LEGGE REGIONALE DEL 18 MAGGIO 1998 N.25
B.U.R.T. n.19 del 28-05-1998
NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI.
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalita ed oggetto della legge)
1. La Regione, con la presente legge, in attuazione
del DLgs 5
Febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli
imballaggi e rifiuti di imballaggi", detta norme
in materia di
gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza,
la bonifica e
il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene,
anche con
risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla
realizzazione
di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova
la raccolta
differenziata, la selezione, il recupero e la produzione
di
energia nonche interventi per la bonifica ed il
conseguente
ripristino ambientale dei siti inquinati.
2. La Regione definisce indirizzi affinche gli
interventi
rispondano a criteri di economia, di efficienza e
di efficacia
nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche
attraverso
efficaci azioni di controllo le massime garanzie
di protezione
ambientale.
3. La Regione persegue inoltre larticolazione territoriale
degli
atti di programmazione, di quelli di gestione e dellesercizio
delle funzioni amministrative in attuazione degli
art. 3 e 14
della L. 8 Giugno 1990, n. 142, "Ordinamento
delle autonomie
locali" e dellarticolo 4, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n.
59 "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
A tal
fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e
le procedure
di programmazione, di gestione, di controllo e di
sostituzione
oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessita.
4. La Regione favorisce la piu ampia partecipazione
dei
cittadini singoli e associati alla formazione dei piani
previsti
dalla presente legge e al controllo della gestione
dei rifiuti.
Quota parte delle risorse finanziarie stanziate dalla
Regione,
dagli Enti locali e dalle Comunita dambito per i
fini della
presente legge, e destinata alla creazione di opportunita
di
partecipazione dei cittadini singoli o associati ai
processi di
pianificazione e di realizzazione della gestione
dei rifiuti,
attraverso la messa a disposizione di strumenti di
comunicazione
e dinformazione.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ferme restando le definizioni di cui allart.
6 del DLgs
22/97, ai fini della presente legge si intende per:
a) Decreto: il decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 e le
successive modifiche.
b) ATO: Ambito Territoriale Ottimale.
c) Comunita di Ambito Territoriale Ottimale per la
gestione dei
rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunita
di Ambito:
laggregazione dei comuni ricadenti nel territorio
delimitato
dallATO associati nei modi e nelle forme disciplinati
dalla
presente legge.
d) Sistema di ATO: laggregazione tramite convenzione,
accordo di
programma o altro atto dintesa fra Comunita dAmbito
al fine
del raggiungimento dellautosufficienza e degli
standard
ottimali previsti nel piano regionale.
e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un ATO,
di norma a
dimensione subprovinciale, individuata a
fini di
predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni
per i
servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
f) Piano industriale: il piano tramite il quale
la Comunita
dAmbito attua la gestione dei rifiuti.
g) Gestore: il soggetto cui e affidata dalla Comunita
dAmbito
la gestione di servizi o impianti previsti
nel piano
industriale.
h) Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato,
le
cooperative sociali di cui allart. 1, primo comma,
lett. b)
della legge 18 novembre 1991, n. 381 "Disciplina
delle
cooperative sociali", le associazioni ambientalistiche,
le
associazioni dei consumatori, cui puo essere affidata
dal
gestore, in conformita alle previsioni del contratto
di
servizio, lattuazione di parti del piano industriale.
i) Garante dellinformazione: il pubblico dipendente
incaricato
di avviare tutte le azioni necessarie per
assicurare
linformazione ai cittadini e alle formazioni sociali,
cosi
da favorirne la partecipazione, e in particolare
di fornire a
chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli
articoli
10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi,
anche
utilizzando le reti telematiche. Il garante
e scelto
nellambito dellUfficio relazioni con il pubblico
previsto
dallart. 12 del Decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29
"Razionalizzazione dellorganizzazione delle
amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia
di pubblico
impiego", o nellambito delle strutture individuate
ai fini
dellinformazione ambientale ai sensi dellart.
5, terzo
comma, del decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 39
"Attuazione della direttiva 90/313/CEE,
concernente la
liberta di accesso alle informazioni in materia
ambientale",
o comunque allinterno della struttura dellente.
ARTICOLO 3
(Incentivi per la valorizzazione ambientale del
sistema di gestione dei rifiuti)
1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei
servizi, la
realizzazione di strutture per la raccolta differenziata,
nonche
di impianti per la valorizzazione dei materiali
separati dai
rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi
per la
realizzazione di specifici progetti.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle
Comunita
di Ambito. Essi debbono essere considerati fra
le risorse
disponibili allinterno del piano industriale. Fino
alla data di
costituzione delle Comunita di Ambito i soggetti destinatari
dei
contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle
societa e
nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono
i servizi.
3. Le modalita per lassegnazione dei contributi ai
soggetti di
cui al comma 2 sono definite dalla Giunta
regionale in
conformita ai contenuti del piano regionale di gestione
dei
rifiuti. La priorita per lassegnazione dei contributi
sono
stabilite in funzione della qualita ed efficacia dei
progetti di
incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione
territoriale dei materiali recuperati.
4. La verifica dei parametri concernenti le priorita
di cui al
comma 3 puo essere effettuata, oltre che
direttamente
dallamministrazione regionale, dallAgenzia Regionale
Recupero
Risorse S.p.A. di cui allart. 15, alla quale, ai
sensi della
presente legge, possono essere affidati anche il controllo
e la
certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione
dei
progetti finanziati ai sensi del presente articolo.
Alleventuale
affidamento si provvede con atto della Giunta regionale
che
regola le modalita relative e determina lonere massimo
che puo
essere posto a carico dei soggetti interessati
a titolo di
concorso alle spese.
ARTICOLO 4
(Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi
strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.)
1. Al fine di attivare interventi volti a limitare
la produzione
di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le opportune
intese
con Province, Comuni e operatori singoli e associati
della
produzione e della distribuzione; le modalita delle
intese,
nelle quali possono essere previsti anche
incentivi e
disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi,
sono
definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
Specifici
incentivi possono essere destinati a favorire lintroduzione
di
tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione
di
rifiuti. Altresi possono essere riconosciuti incentivi
agli
esercizi di vicinato e alle medie strutture di
vendita che
organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento
dei
rifiuti.
2. Alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonche
a tutti gli
enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette
a vigilanza
della regione, delle province o dei comuni, e fatto
obbligo a
fare uso, per le proprie necessita, di carta e cartoni
prodotti
utilizzando integralmente o prevalentemente residui
recuperabili,
in misura comunque non inferiore al 40%.
3. Ai soggetti di cui al comma 2 e fatto divieto di
utilizzare
nelle proprie mense, per la somministrazione degli
alimenti o
delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere.
I medesimi
soggetti hanno altresi lobbligo di provvedere alla
raccolta
differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro
e toner
per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per
macchine da
scrivere.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano
decorsi
dodici mesi dallentrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni
con le
Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali
per
incentivare luso di carta e cartoni prodotti integralmente
o
prevalentemente con materie prime secondarie, per
promuovere la
raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce
dinchiostro
per fotocopiatrice e stampanti, nastri per macchine
da scrivere o
quantaltro stabilito dal piano regionale nonche
per
disincentivare lutilizzo di contenitori e stoviglie
a perdere.
6. Ai fini del rilascio dellautorizzazione prevista
dalla
legislazione vigente per le medie e le grandi
strutture di
vendita, e richiesta la presentazione del bilancio
dei rifiuti
prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da
insediare. Il
bilancio e elemento indispensabile al fine della valutazione
del
raggiungimento degli standard minimi stabiliti
dal piano
regionale dei rifiuti. La priorita fra domande concorrenti
in
regola con gli standard urbanistici e commerciali,
e data, a
parita delle altre condizioni, a quella che
presenta
comparativamente il miglior bilancio rifiuti.
7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di
forniture e
di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire
luso
di residui recuperabili, secondo le modalita indicate
nel piano
regionale.
8. Nellambito degli atti di pianificazione dei comuni,
ai sensi
dellart. 32 della legge regionale 5/1995, devono essere
indicate
le aree di servizio per la raccolta differenziata
dei rifiuti e
degli inerti, proporzionalmente alla quantita
dei rifiuti
prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.
Titolo II
COMPETENZE
ARTICOLO 5
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza della Regione:
a) lapprovazione del Piano Regionale di Gestione dei
Rifiuti di
cui all art. 9;
b) lapprovazione dei progetti e lautorizzazione degli
impianti
interessati dalle procedure di cui allart.
21 e delle
attivita sperimentali di cui allart. 18;
c) lemanazione di atti straordinari per sopperire
a situazioni
di necessita o di urgenza di cui allart. 21 della
presente
legge e allart. 13 del Decreto;
d) lesercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti
dalla
presente legge e dal Decreto;
e) ladozione di direttive procedurali e tecniche per
lesercizio
delle funzioni attribuite agli Enti Locali e per
lattivita
di controllo;
f) lerogazione di contributi per mandare ad effetto
il programma
di finanziamento di cui allart. 9, comma 1, lettera
m);
g) lerogazione di contributi per mandare ad
effetto il
programma di finanziamento di cui allart. 9, comma
2, lettera
d);
h) la concessione di finanziamento per la redazione
di studi,
ricerche, piani, progetti, mostre, convegni,
programmi,
indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.
2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza
della
Giunta regionale, sempreche non appartenenti alle
categorie di
atti attribuiti dallo Statuto Regionale alla competenza
del
Consiglio Regionale o esplicitamente ad esso attribuiti
dalla
presente legge.
ARTICOLO 6
(Competenze delle Province Attribuzione di
funzioni ai circondari)
1. Sono di competenza delle Province:
a) lapprovazione dei piani provinciali di gestione
dei rifiuti
di cui allart. 11;
b) tutte le funzioni amministrative attribuite in
materia di
gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza
dei siti
inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura,
di raccolta
degli olii usati e di protezione delle acque
sotterranee
dallinquinamento proveniente da sostanze pericolose,
non
espressamente attribuite ai comuni dalle leggi
statali e
regionali e non riservate dalla presente legge alla
competenza
della Regione;
c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono
esercitate
avvalendosi dellARPAT;
d) lemanazione di atti straordinari per sopperire
a situazioni
di necessita o di urgenza ai sensi dellart. 13
del Decreto
secondo le norme di cui al successivo art. 16;
e) le funzioni sostitutive di cui allart. 22;
f) leffettuazione di adeguati controlli periodici
delle
attivita sottoposte alle procedure semplificate
di cui agli
artt. 31, 32 e 33 del Decreto, con particolare
riguardo ai
controlli concernenti il luogo, lorigine e la
destinazione
inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.
2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni
di cui al
primo comma, lett. b), c), d), e), f) al
circondario
dellEmpolese Val dElsa, istituito con LR 29 maggio 1997,
n. 38.
3. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel
comma 2 ai
circondari se istituiti con legge regionale.
ARTICOLO 7
(Competenze dei Comuni)
1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti
urbani e dei
rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in
regime di
privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla
presente
legge.
ARTICOLO 8
(Organi istruttori della Regione e della Provincia)
1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per
gli effetti
dellart. 27, comma 2, del Decreto, determina la
composizione
della Conferenza Regionale per la gestione dei rifiuti.
2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti
dellart. 27,
comma 2, del Decreto, determinano la composizione
delle
Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti,
individuando
gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali,
le
agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti
chiamati a
farne parte.
Titolo III
PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ARTICOLO 9
(Contenuti del Piano regionale)
1. Il piano regionale contiene:
a) i tipi, le quantita e lorigine dei rifiuti da smaltire;
b) lindicazione degli interventi piu idonei ai
fini della
riduzione della quantita, dei volumi e della pericolosita
dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei
flussi di
rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale
nonche a
promuovere la razionalizzazione della raccolta,
della cernita
e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche
tramite la
riorganizzazione dei servizi;
c) i criteri per lorganizzazione delle attivita di
raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli
impianti e
delle attivita per lo smaltimento e il recupero
dei rifiuti
urbani da realizzare nella regione, tenendo
conto
dellobiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti
urbani
allinterno degli ATO, nonche dellofferta di smaltimento
e
di recupero da parte dei sistema industriale e
dei relativi
processi di commercializzazione;
e) i criteri per lindividuazione, da parte delle Province,
delle
aree idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento
e di recupero dei rifiuti, nonche delle zone non
idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e di
recupero di
rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base
ai quali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, gli
impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione
delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad
insediamenti produttivi;
f) la individuazione della tipologia e del complesso
degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
speciali
anche pericolosi da realizzare nella regione
tali da
assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi
prossimi a
quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della
movimentazione dei rifiuti nonche la caratterizzazione
dei
prodotti recuperati ed i relativi processi
di
commercializzazione;
g) la stima dei costi delle operazioni di recupero
e di
smaltimento e la definizione di standard tecnici
economici;
h) la definizione di sistemi di controllo della
gestione dei
servizi in relazione agli standard;
i) lindicazione delle fonti per il reperimento delle
risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;
l) i criteri per lindividuazione degli interventi prioritari
da
ammettere a finanziamento;
m) il programma pluriennale dei finanziamenti
per la
realizzazione di interventi finalizzati al sistema
di gestione
dei rifiuti;
n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti da
imballaggi, coordinato con gli altri piani di
competenza
regionale previsti dalla normativa vigente;
o) la determinazione di disposizioni speciali
per rifiuti
particolari, nel rispetto delle norme tecniche di
cui allart.
18, comma 2, lett. a), del Decreto.
2. Il Piano Regionale contiene inoltre la programmazione
degli
interventi per la bonifica, la messa in sicurezza
ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate. Il
Piano in
particolare contiene:
a) gli obiettivi generali del piano ed i principi
per la sua
attuazione;
b) lindividuazione degli ambiti di bonifica
con le
caratteristiche generali degli inquinanti presenti,
secondo il
seguente ordine di priorita:
b1. intervento a Breve Termine relativo alle
aree da
bonificare per le quali e stato constatato
un danno
ambientale in atto con necessita di messa
in sicurezza
e/o bonifica urgente;
b2. intervento a Medio Termine relativo alle
aree da
bonificare per le quali esiste un potenziale
inquinamento
ma in cui non e stato accertato un danno ambientale
in
atto;
c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi
di
bonifica e risanamento ambientale
privilegiando
prioritariamente limpiego del materiale proveniente
da
attivita di recupero dei rifiuti urbani;
d) il programma pluriennale dei finanziamenti
per la
realizzazione di interventi di messa in sicurezza
e/o bonifica
di aree inquinate.
3. Lindividuazione degli ambiti di bonifica di cui
al comma 2,
lettera b), e fatta mediante i censimenti di cui
al DM del
Ministro dellAmbiente 16.5.1989, estesi alle aree
interne ai
luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e
recupero dei
rifiuti, in particolare agli impianti a rischio
dincidente
rilevante di cui al DPR 17.5.1988, n. 175 "Attuazione
della
direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi
di incidenti
rilevanti connessi con determinate attivita industriali",
e
succ. mod., e mediante la predisposizione dellanagrafe
di cui
allart. 17, comma 12, del Decreto, istruiti dallARPAT
ARTICOLO 10
(Procedure per lapprovazione del piano regionale. Partecipazione
- Garante dellinformazione)
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti e approvato
dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentite le
Province ed i Comuni, assicurando adeguata pubblicita
e la
massima partecipazione ai sensi della L. 7 agosto
1990, n.241
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di
diritto di accesso agli atti amministrativi".
Il piano puo
essere approvato anche per i seguenti stralci
funzionali e
tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche
pericolosi,
bonifiche delle aree inquinate.
2. La Giunta regionale, adottata la proposta:
a) la trasmette alle Province, ai Comuni e alle
Comunita
dambito;
b) nomina il garante dellinformazione;
c) comunica, con avviso pubblicato sul BURT e su
almeno due
quotidiani a diffusione regionale, il nome
del garante
dellinformazione e lavvenuto deposito del piano
per trenta
giorni, durante i quali chiunque puo presentare osservazioni,
presso le segreterie delle Province.
3. La Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento
del
piano, alla nomina del garante dellinformazione,
dando avviso
della procedura, del nome del garante, della consultabilita
del
piano presso la provincia e presso ogni comune,
nonche della
data di svolgimento della conferenza di programmazione
di cui al
comma 4 e delle modalita di partecipazione, attraverso
adeguata
informazione sui mezzi di comunicazione di massa
maggiormente
diffusi nella provincia. Lavviso e comunicato anche
alla Giunta
regionale. I cittadini o le formazioni sociali che
si rivolgono
al garante dellinformazione e al comune, oltre ad acquisire
una
copia del piano regionale, accedono ai materiali
di
accompagnamento del piano medesimo, depositati
presso la
provincia.
4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine per
la presentazione delle osservazioni, le Province
convocano
apposita conferenza di programmazione ai sensi dellart.
16 della
LR 9 giugno 1992, n. 26 "Prima attuazione dellart.
48 dello
Statuto", cui partecipano i soggetti pubblici
e le formazioni
sociali.
5. Le Province esprimono il proprio parere sul piano
e lo fanno
pervenire alla Giunta regionale entro i trenta giorni
successivi
alla scadenza del termine per la presentazione
delle
osservazioni, unitamente alle determinazioni delle
conferenze di
programmazione e a tutte le osservazioni pervenute.
Decorso tale
termine, la Giunta regionale presenta la proposta
di piano al
Consiglio, dando atto delle modifiche apportate e
motivando in
ordine alle osservazioni non accolte. Il Consiglio
approva il
piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.
6. Il piano e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione
Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.
7. Modifiche e aggiornamenti al piano sono approvati
dal
Consiglio Regionale sentite le province, i comuni e
le Comunita
dambito.
8. Lapprovazione di un nuovo piano regionale o di
suoi stralci
funzionali e tematici e soggetta alle procedure di
cui ai commi
da 1 a 6.
9. Ogni due anni la giunta regionale presenta una
relazione al
consiglio sullo stato di attuazione del piano e sulle
eventuali
modifiche da apportare.
ARTICOLO 11
(Contenuti dei piani provinciali)
1. Il piano provinciale contiene:
a) la determinazione delle caratteristiche, dei
tipi, delle
quantita e dellorigine dei rifiuti da recuperare
e da
smaltire;
b) il rilevamento e la descrizione dei servizi
di raccolta
differenziata e degli impianti esistenti di trattamento,
di
rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione
finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;
c) la delimitazione degli ATO con le eventuali proposte
alla
Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle
definite
allart. 24;
d) leventuale individuazione, allinterno degli
ATO e su
proposta delle Comunita dAmbito, di aree di raccolta
che
ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione
alle
tipologie ed alle quantita di rifiuti prodotti,
alleconomia
dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate
ed alle
dimensioni e caratteristiche territoriali degli
ATO di
riferimento;
d1. leventuale individuazione, su proposta delle
Comunita
dAmbito quando istituite, delle gestioni subprovinciali;
e) lindividuazione dei metodi e delle tecnologie di
smaltimento
piu idonei, in relazione alle quantita, alle caratteristiche
dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni
del
piano regionale finalizzati ad ottenere lautosufficienza
degli ATO per la gestione dei rifiuti urbani;
f) lindividuazione del sistema integrato dei servizi
di raccolta
differenziata e relative attivita di recupero;
g) lindividuazione delle frazioni di rifiuto oggetto
di raccolta
differenziata in relazione agli obiettivi e relative
modalita
di recupero;
h) lindividuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,
sulla
base del P.T.C. e del piano regionale;
i) le modalita per lattuazione del piano;
l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento
delle
aree da adibire a centri di raccolta di veicoli
a motore,
rimorchi e simili, nonche alla definizione delle
modalita
per la loro gestione;
m) la valutazione degli oneri finanziari connessi
alla
realizzazione degli interventi;
n) i termini entro i quali devono essere presentati
i progetti e
realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione
degli
impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;
o) la tipologia ed il complesso degli impianti di
smaltimento e
di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi
da
realizzare nelle Province sulla base delle
prescrizioni
generali contenute nel piano regionale;
p) la previsione e programmazione temporale,
in caso di
variazioni, dei flussi interni alla provincia e
le eventuali
intese con altre province per i flussi interprovinciali
di
rifiuti o residui;
q) la localizzazione degli impianti di smaltimento
e recupero
secondo le procedure previste dallart. 12.
2. I piani provinciali contengono inoltre piani per
la bonifica e
messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi:
a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;
b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione
degli
interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica
degli ambiti
di bonifica definiti dal piano regionale;
c) della quantita e della qualita dei materiali da
rimuovere e
smaltire nonche le modalita per il loro smaltimento;
d) dellelenco delle aree gia messe in sicurezza e/o
bonificate
con i rispettivi vincoli di destinazione duso;
e) della definizione delle priorita degli interventi
di bonifica
e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite
a medio
termine dal piano regionale, con lindicazione
dei termini
entro i quali devono essere presentati i progetti.
ARTICOLO 12
(Procedure per lapprovazione dei piani provinciali)
1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono
approvati,
anche per stralci funzionali e tematici in correlazione
a quelli
nei quali si articola il piano regionale, entro
centottanta
giorni dallesecutivita del piano regionale.
2. La provincia adotta il piano previo parere
dei comuni,
acquisito anche in apposita conferenza. Contemporaneamente
alladozione del piano, il presidente della Provincia
nomina il
garante dellinformazione. Con lo stesso atto
puo essere
nominato il comitato per linchiesta pubblica, composto
da non
meno di tre esperti, di cui un dirigente della provincia,
che lo
presiede.
3. Il piano adottato e inviato alla Regione e ai
Comuni ed e
depositato nella Segreteria della Provincia e dei
Comuni per
sessanta giorni, durante i quali chiunque puo prenderne
visione
e presentare osservazioni, che sono immediatamente
comunicate
alla provincia e al comitato per linchiesta
pubblica se
nominato.
CONTINUA
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