Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25


CONTINUA

ARTICOLO 25
(Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d'ATO) Poteri regionali

1. Qualora al momento dell'adozione dei piani provinciali di cui all'art. 12, secondo comma, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacitàdi smaltimento per le varie tipologie di impianti, la provincia ne indica nel piano la dimensione quantitativa e formula la propria proposta relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'Ambito, ai fini dello smaltimento.
2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine della loro soluzione più razionale, attraverso specifici atti d'indirizzo. Tali atti hanno natura d'integrazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti.
3. Al momento dell'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, entrambe le province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.
4. La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunitàd'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano provinciale e ne danno conto nei piani industriali di cui all'art. 27.
5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti,l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'ATO come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano
provinciale.
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi precedenti, la Regione provvede:
a) ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 22, i piani provinciali ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;
b) ovvero a modificare la delimitazione degli ATO a norma dell'art. 24, comma 2, qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera a);
c) ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'art. 21, primo comma, con applicazione del tributo previsto dal quinto comma dello stesso articolo, qualora non risulti possibile procedere ai
sensi delle lettere a) e b).

ARTICOLO 26
(Competenze della Comunità di Ambito)

1. Le Comunità di Ambito attuano i piani provinciali di gestione dei rifiuti attraverso i piani industriali.
2. Le funzioni di competenza della Comunità di Ambito attengono in particolare:
a) all'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano industriale;
b) alla realizzazione degli interventi previsti nei piani provinciali e nei piani industriali individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto; queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nei piani industriali; il contratto di servizio esplicita l'obbligo di rispetto da parte del gestore dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro; il contratto di servizio indica inoltre le modalità con le quali il gestore può affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all'art. 2, lett. g);
d) alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'ATO;
e) alla determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del Decreto nonché delle modalità per la sua introitazione. La tariffa é applicata in forma differenziata in relazione alla produzione di rifiuti, alla separazione alla fonte ed alle raccolte differenziate raggiunte;
f) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2.
3. Le attività di cui al comma 2 sono organizzate dalle Comunità di Ambito per il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al piano regionale. A tal fine le Comunità d'Ambito e le Province istituiscono forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.
4. La Comunità di Ambito rendiconta alla Provincia, alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale nelle forme e nei tempi stabiliti con atto della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

ARTICOLO 27
(Piani industriali)

1. Il piano industriale si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel piano provinciale. Il piano industriale contiene:
a) l'individuazione delle aree di raccolta;
b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei piani provinciali;
c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
f) lo schema di assetto gestionale, che espliciti le eventuali gestioni subprovinciali previste nel piano provinciale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione;
g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
h) la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti tariffari;
i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.
2. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione dei Piani provinciali, le comunità di ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d'ambito nominano il garante dell'informazione.
3. Il piano adottato é depositato per trenta giorni consecutivi, presso la sede dalla Comunità d'ambito, i comuni dell'ambito ottimale e la Provincia, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante é data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale.
Entro lo stesso termine, la provincia può prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano provinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute.
4. La Comunità d'Ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il Piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano é trasmesso alla provincia,che lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la Comunità d'Ambito non abbia provveduto, e ne dispone la pubblicazione nel BURT Il piano industriale é efficace dalla data di pubblicazione.
5. Le modifiche al piano industriale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.
6. Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica l'attuazione del piano industriale e l'attività dei gestori. La Comunità d'Ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma
7. In ogni caso il Comitato é composto da almeno due membri, uno dei quali é designato dalla provincia. Il comitato riferisce alla Comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del Piano; almeno due volte l'anno elabora relazioni sullo stato del Piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alla Provincia. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'autorità d'ambito.

Titolo VII
NORME FINANZIARIE, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28
(Fondi di rotazione)

1. Gestione dei Rifiuti.
a) Per il finanziamento e gli interventi di cui agli art. 5, comma 1, lettera f, all'art. 21, comma 2, e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa alla gestione dei rifiuti, é istituito un fondo di rotazione alimentato con i contributi previsti del comma 5 dell'art. 21, con gli eventuali proventi delle convenzioni e degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'art. 17, comma 1 e con i rimborsi di cui alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti già erogati ai sensi dell'art. 16 della legge 12/1/95, n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti".
b) I soggetti beneficiari degli interventi sono tenuti al rimborso dei finanziamenti, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dall'inizio della messa in servizio dell'impianto. La determinazione del periodo ammesso per il rimborso é fissato dalla Giunta con l'atto di concessione del finanziamento.
2. Interventi di bonifica.
a) Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera g) e all'art. 22, comma 4, per la parte di competenza della regione e relativa agli interventi di bonifica, é istituito un fondo di rotazione alimentato con risorse provenienti dal bilancio regionale e con i rimborsi alla successiva lettera b), compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti già erogati ai sensi dell'art. 6 della LR 12/5/93, n. 29, "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica".
b) Le spese degli interventi di bonifica sono a carico in solido del soggetto di cui all'art. 20, comma 2. c) Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione sono recuperate con le procedure previste dal RD 14/4/1910, n. 639 "Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato" e riservate al bilancio regionale per il reintegro del fondo.
d) Per gli interventi urgenti finanziati tramite il fondo di rotazione di cui alla precedente lettera a) e per i quali non sia oggettivamente possibile rivalersi sui soggetti obbligati, la legge di bilancio provvede al reintegro del fondo.
e) Qualora i soggetti obbligati siano Enti pubblici il rimborso delle somme anticipate tramite il fondo di rotazione é dovuto senza alcun onere di interesse in un periodo massimo di tre anni, con versamenti in semestralità posticipate con decorrenza dalla certificazione dell'avvenuta bonifica.

ARTICOLO 29
(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'art. 3 e all'art. 5, lettera f) e g), decorrenti dal 1998, é fatto fronte con legge di bilancio con imputazione delle spese ai capitoli 29440 e 28190 del bilancio 1998.
2. Al finanziamento dei fondi di rotazione di cui all'art. 28 e decorrenti dal 1998, si fa fronte con legge di bilancio con imputazione della spesa ai capitoli 28200 e 28490 del bilancio 1998 con le declaratorie modificate come segue:
- cap. 28200 fondo di rotazione per la gestione dei rifiuti (LR 18.05.1998, n. 25);
- cap. 28490 fondo di rotazione per interventi urgenti bonifica (LR 18.05.1998, n. 25).
I rientri ai fondi di rotazione saranno allocati sul bilancio 1998 rispettivamente sui capitoli 24984 e 24245 del bilancio 1998con le declaratorie modificate come segue:
- cap. 24984 contributo previsto dal comma 5 dell'art. 21 della LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 1 dell'art. 28;
- cap. 24245 fondo di rotazione di cui al comma 2 art. 28 della LR 18.05.1998, n. 25 e rimborsi di cui al comma 2 dell'art. 28;
3. Al finanziamento delle attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), decorrente dal 1998, é fatto fronte con legge dibilancio con imputazione della spesa al capitolo 28210 del bilancio 1998 la cui declaratoria viene cosiì modificata:
- cap. 28210 spese per interventi previsti all'art. 5, comma 1, lettera h) ed all'art. 15 della LR 18.05.1998, n. 25.
4. É autorizzata fin dall'anno 1998 la restituzione degli sgravi retributivi introdotti dall'art. 2, comma 6, del regolamento 22 marzo 1995, n. 8 per gli anni 1995, 1996, 1997, 1998 fino all'importo complessivo di 5 miliardi con imputazione della spesa al capitolo 28200 del bilancio 1998.
5. La Giunta é autorizzata, al seguito dell'accertamento delle entrate derivanti da contributi di cui all'art. 21, comma 5, della presente legge, sul capitolo 24984, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio per la
quantificazione delle entrate medesime e la destinazione al fondo di rotazione.
Le entrate acquisite siano ridestante al finanziamento degli interventi di cui al capitolo 28200.
3. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per gli anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.

ARTICOLO 30
(Sanzioni e tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti)

1. Chiunque viola divieti e obblighi contenuti nella presente legge, é soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
2. Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel piano regionale vigente é soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.
3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la provincia nel cui territorio é stata commessa la violazione.
4. I tributi di cui alla LR 29 luglio 1996, n. 60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549" sono aumentati nella misura massima
prevista dalla legge 549/95 qualora:
a) non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del Decreto;
b) vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall'art. 5, comma 6, del Decreto, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, commi 6 e 6bis;
c) non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate di cui all'art. 11.
5. Per i fini previsti dal comma 4, lett. a), l'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata é effettuato dalla Giunta regionale successivamente alle scadenze di cui all'art. 24, primo comma, lett. a), b) e c) del Decreto. L'incremento del tributo o il suo eventuale conguaglio sono calcolati con decorrenza dalle scadenze suddette.

ARTICOLO 31
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'approvazione di un nuovo piano regionale ai sensi dell'art. 9, comma 9, resta valido il piano regionale vigente all'entrata in vigore della presente legge. Tale piano produce gli effetti di cui all'art. 13.
2. Fino all'entrata in vigore dei piani provinciali approvati ai sensi dell'art. 12, si applicano i piani regionali approvati ai sensi della LR 13.11.1984, n. 65 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi". Le Province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono richiederealla Giunta Regionale la verifica di conformità delle scelte dei Piani suddetti e delle loro varianti al Piano Regionale, salvo
che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e modifiche all'esistente seguono la procedura prevista dall'art.12 contestualmente ad una informazione delle parti già approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei piani provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della LR65/84 prima della decadenza prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 13, comma 4, della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e non approvati dalla Regione per la successiva decadenza prevista dalla norma transitoria richiamata, sono considerate conformi, su richiesta della provincia, qualora la Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal piano regionale di cui all'art. 22 del Decreto.
3. Sino all'adozione del piano di bonifica di cui all'art. 9, comma 2, resta in vigore il piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato ai sensi della LR 29/93. Solo con l'adozione del piano di cui all'art. 9, comma 2, si producono gli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 4.
4. Le direttive tecniche e procedurali di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali, sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle suddette direttive, conservano validità le direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e della LR 29/93.
5. Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza nonconclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attribuisce agli enti competenti ai sensi della presente legge la conclusione del procedimento.
6. Fino all'approvazione dei piani industriali, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunità di Ambito interessate, ove costituite.
7. In prima applicazione, i piani provinciali di cui all'art. 11sono approvati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 32
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ad eccezione dell'art. 10 della LR 19.08.88 n. 60, dell'art. 4 della LR 06.09.93 n. 64, il comma 5 della LR 02.09.89 n. 61 e dell'art. 4 della LR 04.04.95 n. 35 che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:
- la LR 19 Agosto 1988, n. 60 "Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 2 Settembre 1989 n. 61 "Modifiche ed integrazioni alla LR 60/88 - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti"
- la LR 22 Marzo 1990 n. 19 "Costituzione Agenzia Regione, Recupero Risorse S.P.A. art. 10 LR 60/88"
- la LR 12 Maggio 1993 n. 29 "Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 6 Settembre 1993 n. 64 "Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla LR 19 agosto 1988, n. 60 - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti"
- la LR 7 Novembre 1994 n. 85 "Integrazione alla LR 12/5/93, n. 29 recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica"
- la LR 12 Gennaio 1995 n. 4 "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 4 Aprile 1995, n. 35 "Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alle LL.RR. 60/88, 29/93, e 4/95"
- la LR 28 Giugno 1996, n. 47 "Modifiche ed integrazioni della LR 12 gennaio 1995, n. 4 e successive modificazioni recante "Norme per lo smaltimento dei rifiuti"
- la LR 17 Dicembre 1992, n. 55 "Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie", artt. n. 7, 9 e 11.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data dientrata in vigore della presente legge e derivanti dall'art. 16della LR 12.01.1995, n. 4 e dall'art. 6 della LR 12.05.1993, n. 29.

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