| DELIBERA GIUNTA REGIONALE 18 MAGGIO 1998 N. 474 |
| ART. 27 D. LGS 626/94. ISTITUZIONE COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO, E SUE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI, IN MATERIA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO. |
(B.U.R.T. 17 giugno 1998, n.24)
La Giunta DELIBERA:
1. di istituire, in ottemperanza all'art. 27 del D.L.gs.
626/94, il Comitato di coordinamento regionale al fine
di realizzare uniformità di interventi in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e il necessario
raccordo con la Commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
di cui all'art. 26 del D.L.gs. 626/94;
2. di stabilire che sono funzioni e compiti del Comitato:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro,
b) esaminare le problematiche evidenziate dalle strutture
che operano nel campo della prevenzione,
c) proporre linee guida e dettare criteri e modalità
per la loro applicazione,
d) fornire indirizzi per omogeneizzare e qualificare
l'attività di vigilanza dei diversi Enti e Organismi
pubblici,
e) promuovere iniziative per la realizzazione di piani
mirati ed integrati di intervento rapportati alle effettive
risorse disponibili delle diverse amministrazioni pubbliche
al fine di razionalizzare ed ottimizzare le risorse
stesse,
f) acquisire ogni utile informazione inerente la conoscenza
dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza
degli ambiti di lavoro, anche in relazione a quanto
disposto dall'art. 7 c. 3 del D.L.gs. 502/92,
g) predisporre annualmente un rapporto sull'andamento
dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali
nonchè delle azioni realizzate,
h) stabilire collegamenti periodici con la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro di cui all'art. 26 del D.L.gs.
626/94,
i) realizzare modalità idonee per l'accesso alle informazioni
e la semplificazione degli atti e delle procedure,
anche alla luce delle recenti disposizioni contenute
nella L. 59/97 e L. 127/97;
3. di stabilire che, secondo quanto indicato nel decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre
1997, pubblicato su G.U. n. 29 del 5.2.1998, la Regione
assicura la consultazione delle parti sociali sull'attività
dei Comitati di coordinamento almeno due volte l'anno
sui temi di maggior rilevanza;
4. di stabilire che il Comitato sarà composto da:
-il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato,
individuato nell'Assessore al Diritto alla Salute,
con funzioni di presidenza,
-il responsabile dell'area Servizi di Prevenzione del
Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche
di Solidarietà, con funzioni di coordinamento tecnico-organizzativo
delle attività del Comitato,
-un rappresentante per ognuno dei seguenti Dipartimenti
della Regione Toscana: Dipartimenti del Diritto alla
Salute e delle Politiche di Solidarietà, Dipartimento
dello Sviluppo Economico, Dipartimento dello Sviluppo
Economico attività produttive), Dipartimento Politiche
formative e beni culturali (formazione e lavoro), Dipartimento
Politiche territoriali e ambientali,
-rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende sanitarie locali, avendo cura di assicurare
la presenza di tutte le competenze professionali,
-il direttore della sede regionale dell'ISPESL,
-il capo della Direzione regionale dell'Ispettorato
del Lavoro,
-il Direttore regionale dell'INAIL,
-il capo dell'Ispettorato regionale dei VV. FF.;
5. di stabilire che fanno parte del Comitato un rappresentante
regionale delle ANCI e uno dell'UPI e il rappresentante
degli uffici della sanità aerea e marittima del Ministero
della Sanità;
6. di stabilire che le funzioni di segreteria sono svolte
dall'area Servizi di Prevenzione del Dipartimento del Diritto alla Salute e delle Politiche di
Solidarietà;
7. di stabilire che il funzionamento del Comitato sarà
definito da regolamento interno, con specificazione
del programma dei lavori, modalità e sedi di riunione,
partecipazione e diffusione delle determinazioni prese
dal Comitato, rapporti con le articolazioni territoriali;
8. di stabilire che il Comitato regionale sia articolato,
per le ragioni espresse in narrativa, in Commissioni
territoriali locali coincidenti con l'ambito delle
Aziende Sanitarie locali, secondo la seguente composizione:
-direttore del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali, o suo delegato, con funzioni di coordinamento,
-rappresentanti degli Ispettorati provinciali del Lavoro,
-rappresentanti delle sedi provincial dell'INAIL,
-rappresentanti dei Comandi provinciali dei VV.FF.,
-rappresentanti dei dipartimenti periferici dell'ISPESL;
9. di stabilire che spettano ai Comitati territoriali
compiti di:
-attuare operativamente gli indirizzi stabiliti dal
Comitato regionale,
-formulare proposte in merito a istanze diverse provenienti
da soggetti diversi in ordine all'applicazione delle
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro aventi rilevanza
su tutto il territorio regionale
-favorire lo sviluppo delle informazioni e delle relazioni
fra soggetti diversi nella amministrazione pubblica
e utenti anche attraverso specifiche iniziative (Sportello
Unico della Prevenzione);
10. di stabilire che, con apposito successivo decreto
del Presidente della Giunta regionale, saranno nominati
i componenti del Comitato regionale, nonchè
i rispettivi membri supplenti e che viene demandata,
a successivo decreto dirigenziale, la nomina dei componenti
e dei rispettivi membri supplenti delle articolazioni
territoriali;
11. di stabilire di non dover riconoscere alcun beneficio
economico ai componenti del Comitato regionale e delle
articolazioni territoriali in quanto operanti nella
veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive
amministrazioni;
il presente provvedimento soggetto a pubblicità/pubblicazione
ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 18/96. In ragione
del particolare rilievo del provvedimento, che per
il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della
generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione
per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.