NORME PER L'APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
(G.U. n.37 del 12-11-1998)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina, nel rispetto della
Direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla 97/11 CE,
ed altresì della 96/61/CE, nonchè in conformità
con gli indirizzi di cui al Decreto Presidente della
Repubblica, 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento
dell'attuazione dell'art. 40, comma 1 della L. 22 febbraio
1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale, i contenuti e le
procedure per la valutazione di impatto ambientale,
in seguito denominata V.I.A., relativa a progetti
per la realizzazione di opere, impianti e altri interventi
di competenza regionale, anche in attuazione del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e
agli Enti Locali " in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997 n. 59, ai sensi del quale è individuata
altresì l'Autorità competente all'effettuazione
della procedura di V.I.A., in relazione alle specifiche
categorie dei progetti ed interventi, di iniziativa
pubblica e privata.
2.La presente legge definisce inoltre le modalità di
partecipazione della Regione alla procedura di V.I.A.
ogni volta che il progetto coinvolga più Regioni, nonchè
- ove sia prevista - alla procedura di V.I.A. di competenza
statale.
3. I contenuti, le competenze e le procedure di V.I.A.
relative ai progetti di piano ed ai programmi di competenza
regionale sono disciplinati dalla Legge regionale 16
gennaio 1995, n. 5 "Norme per il governo del territorio",
e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.2
(Finalità )
1. La Regione, nell'ambito della programmazione territoriale,
socio-economica, ed ambientale rivolta al perseguimento
di uno sviluppo sostenibile, garantisce che le decisioni
amministrative relative ai progetti ed agli interventi
di cui all'art.1, siano prese nel rispetto delle esigenze
di salvaguardia e tutela :
a) della salute umana, della conservazione delle risorse,
nonchè del miglioramento della qualità della
vita;
b) della protezione e conservazione delle risorse naturali;
c) della sicurezza del territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la procedura di V.I.A.,
nel rispetto dei principi posti dall'art 4, individua,
descrive e valuta preventivamente l'impatto ambientale
dei progetti ed interventi pubblici e privati alla
stessa sottoposti, con riguardo agli effetti sull'ambiente,
inteso come sistema interrelato di risorse naturali
e umane, ed in particolare, sugli esseri umani, la
vegetazione, la fauna, il suolo, il sottosuolo, l'aria,
l'acqua, il clima, le risorse naturali, l'equilibrio
ecologico, l'ambiente edificato, il patrimonio storico,
archeologico, architettonico e artistico, il paesaggio
e l'ambiente socio-economico.
Art.3
(Definizioni)
1. Agli effetti della presente legge si intende con:
a) Impatto ambientale: L'insieme degli effetti diretti
e indiretti, positivi e negativi, a breve ed a lungo
termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi,
indotti sull'ambiente.
b) Studio di impatto ambientale: l'insieme coordinato
degli studi e delle analisi ambientali di un progetto
volto ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti
progressivi, gli impatti specifici e complessi delle
diverse alternative, per definire la soluzione progettuale
e localizzativa ritenuta maggiormente compatibile con
l'ambiente, nonchè i possibili interventi di mitigazione.
c) Progetto: l'insieme degli elaborati tecnici descrittivi
della realizzazione di un'opera, di un impianto o altro
intervento sull'ambiente naturale o sul paesaggio, di
iniziativa pubblica o privata, da redigersi nel rispetto
dei criteri dettati dall'art. 16 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici ", e successive modifiche ed integrazioni, nonchè
del regolamento di attuazione previsto dall'art. 3 della
stessa legge.
d) Autorità competente: la Pubblica Amministrazione
o l'Ente di gestione a cui è affidata l'effettuazione
del procedimento di V.I.A. individuata ai sensi dell'art.
7 .
e) Autorità proponente o committente: il soggetto,
rispettivamente di natura pubblica o privata, in seguito
definito semplicemente il proponente, che predispone
l'iniziativa da sottoporre alla procedura di V.I.A.
f) Pronuncia di compatibilità ambientale: il provvedimento
dell'Autorità competente che contiene il giudizio sulla
compatibilità ambientale di un progetto, opera o altro
intervento.
g) Procedimento per la valutazione dell'impatto ambientale:
linsieme delle diverse fasi procedimentali culminanti
nella pronuncia di impatto ambientale di un progetto,
opera o intervento. Esse comprendono:
1) Procedura di verifica, tesa a valutare la necessità
o meno del ricorso all'effettuazione della V.I.A., in
relazione alle caratteristiche progettuali dell'opera,
impianto o altro intervento.
2) Fase preliminare, meramente eventuale, mediante la
quale il soggetto proponente, in contraddittorio con
l'Autorità competente, individua gli elementi ed i
temi oggetto dello studio di impatto ambientale .
3) Procedura di valutazione, la fase procedimentale
essenziale, finalizzata alla pronuncia di impatto ambientale,
mediante il giudizio di compatibilità o meno dell'opera,
impianto o altro intervento progettato.
h) Sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta
con linguaggio non tecnico a fini divulgativo/conoscitivi,
contenente la descrizione delle opere di cui si tratti.
Essa deve obbligatoriamente fornire le informazioni
ed i dati maggiormente significativi contenuti nello
studio di impatto ambientale, ivi comprese le cartografie
illustrative del progetto, ed essere suscettibile di
agevole riproduzione.
i) Garante dell'informazione: il pubblico dipendente,
diverso dal responsabile del procedimento, incaricato
di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare
linformazione ai cittadini ed alle formazioni sociali,
così da favorirne la partecipazione, e, in particolare
di fornire a chiunque, a richiesta, copia degli atti
depositati ai sensi del comma 1 dell'art. 15, anche
utilizzando le reti telematiche. Il garante è
scelto nellambito dell Ufficio relazioni con il pubblico
previsto dall'art.12 del Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, o nell'ambito delle
strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale
ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 39 Attuazione della Direttiva 90/313/CEE, concernente
la libertà di accesso alle informazioni in materia
ambientale, e, in ogni caso, all'interno della struttura
dell'ente competente.
Art.4
(Procedimento e partecipazione)
1. In base alle norme della presente legge, in tutte
le fasi del procedimento per la valutazione di impatto
ambientale, sono garantiti:
a) lo scambio di informazioni e la consultazione tra
il soggetto proponente e l'autorità competente;
b) l informazione e la partecipazione dei cittadini
al procedimento;
c) la semplificazione, la razionalizzazione ed il coordinamento
delle valutazioni e degli atti autorizzativi in materia
ambientale, da perseguirsi attraverso gli strumenti
e le modalità disciplinate dagli articoli seguenti.
2 L'autorità competente, in attuazione del disposto
di cui al comma 1, garantisce la partecipazione dei
cittadini interessati alle procedure di V.I.A., nelle
forme e con le modalità previste dalla presente legge,
assicurando in particolare lintervento di chiunque
intenda fornire utili elementi conoscitivi e valutativi
concernenti i possibili effetti dellintervento progettato,
tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della
sua localizzazione.
Art.5
(Progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale)
1. I progetti di cui agli allegati A1, A2, ed A3 sono
sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi
dell'art.12 e seguenti.
2. I progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 sono
sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora
ció si renda necessario in esito alla procedura
di verifica disciplinata dall'art.11.
3 Sono comunque sottoposti a valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell'art.12 e seguenti, i progetti
di cui ai commi 1 e 2, ricadenti, anche parzialmente,
all'interno delle aree naturali protette istituite
ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla
L.R.11 aprile 1995, n.49 e delle relative aree contigue,
ovvero allinterno dei siti individuati ai sensi della
direttiva n.92/43/CEE, come siti di importanza comunitaria
(SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero
allinterno di aree interessate da elementi di tutela
delle risorse essenziali così come definiti, commi
1 e 2 dell'art. 2 della L R. n. 5/1995, individuate
dagli strumenti di pianificazione di ogni livello;
in tali casi le soglie dimensionali indicate negli
allegati sono ridotte del 50%.
4 Sono inoltre sottoposti a valutazione di impatto ambientale:
a) i progetti riguardanti modifiche alle opere o impianti
esistenti, qualora ne derivino opere ricomprese negli
Allegati A1, A2, A3 ;
b) i progetti per l ampliamento o la ricostruzione di
impianti di trattamento termico dei rifiuti urbani
e assimilabili, secondo le previsioni del Piano regionale
di gestione dei rifiuti.
5. il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
ha facoltìdi assoggettare a procedura di V.I.A. specifici
progetti, anche in deroga al disposto di cui alla lett.a)
del comma 1 dell'art. 6, qualora il progetto possa influire
in modo rilevante sull'ambiente. In tali casi, la relativa
competenza è attribuita alla Regione.
Art.6
(Casi di esclusione)
1. Sono esclusi dalle procedure di V.I.A. gli interventi
disposti in via durgenza, dall'Autoritì competente,
conformemente con le leggi vigenti, sia per salvaguardare
l'incolumità delle persone da un pericolo imminente,
sia in seguito a calamitè per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza in base all'art. 5 della Legge
24 febbraio 1992, n.225 Istituzione del Servizio nazionale
della protezione civile. Sono inoltre esclusi dalle
procedure di V.I.A. :
a) i progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) i progetti relativi ad opere o interventi destinati
a scopi di difesa nazionale.
TITOLO II
SOGGETTI DEL PROCEDIMENTO
Art.7
(Autorità competente)
1. Sono di competenza regionale tutte le procedure di
V.I.A. relative ai progetti ricompresi nelle tipologie
di cui agli Allegati A1 e B1 alla presente legge, nonchè
quelli di cui al comma 5 dell'art. 5. A tal fine, la
Giunta provvede, con apposita deliberazione, ad assumere
la pronuncia di cui all'art. 19 .
2. Sono di competenza delle Province tutte le procedure
di V.IA. relative ; a) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli
Allegati A2 e B2; b) ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli
Allegati A3 e B3, la cui localizzazione interessi il
territorio di due o più Comuni .
3. Qualora la localizzazione del progetto interessi
il territorio di due o più Province, si considera autorità
competente la Provincia che risulti coinvolta in misura
prevalente, con riguardo agli aspetti territoriali
del progetto, fatto salvo il coinvolgimento dell'altra
o delle altre Province interessate, ai sensi del comma
2 dell'art.8.
4. Sono di competenza dei Comuni, le procedure relative
ai progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli
Allegati A3 e B3, che ricadano interamente nellambito
del territorio del Comune.
5. Sono di competenza degli Enti-Parco regionali le
procedure di V.I.A. relative a tutte le tipologie progettuali
elencate dai commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, allinterno dei parchi medesimi.
Art.8
(Criteri di individuazione delle Amministrazioni interessate
alle procedure di V.I.A.)
1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerate
Amministrazioni interessate, da individuarsi sulla
base dei criteri di cui al comma 3 : a) rispetto alle procedure di V.I.A. di competenza
regionale: le Province, i Comuni e le Comunità Montane
coinvolte nel progetto sottoposto alla procedura; b) rispetto alle procedure di competenza provinciale:
i Comuni e le Comunità montane ricomprese nella relativa
circoscrizione territoriale;
c) rispetto alle procedure di competenza comunale, la
Comunità montana corrispondente.
2. Sono inoltre individuati quali Amministrazioni interessate, i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri,
nulla-osta, autorizzazioni e/o altri atti di assenso,
comunque denominati, riguardanti il progetto determinato,
sottoposto a procedura di V.I.A.
3. Le Amministrazioni interessate di cui al comma 1
sono individuate secondo i seguenti criteri: a) nel caso di opere puntuali, le amministrazioni nel
territorio delle quali sono localizzati lopera o gli
interventi connessi; b) nel caso di opere lineari, le amministrazioni il
cui territorio sia attraversato dallopera e dalle opere
ed interventi connessi.
4. E' facoltà dellautorità competente, nei casi di
impatti ambientali di tipo specifico o di particolare
rilevanza, coinvolgere nella relativa procedura di
V.I.A. altri Enti pubblici che ne facciano espressa
richiesta.
Art. 9
( Strutture operative per la V.I.A. )
1. La Giunta regionale individua, in conformità con
la Legge regionale 7 novembre 1994, n. 81 Recepimento
del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, b. 29. Modifiche
allordinamento della dirigenza e della struttura operativa
regionale, e successive modificazioni ed integrazioni,
le strutture operative competenti per le procedure
di valutazione dellimpatto ambientale di competenza
regionale. Analogamente provvedono, in conformità
con i rispettivi ordinamenti, le Province, i Comuni
e gli Enti - parco regionali, entro 12 mesi dallentrata
in vigore della presente legge .
2. Le strutture individuate ai sensi del comma 1 costituiscono
il supporto organizzativo dell'autorità competente.
Esse provvedono in particolare: a) agli adempimenti connessi all'avvio delle procedure
ed alla fase istruttoria, organizzando il raccordo
con le strutture di supporto tecnico-scientifico e
con i diversi livelli amministrativi ed istituzionali
coinvolti; b) all'attivazione delle fasi di informazione e partecipazione
previste dalla presente legge; c) alla sperimentazione di metodologie e tecniche nella
materia della V.I.A.; d) alla promozione di iniziative atte a diffondere
le conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto ambientale, nonchè alla redazione di
un rapporto annuale sullo stato di avanzamento delle
esperienze di applicazione della V.I.A.; e) agli adempimenti inerenti all'organizzazione delle
conferenze di servizi previste dall'art. 17; f) all'elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi
ed attuativi della presente legge, in collaborazione
con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture
pubbliche competenti; g) allindividuazione di appropriate forme di pubblicizzazione
delle decisioni conclusive delle procedure di V.I.A.,
ulteriori rispetto a quelle previste dalla presente legge con riguardo ai contenuti di esse, alle principali
considerazioni su cui si fondano, nonchè alla
previsione di misure utili per prevenire, ridurre e,
ove possibile, compensare gli effetti ambientali dannosi;
h) alla pubblicazione semestrale sul B.U.R.T. di appositi
registri contenenti: 1) lelenco dei progetti sottoposti a procedura di
verifica, comprensivo del relativo esito; 2) lelenco dei progetti da sottoporre a procedura
di V.I.A., a seguito dellesperimento di quella di verifica.
3. La Giunta regionale informa annualmente il Ministero
dell'Ambiente circa i provvedimenti adottati, i procedimenti
di valutazione di impatto ambientale e lo stato di
definizione delle cartografie e degli strumenti informativi.
A tal fine, le Province, i Comuni e gli Enti-Parco
trasmettono alla Regione i relativi dati inerenti le
procedure di loro competenza.
Art.10
(Supporto tecnico per listruttoria)
1 La Regione, e le altre autorità competenti previste
dai commi 2, 4 e 5 dell'art.7, ai fini dello svolgimento
delle attività tecnico-scientifiche relative all'istruttoria
interdisciplinare di cui all'art.16, possono avvalersi
dell'ARPAT nelle forme e con le modalità previste dall'art.5
della Legge regionale 18 aprile 1995, n.66 "Istituzione
dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
in Toscana ".
Il proponente è tenuto a versare a favore dellautorità
competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa
assegnati, una somma pari allo 0,5 per mille del valore
complessivo delle opere da realizzare; il versamento
deve essere effettuato dal proponente entro 30 giorni
dall'avvio del procedimento, ai sensi del comma 5 dell'art.
14.
TITOLO III
PROCEDURE Art.11
(Procedura di verifica)
1. Sono sottoposti alla procedura di verifica, sulla
base dei criteri definiti ai sensi della lettera a)
comma 1 dell'art.22:
a) i progetti ricompresi negli Allegati B1, B2 e B3;
b) i progetti relativi ad interventi di modifica di
opere o impianti esistenti, qualora ne derivino opere
rientranti nelle tipologie elencate dagli Allegati
B1, B2 e B3;
c) i progetti riguardanti modifiche sostanziali ad opere
o impianti già autorizzati, realizzati o in fase di
realizzazione, che siano ricompresi nelle tipologie
di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, suscettibili
di provocare notevoli ripercussioni sull'ambiente;
d) i progetti ricompresi nelle tipologie di cui agli
allegati A1, A2, A3, finalizzati esclusivamente od
essenzialmente allo sviluppo ed al collaudo di nuovi
metodi o prodotti, qualora la durata prevista per l'operatività
degli stessi non sia superiore a due anni .
2. Il proponente richiede, con apposita domanda all'autorità
competente, l'attivazione della procedura di verifica. A tal fine allega alla domanda : a) il progetto preliminare dell'opera, impianto, o altro
intervento, corredato altresì da uno specifico
studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali
dell'opera o altro intervento progettato, e sulle misure
necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale; b) una specifica relazione che dia conto della conformità
del progetto preliminare con le norme ambientali e
paesaggistiche, nonchè con i vigenti piani e programmi
territoriali ed ambientali; c) una relazione descrittiva che evidenzi le motivazioni,
le finalità, le alternative di localizzazione, nonchè
gli interventi alternativi ipotizzabili ; d) ogni altro documento utile ai fini dell'applicazione
degli elementi di verifica di cui all'All. D 3. Contestualmente agli adempimenti di cui al comma
2, il proponente provvede al deposito degli elaborati
sopra specificati presso le strutture operative individuate
ai sensi dell'art.9, e presso le Amministrazioni interessate
di cui all'art.8. 4 Le strutture operative accertano, entro 15 giorni,
la completezza degli elaborati presentati dal proponente,
provvedendo, ove ne ravvisino la necessità, a richiedere,
entro i successivi 15 giorni, non ulteriormente prorogabili,
le integrazioni ed i chiarimenti opportuni. La richiesta
di integrazione interrompe i termini del procedimento.
5 Le strutture operative, sulla base degli elementi
indicati nell'All. D alla presente legge, acquisiti
i pareri delle Amministrazioni di cui all'art. 8, concludono
l'istruttoria entro 30 giorni dal deposito della domanda,
fatta salva la proroga disposta ai sensi del comma
4, con la redazione di un rapporto contenente la proposta
di sottoposizione o meno del progetto alla procedura
di V.I.A .
6 L'autorità competente delibera in merito alla sottoposizione
del progetto alla procedura di V.I.A., provvedendo
a comunicare al proponente la relativa decisione, fatta
salva la proroga disposta ai sensi del comma 4, entro
60 giorni dal deposito di cui al comma 2.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, in assenza
di determinazioni da parte dell'autorità competente,
il progetto interessato si intende escluso dalla procedura
di V.I.A.
8. L'autorità competente pu&ò subordinare l'esclusione
del progetto dalla procedura di V.I.A. a specifiche
prescrizioni finalizzate alleliminazione e/o alla mitigazione
degli impatti sfavorevoli sullambiente, alle quali
il proponente à tenuto ad adeguarsi nelle fasi
della progettazione successive a quella preliminare; può inoltre sottoporre la realizzazione del
progetto a specifica azione di monitoraggio, da effettuarsi
nel tempo e con le modalità stabilite.
9. Nei casi di cui al comma 8, l'autorità competente
provvede altresì alla individuazione dell'ente
od organo tecnico competente al controllo delladempimento
delle prescrizioni date, nonchè al monitoraggio
previsto, che è tenuto a trasmettere allautorità
competente idonea certificazione di conformità dell'opera
realizzata .
10. Qualora l'autorità competente decida la sottoposizione
a procedura di V.I.A. del progetto presentato, si applicano
le disposizioni di cui all art.12 e seguenti .
11 Per i progetti di cui al comma 1 è data facoltà
al Consiglio Regionale di determinare, con propria
deliberazione, criteri e/o condizioni di esclusione
dalla procedura, per specifiche tipologie progettuali
e per particolari situazioni ambientali e/o territoriali,
da individuarsi sulla base degli elementi di cui allallegato
D.
Art.12
(Procedura per la fase preliminare)
1. Il proponente di un progetto da sottoporre a procedura
di V.I.A. ai sensi dell'art. 5, ha facoltà di richiedere
l'avvio di una fase preliminare .
2. Ai fini di cui al comma 1, il proponente presenta
all'Autorità competente apposita domanda, corredata
da un elaborato che, sulla base della identificazione
degli impatti ambientali attesi, configuri uno specifico
piano di lavoro finalizzato : a) alla puntuale individuazione dei contenuti dello
studio di impatto ambientale, da effettuarsi sulla
base di quelli elencati dall'All. C alla presente legge; b) alla individuazione delle Amministrazioni interessate
di cui all'art. 8, nonchè degli elaborati necessari
ai fini delle eventuali intese, concessioni, autorizzazioni,
pareri, nulla - osta ed altri atti di assenso comunque
denominati, necessari per la realizzazione del progetto
proposto .
3. La domanda di avvio della fase preliminare, corredata
dal piano di lavoro previsto dal comma 2, è depositata,
oltre che presso le strutture di cui all'art.9, presso
le Amministrazioni interessate di cui all'art.8. Qualora
il progetto sia stato sottoposto alla procedura di
verifica ai sensi dell'art.11, il proponente ha facoltà
di rinviare alla documentazione già presentata in
quella fase, ed in possesso dellAmministrazione .
4. Le strutture operative effettuano l'istruttoria della
domanda proposta ai sensi dei commi precedenti e, sentite
le Amministrazioni interessate e le altre comunque
competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri, e
altri atti di assenso, redigono apposito documento, da utilizzare per le valutazioni conseguenti dellautorità
competente di cui ai successivi commi.
5. L'autorità competente verifica, in contraddittorio
con il proponente, la congruità o meno del documento
di cui al comma 4 e, previa valutazione degli elementi
emersi dal contraddittorio, delibera in merito ad esso,
entro 60 giorni dal deposito della domanda di cui al
comma 3, provvedendo, entro i successivi 30 giorni,
alla comunicazione della decisione al proponente ed
alle Amministrazioni interessate .
6. Decorsi 90 giorni dal deposito della domanda di cui
al comma 3, in assenza di determinazioni dellautorità
competente, il proponente puó procedere alla
elaborazione ed alla presentazione dello studio di
impatto ambientale sulla base del documento da lui
proposto .
7. Nellambito delle determinazioni di cui al comma 5,
lautorità competente può prevedere, in considerazione
della rilevanza del progetto, uno specifico programma
per linformazione al pubblico interessato, con particolare
riguardo allo svolgimento di inchiesta pubblica, ai
sensi dell'art. 15.
Art. 13
(Studio di impatto ambientale)
1. Ai progetti sottoposti alla procedura di impatto
ambientale ai sensi dell'art.12 e seguenti, deve essere
allegato uno studio di impatto ambientale, che ne costituisce
parte integrante .
2. Lo studio di impatto ambientale, da predisporsi a
cura e spese del proponente, deve essere redatto, in
conformità con le indicazioni contenute nell'All.C
alla presente legge, da esperti in materia ambientale
specificamente competenti nelle discipline afferenti
lo studio. Le informazioni richieste devono essere
coerenti con il grado di approfondimento progettuale
necessario, ed attenere strettamente alle caratteristiche
specifiche del progetto, nonchè delle componenti
dell'ambiente suscettibili di subire pregiudizio dalla
realizzazione di esso, anche in relazione alla localizzazione,
tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione
disponibili .
3. Ai fini della predisposizione dello studio, il proponente
e gli esperti da lui incaricati hanno facoltà di accedere
alle informazioni disponibili presso gli uffici della
Pubblica Amministrazione, nel rispetto ed entro i limiti
previsti dall'art. 24 della Legge 7 Agosto 1990, n.
241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9 Disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di accesso agli atti,
nonchè dalle relative norme di attuazione.
4. Il proponente puó richiedere, fornendone adeguata
motivazione, ladozione di cautele idonee alla tutela
del segreto scientifico e di impresa, in conformità
con le vigenti disposizioni di legge in materia . In
tal caso, i dati e le informazioni coperte da segreto
sono comunque trasmessi, in apposito plico separato,
allautorità competente, ai fini delle valutazioni
relative alla compatibilità ambientale del progetto
ai sensi della presente legge, fatto salvo l'obbligo
della riservatezza ed il relativo divieto di divulgazione
di essi .
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