EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGGE N 576/96 CONVERTITO IN LEGGE N. 677/96.
(B.U.R.T. n.28 del 07-08-1998)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE ILTRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI
PRODUTTIVI
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, disciplina le agevolazioni finanziarie
per il trasferimento degli impianti produttivi localizzati
nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del giugno
1996 e detta le disposizioni per la individuazione
delle aree da destinare al trasferimento medesimo in
attuazione dell'art. 5, comma 4 e dell'art. 6 comma
5 del decreto legge 12.11.96 n. 576 convertito con
legge 31.12.96, n.677, da ora in poi denominato decreto
legge.
Art. 2
Beneficiari
1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse
alle imprese extra_agricole, proprietarie o conduttrici
degli impianti produttivi da demolire, in quanto costituenti
ostacolo al regolare deflusso delle acque, ai sensi
dell'art. 3 della L.R.1 aprile 1998, n.20.
2. Possono altresí accedere ai benefici, nei limiti
di cui al successivo art. 13, le imprese industriali,
agro_industriali e artigianali proprietarie o conduttrici
di impianti produttivi localizzati nelle aree a rischio
idrogeologico perimetrate ai sensi dell'art. 4, comma
2 del decreto legge e non deperimetrate alla data del
30 giugno 1996.
3. Le agevolazioni consistono in contributi in conto
interessi e in conto capitale sui finanziamenti bancari
finalizzati alla copertura delle spese di investimento
sostenute per il trasferimento degli impianti produttivi
nello stesso comune o comunque nell'ambito di uno dei
comuni delle Province di Lucca e Massa Carrara individuati
ai sensi dell'art.4 del decreto legge.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla
presente legge costituisce impianto produttivo qualsiasi
immobile destinato alla attività di impresa.
Art. 3
Contributi per il trasferimento di impianti produttivi
soggetti a demolizione
1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma l, è concesso
un contributo in conto interessi pari a 2,5 punti percentuali.
2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale
dello stesso Comune, il contributo in conto interessi
è pari a 3,5 punti percentuali.
3. Alle imprese conduttrici degli impianti produttivi
da demolire, fermi restando i contributi in conto interessi
di cui ai commi precedenti, è altresì concesso
un contributo in conto capitale pari al 15% della spesa
di investimento ammissibile.
Art. 4
Contributiper.il trasferimento di inzpianti produttivi
non soggetti a demolizione
1. Alle imprese di cui all'art. 2, comma 2, sono concessi
contributi in conto interessi pari a 1,5 punti percentuali.
2. Ove il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale
dello stesso Comune il contributo in conto interessi
è pari a 2,5 punti percentuali.
3. Alle imprese conduttrici degli impianti da trasferire,
fermi restando i contributi in conto interessi di cui
ai commi precedenti, è altresì concesso un
contributo in conto capitale pari al 10% della spesa
di investimento ammissibile.
Art. 5
Spese ammissibiti
1. Ai fini della concessione di contributi di cui agli
artt. 3 e 4, sono ammissibili le spese di investimento
relative al costo del terreno urbanizzato, dell'immobile,
degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature
e dei mobili. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto
delle scorte.
2. L'immobile da ricostruire, o da acquistare, ammissibile
all'agevolazione, deve avere una superficie coperta
non superiore a due volte la superficie dell'immobile
da trasferire.
3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile alle
agevolazioni è di lire 2500 milioni per ciascuna
impresa.
Art. 6
Ammontare massimo e durata dei finanziamenti bancari
1. L'ammontare del finanziamento bancario agevolato
non puó superare il 75% della spesa ammissibile.
2. La durata del finanziamento medesimo non è superiore
a 15 anni ove finalizzato alla costruzione o all'acquisto
dell'immobile e del terreno urbanizzato e a 10 anni
ove finalizzato all'acquisto degli altri beni strumentali,
incluso il preammortamento fino a 2 anni.
Art. 7
Soggetto competente e copertura
1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente
legge la Regione si avvale della Fidi Toscana S.p.A.
2. A tali fini presso la Fidi Toscana S.p.A. è
costituito un apposito Fondo dell'importo di lire 11
miliardi, da utilizzare nelle forme indicate dalla
presente legge.
3. L'entità di tale Fondo sarà incrementata con le
disponibilità finanziarie residue del Fondo costituito
presso la Società FIDI Toscana S.p.A., in attuazione
dell'art. 5 comma 3, del decreto legge, dopo l'erogazione
dei contributi alle imprese ammesse ai benefici e la
presentazione da parte della medesima Società del
rendiconto finanziario alla Giunta regionale.
Art. 8
Garanzie sussidiarie
1. A fronte di finanziamenti concessi dalle banche per
la realizzazione degli investimenti previsti dalla
presente legge, la Società FIDI Toscana S.p.A. puÚ
altresÏ rilasciare alle imprese beneficiarie garanzie
sussidiarie.
2. A tal fine è costituito presso la Società FIDI
Toscana S.p.A. un apposito Fondo speciale rischi dell'importo
di lire 5 miliardi.
3. La garanzia sussidiaria di Fidi Toscana S.p.A. è
prestata nella misura massima del 50% dell'importo
garantito, elevabile al 75% quando il rapporto cauzionale,
calcolato secondo i criteri adottati per la concessione
di operazioni di credito fondiario, risulti superiore
allo 0.80.
4. Con le disponibilità finanziarie del Fondo speciale
rischi, Fidi Toscana S.p.A. puÚ attivare operazioni
di credito per l'importo massimo non superiore a 12
volte l'ammontare del fondo stesso.
5. Per la copertura di eventuali perdite, comprensive
di capitali e interessi, derivanti da operazioni garantite,
si fa fronte esclusivamente con le disponibilità del
Fondo Rischi di cui al presente articolo.
6. L'importo massimo dei finanziamenti ammissibili alla
garanzia del Fondo rischi di cui al presente articolo
è di lire 2500 milioni per ciascuna impresa richiedente.
Art. 9
Convenzioni
1. Per la concessione dei contributi e per il rilascio
di garanzie, di cui alla presente legge, Fidi Toscana
S.p.A. prowede a stipulare apposite convenzioni con
le banche.
Art. 10
Compensi e interessi
1. Fidi Toscana S.p.A. percepisce dalle imprese ammesse
al contributo in conto interessi o in conto capitale
un contributo di lire 600.000 oltre I.V.A.
2. A fronte del rilascio della garanzia sussidiaria
Fidi Toscana percepisce dall'impresa beneficiaria un
contributo dello 0,10% dell'importo del finanziamento
per ogni anno di durata dell'operazione.
3. Gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie
dei fondi, di cui alla presente legge, sono destinati
ai fondi medesimi, al netto degli oneri fiscali di
competenza nonchè, nei limiti del 4% della consis
tenza dei fondi e comunque per un importo non superiore
agli interessi maturati, delle spese di gestione e
di pubblicizzazione.
Art. 11
Procedure
1. Le domande per ottenere i contributi di cui alla
presente legge sono presentate alla Fidi Toscana S.p.A.
entro e non oltre il 30 giugno 1999.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese
non anteriore a 3 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
b) piano finanziario contenente la descrizione e l'importo
dell'investimento, I'indicazione della
copertura finanziaria e l'elencazione dei documenti
di spesa;
c) i bilanci approvati degli ultimi due esercizi precedenti
la data di presentazione della domanda di agevolazione
(solo ove venga richiesta anche la garanzia sussidiaria);
d) il conto economico previsionale relativo all'esercizio
successivo alla realizzazione dell'investimento;
e) attestazione di concessione del finanziamento rilasciata
dalla banca;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante
la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2,
comma 1 o 2;
3. Ove le agevolazioni siano richieste a fronte di finanziamenti
per i lavori realizzati in economia, qualora l'importo
delle spese non superi il 20% dell'investimento ammissibile,
alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà nella quale Ë attestato
lo svolgimento e il costo dei lavori medesimi. Ove
l'ammontare dei lavori in economia sia superiore al
20% dell'investimento ammissibile, lo svolgimento di
lavori e la relativa spesa è attestata tramite
perizia giurata redatta da professionisti iscritti
agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti o al
Collegio dei Geometri, da presentare unitamente alla
domanda.
Art. 12
Erogazione
1. Fidi Toscana S.p.A. istruisce le domande e concede
i contributi in conto interessi e in conto capitale
secondo le seguenti modalità:
a) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui
all'art. 3 della presente legge il contributo in conto
interessi e/o capitale è concesso ogni 3 mesi,
in corrispondenza dei trimestri solari, secondo una
graduatoria costituita in base all'ordine cronologico
della data di completamento della documentazione. La
documentazione deve essere completata almeno 30 giorni
prima della fine del trimestre;
b) per le imprese ammissibili alle agevolazioni di cui
all'art. 4 della presente legge Fidi Toscana S.p.A.
istruisce le domande e delibera la concessione del
contributo dopo la scadenza del termine di presentazione
delle domande del 30 giugno 1999.
2. I contributi in conto interessi sono erogati all'impresa
beneficiaria in forma attualizzata in unica soluzione,
insieme al contributo in conto capitale, ove spettante,
previa erogazione del finanziamento da parte della
banca e l'avvenuto completamento dell'investimento
da parte dell'impresa richiedente. Il contributo in
conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale
di sconto.
Art. 13
Priorità e riparto
1. Le domande di contributo di cui all'art. 3 sono prioritarie.
2. Qualora le disponibilità finanziarie del Fondo,
di cui all'art. 7, comma 2 residue dopo 1'ammissione
a contributo delle suddette domande non siano sufflcienti
rispetto all'importo complessivo dei contributi ammissibili
di cui all'art. 4, le disponibilità residue sono ripartite
tra i beneficiari in proporzione all'ammontare del
contributo ammissibile.
Art. 14
Graduatorie e rendiconto
1. La Fidi Toscana S.p.A. trasmette alla Giunta regionale
la graduatoria prevista dall'art. 12 entro 30 giorni
dalla sua compilazione e annualmente il rendiconto
delle domande ricevute e dei contributi in conto interessi
e conto capitale concessi e erogati, ai sensi della
presente legge.
Art. 15
Cumutabilità
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono
cumulabili con i contributi già concessi ai fini della
ripresa delle attività produttive ai sensi dell'art.
10 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno e per il
coordinamento della Protezione Civile n. 2449 del 25
giugno 1996, dell'art. 5, comma 1 e 3 del decreto legge
nonchè dalla L.R. 27 giugno 1996, n. 46 e dalla
L.R. 1 aprile 1998, n. 20.
Art. 16
Procedure per l''individuazione
delle aree di ricostruzione
1. Entro il termine del 31 maggio 1999 i Comuni delle
Province di Lucca e Massa Carrara di cui all'art. 4
del decreto legge prowedono ad individuare le aree
da destinare al trasferimento degli impianti produttivi
da demolire o comunque localizzati nelle aree a rischio
idrogeologico.
2. Ove l'individuazione comporti variante agli strumenti
urbanistici vigenti, ai fini di realizzare l'intesa
con la regione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto
legge, entro il 28 febbraio 1999, i Comuni interessati
richiedono al Presidente della Giunta Regionale la
promozione di un accordo di pianificazione ai sensi
dell'art. 36 comma 3 della L.R. 16 gennaio 1995, n.
5.
3. L'accordo di pianificazione è realizzato con
le procedure semplificate di cui all'art. 11 della
L.R. 3 settembre 1996, n. 76. Art. 17
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte
con i Fondi di cui all'art. 5, comma 7 del decreto
legge.
Titolo II
MODIFICA ALLA L.R. 1 APRILE 1998, N. 20 "DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DEL D.L.12.11.1996, N. 576 CONVERTITO
CON LEGGE 677/96 RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE
DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI CALAMITOSI GIUGNO/OTTOBRE 1996. MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE E DEMOLIZIONE
DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO
DELLE ACQUE E CONTRIBUTI AI PROPRIETARI"
Art. I 8
Introduzionedell'art. 5bis
1. Dopo l'art. 5 della L.R. 1 aprile 1998, n. 20 è
introdotto il seguente art.5 bis:
"Art. 5 lois
Accesso agli immobili e demolizioni in via d'urgenza"
1. Nelle more della procedura di individuazione di cui
all'art. 5, il Presidente della Giunta regionale puó
autorizzare l'accesso agli immobili compresi nella
ricognizione di cui al medesimo art. 5, comma 1, qualora
sia necessario ai fini del rispetto dei termini prescritti
per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
da realizzare nell'ambito degli immobili medesimi.
A tale fine puó avvalersi degli enti locali territorialmente
interessati.
2. Ove sussistano le condizioni di cui al comma 1, il
Presidente della Giunta regionale puó altresì
ordinare la demolizione degli immobili edificati, previo
accertamento del relativo valore con le modalità di
cui all'art. 4, comma 2. In tali casi, se non provvede
il proprietario, la perizia giurata è redatta
d'ufficio.
3. Ove si proceda ai sensi del presente articolo, al
proprietario non è dovuta alcuna indennità ulteriore
rispetto al contributo di cui all'art.4.
La presente leggeè pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art.28
dello Statuto e dell'art.127 della Costituzione, entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |