Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE DEL 3 NOVEMBRE 1998 N. 78
TESTO UNICO IN MATERIA DI CAVE, TORBIERE, MINIERE, RECUPERO DI AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DI RESIDUI RECUPERABILI.
(B.U.R.T. n 37 del 12-11-1998)

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione Toscana, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale, conformandosi ai principi di governo del territorio di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), nonchè delle vigenti norme sulla sicurezza e salute, disciplina con la presente legge l'attività estrattiva delle sostanze minerarie appartenenti alla categoria cave e torbiere, di cui allart. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'attività di ricerca e coltivazione dei minerali solidi e dei gas non combustibili appartenenti alla categoria miniere, di cui allo stesso articolo del RD 1443/1327, per le funzioni amministrative conferite alla Regione con decreto legislativo 31.3.1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. La Regione favorisce e incentiva il recupero delle aree di escavazione dismesse e in abbandono e il riutilizzo dei residui provenienti dalle attività estrattive e di quelli ad essi assimilabili derivanti da altre attività, anche al fine di minimizzare il prelievo delle risorse non rinnovabili, in relazione agli obiettivi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della programmazione in materia.

ARTICOLO 2
(Classificazione dei materiali di cava e assimilabili)

1. I materiali di cava sono classificati, in base alla loro destinazione d'uso, in due gruppi:
a) materiali per usi industriali quali calcari, dolomie, pomici, gessi, farine fossili, sabbie silicee, terre coloranti, argille, torbe e materiali per costruzioni e opere civili quali sabbie, ghiaie e altri materiali per granulati, pezzami, conci, blocchetti.
b) materiali ornamentali destinati alla produzione di blocchi, lastre e affini quali marmi, cipollini, arenarie, graniti, sieniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tufi, trachiti, basalti, porfidi, ofioliti.
2. Ai fini della programmazione dell'attività estrattiva sono assimilabili ai materiali di cava di cui al punto a) del comma 1, i residui, derivanti da altre attività, suscettibili di riutilizzo, definiti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).

Titolo II
LA PIANIFICAZIONE DELLATTIVITA DI CAVA E TORBIERA, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

Capo I
IL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E DI RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI

ARTICOLO 3
(Definizione)

1. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle aree escavate e di riutilizzo dei residui recuperabili, in seguito denominato PRAER, è latto di programmazione settoriale con cui la Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi di riferimento per l'attività di pianificazione in materia di cave e torbiere, di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono, nonchè di recupero e riciclaggio dei materiali assimilabili di cui al comma 2 dellart. 2, di competenza delle Province e dei Comuni ferme restando le competenze in materia attribuite agli Enti Parco dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 4
(Contenuti)

1. Il PRAER si articola in due settori autonomi, che possono essere approvati anche separatamente, concernenti rispettivamente i materiali per usi industriali, per costruzioni e opere civili ed i materiali ornamentali come definiti allart. 2;
2. Sono elementi essenziali di ciascun settore del PRAER:
a) lindividuazione complessiva delle risorse relative ai materiali estrattivi e, nellambito di queste, dei giacimenti potenzialmente coltivabili, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni díuso del territorio;
b) la stima della produzione dei materiali assimilabili a quelli provenienti da attivitàestrattive e lindividuazione del relativo potenziale di riutilizzo nel periodo considerato dal piano;
c) la stima del fabbisogno complessivo dei materiali da estrarre, nel periodo definito dal PRAER, e il conseguente dimensionamento dei Piani delle Attività Estrattive e di Recupero delle Province, disciplinati al Capo II, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e tenuto conto di quanto previsto alla lettera b);
d) lindicazione dei criteri generali di tutela delle risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai rocessi di escavazione;
e) i criteri e i parametri per la verifica tecnica di compatibilità degli effetti dell'attività sulle risorse essenziali del territorio; f) i criteri per la localizzazione dei siti di cava e dei bacini estrattivi, incentivando il recupero delle cave dismesse o in abbandono;
g) i criteri per gli interventi di recupero delle aree di escavazione dismesse o in abbandono e la relativa messa in sicurezza;
h) gli elementi di integrazione e raccordo tra il PRAER ed il Piano Regionale dei Rifiuti;
i) le prescrizioni per lattuazione del piano in ordine alla redazione del Piano delle AttivitàEstrattive e di Recupero della Provincia e alla relativa pianificazione comunale, anche in riferimento alla sicurezza dei lavoratori e della popolazione interessata;
l) i criteri per ladozione di tecniche di escavazione innovative;
m) i criteri per il monitoraggio del PRAER in relazione alla pianificazione provinciale e comunale, alle autorizzazioni allesercizio dell'attività estrattiva ed al riutilizzo dei materiali di cui allart. 2 comma 2.

ARTICOLO 5
(Formazione e approvazione)

1. Il PRAER in quanto atto che disciplina risorse essenziali del territorio è elemento del Piano di Indirizzo Territoriale di cui allart. 6 della LR 5/1995; per la sua formazione, approvazione e relative varianti si applicano le procedure di cui allart. 7 della LR 5/1995, sia nellipotesi di redazione contestuale sia nell'ipotesi di variante al P.I.T. Alle Conferenze Provinciali partecipano anche gli Enti Parco, le Autorità di Bacino e le forze economiche e sociali interessate.
2. Non costituiscono varianti al PRAER gli aggiornamenti che comportano modifiche delle risorse e dei relativi giacimenti nonchè delle normative di dettaglio che non influiscono sulla struttura complessiva del PRAER La Giunta Regionale formula il documento di aggiornamento del PRAER e lo approva, previa conferenza cui sono invitati le Province e gli altri soggetti che partecipano alle conferenze provinciali di cui al comma 1.

ARTICOLO 6
(Istruzioni tecniche)

1. La Giunta Regionale approva le istruzioni tecniche necessarie per la redazione degli atti di pianificazione provinciale e comunale in materia di cave e torbiere di recupero di cave dismesse o in abbandono e di riutilizzo dei materiali recuperabili assimilabili.

Capo II
IL PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE, DI RECUPERO DELLE AREE ESCAVATE E RIUTILIZZO DEI RESIDUI RECUPERABILI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 7
(Definizione)

1. Il Piano delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia, in seguito denominato PAERP, è latto di pianificazione settoriale attraverso il quale la Provincia attua gli indirizzi e le prescrizioni dei due settori del PRAER e coordina la pianificazione urbanistica comunale relativamente alle previsioni di coltivazione, riqualificazione, recupero delle aree di escavazione dismesse e di riciclaggio dei materiali recuperabili assimilabili.

ARTICOLO 8
(Contenuti)

1. Elementi essenziali di ciascun settore del PAERP sono:
a) la specificazione del quadro conoscitivo delle risorse estrattive, dei giacimenti, dei materiali recuperabili assimilabili individuati dal PRAER e delle altre risorse essenziali del territorio potenzialmente interessate dai processi estrattivi, nonchè il censimento delle attività estrattive in corso;
b) le prescrizioni localizzative delle aree estrattive in relazione al dimensionamento e ai criteri attuativi definiti dal PRAER, ai fini della pianificazione comunale di adeguamento, precisando i criteri e i parametri applicati nella redazione del PRAER per la valutazione degli effetti territoriali, ambientali e igienico sanitari sulla base delle prescrizioni del PRAER;
c) le interrelazioni con gli altri piani di settore regionali e provinciali interessati;
d) i termini, comunque non superiori a sei mesi, per l'adeguamento della pianificazione comunale al PAERP;
e) le eventuali misure di salvaguardia di cui allart. 21 della LR 5/1995;
f) il programma di monitoraggio del PAERP anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento definito dal PRAER

ARTICOLO 9
(Formazione ed approvazione)

1. Il PAERP, che la Provincia adotta entro un anno dallentrata in vigore di ciascun settore del PRAER, è elemento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di cui allart. 16 della LR 5/1995 e ad esso si applicano le procedure di formazione, approvazione e relative varianti di cui agli artt. 17 e 19 della stessa legge.
2. Alle Conferenze di Programmazione sono invitati anche gli Enti Parco, le Autoritàdi Bacino e le forze sociali ed economiche interessate.
3. La Giunta Regionale, scaduto il termine di cui al primo comma, previa diffida alla Provincia ad adottare il Piano entro l'ulteriore termine di tre mesi, provvede entro un anno dalla scadenza della diffida ad approvare il PAERP, rivalendosi sulla Provincia per le relative spese.

ARTICOLO 10
(Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali)

1. Il Comune adegua il proprio strumento urbanistico generale al PAERP nei termini dallo stesso stabiliti.
2. In fase di adeguamento il Comune individua i casi in cui il rilascio dellautorizzazione per l'attività estrattiva nei nuovi bacini estrattivi è subordinato allapprovazione di un piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica o privata precisando gli elaborati necessari.
3. In caso di mancato adeguamento comunale nel termine di cui al primo comma la Provincia, previa diffida ad adottare la variante nellulteriore termine di 2 mesi, provvede, entro 6 mesi dalla scadenza della diffida, ad adottare gli atti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale e ad approvarli, nei successivi 3 mesi, rivalendosi sul Comune per le relative spese.

Titolo III
DISCIPLINA DELl'attivitàDI CAVA E TORBIERA

ARTICOLO 11
(Definizione)

1. Per attività di coltivazione di cava e torbiera si intende l'attività di escavazione finalizzata alla commercializzazione del prodotto escavato.

ARTICOLO 12
(Domanda di autorizzazione)

1. Chiunque intenda procedere alla coltivazione di materiali di cava o torbiera su terreni dei quali abbia la disponibilità, deve chiederne lautorizzazione al Comune territorialmente competente in conformità con le previsioni dello strumento urbanistico comunale; il Comune nel procedimento per il rilascio delle autorizzazioni acquisisce, in sede di Conferenza di Servizi di cui allart. 13 comma 3, i pareri relativamente ai rispettivi ambiti di competenza, dellAzienda Regionale Protezione Ambientale Toscana e dell'Azienda Sanitaria Locale.
2. La domanda di autorizzazione è corredata da un progetto, redatto da uno o piú professionisti abilitati nel rispetto delle competenze professionali stabilite a norma della legislazione vigente, che deve contenere i seguenti elaborati:
a) analisi delle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, geominerarie, idrogeologiche, vegetazionali e paesaggistiche del luogo di intervento;
b) relazione tecnica illustrativa in cui si evidenziano i contenuti progettuali anche in relazione alla destinazione urbanistica e agli altri vincoli e limitazioni díuso del territorio interessato, con particolare riferimento alle risorse naturali, nonchè i criteri adottati per il loro rispetto e le misure di tutela sanitaria e ambientale previste;
c) piano di coltivazione;
d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dellarea, anche articolato per fasi, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di cui al punto i), dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;
e) progetto delle opere di urbanizzazione primaria necessarie e di quelle per lallacciamento ai pubblici servizi, delle opere per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, nonchè delle ulteriori opere a tutela degli interessi collettivi connessi con l'attività di escavazione;
f) perizia di stima a valori di mercato per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti d) ed e);
g) schema dettagliato del documento di sicurezza e salute previsto dallart. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) che dovrà essere trasmesso in forma definitiva allASL prima dellinizio dell'attività;
h) designazione del direttore dei lavori di coltivazione e di risistemazione;
i) eventuale previsione e progettazione di impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione complementari all'attività medesima;
l) eventuali ulteriori allegati previsti per il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per il rilascio dellautorizzazione alla coltivazione, compresa la pronuncia di impatto ambientale ove prevista dalla normativa vigente.
3. Contestualmente alla domanda di autorizzazione allesercizio dell'attivitàestrattiva, l'interessato presenta al Comune le richieste di tutti i nulla osta, autorizzazioni ed assensi comunque denominati, compresa leventuale pronuncia di impatto ambientale, ove connessi e necessari al rilascio dell'autorizzazione allesercizio dell'attività.
4. Le modalità di formulazione delle domande di cui ai commi precedenti, e gli specifici requisiti tecnici degli elaborati sono definiti nelle istruzioni tecniche approvate dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Per la realizzazione delle opere al servizio del complesso estrattivo che debbano essere necessariamente eseguite su fondi di cui il titolare dellautorizzazione non abbia il godimento puó essere richiesta al Comune territorialmente competente la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza a norma dell'art. 32 del RD 1443/1927.

ARTICOLO 13
(Procedimento di autorizzazioni)

1. Il Responsabile del procedimento, verificata entro 20 gg. dalla presentazione la completezza della domanda di autorizzazione allesercizio delle attività estrattive, accertando la presenza degli elaborati di cui allart. 12, cura entro lo stesso termine la pubblicazione della domanda, anche ai fini del vincolo idrogeologico, con avviso affisso all'albo pretorio del Comune e trasmette copia degli elaborati contestualmente a tutti gli Enti o soggetti competenti al rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, assensi o pareri connessi al rilascio dellautorizzazione.
2. Nei venti giorni successivi alla pubblicazione chiunque abbia interesse puó prendere visione della domanda e degli allegati e presentare osservazioni e opposizioni.
3. Al fine di garantire il coordinamento e lo snellimento dei procedimenti connessi al rilascio dellautorizzazione il responsabile del procedimento coordina listruttoria comunale e convoca entro cinquanta giorni dalla presentazione della domanda una Conferenza di Servizi ai sensi dellart. 14 legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per esaminare la domanda, gli allegati e le eventuali osservazioni pervenute ed acquisire i nulla-osta, le autorizzazioni, i pareri o altri assensi comunque denominati che amministrazioni, enti od organismi sono tenuti ad adottare in connessione all'atto di autorizzazione, secondo la legislazione vigente.
4. Nella sua prima riunione la conferenza, ove non sia possibile adottare le determinazioni conclusive, stabilisce il termine non superiore a 30 gg. per l'adozione delle decisioni.
5. Ove la domanda risulti incompleta linvito allintegrazione sospende per una sola volta i termini di decorrenza di cui ai precedenti commi, fino allinvio della documentazione.
6. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dall'autoritàcomunale competente su proposta del responsabile del procedimento entro i venti giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi previa presentazione della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 15, comma 2. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, l'interessato, pu ó, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Comune di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato pu ó inoltrare istanza al Difensore Civico Regionale ai sensi dellart. 17 comma 45 legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo svolgimento dell'attività amministrativa e dei procedimento di decisione e di controllo), e della normativa regionale vigente, per lattivazione, entro trenta giorni dal ricevimento dellistanza, del potere sostitutivo. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario ad acta sono a carico del Comune interessato.

ARTICOLO 14
(Contenuti del provvedimento di autorizzazione)

1. L'autorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera ha per oggetto il complesso estrattivo, comprendente la coltivazione, i connessi impianti di lavorazione dei materiali e i servizi di cantiere ubicati entro il perimetro della cava o torbiera nonchè le strade di cantiere e gli ambiti interessati dalla risistemazione ambientale. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione eventuali altre opere soggette alle norme edilizie e specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale.
2. Lautorizzazione per la coltivazione della cava o torbiera contiene:
a) la localizzazione e la superficie dellarea estrattiva;
b) il tipo di materiali estraibili;
c) le prescrizioni per lo svolgimento dell'attività e per la conseguente sistemazione;
d) il termine di validitàdellautorizzazione;
e) i nulla-osta, le autorizzazioni o gli assensi comunque denominati e acquisiti in sede di conferenza di servizi;
f) lobbligo del contributo da versare al Comune ai sensi dei commi 3 e 4 dellart. 15;
g) gli estremi della garanzia fideiussoria di cui al comma 2 dellart. 15;
h) eventuali previsioni di cui allart. 12 secondo comma lettera i);
i) eventuali prescrizioni il cui mancato rispetto comporti decadenza delle autorizzazioni ai sensi dellart. 18, comma 5 lettera b).
3. Lautorizzazione è strettamente personale ed è trasferibile, pena decadenza della stessa, previa comunicazione al Comune che l'ha rilasciata, ai sensi delle istruzioni tecniche di cui all'art. 12 comma 4.

ARTICOLO 15
(Disposizioni sulle autorizzazioni)

1. Entro il termine di validitàdellautorizzazione il titolare ha lobbligo di smantellare e asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonchè i servizi e le strade di cantiere autorizzati con lo stesso procedimento.
2. La garanzia fideiussoria da prestare prima del rilascio dellautorizzazione allesercizio dell'attività estrattiva è commisurata allammontare complessivo della perizia di stima definita al punto f) del comma 2 dellart. 12 e potrà essere svincolata, anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per lammontare delle opere realizzate.
3. Per lestrazione dei materiali per uso industriale, per costruzioni e per opere civili di cui al comma 1 lettera a) dellart. 2 il titolare dellautorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta Regionale nel limite massimo del 10% del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta Regionale nello stabilire gli importi unitari fa riferimento allammontare medio annuale delle spese che i Comuni devono sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato:
a) ad interventi infrastrutturali e a opere di tutela ambientale comunque correlati alle attivitàestrattive;
b) alla razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi allistruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attivitàdi cava, compresa la relativa vigilanza.
Entro il 30 giugno di ogni anno è versato un acconto rapportato alla metàdel volume previsto di materiale da estrarre nellanno come risultante dagli elaborati di progetto ed, entro il 31 dicembre dello stesso anno, il conguaglio come risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese.
4. Per lestrazione di materiali ornamentali di cui al comma 1 lettera b) dellart. 2 il titolare dellautorizzazione deve versare al Comune un contributo rapportato alla quantità e qualitàdel materiale ornamentale estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal Comune stesso, nel limite massimo del 5% del valore di vendita del materiale. Il Comune, nello stabilire gli importi, fa riferimento allammontare medio annuale delle spese che deve sostenere per gli interventi e gli adempimenti a cui è destinato il contributo. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti nel comma 3 ed è versato semestralmente nei modi definiti dal Comune.
5. Per le cave in cui sono autorizzate escavazioni per lestrazione contestuale di materiali dei due gruppi classificati al comma 1 dellart. 2 si applicano, per ciascun gruppo di materiali, i contributi rispettivamente definiti ai commi 3 e 4.
6. Eventuali varianti al progetto autorizzato sono sottoposti preventivamente allautorizzazione comunale ai sensi degli artt. 12 e 13; ove il responsabile del procedimento riscontri che non è necessario acquisire nulla osta, autorizzazioni, pareri o altri assensi comunque denominati da parte di Amministrazioni diverse dal Comune non procede alla convocazione della Conferenza di Servizi di cui al comma 3 dellart. 13, con conseguente riduzione dei tempi del procedimento.
7. L'introduzione di macchine e procedimenti produttivi diversi da quelli autorizzati deve essere notificata al Comune e allASL competente per territorio.
8. Le funzioni amministrative dellart. 45 del RD 1443/1927 sono esercitate dal Comune.

ARTICOLO 16
(Obblighi informativi)

1. Il titolare dellautorizzazione è tenuto a fornire al Comune, alla Provincia e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività di coltivazione, anche in relazione al vincolo idrogeologico, ai fini del monitoraggio della pianificazione di settore.
2. Il titolare dellautorizzazione ha inoltre lobbligo di presentare al Comune con frequenza biennale la documentazione relativa alleffettivo stato dei lavori di escavazione.
3. Il Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, informa la Provincia e la Giunta Regionale sullandamento delle attività estrattive nel territorio di competenza con riferimento agli aspetti ambientali e indicando, anche ai fini statistici le autorizzazioni in corso, i titolari delle stesse e loro recapito, nonchè i volumi dei materiali estratti in ciascuna cava nell'anno precedente.

ARTICOLO 17
(Consorzi)

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi volontari o dispone la costituzione di consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unica delle cave e torbiere contigue o vicine al fine di garantirne un piú razionale sfruttamento, e comunque ogni qualvolta ricorrano motivi di sicurezza.
2. La delibera costitutiva dei consorzi obbligatori e latto costitutivo del consorzio volontario, da trasmettere al Comune interessato entro trenta giorni dalla stipula, indicano le persone preposte allamministrazione degli interessi comuni, le opere da eseguirsi con il termine di inizio e compimento delle stesse e le condizioni imposte ai consociati, comprese le quote di spesa.
3. In caso di mancata ultimazione delle opere nei termini indicati per cause imputabili allamministrazione consortile, il Comune pu ó nominare un Commissario che rappresenta ed amministra il consorzio provvedendo all'esecuzione delle opere.

CONTINUA


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