LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25


CONTINUA art.12

4. Dell'adozione del piano, della nomina del garante
dell'informazione e eventualmente del comitato per l'inchiesta
pubblica, nonche dell'avvenuto deposito, e data notizia con
avviso pubblicato nel BURT e adeguatamente pubblicizzato sui
mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella
provincia.
5. La provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree
del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze
pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i
cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare
osservazioni e memorie.
6. Oltre che dal garante dell'informazione, copia del piano e
fornita, a richiesta, da ogni comune.
7. La Giunta regionale si pronuncia sulla conformità del piano
adottato ai contenuti del piano regionale e alla normativa
vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando,
o prescrivendo ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.
8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver
sentito tutti i comuni convocati in apposita conferenza ed
acquisito i verbali delle conferenze di cui al quinto comma, le
memorie ivi presentate e la relazione del comitato per
l'inchiesta pubblica se nominato, la provincia approva il piano,
motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri
dissenzienti emersi nella Conferenza dei comuni o della Comunità
d'Ambito quando istituita, dando atto inoltre delle modifiche
apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.
9. Il Piano provinciale e inviato alla Giunta regionale che,
verificatane la rispondenza alle prescrizioni di cui al comma 7,
ne dispone la pubblicazione per intero nel BURT Il piano acquista
efficacia dalla data di pubblicazione.
10. Se la Giunta regionale ritiene che il piano non risponda alle prescrizioni di cui al comma 7, può disporne il rinvio per riesame alla provincia, su conforme parere espresso entra trenta giorni della Conferenza prevista dall'art. 8, primo comma. La provincia provvede ad adeguare il piano entro trenta giorni.
11. Le modifiche al piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti. La Comunità d'ambito, quando costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 8.
12. Le modifiche al piano provinciale sono apportate dalla provincia, di propria iniziativa o su proposta della Comunità d'ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a núove normative in materia o per individuare nuovi localizzazioni di impianti di trattamento o smaltimento, sempre secondo le procedure previste dai commi da 1 a 11.

ARTICOLO 13
(Effetti del Piano Regionale)

1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che e sercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.
2. Gli effetti del piano regionale sono i seguenti:
a) i criteri e l'individuazione di cui alle lettere b), d) ed e) di cui all'art. 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale (P.I.T.) regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lettera a), della LR 16 gennaio 1995, n. 5 &168Norme per il governo del territorio&168 e successive modificazioni, ai fini e per gli effetti dell'art. 16, comma 2, della stessa legge, relativamente alle prescrizioni localizzative;
b) gli elementi costituenti il piano regionale di gestione dei rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del P.T.C.;
c) tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi ove quest'ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi della LR 5/95, art. 5, comma 5;
d) l'inserimento di un'area nel piano regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza, comporta:
d1. un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;
d2. l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
d3. per effetto del vincolo di cui al punto d2., l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente per territorio.
3. Il vincolo di cui alla lett. d) costituisce salvaguardia ai sensi dell'art. 11 della LR 5/95.
4. L'individuazione degli ambiti da bonificare di cui all'art. 9, comma 2 lettera b), costituisce contenuto del piano di indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo a norma dell'art. 6, comma 2, lettera b), della LR 5/95 ai fini e per glieffetti della definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento provinciale ai sensi dell'art. 16, comma 4, letterad) della citata legge.

ARTICOLO 14
(Effetti del Piano provinciale)

1. Gli effetti dei Piani Provinciali di cui all'art. 11 sono i seguenti:
a) nell'ambito delle rispettive competenze, i Comuni conformano i propri atti ai contenuti dei piani provinciali;
b) le Comunità d'Ambito sono vincolate alla elaborazione dei piani industriali d'ambito di cui all'art. 27 nell'osservanza del piano provinciale e hanno l'obbligo di realizzarne tutti gli interventi;
c) le individuazioni di cui all'art. 11, comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto del P.T.C. a norma dell'art. 16, comma 4, lettera c), della LR 5/95 ai fini e per gli effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a), della citata legge;
d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1 dell'art. 16, comma 4, lettera e), della LR 5/95 ed hanno gli n effetti di cui all'art. 27, comma 2, della citata legge, ove tali localizzazioni siano state effettuate in conformitàal piano regionale di gestione dei rifiuti e tramite la valutazione degli effetti ambientali di cui all'art. 32 della LR 5/95 e, in presenza di P.T.C. sentito il parere del nucleo tecnico di cui all'art. 17 comma 9 della LR 5/95;
e) il vincolo di cui all'art. 13, comma 2, lett. d), relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale ai sensi dell'art. 11, comma 2, costituisce salvaguardia ai sensi dell'art. 21 della LR 5/95 ed i Comuni vi conformano il proprio piano regolatore applicando quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera d) della presente legge;
f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), dei rifiuti ed i rapporti delle Comunitàdi Ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell'ATO di riferimento.

Titolo IV
NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 15
(Agenzia Regionale Recupero Risorse)

1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'art. 24 del Decreto eper la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549
&168Misure di razionalizzazione della finanza pubblica&168, la Giunta regionale definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni ATO. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall'amministrazioneregionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all'Agenzia Regione Recupero Risorse o ad altri soggetti.
2. Allo scopo di favorire le attivitàdi sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall'art. 4 del Decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia Regione Recupero Risorse, dello Sportello Informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonchè per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma.

ARTICOLO 16
(Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti)

1. Per l'adozione delle Ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 13 del Decreto sono competenti:
a) il Presidente della Giunta Regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;
b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno della Provincia;
c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.
2. Le competenze di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

ARTICOLO 17
(Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la
produzione di energia)

1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere
consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'art. 22 della L. 9/1/91, n. 9 &168Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale&168, possono essere previsti nei piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto, possono essere siglati gli accordi di programma ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del Decreto stesso, previo quanto previsto dal successivo comma 3. La pubblicazione nel BURT dell'accordo di programma determina la modifica dei Piani Provinciali.
3. Quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 22, comma 11, del Decreto, agli accordi di programma stipulati dalla Regione partecipano la provincia e il comune interessati.

ARTICOLO 18
(Attività sperimentali)

1.E' competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del Decreto.
2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.
3. La Giunta regionale definisce:
a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;
b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;
c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT, fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;
d) le attivitàdi monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

ARTICOLO 19
(Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di
recupero)

1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.
2. L'importo della fideiussione, da depositare all'atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del Decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.
3. Le direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), indicano:
a) le modalitaà ed i tempi per la presentazione delle fideiussioni, anche per le attivitàdi discarica autorizzata all'esercizio in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;
b) le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, comma 1, lett. h), del Decreto.

ARTICOLO 20
(Interventi di bonifica)

1. L'inserimento di un'area nell'elenco a &168Breve termine&168 contenuto nel Piano Regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).
2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.
3. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il Comune, previa verifica da parte dell'ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del Decreto.
4. L'inserimento di un'area nell'elenco a &168Medio termine&168 contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato dalla Provincia competente per territorio, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e).
5. La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato.
6. Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalitàdi cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3.
7. Le funzioni di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del Decreto, sono conferite alle province.
8. Per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni, per la formulazione di modifiche, integrazioni o prescrizioni ai progetti di bonifica, nonchè per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento rispettivamente all'articolo 17, comma 4 e 5, e all'art. 20, comma 1, lettera b), del Decreto, le Province si avvalgono delle Conferenze provinciali previste dall'art. 8, comma 2, della presente legge.
9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d'intesa fra le province interessate.
10. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 17, comma 4, del Decreto, i comuni si avvalgono dell'ARPAT
11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allosviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformitàal progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.
14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all'art. 53 della L. 142/90, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'Ente.
15. Per l'esecuzione dei progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica, la Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, può erogare contributi, limitatamente a soggetti pubblici e privati che procedano alla realizzazione degli interventi in conformitàalle disposizioni di legge, facendo fronte con i fondi di cui all'art. 29 secondo modalità e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale, in conformità all'art. 17, comma 6bis, del Decreto.
16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessitàdi inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l'area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa.

Titolo V
CONTROLLI E POTERI SOSTITUTIVI E STRAORDINARI

ARTICOLO 21
(Provvedimenti straordinari)

1. Il Presidente della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessitào urgenza. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica e immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nullaosta ove occorrenti.
2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporne la realizzazione e gestione tramite Commissario &168ad acta&168.
3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonchè tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale.
4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta Regionale, qualora non siano previsti dai piani provinciali e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d'Ambito ai sensi dell'art. 25.
5. Le Comunitàdi Ambito autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a L. 200 per Kg. di rifiuto.
6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.
7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di
mora:
a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.
8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati pagamenti ai sensi del comma 7, l'autorizzazione al conferimento decade.
9. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.

ARTICOLO 22
(Vigilanza e attività sostitutiva)

1. La Regione vigila:
a) che i piani provinciali di cui all'art. 11 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 12 ed in conformitàal piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) che le Comunitàdi Ambito si costituiscano nelle forme e nei modi di cui alla presente legge e nei tempi di cui al comma 2 dell'art. 23.
2. Le Province vigilano:
a) che i piani industriali di cui all'art. 27 siano approvati dalle Comunità di Ambito nei tempi e con le procedure ivi previste e in conformità al piano regionale ed al piano provinciale;
b) che gli interventi contenuti nei piani provinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi e nei piani industriali;
c) che le gestioni siano condotte in conformità alla pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard tecnici-economici.
3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal Piano per i provvedimenti di competenza. La Provincia, entro il 31 Marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.
4. Le Comunità di Ambito assicurano:
a) che i gestori realizzino gli interventi in conformità al piano industriale;
b) che i gestori gestiscano gli impianti ed i servizi in conformitàai piani industriali.
5. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso.
Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte Provinciali nominano un commissario &168ad acta&168 che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.
6. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 5, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione e in base ai controlli di cui ai commi 2 e 4, dalle Province.
7. La Regione provvede direttamente:
a) fino all'approvazione dei piani provinciali;
b) in caso di mancata sostituzione da parte delle province decorsi 60 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.

Titolo VI
AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI (ATO)

ARTICOLO 23
(Comunità d'Ambito)

1. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicitàgestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione dei rifiuti è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunitàdi Ambito.
2. La Comunità di Ambito si costituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi seguenti. La Comunitàdi Ambito opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del Decreto, l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio di riferimento.
3. La Comunitàdi Ambito si costituisce in una delle seguenti forme:
a) attraverso la convenzione prevista dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e succ. mod.;
b) attraverso un consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della stessa legge.
4. A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei comuni appartenenti all'Ambito Territoriale di riferimento. In caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvedono d'intesa le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia, adottato d'intesa con il presidente delle altre province interessate in caso di ATO compreso nel territorio di più province, è scelta la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione di tanti comuni che rappresentino almeno la metàpiù uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento.
5. Se la forma scelta è il consorzio, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, provvede:
a) a predisporre lo Statuto-tipo della Comunitàdi Ambito sulla base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo, con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente
legge;
b) a inviare lo Statuto per l'approvazione agli Enti che costituiscono la Comunità di Ambito ed a esercitare il controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Comunitàdi Ambito;
d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento della Comunitàdi Ambito.
6. Se la forma scelta è la convenzione, la provincia, o le province d'intesa in caso di ATO compreso nel territorio di più province, individuano il comune responsabile del coordinamento, il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema-tipo, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio Regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presentelegge.
7. Il peso dei Comuni all'interno della Comunitàdi Ambito è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:
a) quantità di rifiuti prodotti;
b) quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;
c) quantitàdi rifiuti smaltiti sul territorio comunale.

ARTICOLO 24
(Delimitazione degli ATO)

1. Sono istituiti, al fine della gestione dei rifiuti urbani, così come stabilito dall'art. 23 del Decreto, i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO):
ATO 1. Costituito dai comuni compresi nella provincia di Massa e
Carrara;
ATO 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca;
ATO 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;
ATO 4. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Livorno;
ATO 5. Costituito dai comuni compresi nelle Province di Prato, di Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario dell'Empolese Val d'Elsa, così come definiti dalla LR 29 maggio 1997, n. 38;
ATO 6. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze ad esclusione di quelli del circondario Empolese;
ATO 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;
ATO 8. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Siena;
ATO 9. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Grosseto.
2. Alla modifica delle delimitazioni degli ATO si provvede con atto del Consiglio regionale, sentite le province e i comuni interessati.
3. Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

CONTINUA

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