TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI. (B.U.R.T. n 37 del 12-11-1998)
Titolo I PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai principi
di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per
la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), nonchè delle vigenti norme
sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività
estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui allart. 2 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare
la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno)
e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'attività
di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso
articolo del RD 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite
alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59). 2. La Regione favorisce e incentiva il recupero
delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo
dei residui provenienti dalle attività estrattive
e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione
in materia.
ARTICOLO 2 (Classificazione dei materiali di cava e assimilabili)
1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi: a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie,
pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre
coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati,
pezzami, conci, blocchetti.
b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti. 2. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a)
del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
Titolo II LA PIANIFICAZIONE DELLATTIVITA DI CAVA E TORBIERA,
DI RECUPERO
DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
Capo I IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA ESTRATTIVE, DI RECUPERO
DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI
ARTICOLO 3 (Definizione)
1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive,
di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili,
in seguito denominato PRAER, è latto di programmazione
settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli
obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione
in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione
dismesse o in abbandono, nonchè di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dellart. 2, di competenza
delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.
ARTICOLO 4 (Contenuti)
1. Il PRAER si articola in due settori autonomi,
che possono essere approvati anche separatamente, concernenti rispettivamente
i materiali per usi industriali, per costruzioni e
opere civili ed i materiali ornamentali come definiti allart. 2; 2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del PRAER: a) lindividuazione complessiva delle risorse
relative ai materiali estrattivi e, nellambito di queste, dei
giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli
e delle limitazioni díuso del territorio; b) la stima della produzione dei materiali assimilabili
a quelli provenienti da attivitàestrattive e lindividuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato
dal piano; c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali
da estrarre, nel periodo definito dal PRAER, e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II,
sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b); d) lindicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai rocessi di escavazione; e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse essenziali del territorio;
f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava
e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave
dismesse o in abbandono; g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e la relativa messa in sicurezza; h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il
PRAER ed il Piano Regionale dei Rifiuti; i) le prescrizioni per lattuazione del piano in
ordine alla redazione del Piano delle AttivitàEstrattive
e di Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione comunale,
anche in riferimento alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata; l) i criteri per ladozione di tecniche di escavazione innovative; m) i criteri per il monitoraggio del PRAER in relazione alla pianificazione provinciale e comunale, alle autorizzazioni allesercizio dell'attività estrattiva
ed al riutilizzo dei materiali di cui allart. 2 comma 2.
ARTICOLO 5 (Formazione e approvazione)
1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali
del territorio è elemento del Piano di Indirizzo
Territoriale di cui allart. 6 della LR 5/1995; per la sua formazione, approvazione
e relative varianti si applicano le procedure di cui allart. 7 della LR 5/1995, sia nellipotesi di redazione contestuale
sia nell'ipotesi di variante al P.I.T. Alle Conferenze
Provinciali partecipano anche gli Enti Parco, le Autorità
di Bacino e le forze economiche e sociali interessate. 2. Non costituiscono varianti al PRAER gli aggiornamenti che comportano modifiche delle risorse e dei relativi giacimenti nonchè delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del PRAER La Giunta Regionale
formula il documento di aggiornamento del PRAER e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province e gli altri
soggetti che partecipano alle conferenze provinciali di cui al comma
1.
ARTICOLO 6 (Istruzioni tecniche)
1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche
necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.
Capo II IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE
ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA
PROVINCIA
ARTICOLO 7 (Definizione)
1. Il Piano delle Attività Estrattive
di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della
Provincia, in seguito denominato PAERP, è latto di pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli
indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle
previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali
recuperabili assimilabili.
ARTICOLO 8 (Contenuti)
1. Elementi essenziali di ciascun settore del PAERP
sono: a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal PRAER e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonchè il censimento delle attività estrattive in corso; b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi
definiti dal PRAER, ai fini della pianificazione
comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del PRAER per la valutazione
degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla
base delle prescrizioni del PRAER; c) le interrelazioni con gli altri piani di settore
regionali e provinciali interessati; d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al PAERP; e) le eventuali misure di salvaguardia di cui allart.
21 della LR 5/1995; f) il programma di monitoraggio del PAERP anche
ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito
dal PRAER
ARTICOLO 9 (Formazione ed approvazione)
1. Il PAERP, che la Provincia adotta entro un anno
dallentrata
in vigore di ciascun settore del PRAER, è elemento del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui allart. 16 della LR 5/1995 e ad esso si applicano le
procedure di
formazione, approvazione e relative varianti di cui
agli artt. 17 e 19 della stessa legge. 2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati anche
gli Enti Parco, le Autoritàdi Bacino e le forze
sociali ed economiche interessate. 3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al
primo comma, previa diffida alla Provincia ad adottare il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, provvede entro un anno dalla scadenza della diffida ad approvare il PAERP, rivalendosi
sulla Provincia per le relative spese.
ARTICOLO 10
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)
1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico
generale al PAERP nei termini dallo stesso stabiliti. 2. In fase di adeguamento il Comune individua i casi
in cui il rilascio dellautorizzazione per l'attività
estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato allapprovazione
di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata
precisando gli elaborati necessari. 3. In caso di mancato adeguamento comunale nel termine
di cui al primo comma la Provincia, previa diffida ad adottare
la variante nellulteriore termine di 2 mesi, provvede, entro
6 mesi dalla scadenza della diffida, ad adottare gli atti di adeguamento
dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei
successivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.
Titolo III DISCIPLINA DELl'attivitàDI CAVA E TORBIERA
ARTICOLO 11 (Definizione)
1. Per attività di coltivazione di cava
e torbiera si intende l'attività di escavazione finalizzata alla
commercializzazione del prodotto escavato.
ARTICOLO 12 (Domanda di autorizzazione)
1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di
materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità,
deve chiederne lautorizzazione al Comune territorialmente
competente in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico comunale; il Comune nel procedimento per
il rilascio delle autorizzazioni acquisisce, in sede di Conferenza
di Servizi di cui allart. 13 comma 3, i pareri relativamente ai
rispettivi ambiti di competenza, dellAzienda Regionale
Protezione Ambientale Toscana e dell'Azienda Sanitaria Locale. 2. La domanda di autorizzazione è corredata
da un progetto, redatto da uno o piú professionisti abilitati
nel rispetto delle
competenze professionali stabilite a norma della legislazione
vigente, che deve contenere i seguenti elaborati: a) analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento; b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni díuso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonchè i criteri
adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria
e ambientale previste; c) piano di coltivazione; d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dellarea, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi
di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle
modalità e dei tempi di attuazione; e) progetto delle opere di urbanizzazione primaria
necessarie e di quelle per lallacciamento ai pubblici servizi,
delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
f) perizia di stima a valori di mercato per la
realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti d) ed e); g) schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dallart. 6 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovrà essere trasmesso in forma definitiva allASL prima dellinizio dell'attività; h) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione; i) eventuale previsione e progettazione di impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione complementari all'attività medesima; l) eventuali ulteriori allegati previsti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per il rilascio dellautorizzazione alla coltivazione, compresa la pronuncia di impatto ambientale
ove prevista dalla normativa vigente. 3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione
allesercizio dell'attivitàestrattiva, l'interessato presenta al Comune le richieste di tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, compresa leventuale pronuncia
di impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione allesercizio dell'attività. 4. Le modalità di formulazione delle domande
di cui ai commi precedenti, e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati sono definiti nelle istruzioni tecniche approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. 5. Per la realizzazione delle opere al servizio
del complesso estrattivo che debbano essere necessariamente eseguite
su fondi di cui il titolare dellautorizzazione non abbia il godimento puó essere richiesta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza
a norma dell'art. 32 del RD 1443/1927.
ARTICOLO 13
(Procedimento di autorizzazioni)
1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione allesercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui allart.
12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda,
anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri
connessi al rilascio dellautorizzazione. 2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque
abbia interesse puó prendere visione della domanda
e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni. 3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento
dei procedimenti connessi al rilascio dellautorizzazione il responsabile del procedimento coordina listruttoria
comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione
della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dellart. 14 legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta,
le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati
che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad
adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la
legislazione vigente. 4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non
sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il
termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni. 5. Ove la domanda risulti incompleta linvito allintegrazione
sospende per una sola volta i termini di decorrenza
di cui ai precedenti commi, fino allinvio della documentazione. 6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autoritàcomunale competente su proposta
del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla
conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della
garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, pu ó, con atto notificato o
trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere
al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della
richiesta. 8. Decorso inutilmente anche il termine di cui
il comma 7, l'interessato pu ó inoltrare istanza al Difensore Civico Regionale ai sensi dellart. 17 comma 45 legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività
amministrativa e dei procedimento di decisione e di
controllo), e della normativa regionale vigente, per lattivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza,
del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.
ARTICOLO 14 (Contenuti del provvedimento di autorizzazione)
1. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o
torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei
materiali e
i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o
torbiera nonchè le strade di cantiere e
gli ambiti interessati
dalla risistemazione ambientale. Non rientrano tra gli
interventi
soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere
soggette alle
norme edilizie e specificatamente consentite
dallo strumento urbanistico comunale. 2. Lautorizzazione per la coltivazione della cava
o torbiera
contiene: a) la localizzazione e la superficie dellarea estrattiva; b) il tipo di materiali estraibili; c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività
e per la conseguente sistemazione; d) il termine di validitàdellautorizzazione; e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi; f) lobbligo del contributo da versare al Comune
ai sensi dei commi 3 e 4 dellart. 15; g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dellart. 15; h) eventuali previsioni di cui allart. 12 secondo comma
lettera i); i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dellart.
18, comma 5 lettera b). 3. Lautorizzazione è strettamente personale
ed è trasferibile,
pena decadenza della stessa, previa comunicazione
al Comune che l'ha rilasciata, ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'art. 12 comma 4.
ARTICOLO 15 (Disposizioni sulle autorizzazioni)
1. Entro il termine di validitàdellautorizzazione
il titolare
ha lobbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di
lavorazione, nonchè i servizi e le strade di cantiere
autorizzati con lo stesso procedimento. 2. La garanzia fideiussoria da prestare prima
del rilascio
dellautorizzazione allesercizio dell'attività estrattiva è
commisurata allammontare complessivo della perizia di stima
definita al punto f) del comma 2 dellart. 12 e potrà
essere
svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima
annuale, per
lammontare delle opere realizzate. 3. Per lestrazione dei materiali per uso industriale, per
costruzioni e per opere civili di cui al comma 1 lettera a)
dellart. 2 il titolare dellautorizzazione deve
versare al
Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei
materiali estratti, in applicazione degli importi unitari
stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo
del 10% del
valore medio di mercato della relativa categoria di
materiali. La
Giunta Regionale nello stabilire gli importi unitari fa
riferimento allammontare medio annuale delle spese
che i Comuni
devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti
a cui è
destinato il contributo. Il contributo è
destinato: a) ad interventi infrastrutturali e a opere di tutela
ambientale comunque correlati alle attivitàestrattive;
b) alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi allistruttoria delle domande di autorizzazione e
al controllo delle attivitàdi cava, compresa la relativa
vigilanza. Entro il 30 giugno di ogni anno è versato
un acconto rapportato
alla metàdel volume previsto di materiale
da estrarre nellanno
come risultante dagli elaborati di progetto ed,
entro il 31
dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante
dagli
elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso
mese. 4. Per lestrazione di materiali ornamentali di cui
al comma 1
lettera b) dellart. 2 il titolare dellautorizzazione deve
versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e
qualitàdel materiale ornamentale estratto, in applicazione
degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite
massimo del
5% del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello
stabilire gli importi, fa riferimento allammontare medio
annuale
delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli
adempimenti a cui è destinato il contributo.
Il contributo è
destinato alle stesse categorie di interventi e di
adempimenti
definiti nel comma 3 ed è versato semestralmente nei modi
definiti dal Comune. 5. Per le cave in cui sono autorizzate escavazioni per
lestrazione contestuale di materiali dei due gruppi
classificati
al comma 1 dellart. 2 si applicano, per ciascun gruppo di
materiali, i contributi rispettivamente definiti ai
commi 3 e 4. 6. Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottoposti
preventivamente allautorizzazione comunale ai sensi
degli artt.
12 e 13; ove il responsabile del procedimento riscontri
che non
è necessario acquisire nulla osta, autorizzazioni, pareri o
altri assensi comunque denominati da parte di Amministrazioni
diverse dal Comune non procede alla convocazione della
Conferenza di Servizi di cui al comma 3 dellart. 13, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento. 7. L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi
diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune
e allASL competente per territorio. 8. Le funzioni amministrative dellart. 45 del RD 1443/1927
sono esercitate dal Comune.
ARTICOLO 16 (Obblighi informativi)
1. Il titolare dellautorizzazione è tenuto
a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione, anche in relazione al vincolo idrogeologico, ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore. 2. Il titolare dellautorizzazione ha inoltre lobbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione
relativa alleffettivo stato dei lavori di escavazione. 3. Il Comune, entro il mese di marzo di ogni anno,
informa la Provincia e la Giunta Regionale sullandamento delle
attività estrattive nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando, anche ai fini statistici le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e loro
recapito, nonchè i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente.
ARTICOLO 17 (Consorzi)
1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o
dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra
imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine
al fine di garantirne un piú razionale sfruttamento, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza. 2. La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e latto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, indicano le persone preposte allamministrazione degli interessi
comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento
delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese
le quote di spesa. 3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili allamministrazione consortile,
il Comune pu ó nominare un Commissario che rappresenta
ed amministra il consorzio provvedendo all'esecuzione delle opere.
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