Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1998 N. 79
NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(G.U. n.37 del 12-11-1998)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla 97/11 CE, ed altresì della 96/61/CE, nonchè in conformità con gli indirizzi di cui al Decreto Presidente della Repubblica, 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento dell'attuazione dell'art. 40, comma 1 della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, i contenuti e le procedure per la valutazione di impatto ambientale, in seguito denominata V.I.A., relativa a progetti per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi di competenza regionale, anche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali " in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59, ai sensi del quale è individuata altresì l'Autorità competente all'effettuazione della procedura di V.I.A., in relazione alle specifiche categorie dei progetti ed interventi, di iniziativa pubblica e privata.
2.La presente legge definisce inoltre le modalità di partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A. ogni volta che il progetto coinvolga più Regioni, nonchè - ove sia prevista - alla procedura di V.I.A. di competenza statale.
3. I contenuti, le competenze e le procedure di V.I.A. relative ai progetti di piano ed ai programmi di competenza regionale sono disciplinati dalla Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio", e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2
(Finalità )

1. La Regione, nell'ambito della programmazione territoriale, socio-economica, ed ambientale rivolta al perseguimento di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni amministrative relative ai progetti ed agli interventi di cui all'art.1, siano prese nel rispetto delle esigenze di salvaguardia e tutela :
a) della salute umana, della conservazione delle risorse, nonchè del miglioramento della qualità della vita;
b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;
c) della sicurezza del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la procedura di V.I.A., nel rispetto dei principi posti dall'art 4, individua, descrive e valuta preventivamente l'impatto ambientale dei progetti ed interventi pubblici e privati alla stessa sottoposti, con riguardo agli effetti sull'ambiente, inteso come sistema interrelato di risorse naturali e umane, ed in particolare, sugli esseri umani, la vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria, l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio ecologico, l'ambiente edificato, il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico, il paesaggio e l'ambiente socio-economico.

Art.3
(Definizioni)

1. Agli effetti della presente legge si intende con:
a) Impatto ambientale: L'insieme degli effetti diretti e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, indotti sull'ambiente.
b) Studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali di un progetto volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessi delle diverse alternative, per definire la soluzione progettuale e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con l'ambiente, nonchè i possibili interventi di mitigazione.
c) Progetto: l'insieme degli elaborati tecnici descrittivi della realizzazione di un'opera, di un impianto o altro intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, di iniziativa pubblica o privata, da redigersi nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici ", e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della stessa legge.
d) Autorità competente: la Pubblica Amministrazione o l'Ente di gestione a cui è affidata l'effettuazione del procedimento di V.I.A. individuata ai sensi dell'art. 7 .
e) Autorità proponente o committente: il soggetto, rispettivamente di natura pubblica o privata, in seguito definito semplicemente il proponente, che predispone l'iniziativa da sottoporre alla procedura di V.I.A.
f) Pronuncia di compatibilità ambientale: il provvedimento dell'Autorità competente che contiene il giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro intervento.
g) Procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale: linsieme delle diverse fasi procedimentali culminanti nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto, opera o intervento. Esse comprendono:
1) Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera, impianto o altro intervento.
2) Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la quale il soggetto proponente, in contraddittorio con l'Autorità competente, individua gli elementi ed i temi oggetto dello studio di impatto ambientale .
3) Procedura di valutazione, la fase procedimentale essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale, mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera, impianto o altro intervento progettato.
h) Sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativo/conoscitivi, contenente la descrizione delle opere di cui si tratti. Essa deve obbligatoriamente fornire le informazioni ed i dati maggiormente significativi contenuti nello studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, ed essere suscettibile di agevole riproduzione.
i) Garante dell'informazione: il pubblico dipendente, diverso dal responsabile del procedimento, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare linformazione ai cittadini ed alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e, in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia degli atti depositati ai sensi del comma 1 dell'art. 15, anche utilizzando le reti telematiche. Il garante è scelto nellambito dell Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art.12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi del comma 3
dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39 Attuazione della Direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale, e, in ogni caso, all'interno della struttura dell'ente competente.

Art.4
(Procedimento e partecipazione)

1. In base alle norme della presente legge, in tutte le fasi del procedimento per la valutazione di impatto ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'autorità competente;
b) l informazione e la partecipazione dei cittadini al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.
2 L'autorità competente, in attuazione del disposto di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei cittadini interessati alle procedure di V.I.A., nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, assicurando in particolare lintervento di chiunque intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dellintervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.

Art.5
(Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale)

1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.12 e seguenti.
2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora ció si renda necessario in esito alla procedura di verifica disciplinata dall'art.11.
3 Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art.12 e seguenti, i progetti di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla L.R.11 aprile 1995, n.49 e delle relative aree contigue, ovvero allinterno dei siti individuati ai sensi della direttiva n.92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero allinterno di aree interessate da elementi di tutela delle risorse essenziali così come definiti, commi 1 e 2 dell'art. 2 della L R. n. 5/1995, individuate dagli strumenti di pianificazione di ogni livello; in tali casi le soglie dimensionali indicate negli allegati sono ridotte del 50%.
4 Sono inoltre sottoposti a valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli Allegati A1, A2, A3 ;
b) i progetti per l ampliamento o la ricostruzione di impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani e assimilabili, secondo le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
5. il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, ha facoltìdi assoggettare a procedura di V.I.A. specifici progetti, anche in deroga al disposto di cui alla lett.a) del comma 1 dell'art. 6, qualora il progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente. In tali casi, la relativa competenza è attribuita alla Regione.

Art.6
(Casi di esclusione)

1. Sono esclusi dalle procedure di V.I.A. gli interventi disposti in via durgenza, dall'Autoritì competente, conformemente con le leggi vigenti, sia per salvaguardare l'incolumità delle persone da un pericolo imminente, sia in seguito a calamitè per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza in base all'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n.225 Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Sono inoltre esclusi dalle procedure di V.I.A. :
a) i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) i progetti relativi ad opere o interventi destinati a scopi di difesa nazionale.

TITOLO II
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO

Art.7
(Autorità competente)

1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A1 e B1 alla presente legge, nonchè quelli di cui al comma 5 dell'art. 5. A tal fine, la Giunta provvede, con apposita deliberazione, ad assumere la pronuncia di cui all'art. 19 .
2. Sono di competenza delle Province tutte le procedure di V.IA. relative ;
a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A2 e B2;
b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il territorio di due o più Comuni .
3. Qualora la localizzazione del progetto interessi il territorio di due o più Province, si considera autorità competente la Provincia che risulti coinvolta in misura prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali del progetto, fatto salvo il coinvolgimento dell'altra o delle altre Province interessate, ai sensi del comma 2 dell'art.8.
4. Sono di competenza dei Comuni, le procedure relative ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli Allegati A3 e B3, che ricadano interamente nellambito del territorio del Comune.
5. Sono di competenza degli Enti-Parco regionali le procedure di V.I.A. relative a tutte le tipologie progettuali elencate dai commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, allinterno dei parchi medesimi.

Art.8
(Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate alle procedure di V.I.A.)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate Amministrazioni interessate, da individuarsi sulla base dei criteri di cui al comma 3 :
a) rispetto alle procedure di V.I.A. di competenza regionale: le Province, i Comuni e le Comunità Montane coinvolte nel progetto sottoposto alla procedura;
b) rispetto alle procedure di competenza provinciale: i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa circoscrizione territoriale;
c) rispetto alle procedure di competenza comunale, la Comunità montana corrispondente.
2. Sono inoltre individuati quali Amministrazioni interessate, i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla-osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso, comunque denominati, riguardanti il progetto determinato, sottoposto a procedura di V.I.A.
3. Le Amministrazioni interessate di cui al comma 1 sono individuate secondo i seguenti criteri:
a) nel caso di opere puntuali, le amministrazioni nel territorio delle quali sono localizzati lopera o gli interventi connessi;
b) nel caso di opere lineari, le amministrazioni il cui territorio sia attraversato dallopera e dalle opere ed interventi connessi.
4. E' facoltà dellautorità competente, nei casi di impatti ambientali di tipo specifico o di particolare rilevanza, coinvolgere nella relativa procedura di V.I.A. altri Enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.

Art. 9
( Strutture operative per la V.I.A. )

1. La Giunta regionale individua, in conformità con la Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 Recepimento del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, b. 29. Modifiche allordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale, e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture operative competenti per le procedure di valutazione dellimpatto ambientale di competenza regionale. Analogamente provvedono, in conformità con i rispettivi ordinamenti, le Province, i Comuni e gli Enti - parco regionali, entro 12 mesi dallentrata in vigore della presente legge .
2. Le strutture individuate ai sensi del comma 1 costituiscono il supporto organizzativo dell'autorità competente. Esse provvedono in particolare:
a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali coinvolti;
b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalla presente legge;
c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella materia della V.I.A.;
d) alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi
di impatto ambientale, nonchè alla redazione di un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle esperienze di applicazione della V.I.A.;
e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle conferenze di servizi previste dall'art. 17;
f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della presente legge, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti;
g) allindividuazione di appropriate forme di pubblicizzazione delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A., ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali considerazioni su cui si fondano, nonchè alla previsione di misure utili per prevenire, ridurre e, ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;
h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi registri contenenti:
1) lelenco dei progetti sottoposti a procedura di verifica, comprensivo del relativo esito;
2) lelenco dei progetti da sottoporre a procedura di V.I.A., a seguito dellesperimento di quella di verifica.
3. La Giunta regionale informa annualmente il Ministero dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e lo stato di definizione delle cartografie e degli strumenti informativi. A tal fine, le Province, i Comuni e gli Enti-Parco trasmettono alla Regione i relativi dati inerenti le procedure di loro competenza.

Art.10
(Supporto tecnico per listruttoria)

1 La Regione, e le altre autorità competenti previste dai commi 2, 4 e 5 dell'art.7, ai fini dello svolgimento delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria interdisciplinare di cui all'art.16, possono avvalersi dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dall'art.5 della Legge regionale 18 aprile 1995, n.66 "Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Toscana ".
Il proponente è tenuto a versare a favore dellautorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare; il versamento deve essere effettuato dal proponente entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell'art. 14.

TITOLO III
PROCEDURE

Art.11
(Procedura di verifica)

1. Sono sottoposti alla procedura di verifica, sulla base dei criteri definiti ai sensi della lettera a) comma 1 dell'art.22:
a) i progetti ricompresi negli Allegati B1, B2 e B3;
b) i progetti relativi ad interventi di modifica di opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere rientranti nelle tipologie elencate dagli Allegati B1, B2 e B3;
c) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che siano ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, suscettibili di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente;
d) i progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli allegati A1, A2, A3, finalizzati esclusivamente od essenzialmente allo sviluppo ed al collaudo di nuovi metodi o prodotti, qualora la durata prevista per l'operatività degli stessi non sia superiore a due anni .
2. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità competente, l'attivazione della procedura di verifica. A tal fine allega alla domanda :
a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro intervento, corredato altresì da uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera o altro intervento progettato, e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale;
b) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonchè con i vigenti piani e programmi territoriali ed ambientali;
c) una relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni, le finalità, le alternative di localizzazione, nonchè gli interventi alternativi ipotizzabili ;
d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione degli elementi di verifica di cui all'All. D
3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma 2, il proponente provvede al deposito degli elaborati sopra specificati presso le strutture operative individuate ai sensi dell'art.9, e presso le Amministrazioni interessate di cui all'art.8.
4 Le strutture operative accertano, entro 15 giorni, la completezza degli elaborati presentati dal proponente, provvedendo, ove ne ravvisino la necessità, a richiedere, entro i successivi 15 giorni, non ulteriormente prorogabili, le integrazioni ed i chiarimenti opportuni. La richiesta di integrazione interrompe i termini del procedimento.
5 Le strutture operative, sulla base degli elementi indicati nell'All. D alla presente legge, acquisiti i pareri delle Amministrazioni di cui all'art. 8, concludono l'istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, con la redazione di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A .
6 L'autorità competente delibera in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura di V.I.A., provvedendo a comunicare al proponente la relativa decisione, fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, entro 60 giorni dal deposito di cui al comma 2.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, in assenza di determinazioni da parte dell'autorità competente, il progetto interessato si intende escluso dalla procedura di V.I.A.
8. L'autorità competente pu&ò subordinare l'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche prescrizioni finalizzate alleliminazione e/o alla mitigazione degli impatti sfavorevoli sullambiente, alle quali il proponente à tenuto ad adeguarsi nelle fasi della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi nel tempo e con le modalità stabilite.
9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente provvede altresì alla individuazione dell'ente od organo tecnico competente al controllo delladempimento delle prescrizioni date, nonchè al monitoraggio previsto, che è tenuto a trasmettere allautorità competente idonea certificazione di conformità dell'opera realizzata .
10. Qualora l'autorità competente decida la sottoposizione a procedura di V.I.A. del progetto presentato, si applicano le disposizioni di cui all art.12 e seguenti .
11 Per i progetti di cui al comma 1 è data facoltà al Consiglio Regionale di determinare, con propria deliberazione, criteri e/o condizioni di esclusione dalla procedura, per specifiche tipologie progettuali e per particolari situazioni ambientali e/o territoriali, da individuarsi sulla base degli elementi di cui allallegato D.

Art.12
(Procedura per la fase preliminare)

1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 5, ha facoltà di richiedere l'avvio di una fase preliminare .
2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta all'Autorità competente apposita domanda, corredata da un elaborato che, sulla base della identificazione degli impatti ambientali attesi, configuri uno specifico piano di lavoro finalizzato :
a) alla puntuale individuazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, da effettuarsi sulla base di quelli elencati dall'All. C alla presente legge;
b) alla individuazione delle Amministrazioni interessate di cui all'art. 8, nonchè degli elaborati necessari ai fini delle eventuali intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla - osta ed altri atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto proposto .
3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata dal piano di lavoro previsto dal comma 2, è depositata, oltre che presso le strutture di cui all'art.9, presso le Amministrazioni interessate di cui all'art.8. Qualora il progetto sia stato sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell'art.11, il proponente ha facoltà di rinviare alla documentazione già presentata in quella fase, ed in possesso dellAmministrazione .
4. Le strutture operative effettuano l'istruttoria della domanda proposta ai sensi dei commi precedenti e, sentite le Amministrazioni interessate e le altre comunque competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, e altri atti di assenso, redigono apposito documento, da utilizzare per le valutazioni conseguenti dellautorità competente di cui ai successivi commi.
5. L'autorità competente verifica, in contraddittorio con il proponente, la congruità o meno del documento di cui al comma 4 e, previa valutazione degli elementi emersi dal contraddittorio, delibera in merito ad esso, entro 60 giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, provvedendo, entro i successivi 30 giorni, alla comunicazione della decisione al proponente ed alle Amministrazioni interessate .
6. Decorsi 90 giorni dal deposito della domanda di cui al comma 3, in assenza di determinazioni dellautorità competente, il proponente puó procedere alla elaborazione ed alla presentazione dello studio di impatto ambientale sulla base del documento da lui proposto .
7. Nellambito delle determinazioni di cui al comma 5, lautorità competente può prevedere, in considerazione della rilevanza del progetto, uno specifico programma per linformazione al pubblico interessato, con particolare riguardo allo svolgimento di inchiesta pubblica, ai sensi dell'art. 15.

Art. 13
(Studio di impatto ambientale)

1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi dell'art.12 e seguenti, deve essere allegato uno studio di impatto ambientale, che ne costituisce parte integrante .
2. Lo studio di impatto ambientale, da predisporsi a cura e spese del proponente, deve essere redatto, in conformità con le indicazioni contenute nell'All.C alla presente legge, da esperti in materia ambientale specificamente competenti nelle discipline afferenti lo studio. Le informazioni richieste devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario, ed attenere strettamente alle caratteristiche specifiche del progetto, nonchè delle componenti dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili .
3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere alle informazioni disponibili presso gli uffici della Pubblica Amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti previsti dall'art. 24 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti, nonchè dalle relative norme di attuazione.
4. Il proponente puó richiedere, fornendone adeguata motivazione, ladozione di cautele idonee alla tutela del segreto scientifico e di impresa, in conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia . In tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto sono comunque trasmessi, in apposito plico separato, allautorità competente, ai fini delle valutazioni relative alla compatibilità ambientale del progetto ai sensi della presente legge, fatto salvo l'obbligo della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione di essi .

CONTINUA


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