| LEGGE REGIONALE DEL 03 NOVEMBRE 1998 N.77 |
| RIORDINO DELLE COMPETENZE IN MATERIA RESIDENZIALE PUBBLICA. |
(B.U.R.T. n 37 del 12-11-1998)
Indice
Art. 1 Finalità
Art. 2 Funzioni e compiti della Regione
Art. 3 Patrimonio edilizio
Art. 4 Funzioni dei Comuni
Art. 5 Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
Art. 6 Forme associate
Art. 7 Norme sulle ATER
Art. 8 Modifiche ai livelli ottimali di esercizio e alle forme associate
Art. 9 Norma transitoria
Art. 10 Abrogazioni
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina le modalità di intervento e la
ripartizione delle competenze attinenti il settore dell'edilizia
residenziale pubblica, (di seguito denominata ERP) anche in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59", individuando nei comuni i principali
attori per la messa in opera delle politiche della casa, al fine
di favorire la gestione unitaria ed efficiente e la
riqualificazione del patrimonio, l'ottimizzazione delle risorse
finanziarie disponibili, anche attraverso una razionalizzazione
dei modelli organizzativi, il miglioramento della qualità
generale degli insediamenti urbani.
ARTICOLO 2
(Funzioni e compiti della Regione)
1. La Regione svolge le seguenti funzioni e compiti rispondenti
ad esigenze di carattere unitario:
a) determina linee di intervento e gli obiettivi di settore;
b) definisce i piani e i programmi di intervento e le modalità di erogazione delle risorse;
c) definisce le modalità di incentivazione, anche finanziaria;
d) definisce gli indirizzi per l'individuazione delle tipologie di intervento;
e) determina i limiti di reddito e i requisiti soggettivi necessari per l'accesso ai benefici;
f) definisce gli indirizzi per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonchè per la fissazione dei relativi canoni;
g) determina i limiti di costo e i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
h) definisce i criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie degli operatori;
i) verifica e controlla, anche in forma sostitutiva, nei casi previsti dai programmi, l'attuazione dei programmi stessi, la congruità dei costi, l'utilizzazione delle risorse finanziarie;
j) definisce indirizzi relativi alle modalità di sostegno finanziario per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari piu' disagiati;
k) determina, sentiti i Comuni, le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
l) opera per l'acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa.
2. La Regione assicura il concorso e la partecipazione dei
soggetti istituzionali interessati e delle formazioni sociali
alle scelte in materia di politiche per il diritto alla casa. A
tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta
regionale, contestualmente alla deliberazione di cui all'art. 5,
comma 3, dispone in merito alla costituzione di un organismo
consultivo regionale e ne disciplina le competenze.
ARTICOLO 3
(Patrimonio edilizio)
1. Il patrimonio immobiliare di proprietà delle ATER è
attribuito ai Comuni nel cui territorio è ubicato.
ARTICOLO 4
(Funzioni dei Comuni)
1. Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non espressamente
riservate alla Regione dall'art. 2 e tra queste in particolare:
a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo;
b) l'attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) l'individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
d) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di ERP;
e) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
f) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
g) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
h) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP;
i) la formazione e gestione dei bandi di assegnazione;
j) la formazione e approvazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi;
k) la promozione della mobilità degli assegnatari;
l) la determinazione in ordine alle decadenze delle assegnazioni ed alle occupazioni abusive;
m) ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo del settore non attribuita da leggi nazionali o regionali ad altri soggetti.
2. I Comuni operano per le funzioni di cui al comma 1,
nell'osservanza dei principi della collaborazione istituzionale,
della partecipazione e della concertazione con le formazioni
sociali. Nell'esercizio di dette funzioni è garantito il
raccordo con gli interventi di politica sociale, come
disciplinati dagli articoli 11, 28 e 29 della legge regionale 3
ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di
diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei
servizi socio- assistenziale e socio-sanitari integrati".
ARTICOLO 5
(Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni)
1. Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla
gestione amministrativa del patrimonio destinato all'ERP già in
proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi
dell'art. 3, comma 1, nonchè quelle attinenti a nuove
realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in forma
associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la
procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le
altre funzioni di cui all'art. 4 preferibilmente in forma
associata, nel rispetto del principio di economicità e dei
criteri di efficienza ed efficacia.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, definisce una proposta dei livelli
ottimali di esercizio e la sottopone al parere dei Comuni ed alla
concertazione con la delegazione rappresentativa
dell'associazione regionale dei Comuni.
3. Il procedimento di concertazione, che acquisisce anche i
pareri dei singoli Comuni si svolge in novanta giorni, trascorsi
i quali la Giunta regionale, anche in assenza dell'intesa con la
delegazione rappresentativa dell'associazione regionale dei
Comuni, propone al Consiglio regionale, che delibera entro
sessanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta
regionale, la individuazione dei livelli ottimali di esercizio.
4. Il livello ottimale di esercizio, individuato secondo le
disposizioni dei commi 2 e 3, deve garantire il principio di
economicità nella gestione, il rispetto dei criteri di
efficienza ed efficacia e non puo' essere inferiore al livello
provinciale.
ARTICOLO 6
(Forme associate)
1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio
regionale concernente la definizione dei livelli ottimali di
esercizio, i Comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza,
le modalità d'esercizio in forma associata delle funzioni di cui
al comma 1 dell'art. 5, provvedendo altresi' alla costituzione
del soggetto cui affidare l'esercizio delle funzioni stesse.
Contestualmente i Comuni regolano i rapporti finanziari, i
reciproci obblighi e garanzie, ed indicano le modalità con cui
attuare le forme di partecipazione e di concertazione con le
formazioni sociali interessate e la tutela delle forme di
rappresentanza degli utenti, al cui rispetto sono tenuti gli
stessi soggetti costituiti.
2. La prima convocazione della conferenza, di cui al comma 1, è
convocata entro 15 giorni dalla definizione dei livelli ottimali,
dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, qualora il livello
ottimale coincida con la Provincia, ovvero dal Sindaco dei Comune
con il piu' alto numero di abitanti negli altri casi. Nella prima
seduta la conferenza determina le modalità procedurali per il
funzionamento della conferenza stessa. Tale determinazione è
assunta ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i livelli ottimali per cui sia decorso inutilmente il
termine di cui al comma 1 il Consiglio regionale istituisce,
entro i novanta giorni successivi, aziende aventi:
a) natura di ente pubblico economico, personalità giuridica e autonomia imprenditoriale;
b) un amministratore e un collegio dei sindaci revisori nominati da apposita conferenza dei Comuni interessati;
c) uffici decentrati in ogni capoluogo di Provincia non sede dell'azienda.
4. Il Consiglio regionale stabilisce inoltre, con lo stesso atto,
le modalità del raccordo fra Comuni e l'azienda con particolare
riferimento a:
a) piani annuali e pluriennali di attività, bilanci, regolamenti di organizzazione, organico del personale;
b) forme di controllo da parte dei Comuni dell'ambito sull'attività dell'azienda;
c) forme di finanziamento.
5. Il Consiglio regionale stabilisce i termini per la nomina, da
parte dei Comuni, degli organi dell'azienda e i relativi poteri
sostitutivi regionali in caso di inosservanza dei termini stessi.
ARTICOLO 7
(Norme sulle ATER)
1. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottare entro
il termine di cui all'art. 6 comma 1, sono disciplinate le
modalità di scioglimento delle ATER esistenti e di liquidazione
delle relative attività e passività.
2. La Giunta regionale, in esecuzione della deliberazione di cui
al comma precedente, con provvedimento da adottare, sentite le
rappresentanze sindacali del personale, entro trenta giorni dalla
deliberazione di cui al comma 1, disciplina le modalità di
assegnazione del personale in servizio presso le ATER ai soggetti
individuati per l'esercizio delle funzioni. Il contratto di
lavoro applicato dovrà essere riferito al CCNL degli addetti al
settore. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica
ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa
l'anzianità già maturata.
ARTICOLO 8
(Modifiche ai livelli ottimali di esercizio e alle forme
associate)
1. Il Consiglio regionale, per iniziativa dei Comuni interessati,
decorsi almeno tre anni dalla definizione dei livelli ottimali di
cui all'art. 5, puo' variarne la delimitazione, fermo restando
quanto disposto all'art. 5 comma 4.
2. I Comuni possono variare con le modalità di cui all'art. 6,
comma 1 e 2, la forma associata stabilita in via sostitutiva
dalla Regione, decorsi almeno 3 anni dalla nomina degli organi
dell'azienda interessata. A tal fine il Presidente della Giunta
regionale effettua la prima convocazione della Conferenza entro
quindici giorni dalla richiesta presentata da parte di almeno un
terzo dei comuni ricompresi nel livello ottimale.
ARTICOLO 9
(Norma transitoria)
1. L'attribuzione del patrimonio immobiliare delle ATER ai
Comuni, secondo la disposizione di cui all'art. 3, decorre dal
momento della costituzione da parte degli stessi, ovvero da parte
della Regione ai sensi dell'art. 6 comma 3 e 4, del soggetto cui
compete la gestione unitaria del patrimonio immobiliare di ERP
nel territorio di riferimento ai sensi dell'art. 5, comma 1.
ARTICOLO 10
(Abrogazioni)
Sono abrogate:
a) la legge regionale 3 novembre 1986, n. 49 "Riorganizzazione della struttura operativa dell'edilizia residenziale pubblica";
b) la legge regionale 28 gennaio 1994, n. 11 "Scioglimento delle Aziende di edilizia residenziale pubblica. Nomina degli amministratori straordinari e rinnovo dei collegi sindacali. Sostituzione dell'art. 21";
c) la legge regionale 22 novembre 1995, n. 100 "Proroga delle Amministrazioni Straordinarie e dei Collegi sindacali dell'ARER e delle ATER. Integrazione dell'art. 17 della LR 3 novembre 1986, n. 49."