Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE DEL 3 NOVEMBRE 1998 N. 78
TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI.

CONTINUA

ARTICOLO 18
(Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza)

1. La durata dell'autorizzazione, determinata dal Comune in relazione alla dimensione dell'area, alla qualità del giacimento, alle condizioni geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti, non puó superare i 20 anni.
2. Fino all'esaurimento del giacimento esistente all'interno dell'area di cava puó essere richiesto, almeno sei mesi prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava allegando il progetto di cui all'art. 12 comma 2.
3. Al rinnovo dellautorizzazione si applica la procedura dell'art. 13.
4. Alla scadenza dellautorizzazione, ove la stessa non sia stata rinnovata, devono cessare tutti i lavori di coltivazione.
5. Comporta decadenza dellautorizzazione: a) la perdita della disponibilità del bene da parte del titolare dellautorizzazione; b) linadempimento delle prescrizioni fissate a pena di decadenza dal provvedimento autorizzativo, nonchè la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato o che determinino situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni; c) il trasferimento dellautorizzazione senza comunicazione al Comune; d) la sospensione dellattività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza che sia stata data relativa comunicazione al Comune che ha rilasciato lautorizzazione.
6. Il Comune accerta, anche tramite le strutture preposte alla vigilanza, fatti che comportano decadenza con facoltà di sospendere in via cautelativa lattività e li notifica al trasgressore; conseguentemente il Comune adotta il provvedimento di decadenza entro i successivi trenta giorni, ove non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni o queste non siano state presentate entro i venti giorni successivi alla notifica.
7. Il Comune utilizza la fideiussione prestata per lesecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo laccertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione e posti a carico dellimprenditore.

ARTICOLO 19
(Permesso di ricerca)

1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla ricerca di materiali di cava o torbiera deve chiedere il permesso al Comune territorialmente interessato.
2. La domanda di permesso di ricerca è corredata dai seguenti elaborati: a) planimetria indicante larea di ricerca; b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano gli scopi della ricerca, il titolo per richiedere il permesso, i vincoli e le limitazioni díuso presenti nel territorio interessato e i criteri da adottarsi per il loro rispetto; c) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idreogiologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento; d) programma dei lavori con indicazione dei mezzi da adoperare e degli interventi di risistemazione dell'area.
3. Si applicano, anche per le domande di ricerca e il procedimento di rilascio, le disposizioni dell'art. 12 commi 3, 4 e 5 e dell'art. 13.
4. Il permesso di ricerca contiene: a) la delimitazione del territorio oggetto del permesso; b) lindicazione dei mezzi da adoperarsi; c) lobbligo di risistemazione dell'area; d) il termine di validità del permesso, comunque non superiore a 2 anni non prorogabili; e) le prescrizioni per lo svolgimento dellattività di ricerca e per la conseguente risistemazione; f) gli estremi di garanzia fideiussoria definita dal Comune per il puntuale adempimento degli obblighi connessi alla ricerca e al ripristino.
5. In caso di esito positivo della ricerca relativa ai materiali di cui all'art. 2, il ricercatore presenta al Comune le risultanze della ricerca stessa e la contestuale istanza di inserimento dell'area individuata nelle risorse del PRAER
6. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione di cui al comma 5, inoltra listanza alla Regione allegando il proprio parere in merito.

Titolo IV
FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 20
(Competenza e procedure per il rilascio dellautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico)

1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dellautorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere sono esercitate dalle Province, ferme restando le competenze attribuite in materia agli Enti Parco dalla legislazione vigente e quanto di competenza regionale ai sensi dell'art. 21 comma 3.
2. Per le aree sottoposte a vincolo idrogeologico, il rilascio del permesso di ricerca o dellautorizzazione alla coltivazione di cave o torbiere è subordinato al rilascio ancorchè contestuale dellautorizzazione ai fini del vincolo. Lautorizzazione ai fini del vincolo non ha limiti temporali.
3. Lautorizzazione ai fini del vincolo viene acquisita nella conferenza di servizi di cui al terzo comma dell'art. 13.
4. Nei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) il progetto di risistemazione ambientale dovrà prevedere il ripristino del bosco; lautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico potrà prevedere specie forestali maggiormente compatibili con lassetto ambientale derivante dalla risistemazione.

Titolo V
DISCIPLINA DELLATTIVITà DI CAVA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 21
(Cave di prestito)

1. La disciplina di cui al presente titolo concerne le procedure per lindividuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate anche parzialmente sul territorio toscano.
2. Lautorizzazione allesercizio dellattività estrattiva è soggetta alle speciali procedure di cui al presente titolo.
3. Le autorizzazioni allesercizio dellattività estrattiva e ai fini dei vincoli idrogeologico e paesaggistico, sono di competenza regionale, in deroga alla legislazione vigente, se relative alla realizzazione di opere pubbliche di interesse statale e regionale.

Capo II
CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE

ARTICOLO 22
(Definizione e disciplina delle competenze regionali)

1. Sono considerate cave di prestito per opere pubbliche di interesse statale e regionale le cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche localizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) o per effetto di accordi di programma Stato-Regione e le cave necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale realizzate direttamente o attraverso lattribuzione di competenze agli enti locali territoriali.
2. La realizzazione di opere pubbliche díinteresse statale e regionale, comprese le relative cave di prestito, nelle aree naturali protette è consentita anche in deroga ad atti di pianificazione ambientale, ove lopera sia prevista in atti di programmazione o pianificazione approvati dal Consiglio Regionale e previa pronuncia positiva díimpatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente. La deroga non si applica nelle aree in cui sono istituiti parchi regionali, provinciali o riserve naturali.
3. Lesercizio dellattività estrattiva non puoí avere una durata superiore alla realizzazione dellopera cui la cava stessa è finalizzata; tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dellopera pubblica.

ARTICOLO 23
(Progetto per lindividuazione dei siti di cava di prestito)

1. Il progetto dellopera pubblica è corredato da un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività connesse alla realizzazione dellopera stessa nonchè dei residui recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del consumo ordinario.
2. Qualora non siano sufficienti i materiali reperibili ai sensi del comma 1, il progetto definitivo dellopera pubblica, ferme restando le procedure di V.I.A., è altresií corredato da uno specifico progetto che individua i siti di cava di prestito per la realizzazione dellopera localizzati di norma nelle aree a destinazione agricola esterne ai perimetri di cava individuati dagli atti della pianificazione dellattività estrattiva, privilegiando ipotesi di recupero produttivo di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.
3. Gli elaborati progettuali per lindividuazione dei siti di cava sono: a) una planimetria con curve di livello in scala 1:10.000 con lubicazione delle aree interessate dallescavazione, comprensiva delle discariche temporanee, della localizzazione degli impianti di lavorazione dei materiali estratti e della viabilità di accesso, con evidenziato il loro inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle caratteristiche del territorio; b) un piano di coltivazione, corredato da planimetria e sezioni idonee per raffigurare le fasi di coltivazione e lassetto che il terreno verrà ad assumere in conseguenza; c) un progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica da attuarsi, contestualmente alla coltivazione, nelle aree non più soggette ad attività estrattiva. Tale progetto deve prevedere le opere di drenaggio delle aree interessate, gli interventi di sistemazione vegetazionale e le altre opere che si rendessero necessarie, con lindicazione delle metodologie e dei tempi di risistemazione; il progetto di risistemazione ambientale e paesaggistica è corredato da un dettagliato computo metrico-estimativo per la determinazione dei costi di ripristino ai fini della valutazione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 27, comma 4; d) la designazione del direttore dei lavori; e) una relazione che contenga gli elementi giustificativi: - della compatibilità delle scelte con le caratteristiche paesaggistico-ambientali e con luso delle risorse essenziali ai sensi della LR n. 5/1995; - della idoneità dei materiali da estrarre in relazione alle caratteristiche qualitative dellopera da realizzare; - del dimensionamento idoneo alla completa realizzazione dellopera; f) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche con relativi elaborati grafici, e sui tempi di realizzazione delle varie fasi di coltivazione.

ARTICOLO 24
(Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione)

1. Il progetto per rindividuazione dei siti di cava unitamente alla domanda di autorizzazione allattività estrattiva è trasmesso al Presidente della Giunta Regionale e per conoscenza al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia territorialmente interessati. 2. Ove necessario contestualmente alla domanda di cui al comma precedente sono presentate le domande di autorizzazione, ai fini del vincolo idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.DL 3267/1923 e di autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del DPR 24 luglio 1977 n. 616).
3. La domanda ai fini del vincolo idrogeologico è pubblicata a cura del Comune interessato con avviso allalbo pretorio depositata per i 15 giorni successivi dalla data dellavviso ai fini di consentire la presentazione di osservazioni e opposizioni nel periodo di deposito. 4. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di localizzazione e delle altre domande di autorizzazione la Provincia ed i Comuni interessati trasmettono alla Regione eventuali proprie osservazioni in merito, oltre a quelle ricevute a seguito della pubblicazione.

ARTICOLO 25
(Autorizzazione alle indagini preliminari)

1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di cui all'art. 23, sia necessario effettuare indagini preliminari, lautorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità) è rilasciata dal Comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente. 2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al Comune e deve essere corredata da: a) planimetria in scala 1:10.000, indicante larea di indagine; b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini; c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area. 3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dallatto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari è comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprietà altrui.

ARTICOLO 26
(Nucleo di valutazione)

1. Su ciascun progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e ciascuna domanda di autorizzazione presentati ai sensi dell'art. 24, esprime il proprio parere lapposito Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Regionale. 2. Il Nucleo di Valutazione è integrato per lesame di ciascun progetto da tecnici designati dal Comune nel cui territorio ricade la specifica cava di prestito. 3. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione possono essere invitati progettisti, esperti e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche.

ARTICOLO 27
(Approvazione del progetto ed autorizzazione)

1. La Giunta Regionale, sulla base dellistruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 26, e viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia lautorizzazione allattività estrattiva e, ove prevista, lautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e lautorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. 2. Lautorizzazione puoí essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dellopera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza, da parte del soggetto proponente lopera pubblica o del soggetto realizzatore, la disponibilità dell'area puoí essere ottenuta anche con il provvedimento reso dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della l. 2359/1865. 3. Il titolare dellautorizzazione è soggetto al versamento del contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4. 4. Lautorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune interessato per le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica necessarie da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza da parte del soggetto autorizzato. 5. Il decreto di autorizzazione adottato dalla Regione è trasmesso al richiedente ed in copia al Comune interessato e ai proprietari delle aree. Ove lautorizzazione sia rilasciata anche ai fini del vincolo paesaggistico, il decreto è trasmesso anche al Ministero dellAmbiente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dellAmbiente e norme in materia di danno ambientale).

ARTICOLO 28
(Disposizioni di carattere eccezionale)

1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree estrattive individuate dal Piano delle Attività Estrattive e dagli strumenti urbanistici vigenti, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale.

Capo III
CAVE DI PRESTITO PER OPERE DíINTERESSE LOCALE

ARTICOLO 29
(Cave di prestito per opere pubbliche di interesse locale)

1. Il Comune competente per territorio puoí autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse statale e regionale nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) sia dimostrata la necessità della cava di prestito verificando che: - il vigente Piano delle Attività Estrattive non preveda aree idonee e funzionali per la realizzazione dellopera a cui è finalizzata; - non risultino utilizzabili cave in esercizio; - non sia possibile il ricorso alla utilizzazione dei materiali recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2; b) sia data la priorità, nellindividuazione del sito della cava di prestito, ad eventuali recuperi produttivi di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità; c) la necessità di ricorrere alla cava di prestito sia dimostrata nel progetto appaltabile dellopera pubblica, o tramite specifica variante al progetto in corso díopera, evidenziando la quantità e la qualità dei materiali necessari per lopera stessa e i criteri localizzativi seguiti; d) tra gli elaborati costitutivi il progetto díopera pubblica o di variante in corso díopera sia compreso il progetto di coltivazione e ripristino della cava di prestito per le quantità strettamente necessarie alla realizzazione dellopera e comunque per una superficie di cava non eccedente metri quadrati cinquemila. 2. La durata delle autorizzazioni non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dellopera pubblica connessa. 3. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dellopera pubblica.

Titolo
VI FUNZIONI DI POLIZIA DELLE CAVE E TORBIERE, VIGILANZA E SANZIONI

ARTICOLO 30
(Funzioni di polizia e vigilanza)

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sullapplicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5. 2. I Comuni esercitano altresií la vigilanza sullattività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizione dellautorizzazione allescavazione, dellautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche con la collaborazione della Provincia e dellautorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti. 3. Il titolare dellautorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dal Comune gli strumenti necessari per ispezionare i lavori. 4. La vigilanza sullapplicazione delle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori, in materia di cave e torbiere, è esercitata dallAzienda Sanitaria Locale, competente per territorio. 5. Sono fatte salve le competenze degli Enti Parco previste dalla normativa vigente. 6. La Regione promuove e incentiva forme anche permanenti di collaborazione fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di migliorare le attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate.

ARTICOLO 31
(Sanzioni)

1. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15, comporta: a) laumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) laumento del contributo in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) laumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano. 3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune dispone la sospensione dellattività e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 4. La coltivazione di cave e torbiere in carenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 100 milioni. 5. La coltivazione di cave e torbiere in difformità dallautorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni. 6. La coltivazione di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta lobbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza. In caso di mancata esecuzione dellordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, il Comune provvede allattuazione delle stesse con recupero delle spese ai sensi del RD 639/1910. 7. La violazione ai disposti del primo comma e del secondo comma dell'art. 16 comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000.

Titolo VII
MINIERE

ARTICOLO 32
(Funzioni Amministrative)

1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite dall'art. 34 del DLgs. 112/1998 nonchè le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali.

ARTICOLO 33
(Permessi di ricerca e concessioni minerarie)

1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). 2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dellinteresse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio definite dall'art. 2 della LR 5/1995, ai vincoli e alle limitazioni díuso del territorio interessato e all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire lutilizzazione del giacimento minerario. 3. Alle domande di permesso di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonchè il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con lattività di ricerca o coltivazione mineraria. 4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata allammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per lammontare delle opere realizzate. 5. La Giunta Regionale potrà disciplinare le modalità di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da allegare alle domande tramite istruzioni tecniche. 6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all'art. 32 rimangono in vigore fino, alla scadenza fissata nei singoli atti, semprechè non si presentino motivi di decadenza.

ARTICOLO 34
(Tariffe e canoni)

1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato. 2. La Giunta Regionale determina altresií i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerari solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato. 3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dellestensione del territorio interessato e dellentità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari.

Titolo VIII
INTERVENTI DIVERSI DALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

ARTICOLO 35
(Estrazioni dai corsi dacqua)

1. Nei corsi dacqua e nel demanio fluviale e lacuale regionali l'estrazione di materiali inerti è consentita esclusivamente per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo.

ARTICOLO 36
(Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)

1. Sono escluse dallambito di applicazione della presente legge le attività relative a bonifiche agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui, messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di terra in genere consistenti nel semplice trasferimento di materiale allinterno del fondo o dei fondi contigui, ancorchè di proprietà diverse, o che diano origine a materiali di risulta da conferire in discarica pubblica o in piazzali di stoccaggio pubblici.
2. Il conferimento nei piazzali di stoccaggio pubblici di materiali di risulta accettati per essere riutilizzati tal quali è gratuito.
3. I materiali conferiti potranno essere riutilizzati dal Comune, o messi a disposizione dal Comune stesso, previo eventuale idoneo trattamento, per la realizzazione di opere pubbliche.

CONTINUA

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