto ambientale, secondo quanto
previsto dalla L.R. 31 agosto 1994, n.70 Nuove disciplina
in materia di formazione professionale e successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 25
(Modifica degli allegati)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
provvede, con apposita deliberazione, ove occorra,
alla modifica degli allegati alla presente legge; puó
altresì procedere, con apposita deliberazione,
all'adeguamento delle soglie di cui agli allegati B1,
B2, B3, per determinate tipologie progettuali, o per
aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati
nellallegato D, entro il limite massimo del 30% di
incremento o di decremento.
Art. 26
(Decorrenza degli effetti delle procedure)
1. Per i progetti di competenza regionale, ai sensi
del comma 1 dellart 7, le disposizioni procedurali
relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate
dal titolo III hanno effetto decorsi sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge, tenuto conto
degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 22.
2. Per i progetti di competenza delle Province, dei
Comuni e degli Enti-parco regionali, ai sensi dei
commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 7, le disposizioni procedurali
relative alla valutazione di impatto ambientale disciplinate
dal titolo III hanno effetto decorsi 12 mesi dallentrata
in vigore della presente legge, tenuto conto degli
adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 9.
Art.27
(Disposizioni transitorie sulla V.I.A.)
1. Non sono soggetti alle procedure di valutazione di
impatto ambientale i progetti per i quali alla data
di entrata in vigore della presente legge sia stato
emanato il provvedimento definitivo di autorizzazione,
che consenta la realizzazione dellopera, impianto o
altro intervento.
2. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni procedurali
sulla V.I.A. ai sensi dell'art. 26, sono sottoposti
alla procedura di valutazione di impatto ambientale,
secondo quanto previsto dalla Legge regionale 18 aprile
1995, n.68 Norme per l'applicazione della valutazione
di impatto ambientale, i progetti individuati nell'allegato
3 alla medesima legge.
Art.28
(Disposizioni finanziarie)
1.Agli oneri derivanti dallattuazione della presente
legge, la Regione provvede, per lesercizio finanziario
1998, con lo stanziamento della somma di lire 50.000.000,
con imputazione al capitolo 44190, che viene integrato
con la variazione che segue:
-in diminuzione: capitolo 50 260, fondo di riserva spese
impreviste (artt.38 e 85 della legge regionale 6 maggio
1977, n.28), lire 50.000.000;
-in aumento e con modifica: capitolo 44190, adempimenti
per lattuazione della legge regionale 18 aprile 1995,
n.68 in materia di impatto ambientale e legge regionale
N 79/98 (Norme in materia di valutazione di impatto
ambientale), lire 50.000.000.
2.Agli oneri di spesa per gli anni successivi al 1998,
si provvederà con legge di bilancio.
3.Per gli oneri di cui all'art.10 comma 2, si provvederà
allistituzione in bilancio, dallesercizio finanziario
1999, per tale anno e per gli esercizi successivi,
di appositi capitoli di entrata e di uscita per lincasso
e la destinazione delle quote previste per lo svolgimento
dei compiti assegnati all'autorità competente.
4.Analogamente a quanto previsto al comma 3, provvederanno
le autorità competenti diverse dalla Regione, in conformità con i rispettivi ordinamenti contabili.
Art. 29
(Abrogazione)
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 27, a
decorrere dallentrata in vigore della presente legge,
la Legge regionale n. 68 del 1995 è abrogata.
ALLEGATI