| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato | |
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Commissione Normativa in collaborazione con |
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| LEGGE REGIONALE DEL 3 NOVEMBRE 1998 N. 78 |
| TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI. CONTINUA ARTICOLO 18(Durata dell'autorizzazione e cause di decadenza) 1. La durata dell'autorizzazione, determinata dal
Comune in relazione alla dimensione dell'area,
alla qualità del giacimento, alle condizioni
geologiche ed ambientali e agli investimenti previsti,
non puó superare i 20 anni. ARTICOLO 19 1. Chiunque intenda procedere a lavori rivolti alla
ricerca di materiali di cava o torbiera deve chiedere
il permesso al Comune territorialmente interessato. Titolo IV ARTICOLO 20 1. Le funzioni amministrative concernenti il rilascio dellautorizzazione, ai fini del vincolo
idrogeologico, per la ricerca e la coltivazione
di cave e torbiere sono esercitate dalle Province, ferme restando le competenze attribuite in materia
agli Enti Parco dalla legislazione vigente e quanto
di competenza regionale ai sensi dell'art. 21 comma
3.
Titolo V
Capo I
ARTICOLO 21
1. La disciplina di cui al presente titolo concerne
le procedure per lindividuazione dei siti di cava di prestito, in quanto necessari alla realizzazione di opere pubbliche, localizzate anche parzialmente
sul territorio toscano. Capo II ARTICOLO 22 1. Sono considerate cave di prestito per opere
pubbliche di interesse statale e regionale le cave necessarie per la realizzazione di opere pubbliche
localizzate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
localizzazione delle opere di interesse statale) o
per effetto di accordi di programma Stato-Regione e le cave necessarie alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale realizzate
direttamente o attraverso lattribuzione di competenze
agli enti locali territoriali. ARTICOLO 23 1. Il progetto dellopera pubblica è
corredato da un piano di utilizzazione dei materiali di risulta provenienti dalle attività
connesse alla realizzazione dellopera stessa nonchè
dei residui recuperabili assimilabili di cui all'art.
2 comma 2 e dei materiali prelevabili dalle attività estrattive in esercizio, senza pregiudizio del
consumo ordinario. ARTICOLO 24 1. Il progetto per rindividuazione dei siti di cava
unitamente alla domanda di autorizzazione allattività estrattiva è trasmesso al Presidente
della Giunta Regionale e per conoscenza al Sindaco del Comune ed al Presidente della Provincia
territorialmente interessati. 2. Ove necessario contestualmente alla domanda di cui al comma precedente sono presentate
le domande di autorizzazione, ai fini del vincolo
idrogeologico di cui agli artt. 1 e 7 del r.DL
3267/1923 e di autorizzazione ai fini del vincolo
paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali)
e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 27
giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti
per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del DPR 24 luglio
1977 n. 616). ARTICOLO 25 1. Nel caso in cui, per la redazione del progetto di cui all'art. 23, sia necessario effettuare indagini preliminari, lautorizzazione ad introdursi nelle proprietà private, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità) è rilasciata dal Comune territorialmente interessato, su istanza del soggetto proponente. 2. La richiesta di autorizzazione, di cui al comma precedente, è rivolta al Comune e deve essere corredata da: a) planimetria in scala 1:10.000, indicante larea di indagine; b) relazione tecnico-illustrativa sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, vegetazionali paesaggistiche dei luoghi oggetto delle indagini; c) programma dei lavori con la descrizione dettagliata dei metodi e dei mezzi di indagine che verranno impiegati e degli interventi di risistemazione dell'area. 3. Le indagini preliminari autorizzate ai sensi del comma 1, devono essere eseguite nei limiti e con le cautele prescritte dallatto di autorizzazione. Chi esegue le indagini preliminari è comunque obbligato a risarcire qualunque danno arrecato alla proprietà altrui. ARTICOLO 26 1. Su ciascun progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e ciascuna domanda di autorizzazione presentati ai sensi dell'art. 24, esprime il proprio parere lapposito Nucleo di Valutazione nominato dalla Giunta Regionale. 2. Il Nucleo di Valutazione è integrato per lesame di ciascun progetto da tecnici designati dal Comune nel cui territorio ricade la specifica cava di prestito. 3. Alle riunioni del Nucleo di Valutazione possono essere invitati progettisti, esperti e tecnici delle Amministrazioni Pubbliche. ARTICOLO 27 1. La Giunta Regionale, sulla base dellistruttoria tecnica e del parere del Nucleo di Valutazione di cui all'art. 26, e viste le eventuali osservazioni della Provincia e dei Comuni interessati, approva il progetto di individuazione dei siti di cava di prestito e rilascia lautorizzazione allattività estrattiva e, ove prevista, lautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e lautorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. 2. Lautorizzazione puoí essere trasferita, su richiesta del soggetto proponente, al soggetto realizzatore dellopera pubblica. Ove non sia stata conseguita in precedenza, da parte del soggetto proponente lopera pubblica o del soggetto realizzatore, la disponibilità dell'area puoí essere ottenuta anche con il provvedimento reso dal Comune ai sensi e per gli effetti degli artt. 64 e segg. della l. 2359/1865. 3. Il titolare dellautorizzazione è soggetto al versamento del contributo di cui all'art. 15 commi 3 e 4. 4. Lautorizzazione è rilasciata previa prestazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune interessato per le opere di sistemazione ambientale e paesaggistica necessarie da realizzarsi al termine della coltivazione in caso di inadempienza da parte del soggetto autorizzato. 5. Il decreto di autorizzazione adottato dalla Regione è trasmesso al richiedente ed in copia al Comune interessato e ai proprietari delle aree. Ove lautorizzazione sia rilasciata anche ai fini del vincolo paesaggistico, il decreto è trasmesso anche al Ministero dellAmbiente ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dellAmbiente e norme in materia di danno ambientale). ARTICOLO 28 1. In caso di gravi calamità naturali la Giunta Regionale può autorizzare la coltivazione di giacimenti di cava al di fuori delle aree estrattive individuate dal Piano delle Attività Estrattive e dagli strumenti urbanistici vigenti, in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, per il tempo e le quantità strettamente necessarie alle esigenze di carattere eccezionale. Capo III ARTICOLO 29 1. Il Comune competente per territorio puoí autorizzare una cava di prestito per il reperimento di materiali finalizzati esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche diverse da quelle di interesse statale e regionale nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) sia dimostrata la necessità della cava di prestito verificando che: - il vigente Piano delle Attività Estrattive non preveda aree idonee e funzionali per la realizzazione dellopera a cui è finalizzata; - non risultino utilizzabili cave in esercizio; - non sia possibile il ricorso alla utilizzazione dei materiali recuperabili assimilabili di cui all'art. 2 comma 2; b) sia data la priorità, nellindividuazione del sito della cava di prestito, ad eventuali recuperi produttivi di cave dismesse, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità; c) la necessità di ricorrere alla cava di prestito sia dimostrata nel progetto appaltabile dellopera pubblica, o tramite specifica variante al progetto in corso díopera, evidenziando la quantità e la qualità dei materiali necessari per lopera stessa e i criteri localizzativi seguiti; d) tra gli elaborati costitutivi il progetto díopera pubblica o di variante in corso díopera sia compreso il progetto di coltivazione e ripristino della cava di prestito per le quantità strettamente necessarie alla realizzazione dellopera e comunque per una superficie di cava non eccedente metri quadrati cinquemila. 2. La durata delle autorizzazioni non potrà essere superiore ad un anno e potrà essere prorogata solo per il tempo necessario alla realizzazione dellopera pubblica connessa. 3. Tutto il materiale escavato deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione dellopera pubblica. Titolo ARTICOLO 30 1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni amministrative in materia di vigilanza sullapplicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, ivi comprese le cave di prestito, salvo quanto previsto ai commi 4 e 5. 2. I Comuni esercitano altresií la vigilanza sullattività di cava in ordine al rispetto dei contenuti e delle prescrizione dellautorizzazione allescavazione, dellautorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, anche con la collaborazione della Provincia e dellautorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, adottando i conseguenti provvedimenti. 3. Il titolare dellautorizzazione è tenuto a mettere a disposizione dei funzionari incaricati dal Comune gli strumenti necessari per ispezionare i lavori. 4. La vigilanza sullapplicazione delle norme di sicurezza e di salute dei lavoratori, in materia di cave e torbiere, è esercitata dallAzienda Sanitaria Locale, competente per territorio. 5. Sono fatte salve le competenze degli Enti Parco previste dalla normativa vigente. 6. La Regione promuove e incentiva forme anche permanenti di collaborazione fra i soggetti di cui al presente articolo al fine di migliorare le attività di vigilanza e di controllo finalizzate alla tutela ambientale e alla sicurezza e salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate. ARTICOLO 31 1. Il mancato versamento, nei termini di legge, dei contributi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15, comporta: a) laumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) laumento del contributo in misura pari al 30 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) laumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano. 3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune dispone la sospensione dellattività e provvede alla riscossione ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). 4. La coltivazione di cave e torbiere in carenza di autorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 100 milioni. 5. La coltivazione di cave e torbiere in difformità dallautorizzazione comporta a carico del trasgressore la sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni. 6. La coltivazione di cave e torbiere senza la prescritta autorizzazione comporta lobbligo di risarcimento dei danni e della esecuzione, a cura e spese del trasgressore, dei lavori di sistemazione ambientale dell'area coltivata, stabiliti dal Comune entro il termine dal medesimo fissato, con ordinanza. In caso di mancata esecuzione dellordine di eseguire le opere di sistemazione ambientale, il Comune provvede allattuazione delle stesse con recupero delle spese ai sensi del RD 639/1910. 7. La violazione ai disposti del primo comma e del secondo comma dell'art. 16 comporta la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000. Titolo VII ARTICOLO 32 1. La Giunta Regionale esercita tutte le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi, appartenenti alla categoria miniere di cui all'art. 2 del RD 1443/1927 e successive modificazioni e integrazioni, conferite dall'art. 34 del DLgs. 112/1998 nonchè le funzioni relative ai gas non combustibili non conservate dallo Stato, mediante strutture organizzative regionali. ARTICOLO 33 1. La Giunta Regionale conferisce i permessi di ricerca e le concessioni minerarie relative ai minerali solidi e ai gas non combustibili applicando, per quanto compatibile, la disciplina dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). 2. Per il riconoscimento della presenza e della coltivabilità del giacimento minerario, quale presupposto per la concessione mineraria, la Giunta Regionale verifica la effettiva rilevanza dellinteresse pubblico rappresentato dalla utilizzazione del giacimento in rapporto alla tutela e valorizzazione delle risorse essenziali del territorio definite dall'art. 2 della LR 5/1995, ai vincoli e alle limitazioni díuso del territorio interessato e all'incidenza dell'estrazione mineraria rispetto alla movimentazione degli altri materiali necessaria per consentire lutilizzazione del giacimento minerario. 3. Alle domande di permesso di ricerca e di concessione mineraria deve essere allegato anche un progetto di risistemazione dell'area interessata dagli interventi per la sua ricomposizione ambientale compreso lo smantellamento degli impianti e delle attrezzature con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, nonchè il progetto delle eventuali opere di urbanizzazione primaria necessarie e quelle di allacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con lattività di ricerca o coltivazione mineraria. 4. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie sono soggetti a prestazione preventiva di garanzia fideiussoria commisurata allammontare complessivo degli interventi descritti al comma 3, come risultanti da perizia di stima allegata alla domanda, che potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per lammontare delle opere realizzate. 5. La Giunta Regionale potrà disciplinare le modalità di formulazione delle domande per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati da allegare alle domande tramite istruzioni tecniche. 6. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie rilasciati anteriormente alla decorrenza delle funzioni regionali di cui all'art. 32 rimangono in vigore fino, alla scadenza fissata nei singoli atti, semprechè non si presentino motivi di decadenza. ARTICOLO 34 1. La Giunta Regionale determina le tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti di autorizzazioni, verifiche, collaudi relativamente alla ricerca e coltivazione di minerali solidi e dei gas non combustibili, nei limiti massimi definiti dallo Stato. 2. La Giunta Regionale determina altresií i diritti, i canoni e i contributi dovuti dai titolari dei permessi e delle concessioni per i minerari solidi e dei gas non combustibili nei limiti massimi definiti dallo Stato. 3. Per la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 1 e 2 la Giunta Regionale tiene conto delle tipologie dei minerali, dellestensione del territorio interessato e dellentità degli adempimenti regionali di analisi, verifica e controllo necessari. Titolo VIII ARTICOLO 35 1. Nei corsi dacqua e nel demanio fluviale e lacuale regionali l'estrazione di materiali inerti è consentita esclusivamente per interventi pubblici di difesa e sistemazione idraulica, ai sensi della vigente disciplina in materia di polizia delle acque e di difesa del suolo. ARTICOLO 36
1. Sono escluse dallambito di applicazione della presente
legge le attività relative a bonifiche
agrarie, realizzazione di invasi per scopi irrigui,
messa in sicurezza di aree di frana e movimenti di
terra in genere consistenti nel semplice
trasferimento di materiale allinterno del fondo
o dei fondi contigui, ancorchè di proprietà
diverse, o che diano origine a materiali di risulta
da conferire in discarica pubblica o in piazzali
di stoccaggio pubblici. |
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