LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25
CONTINUA
ARTICOLO 25 (Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d'ATO) Poteri regionali
1. Qualora al momento dell'adozione dei piani provinciali di cui all'art. 12, secondo comma, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacitàdi smaltimento per le varie tipologie di impianti, la provincia ne indica nel piano la dimensione quantitativa e formula la propria proposta relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'Ambito, ai fini dello smaltimento. 2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine della loro soluzione più razionale, attraverso specifici atti d'indirizzo. Tali atti hanno natura d'integrazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti. 3. Al momento dell'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, entrambe le province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani. 4. La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunitàd'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano provinciale e ne danno conto nei piani industriali di cui all'art. 27. 5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti,l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'ATO come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano provinciale. 6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi precedenti, la Regione provvede: a) ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 22, i piani provinciali ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza; b) ovvero a modificare la delimitazione degli ATO a norma dell'art. 24, comma 2, qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera a); c) ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'art. 21, primo comma, con applicazione del tributo previsto dal quinto comma dello stesso articolo, qualora non risulti possibile procedere ai sensi delle lettere a) e b).
ARTICOLO 26
(Competenze della Comunità di Ambito)
1. Le Comunità di Ambito attuano i piani provinciali
di gestione dei rifiuti attraverso i piani industriali.
2. Le funzioni di competenza della Comunità
di Ambito attengono in particolare:
a) all'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano industriale;
b) alla realizzazione degli interventi previsti nei piani provinciali e nei piani industriali
individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione
e la gestione degli impianti e del complesso delle
operazioni di raccolta e di trasporto; queste
ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nei piani industriali; il contratto di servizio esplicita l'obbligo di rispetto
da parte del gestore dei contratti collettivi
di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei posti
di lavoro; il contratto di servizio indica inoltre le modalità con le quali il gestore può
affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui
all'art. 2, lett. g);
d) alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento
dell'ATO;
e) alla determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del Decreto nonché
delle modalità per la sua introitazione. La tariffa é applicata in forma differenziata in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione
alla fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
f) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi
di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le attività di cui al comma 2 sono organizzate dalle Comunità di Ambito per
il raggiungimento degli standard tecnici economici
di cui al piano regionale. A tal fine le Comunità
d'Ambito e le Province istituiscono forme
di controllo dell'applicazione e dell'efficacia
dei servizi di gestione dei rifiuti. 4. La Comunità di Ambito rendiconta alla Provincia,
alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale nelle forme
e nei tempi stabiliti con atto della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella
presente legge.
ARTICOLO 27
(Piani industriali)
1. Il piano industriale si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel piano provinciale.
Il piano industriale contiene:
a) l'individuazione delle aree di raccolta;
b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani
economici e finanziari, degli interventi previsti
nei piani provinciali;
c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza
delle aree inquinate riferibili a precedenti attività
di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta
e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere b) e c);
f) lo schema di assetto gestionale, che espliciti
le eventuali gestioni subprovinciali previste nel piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi
e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare
in gestione;
g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale
per i servizi di raccolta e spazzamento;
h) la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità
progressive di attuazione garantendo la gradualità
degli adeguamenti tariffari;
i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di
gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per
aree.
2. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione
dei Piani provinciali, le comunità di ambito
adottano e trasmettono alle province e alla Regione
i piani industriali. Contestualmente le comunità
d'ambito nominano il garante dell'informazione. 3. Il piano adottato é depositato per trenta
giorni consecutivi, presso la sede dalla Comunità
d'ambito, i comuni dell'ambito ottimale e la Provincia,
durante i quali chiunque può presentare osservazioni.
Dell'avvenuta adozione e del nome del garante é
data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione
locale.
Entro lo stesso termine, la provincia può prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme
al piano provinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute.
4. La Comunità d'Ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il Piano dà conto delle osservazioni
non accolte. Il piano é trasmesso alla provincia,che
lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al
comma 3, qualora la Comunità d'Ambito non abbia
provveduto, e ne dispone la pubblicazione nel BURT
Il piano industriale é efficace dalla data di
pubblicazione.
5. Le modifiche al piano industriale sono approvate
con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
6. Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato
di garanzia, che verifica l'attuazione del piano industriale
e l'attività dei gestori. La Comunità
d'Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina
e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro
necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7. In ogni caso il Comitato é composto da almeno
due membri, uno dei quali é designato dalla
provincia. Il comitato riferisce alla Comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo
stato di realizzazione del Piano; almeno due volte
l'anno elabora relazioni sullo stato del Piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche
a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal
loro invio ai comuni e alla Provincia. Chiunque può
prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'autorità d'ambito.
Titolo VII
NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 28
(Fondi di rotazione)
1. Gestione dei Rifiuti. a) Per il finanziamento e gli interventi di cui
agli art. 5, comma 1, lettera f, all'art. 21, comma
2, e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa alla gestione dei rifiuti,
é istituito un fondo di rotazione alimentato
con i contributi previsti del comma 5 dell'art. 21, con gli eventuali proventi delle convenzioni e
degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art.
17, comma 1 e con i rimborsi di cui alla successiva
lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione
di finanziamenti già erogati ai sensi dell'art. 16 della legge 12/1/95, n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti".
b) I soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun
onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità
posticipate con decorrenza dall'inizio della messa
in servizio dell'impianto. La determinazione del periodo ammesso per il rimborso é fissato dalla Giunta
con l'atto di concessione del finanziamento.
2. Interventi di bonifica.
a) Per il finanziamento degli interventi di cui all'art.
5, comma 1, lettera g) e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa agli interventi di bonifica, é istituito un fondo di rotazione alimentato con
risorse provenienti dal bilancio regionale e con
i rimborsi alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti
già erogati ai sensi dell'art. 6 della LR
12/5/93, n. 29, "Criteri di utilizzo di
aree inquinate soggette a bonifica".
b) Le spese degli interventi di bonifica sono a carico
in solido del soggetto di cui all'art. 20, comma
2. c) Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono recuperate con le procedure previste
dal RD 14/4/1910, n. 639 "Approvazione del T.U.
delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" e riservate al bilancio regionale per il reintegro del
fondo.
d) Per gli interventi urgenti finanziati tramite
il fondo di rotazione di cui alla precedente lettera
a) e per i quali non sia oggettivamente possibile
rivalersi sui soggetti obbligati, la legge di bilancio
provvede al reintegro del fondo.
e) Qualora i soggetti obbligati siano Enti pubblici
il rimborso delle somme anticipate tramite il fondo
di rotazione é dovuto senza alcun onere di interesse in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dalla certificazione dell'avvenuta
bonifica.
ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art.
3 e all'art. 5, lettera f) e g), decorrenti dal
1998, é fatto fronte con legge di bilancio
con imputazione delle spese ai capitoli 29440 e 28190
del bilancio 1998.
2. Al finanziamento dei fondi di rotazione di cui
all'art. 28 e decorrenti dal 1998, si fa fronte
con legge di bilancio con imputazione della spesa
ai capitoli 28200 e 28490 del bilancio 1998 con le
declaratorie modificate come segue:
- cap. 28200 fondo di rotazione per la gestione dei
rifiuti (LR 18.05.1998, n. 25); - cap. 28490 fondo di rotazione per interventi urgenti
bonifica (LR 18.05.1998, n. 25).
I rientri ai fondi di rotazione saranno allocati sul bilancio 1998 rispettivamente sui capitoli 24984
e 24245 del bilancio 1998con le declaratorie modificate
come segue:
- cap. 24984 contributo previsto dal comma 5 dell'art.
21 della LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al
comma 1 dell'art. 28; - cap. 24245 fondo di rotazione di cui al comma 2
art. 28 della LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di
cui al comma 2 dell'art. 28;
3. Al finanziamento delle attività di cui all'art.
5, comma 1, lettera g), decorrente dal 1998, é fatto fronte con legge dibilancio con imputazione della spesa al capitolo 28210 del bilancio 1998
la cui declaratoria viene cosiì modificata:
- cap. 28210 spese per interventi previsti all'art.
5, comma 1, lettera h) ed all'art. 15 della LR 18.05.1998,
n. 25.
4. É autorizzata fin dall'anno 1998 la restituzione
degli sgravi retributivi introdotti dall'art. 2,
comma 6, del regolamento 22 marzo 1995, n. 8 per
gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 fino all'importo
complessivo di 5 miliardi con imputazione della spesa
al capitolo 28200 del bilancio 1998.
5. La Giunta é autorizzata, al seguito dell'accertamento
delle entrate derivanti da contributi di cui all'art.
21, comma 5, della presente legge, sul capitolo 24984, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la
quantificazione delle entrate medesime e la destinazione
al fondo di rotazione.
Le entrate acquisite siano ridestante al finanziamento degli interventi di cui al capitolo 28200. 3. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente
legge per gli anni successivi si fa fronte con la legge
di bilancio. ARTICOLO 30
(Sanzioni e tributo speciale per il deposito in
discarica dei rifiuti)
1. Chiunque viola divieti e obblighi contenuti nella presente legge, é soggetto ad una sanzione
pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
2. Chiunque viola un divieto espressamente indicato
nel piano regionale vigente é soggetto ad
una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la provincia nel cui territorio é
stata commessa la violazione.
4. I tributi di cui alla LR 29 luglio 1996, n. 60
"Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre
1995, n. 549" sono aumentati nella misura massima
prevista dalla legge 549/95 qualora:
a) non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all'art. 24 del Decreto; b) vengano conferiti rifiuti tal quali
in discarica successivamente alla data stabilita
dall'art. 5, comma 6, del Decreto, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, commi
6 e 6bis;
c) non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione
delle raccolte differenziate di cui all'art. 11.
5. Per i fini previsti dal comma 4, lett. a), l'accertamento
relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata é effettuato dalla Giunta regionale successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, primo comma, lett. a), b) e c)
del Decreto. L'incremento del tributo o il suo eventuale
conguaglio sono calcolati con decorrenza dalle scadenze
suddette.
ARTICOLO 31
(Disposizioni transitorie)
1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'art. 9, comma 9, resta valido il
piano regionale vigente all'entrata in vigore della presente legge. Tale piano produce gli effetti di
cui all'art. 13.
2. Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali
approvati ai sensi dell'art. 12, si applicano i piani
regionali approvati ai sensi della LR 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti
solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge possono richiederealla Giunta Regionale la verifica
di conformità delle scelte dei Piani suddetti e delle loro varianti al Piano Regionale, salvo
che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e modifiche all'esistente seguono la procedura prevista
dall'art.12 contestualmente ad una informazione delle parti già approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei piani provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della LR65/84 prima della decadenza prevista dalla disposizione
transitoria di cui all'art. 13, comma 4, della
LR 12 gennaio 1995, n. 4 e non approvati dalla Regione per la successiva decadenza prevista
dalla norma transitoria richiamata, sono considerate
conformi, su richiesta della provincia, qualora
la Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto
previsto dal piano regionale di cui all'art. 22 del
Decreto.
3. Sino all'adozione del piano di bonifica di cui
all'art. 9, comma 2, resta in vigore il piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato ai sensi della LR 29/93. Solo con l'adozione del piano
di cui all'art. 9, comma 2, si producono gli effetti
di cui all'art. 20, commi 1 e 4.
4. Le direttive tecniche e procedurali di cui all'art.
5, comma 1, lett. e), relative all'espletamento delle
funzioni attribuite dalla presente legge agli enti
locali, sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione
e fino all'approvazione delle suddette direttive,
conservano validità le direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi della LR 12 gennaio
1995, n. 4 e della LR 29/93.
5. Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza nonconclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale attribuisce agli
enti competenti ai sensi della presente legge la conclusione
del procedimento.
6. Fino all'approvazione dei piani industriali,
i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione,
sentite le Comunità di Ambito interessate, ove
costituite. 7. In prima applicazione, i piani provinciali di cui
all'art. 11sono approvati entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 32
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presentelegge, ad eccezione dell'art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell'art. 4 della LR 06.09.93
n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell'art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla
A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la
limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni
alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero
dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10
LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di
utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle
materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed
osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988,
n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla
LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi
urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento
dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni
della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni
recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per
l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari
alla realizzazione delle opere pubbliche e per
l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie",
artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data dientrata in vigore della presente legge
e derivanti dall'art. 16della LR 12.01.1995, n. 4
e dall'art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.
PRECEDENTE
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