(B.U.R.T. n.21 del15-06-1998)
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1992, n. 49,
"INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' MOTORIE
Art. 1
Modificazioni all'art. 15 (impianti)
della L. R. 8 ottobre 1992, n. 49
1. Il comma 1 dell'art. 15 della I .R. 8 ottobre 1992,
n. 49, già sostituito con L. R. 19 dicembre 1996,
n. 94, è sostituito dal seguente:
" 1. Gli impianli di cui all'art. 12 già in esercizio
alla data di entrala in vigore della presente Iegge
devono adeguarsi alle prescrizioni del regolamento
di cui all'art. 13 entro il 30 giugno 1999".
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
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