Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con
LEGGE REGIONALE 5 GIUGNO 1998, N. 29
(B.U.R.T. n.21 del15-06-1998)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1992, n. 49, "INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MOTORIE

Art. 1
Modificazioni all'art. 15 (impianti)
della L. R. 8 ottobre 1992, n. 49
1. Il comma 1 dell'art. 15 della I .R. 8 ottobre 1992, n. 49, già sostituito con L. R. 19 dicembre 1996, n. 94, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli impianli di cui all'art. 12 già in esercizio alla data di entrala in vigore della presente Iegge devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento di cui all'art. 13 entro il 30 giugno 1999".
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Torna alla HomePage Mail to WebStaff