LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25
Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25

B.U.R.T. n.19 del 28-05-1998
NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI.

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1
(Finalita ed oggetto della legge)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del DLgs 5
Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme in materia di
gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con
risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione
di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta
differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di
energia nonche interventi per la bonifica ed il conseguente
ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinche gli interventi
rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia
nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso
efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione
ambientale.
3. La Regione persegue inoltre larticolazione territoriale degli
atti di programmazione, di quelli di gestione e dellesercizio
delle funzioni amministrative in attuazione degli art. 3 e 14
della L. 8 Giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie
locali" e dellarticolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". A tal
fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure
di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione
oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessita.
4. La Regione favorisce la piu ampia partecipazione dei
cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti
dalla presente legge e al controllo della gestione dei rifiuti.
Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione,
dagli Enti locali e dalle Comunita dambito per i fini della
presente legge, e destinata alla creazione di opportunita di
partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di
pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti,
attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione
e dinformazione.

ARTICOLO 2
(Definizioni)

1. Ferme restando le definizioni di cui allart. 6 del DLgs
22/97, ai fini della presente legge si intende per:
a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e le
successive modifiche.
b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale.
c) Comunita di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei
rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunita di Ambito:
laggregazione dei comuni ricadenti nel territorio delimitato
dallATO associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla
presente legge.
d) Sistema di ATO: laggregazione tramite convenzione, accordo di
programma o altro atto dintesa fra Comunita dAmbito al fine
del raggiungimento dellautosufficienza e degli standard
ottimali previsti nel piano regionale.
e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO, di norma a
dimensione subprovinciale, individuata a fini di
predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
f) Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunita
dAmbito attua la gestione dei rifiuti.
g) Gestore: il soggetto cui e affidata dalla Comunita dAmbito
la gestione di servizi o impianti previsti nel piano
industriale.
h) Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato, le
cooperative sociali di cui allart. 1, primo comma, lett. b)
della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle
cooperative sociali", le associazioni ambientalistiche, le
associazioni dei consumatori, cui puo essere affidata dal
gestore, in conformita alle previsioni del contratto di
servizio, lattuazione di parti del piano industriale.
i) Garante dellinformazione: il pubblico dipendente incaricato
di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare
linformazione ai cittadini e alle formazioni sociali, cosi
da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a
chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli
10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi, anche
utilizzando le reti telematiche. Il garante e scelto
nellambito dellUfficio relazioni con il pubblico previsto
dallart. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
"Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego", o nellambito delle strutture individuate ai fini
dellinformazione ambientale ai sensi dellart. 5, terzo
comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la
liberta di accesso alle informazioni in materia ambientale",
o comunque allinterno della struttura dellente.

ARTICOLO 3
(Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la
realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonche
di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai
rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi per la
realizzazione di specifici progetti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle Comunita
di Ambito. Essi debbono essere considerati fra le risorse
disponibili allinterno del piano industriale. Fino alla data di
costituzione delle Comunita di Ambito i soggetti destinatari dei
contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle societa e
nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi.
3. Le modalita per lassegnazione dei contributi ai soggetti di
cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale in
conformita ai contenuti del piano regionale di gestione dei
rifiuti. La priorita per lassegnazione dei contributi sono
stabilite in funzione della qualita ed efficacia dei progetti di
incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione
territoriale dei materiali recuperati.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorita di cui al
comma 3 puo essere effettuata, oltre che direttamente
dallamministrazione regionale, dallAgenzia Regionale Recupero
Risorse S.p.A. di cui allart. 15, alla quale, ai sensi della
presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la
certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei
progetti finanziati ai sensi del presente articolo. Alleventuale
affidamento si provvede con atto della Giunta regionale che
regola le modalita relative e determina lonere massimo che puo
essere posto a carico dei soggetti interessati a titolo di
concorso alle spese.

ARTICOLO 4
(Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.)

1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione
di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune intese
con Province, Comuni e operatori singoli e associati della
produzione e della distribuzione; le modalita delle intese,
nelle quali possono essere previsti anche incentivi e
disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono
definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici
incentivi possono essere destinati a favorire lintroduzione di
tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di
rifiuti. Altresi possono essere riconosciuti incentivi agli
esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che
organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei
rifiuti.
2. Alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonche a tutti gli
enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza
della regione, delle province o dei comuni, e fatto obbligo a
fare uso, per le proprie necessita, di carta e cartoni prodotti
utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili,
in misura comunque non inferiore al 40%.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 e fatto divieto di utilizzare
nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o
delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi
soggetti hanno altresi lobbligo di provvedere alla raccolta
differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner
per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da
scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi
dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per
incentivare luso di carta e cartoni prodotti integralmente o
prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la
raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce dinchiostro
per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine da scrivere o
quantaltro stabilito dal piano regionale nonche per
disincentivare lutilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.
6. Ai fini del rilascio dellautorizzazione prevista dalla
legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di
vendita, e richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti
prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il
bilancio e elemento indispensabile al fine della valutazione del
raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano
regionale dei rifiuti. La priorita fra domande concorrenti in
regola con gli standard urbanistici e commerciali, e data, a
parita delle altre condizioni, a quella che presenta
comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e
di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire luso
di residui recuperabili, secondo le modalita indicate nel piano
regionale.
8. Nellambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi
dellart. 32 della legge regionale 5/1995, devono essere indicate
le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e
degli inerti, proporzionalmente alla quantita dei rifiuti
prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Titolo II
COMPETENZE

ARTICOLO 5
(Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
a) lapprovazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di
cui all art. 9;
b) lapprovazione dei progetti e lautorizzazione degli impianti
interessati dalle procedure di cui allart. 21 e delle
attivita sperimentali di cui allart. 18;
c) lemanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di necessita o di urgenza di cui allart. 21 della presente
legge e allart. 13 del Decreto;
d) lesercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla
presente legge e dal Decreto;
e) ladozione di direttive procedurali e tecniche per lesercizio
delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per lattivita
di controllo;
f) lerogazione di contributi per mandare ad effetto il programma
di finanziamento di cui allart. 9, comma 1, lettera m);
g) lerogazione di contributi per mandare ad effetto il
programma di finanziamento di cui allart. 9, comma 2, lettera
d);
h) la concessione di finanziamento per la redazione di studi,
ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi,
indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della
Giunta regionale, sempreche non appartenenti alle categorie di
atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza del
Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla
presente legge.

ARTICOLO 6
(Competenze delle Province Attribuzione di funzioni ai circondari)

1. Sono di competenza delle Province:
a) lapprovazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti
di cui allart. 11;
b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di
gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti
inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta
degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee
dallinquinamento proveniente da sostanze pericolose, non
espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e
regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza
della Regione;
c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate
avvalendosi dellARPAT;
d) lemanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni
di necessita o di urgenza ai sensi dellart. 13 del Decreto
secondo le norme di cui al successivo art. 16;
e) le funzioni sostitutive di cui allart. 22;
f) leffettuazione di adeguati controlli periodici delle
attivita sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare riguardo ai
controlli concernenti il luogo, lorigine e la destinazione
inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.
2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al
primo comma, lett. b), c), d), e), f) al circondario
dellEmpolese Val dElsa, istituito con LR 29 maggio 1997, n. 38.
3. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai
circondari se istituiti con legge regionale.

ARTICOLO 7
(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di
privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente
legge.

ARTICOLO 8
(Organi istruttori della Regione e della Provincia)

1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti
dellart. 27, comma 2, del Decreto, determina la composizione
della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.
2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dellart. 27,
comma 2, del Decreto, determinano la composizione delle
Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando
gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le
agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a
farne parte.

Titolo III
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ARTICOLO 9
(Contenuti del Piano regionale)

1. Il piano regionale contiene:
a) i tipi, le quantita e lorigine dei rifiuti da smaltire;
b) lindicazione degli interventi piu idonei ai fini della
riduzione della quantita, dei volumi e della pericolosita
dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di
rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonche a
promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita
e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la
riorganizzazione dei servizi;
c) i criteri per lorganizzazione delle attivita di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e
delle attivita per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti
urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dellobiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani
allinterno degli ATO, nonche dellofferta di smaltimento e
di recupero da parte dei sistema industriale e dei relativi
processi di commercializzazione;
e) i criteri per lindividuazione, da parte delle Province, delle
aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento
e di recupero dei rifiuti, nonche delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di
rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli
impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad
insediamenti produttivi;
f) la individuazione della tipologia e del complesso degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali
anche pericolosi da realizzare nella regione tali da
assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della
movimentazione dei rifiuti nonche la caratterizzazione dei
prodotti recuperati ed i relativi processi di
commercializzazione;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di
smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;
h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei
servizi in relazione agli standard;
i) lindicazione delle fonti per il reperimento delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
l) i criteri per lindividuazione degli interventi prioritari da
ammettere a finanziamento;
m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione
dei rifiuti;
n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da
imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza
regionale previsti dalla normativa vigente;
o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti
particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui allart.
18, comma 2, lett. a), del Decreto.
2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione degli
interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in
particolare contiene:
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua
attuazione;
b) lindividuazione degli ambiti di bonifica con le
caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il
seguente ordine di priorita:
b1. intervento a Breve Termine relativo alle aree da
bonificare per le quali e stato constatato un danno
ambientale in atto con necessita di messa in sicurezza
e/o bonifica urgente;
b2. intervento a Medio Termine relativo alle aree da
bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento
ma in cui non e stato accertato un danno ambientale in
atto;
c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi di
bonifica e risanamento ambientale privilegiando
prioritariamente limpiego del materiale proveniente da
attivita di recupero dei rifiuti urbani;
d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
di aree inquinate.
3. Lindividuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2,
lettera b), e fatta mediante i censimenti di cui al DM del
Ministro dellAmbiente 16.5.1989, estesi alle aree interne ai
luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio dincidente
rilevante di cui al DPR 17.5.1988, n. 175 "Attuazione della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita industriali", e
succ. mod., e mediante la predisposizione dellanagrafe di cui
allart. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dallARPAT

ARTICOLO 10
(Procedure per lapprovazione del piano regionale. Partecipazione - Garante dellinformazione)

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le
Province ed i Comuni, assicurando adeguata pubblicita e la
massima partecipazione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n.241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso agli atti amministrativi". Il piano puo
essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e
tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi,
bonifiche delle aree inquinate.
2. La Giunta regionale, adottata la proposta:
a) la trasmette alle Province, ai Comuni e alle Comunita
dambito;
b) nomina il garante dellinformazione;
c) comunica, con avviso pubblicato sul BURT e su almeno due
quotidiani a diffusione regionale, il nome del garante
dellinformazione e lavvenuto deposito del piano per trenta
giorni, durante i quali chiunque puo presentare osservazioni,
presso le segreterie delle Province.
3. La Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento del
piano, alla nomina del garante dellinformazione, dando avviso
della procedura, del nome del garante, della consultabilita del
piano presso la provincia e presso ogni comune, nonche della
data di svolgimento della conferenza di programmazione di cui al
comma 4 e delle modalita di partecipazione, attraverso adeguata
informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente
diffusi nella provincia. Lavviso e comunicato anche alla Giunta
regionale. I cittadini o le formazioni sociali che si rivolgono
al garante dellinformazione e al comune, oltre ad acquisire una
copia del piano regionale, accedono ai materiali di
accompagnamento del piano medesimo, depositati presso la
provincia.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per
la presentazione delle osservazioni, le Province convocano
apposita conferenza di programmazione ai sensi dellart. 16 della
LR 9 giugno 1992, n. 26 "Prima attuazione dellart. 48 dello
Statuto", cui partecipano i soggetti pubblici e le formazioni
sociali.
5. Le Province esprimono il proprio parere sul piano e lo fanno
pervenire alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle
osservazioni, unitamente alle determinazioni delle conferenze di
programmazione e a tutte le osservazioni pervenute. Decorso tale
termine, la Giunta regionale presenta la proposta di piano al
Consiglio, dando atto delle modifiche apportate e motivando in
ordine alle osservazioni non accolte. Il Consiglio approva il
piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.
6. Il piano e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
7. Modifiche e aggiornamenti al piano sono approvati dal
Consiglio Regionale sentite le province, i comuni e le Comunita
dambito.
8. Lapprovazione di un nuovo piano regionale o di suoi stralci
funzionali e tematici e soggetta alle procedure di cui ai commi
da 1 a 6.
9. Ogni due anni la giunta regionale presenta una relazione al
consiglio sullo stato di attuazione del piano e sulle eventuali
modifiche da apportare.

ARTICOLO 11
(Contenuti dei piani provinciali)

1. Il piano provinciale contiene:
a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle
quantita e dellorigine dei rifiuti da recuperare e da
smaltire;
b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta
differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di
rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione
finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
c) la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte alla
Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite
allart. 24;
d) leventuale individuazione, allinterno degli ATO e su
proposta delle Comunita dAmbito, di aree di raccolta che
ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle
tipologie ed alle quantita di rifiuti prodotti, alleconomia
dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle
dimensioni e caratteristiche territoriali degli ATO di
riferimento;
d1. leventuale individuazione, su proposta delle Comunita
dAmbito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
e) lindividuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento
piu idonei, in relazione alle quantita, alle caratteristiche
dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del
piano regionale finalizzati ad ottenere lautosufficienza
degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
f) lindividuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta
differenziata e relative attivita di recupero;
g) lindividuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta
differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalita
di recupero;
h) lindividuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla
base del P.T.C. e del piano regionale;
i) le modalita per lattuazione del piano;
l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle
aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore,
rimorchi e simili, nonche alla definizione delle modalita
per la loro gestione;
m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla
realizzazione degli interventi;
n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e
realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli
impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;
o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e
di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da
realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni
generali contenute nel piano regionale;
p) la previsione e programmazione temporale, in caso di
variazioni, dei flussi interni alla provincia e le eventuali
intese con altre province per i flussi interprovinciali di
rifiuti o residui;
q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero
secondo le procedure previste dallart. 12.
2. I piani provinciali contengono inoltre piani per la bonifica e
messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti
di bonifica definiti dal piano regionale;
c) della quantita e della qualita dei materiali da rimuovere e
smaltire nonche le modalita per il loro smaltimento;
d) dellelenco delle aree gia messe in sicurezza e/o bonificate
con i rispettivi vincoli di destinazione duso;
e) della definizione delle priorita degli interventi di bonifica
e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio
termine dal piano regionale, con lindicazione dei termini
entro i quali devono essere presentati i progetti.

ARTICOLO 12
(Procedure per lapprovazione dei piani provinciali)

1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati,
anche per stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli
nei quali si articola il piano regionale, entro centottanta
giorni dallesecutivita del piano regionale.
2. La provincia adotta il piano previo parere dei comuni,
acquisito anche in apposita conferenza. Contemporaneamente
alladozione del piano, il presidente della Provincia nomina il
garante dellinformazione. Con lo stesso atto puo essere
nominato il comitato per linchiesta pubblica, composto da non
meno di tre esperti, di cui un dirigente della provincia, che lo
presiede.
3. Il piano adottato e inviato alla Regione e ai Comuni ed e
depositato nella Segreteria della Provincia e dei Comuni per
sessanta giorni, durante i quali chiunque puo prenderne visione
e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate
alla provincia e al comitato per linchiesta pubblica se
nominato.

CONTINUA








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