(B.U.R.T. n.21 del 15-06-1998)
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI SUGLI
IMMOBILI DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO PER L'ANNO
1998.
Art. 1
Oggetto
1. Per l'anno 1998, la Regione finanzia un programma
di interventi a favore degli immobili di interesse
storico_artistico, articolato nel modo seguente:
a) un Progetto di interesse regionale per la definizione
di modelli e strumenti di ricognizione, analisi e valutazione
degli immobili del patrimonio architettonico di interesse
storico_artistico e per l'individuazione di archivi
conoscitivi per ambiti territoriali, da realizzarsi
entro il 31 ottobre 1998 in collaborazione con le Province,
gli Enti locali e le Sovrintendenze ai beni ambientali
e architettonici;
b) lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione
straordinaria, di restauro e di impianto di apparecchiature
tecniche in immobili di proprietà non statale, soggetti
alla legge 1o giugno 1939 n.1089.
2. Il progetto di cui al comma 1, lett. a), è approvato
dalla Giunta regionale, entro il 30 giugno 1998.
3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), devono
essere cofinanziati dai soggetti pubblici o privati
proprietari degli immobili nella misura di cui all'articolo
4. Per tali interventi è fatta salva la competenza
delle Sovrintendenze per i beni ambientali e architettonici,
artistici e storici in materia di tutela dei caratteri
monumentali degli edifici oggetto dei lavori.
Art. 2
Finanziamento degli interventi
1. Agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, è
destinato un finanziamento complessivo di Lire 7.000
milioni, ripartito nel modo seguente: a) per la realizzazione del Progetto di interesse regionale
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è
disposto un finanziamento di Lire 200 milioni;
b) per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), è assegnato alle Province
un finanziamento complessivo di Lire 6.800 milioni,
ripartito secondo i rapporti percentuali risultanti
dagli importi di cui alla Tabella 3 della L.R. 20 giugno
1997, n. 44, nelle quote di seguito indicate:
_ Arezzo: 646 milioni;
_ Firenze: 1631milioni;
_ Grosseto: 551 milioni;
_ Livorno: 517 milioni;
_ Lucca: 694 milioni;
_ Massa Carrara: 340 milioni;
_ Pisa: 789 milioni;
_ Pistoia: 483 milioni;
_ Prato: 306 milioni;
_Siena:843 milioni;
Art. 3
Deliberazioni provinciali di finanziamento degli interventi
1. Le Province, consultati i Comuni e le Sovrintendenze,
predispongono e approvano le deliberazioni di finanziamento
degli interventi di cui alla presente legge e definiscono
le modalità del controllo sulla esecuzione degli interventi
ammessi a contributo e sulla rendicontazione delle
spese sostenute da parte dei soggetti beneficiari dei
contributi.
2. Le deliberazioni provinciali di finanziamento individuano:
a) il soggetto beneficiario e attuatore;
b) il Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento
ammesso a
contributo;
c) la descrizione sintetica dell'intervento; d) il costo totale dell'opera;
e) la data di inizio e di completamento dei lavori;
f) l'entità del contributo assegnato.
3. Nelle deliberazioni di cui al comma 1 le Province
danno atto della conformità degli interventi ammessi
a contributo ai requisiti ed ai criteri fissati dagli
articoli 4 e 5.
4. I contributi destinati da ciascuna Provincia devono
risultare di importo medio non inferiore a 100.000.000.=
(cento milioni) di lire. La quota del singolo contributo
dovrà essere pari ad almeno lire 50.000.000 (cinquanta
milioni).
5. Le Province, con le deliberazioni di cui al comma
1, predispongono ed approvano un elenco degli interventi
dichiarati ammissibili in ordine di priorità.
6. Le deliberazioni provinciali di cui al comma 1 devono
essere approvate entro quarantacinque giorni dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande
di cui all'art.8.
Art. 4
Requisiti per l'accesso ai contributi
1. Per l'assegnazione dei contributi le Province accertano
la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) sussistenza degli atti di notifica ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Legge 1o giugno 1939, n. 1089
e garanzia di pubblica fruizione per gli immobili di
proprietà privata;
b) costo totale dell'intervento non inferiore a lire
150 milioni;
c) presentazione di progetto esecutivo munito del nulla
osta della competente Sovrintendenza;
d) opere di completamento o lavori in grado di conseguire
risultati di compiutezza funzionale entro il termine
del 31 ottobre 1999;
e) cofinanziamento garantito dal richiedente nella seguente
misura minima:
e 1. 40% del costo totale degli interventi ammessi a
contributo localizzati nei territori classificati montani,
ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
e 2. 60% del costo totale degli interventi ammessi a
contributo nei rimanenti casi.
2. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera e)
del comma 1, si tiene conto anche degli importi dei
lavori già finanziati con risorse non regionali, avviati
in data successiva al 1o giugno 1997, purchè non
siano già stati computati per l'ammissibilità ai
contributi previsti dalla L.R. 20 giugno 1997, n. 44.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, oltre
alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, i
soggetti richiedenti devono dichiarare che la consegna
dei lavori per gli interventi avverrà entro il 31
dicembre 1998 e che assumono l'impegno ad apporre,
sull'immobile interessato dagli interventi, uno specifico
cartello di cantiere predisposto secondo lo schema
definito dalla Giunta regionale.
Art. 5
Criteri di assegnazione
1. Le Province assegnano i finanziamenti secondo i seguenti
criteri: a) per gli interventi previsti dal protocollo
d'intesa tra Regione Toscana, Conferenza Episcopale
Toscana, Amministrazioni pubbliche ed enti religiosi,
relativamente alla Legge 7 agosto 1997, n.270 per il
grande Giubileo del 2000; b) per il completamento di interventi già in corso
di realizzazione.
Art. 6
Controllo e verifica
1. Le Province esercitano le funzioni di verifica e
controllo sulla realizzazione dei singoli interventi
ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
2. Le Province verificano che i soggetti beneficiari
abbiano adempiuto alla consegna dei lavori entro il
31 dicembre 1998. In caso di mancato rispetto totale
o parziale di tale adempimento, le Province procedono
alla conseguente revoca del finanziamento e all'attribuzione
delle risorse recuperate agli interventi dichiarati
ammissibili di cui all'articolo 3, comma 5, secondo
l'ordine di priorità.
3. In caso di totale o parziale mancata utilizzazione
dei finanziamenti regionali entro il termine del 31
ottobre 1999, la Provincia procede alla revoca del
contributo relativo e al recupero delle somme non impiegate,
che sono utilizzate nella successiva annualità sulla
base di specifiche disposizioni legislative regionali.
Art. 7
Erogazione dei finanziamenti
1. La Giunta regionale acquisisce le delibere provinciali
di cui all'art.3 e provvede alla liquidazione dei finanziamenti
alle Province secondo la ripartizione di cui all'art.2,
comma 1, lett. b).
2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale
copia delle delibere provinciali di finanziamento degli
interventi.
Art. 8
Presentazione delle domande
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i soggetti interessati all'ottenimento
dei contributi presentano alla Provincia competente
per territorio domanda di finanziamento attestante
il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4,
allegandovi copia del progetto esecutivo di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b).
Art. 9
Rendicontazione delle Province e relazione sull'attuazione
delle deliberazioni di finanziamento
1. Le Province sono soggette agli obblighi di rendicontazione
di alla L.R.20 marzo 1997, n.22 e all'art. 112 del
D.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni
per i finanziamenti di cui alla presente legge.
2. Le Province trasmettono alla Regione, entro il 31
dicembre 1999, una relazione sull'attuazione delle
deliberazioni provinciali di finanziamento nonchÈ
sugli eventuali provvedimenti di revoca adottati. La
Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione
della presente legge entro il 1o marzo 2000.
Art. 10
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte
mediante l'utilizzo dell'importo di Lire 7.000 milioni
stanziato sul capitolo 16050 "Finanziamento interventi
immobili patrimonio storico_artistico (Legge 14 marzo
1968, n. 292)" del bilancio per l'esercizio finanziario
1998 (L.R. 23 gennaio 1998, n.5).
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art.28
dello Statuto e dell'art.127 della Costituzione entra
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
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