| DECRETO DIRIGENZA 30 NOVEMBRE 1998, N. 7507 |
| DIRETTIVA N. 1307 DEL 2.11.1998 IN ORDINE ALL'ACCESSO
E ALLA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA
REGIONE TOSCANA; STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO
L'UTENZA |
(B.U.R.T. 9 dicembre 1998, supplemento n. 113)
Il coordinatore decreta:
1. di prendere atto che il gruppo tecnico ha predisposto
l'allegato documento in conformità alle indicazioni
di cui al secondo punto del dispositivo della deliberazione
n. 1307 del 2.11.1998;
2. di fissare al 1.2.1999 la decorrenza operativa delle
disposizioni del documento;
3. (omissis)
ALLEGATO A
INDICE
1. INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI CONOSCIBILI
2. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A PUBBLICITA' E
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON SOGGETTI A PUBBLICITA'
3. DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO: OGGETTO E TITOLARIETA'
4. DIRITTO DI ACCESSO: SPECIFICAZIONE DEI TITOLI DI
LEGITTIMAZIONE
5. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E DI ACCESSO
6. PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA
E ACCESSO
7. STRUTTURE REGIONALI PRESSO CUI ESERCITARE IL DIRITTO
DI CONOSCENZA O IL DIRITTO DI ACCESSO
8. DECISIONI CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CONOSCENZA
E DI
ACCESSO
9. DOCUMENTI INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA: DIRITTO DI CONSULTAZIONE
Il presente documento - redatto ai sensi del secondo
punto del dispositivo della deliberazione della G.R.
n. 1307 del 2.11.1998 che approva la direttiva in oggetto
- contiene lo stralcio delle disposizioni della direttiva
che interessano specificatamente l'utenza.
Gli allegati al documento costituiscono modelli fac-simile,
come tali non vincolanti nè per l'utenza nè
per le strutture regionali.
1. INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI CONOSCIBILI
I documenti amministrativi regionali conoscibili sono
quelli relativi agli atti - di competenza del Presidente
della Giunta, della Giunta, delle strutture dirigenziali
del Centro direzionale e degli Uffici del Genio Civile
- adottati a decorrere dal 10.2.1995 (data di entrata
in vigore della L.R. 20.1.1995 n. 9 disposizioni in
materia di procedimento amministrativo e di accesso
agli atti).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni regionali
in materia di conoscenza e accesso:
- costituisce documento ogni rappresentazione - grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque
altra specie - del contenuto degli atti amministrativi;
- sono considerati documenti amministrativi:
a) gli atti amministrativi regionali (deliberazioni,
decisioni, decreti, ordinanze, ordini di servizio,
ecc. ecc.);
b) gli allegati agli atti amministrativi regionali;
c) la documentazione interna ai procedimenti amministrativi
regionali (domande di privati, atti di altre PP.AA.,
pareri di Uffici interni o esterni all'Amministrazione
regionale, verbali di commissioni di gara o di concorso,
ecc. ecc.).
La conoscenza e l'accesso ai documenti amministrativi
consiliari è disciplinata dal Consiglio Regionale
nell'ambito della propria autonomia organizzativa e
funzionale.
2. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A PUBBLICITA' E
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON SOGGETTI A PUBBLICITA'
I documenti amministrativi regionali si dividono in
due categorie: documenti soggetti a pubblicità e documenti
non soggetti a pubblicità.
I documenti soggetti a pubblicità sono quantitativamente
consistenti; tra essi rientrano:
a) gli atti conclusivi di procedimento;
b) gli atti generali di organizzazione, di interpretazione
e applicazione di norme giuridiche;
c) gli atti soggetti a pubblicità per espressa previsione
di legge o regolamento;
d) gli atti soggetti a pubblicità per espressa
e motivata disposizione dell'organo che ha adottato
l'atto;
e) la documentazione espressamente richiamata negli
atti di cui sopra.
I documenti non soggetti a pubblicità costituiscono
una categoria quantitativamente limitata; tra essi
rientrano
- gli atti interni ai procedimenti e la relativa documentazione;
- gli atti riservati (destinati a garantire la riservatezza
dei terzi) e la relativa documentazione. :
3. DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO: OGGETTO E TITOLARIETA'
Il diritto di conoscenza ha per oggetto i documenti
amministrativi soggetti a pubblicità; puó essere
esercitato da chiunque sia interessato a prendere conoscenza
di tali documenti presentando agli Uffici regionali
competenti apposita domanda, anche non motivata.
Essendo esclusa qualsiasi verifica sulla legittimazione
del richiedente, gli Uffici sono tenuti ad accogliere
la richiesta sulla base del semplice accertamento della
pubblicità dei documenti richiesti.
Per la conoscenza dei documenti soggetti a pubblicità
integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione si rinvia al successivo paragrafo 9.
Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi
non soggetti a pubblicità puó essere esercitato
solo dai soggetti legittimati, tenuti a presentare
agli Uffici regionali competenti apposita domanda con
indicazione e specificazione del proprio titolo di
legittimazione (c.f.r. successivo paragrafo 4).
I soggetti legittimati possono essere non solo persone
singole ma anche associazioni, comitati o altri soggetti
collettivi (per i soggetti collettivi la legittimazione
all'accesso sussiste unicamente per la tutela degli
interessi diffusi di cui sono portatori).
Gli Uffici regionali - tenuti a procedere alla verifica
preventiva sulla effettiva sussistenza del titolo di
legittimazione addotto dal richiedente - accolgono
la richiesta solo in caso di esito positivo della verifica.
4. DIRITTO DI ACCESSO: SPECIFICAZIONE DEI TITOLI DI
LEGITTIMAZIONE
I titoli che legittimano il diritto di accesso sono
diversi a secondo che l'accesso sia esercitato:
- nei confronti di documenti o atti inseriti in procedimenti
amministrativi conclusi;
- nei confronti di documenti o atti inseriti in procedimenti
amministrativi in corso di svolgimento.
Nel primo caso il richiedente deve esplicitare nella
domanda l'interesse - concreto, differenziato rispetto
alla collettività, giuridicamente rilevante - che
supporta la richiesta di accesso.
Nel secondo caso il richiedente deve dichiarare nella
domanda di trovarsi in una delle specifiche condizioni
che - ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 56, comma 2,
della L.R. 9/95 - gli dà diritto di partecipare al
procedimento in corso.
Legittimati all'accesso, ai sensi delle citate disposizioni
della L.R. 9/95, sono:
- coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio
del procedimento;
- coloro nei cui confronti l'atto conclusivo del procedimento
produce effetti diretti;
- coloro che possono ricevere dall'atto finale del procedimento
un pregiudizio relativamente a interessi giuridicamente
rilevanti e differenziati rispetto alla collettività
(in questa categoria sono comprese anche le associazioni,
i comitati e gli altri soggetti collettivi relativamente
agli interessi di cui sono portatori);
- coloro che devono intervenire nel procedimento ai
sensi delle leggi che disciplinano i singoli procedimenti
amministrativi.
5. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E DI ACCESSO
I diritti di conoscenza e di accesso ai documenti amministrativi
si esercitano e si realizzano tramite la visione o
il rilascio di copie - semplici o autentiche - dei
documenti.
A) Esercizio tramite visione
L'esercizio tramite visione puó avere ad oggetto
un intero documento, parti di un documento o pi^ documenti.
Durante la visione l'interessato potrà prendere appunti
o trascrivere tutto o in parte il contenuto del documento
con espresso divieto di alterarne in qualsiasi modo
la natura nonchè di asportarlo dal luogo in
cui si trova.
B) Esercizio tramite rilascio di copie semplici
L'esercizio tramite rilascio di copie semplici puó
avere ad oggetto un documento intero, pi^ documenti
interi, parti di un documento individuate con indicazione
specifica delle pagine che interessano.
Ai fini del rilascio di copie semplici:
- è considerato documento intero ciascuno dei documenti
indicati alle lettere a, b, c del precedente paragrafo
1 (a titolo esemplificativo: l'allegato di un atto
è considerato documento intero e, come tale, distinto
dall'atto principale);
- è considerata pagina fronte-retro la pagina composta
da due facciate, ciascuna contenente caratteri a stampa.
a) Rilascio di copie concernenti un documento amministrativo
intero
Il rilascio di copie è:
1. gratuito, se il numero delle pagine fronte-retro
del documento non è superiore a 5;
2. oneroso - dietro pagamento, senza alcuna franchigia,
di L. 500 a pagina fronte retro (di L. 250 a facciata)
- se il numero delle pagine del documento è superiore
a 5.
b) Rilascio di copie concernenti pi^ documenti amministrativi
interi
Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della precedente
lettera a) si applicano anche quando la conoscenza
o l'accesso ha per oggetto piu documenti (al fine della
gratuità o onerosità del rilascio di copie i documenti
sono considerati singolarmente).
c) Rilascio di copie concernenti parti di un documento
amministrativo (pagine specifiche)
Le copie vengono rilasciate dietro pagamento di una
tariffa fissa di L. 5000 per diritti di ricerca cui
si aggiunge il pagamento - senza alcuna franchigia
- della somma di L. 500 a pagina fronte-retro (di L.
250 a facciata).
d) Spedizione per posta delle copie dei documenti
Ferme restando le disposizioni di cui alle precedenti
lettere a), b), c) - in caso di invio per posta delle
copie - il richiedente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione
le spese di spedizione.
L'importo delle spese di spedizione - diversificato
in relazione al peso del plico e al tipo di spedizione
(per posta ordinaria, per raccomandata, per espresso)
- viene comunicato al richiedente dalla struttura regionale
competente al rilascio delle copie (c.f.r. successivo
paragrafo 7); tale struttura, per quantificare l'esatto
importo delle spesa, provvede a contattare 1'U.O.O.
gestione e controllo dei servizi generali.
e) Modalità d i pagamento
I1 pagamento delle somme dovute - che è preliminare
al rilascio delle copie - puó essere effettuato:
- mediante versamento diretto al dipendente - con compiti
di agente per la riscossione - in servizio presso l'Ufficio
Relazioni con il pubblico;
- mediante versamento sul conto corrente postale n.
1503 intestato alla Regione Toscana (è obbligatoria
l'indicazione della causale del versamento);
- mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria
della Regione Toscana presso gli sportelli degli Istituti
Tesorieri - Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana,
B.N.L., Cassa di Risparmio di Firenze - (è obbligatoria
l'indicazione della causale del versamento).
f) Rilascio di copie di documenti e/o elaborati tecnici
relativi a strumenti di pianificazione del territorio
e a progetti di opere pubbliche
1. Documenti predisposti dalla Regione.
Il rilascio di copie dei documenti grafici e non grafici
in bianco/nero - fino al formato A3 - è effettuato
con le modalità indicate nelle precedenti lettere
a), b) c), d), e); il rilascio di copie degli altri
elaborati grafici è regolamentato con apposite
disposizioni definite anche in sede di approvazione
dei relativi atti (resta comunque fermo il diritto
di accesso tramite visione da esercitare con le modalità
previste alla lett. A).
2. Documenti predisposti da altre PP.AA e detenuti presso
Uffici regionali.
L'accesso tramite visione o rilascio di copie di documenti
e/o elaborati grafici è esercitato presso le PP.AA.
che li hanno predisposti con le modalità previste
nei rispettivi ordinamenti.
In caso di comprovata impossibilità di accesso ai documenti
e/o agli elaborati grafici presso le PP.AA. che li
hanno predisposti, l'accesso potrà essere esercitato
presso gli Uffici regionali che li detengono con le
modalità indicate al precedente punto 1.
Per il rilascio di copie di materiale fotografico e
cartografico si applicano - anche per quanto concerne
l'entità del rimborso a carico dei richiedenti - le
disposizioni di cui alla L.R. 17.01.1983 n. 3 e alle
delibere di Giunta n.4086/1988 e n.1506/1995.
C) Esercizio tramite rilascio di copie autentiche
Il rilascio di copie autentiche di documenti è
subordinato all'osservanza delle disposizioni concernenti
l'applicazione dell'imposta di bollo. Al riguardo il
riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R.
n.642 del 26 ottobre 1972 e relativi allegati A (Tariffa)
e B (Tabella).
Il soggetto che chiede il rilascio di copie autentiche
è tenuto ad esperire la procedura formale descritta
al successivo paragrafo 6.
Sono soggette ad imposta di bollo sia le istanze presentate
per il rilascio di copie autentiche (art. 3 della tariffa)
sia le copie rilasciate in forma autentica (art. della
tariffa).
Il principio della soggezione ad imposta delle copie
rilasciate in forma autentica ha portata generale;
pertanto il rilascio di copie autentiche in esenzione
dall'imposta è ammesso unicamente in presenza
di specifica disposizione normativa che il richiedente
è tenuto ad indicare nell'istanza.
Fatti salvi i casi di esenzione, il materiale rilascio
di copie in forma autentica avviene previa apposizione
sulle copie delle prescritte marche da bollo che devono
essere fornite a cura e spese del richiedente: le modalità
tecniche connesse al rilascio di copie sono definite
agli artt. 5 e 12 del citato D.P.R. 642/72 e successive
modifiche e integrazioni.
6. PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA
E ACCESSO
Il soggetto che intende esercitare il diritto di conoscenza
o il diritto di accesso ai documenti amministrativi
della Regione Toscana puó avvalersi della procedura
informale o della procedura formale.
Con la procedura informale l'interessato chiede agli
Uffici competenti, senza formalità, il documento indicando
anche verbalmente:
1. gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono
lindividuazione:
2. la forma della conoscenza o dell'accesso (visione
o rilascio di copie);
3. il proprio titolo di legittimazione (da indicare
solo per le richieste di accesso).
La procedura formale richiede la presentazione agli
Uffici competenti di una domanda scritta dell'interessato
- all. 1 e 2 - che deve contenere l'indicazione degli
elementi riportati ai precedenti punti 1, 2, 3 (1'indicazione
del titolo di legittimazione di cui al punto 3 è
richiesta solo per le domande di accesso).
Una copia della domanda - timbrata, datata e firmata
dall'Ufficio ricevente - è restituita all'interessato
per ricevuta.
7. STRUTTURE REGIONALI PRESSO CUI ESERCITARE IL DIRITTO
DI CONOSCENZA O IL DIRITTO DI ACCESSO
A) Strutture regionali presso cui esercitare il diritto
di conoscenza
I soggetti interessati a conoscere documenti amministrativi
soggetti a pubblicità possono esercitare - con le
procedure descritte al precedente paragrafo 6 - il
diritto di conoscenza rivolgendosi alle seguenti strutture:
- Ufficio Relazioni con il pubblico (viale Toscana 21
Firenze), per gli atti della Giunta e per i decreti
dirigenziali;
- U.O.O. Segreteria della Giunta (via Cavour 18 Firenze),
per gli atti della Giunta;
- U.O.C. Istruttoria, pubblicità e accesso (v.le Toscana
21 Firenze), per i decreti dirigenziali;
- Servizio Attività generali del Dip.to della Presidenza
(via Cavour 18 Firenze), per i decreti e le ordinanze
del Presidente della Giunta;
- Unità organizzativa responsabile del procedimento,
per gli atti amministrativi di propria competenza.
Per la conoscenza dei documenti soggetti a pubblicità
integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione si rinvia al successivo paragrafo 9.
B) Strutture regionali presso cui esercitare il diritto
di accesso
I soggetti interessati ad accedere a documenti amministrativi
non soggetti a pubblicità devono rivolgersi - per
esercitare con le procedure descritte al precedente
paragrafo 6 il diritto di accesso -all'Unità organizzativa
responsabile del procedimento, quale struttura competente
ad effettuare la verifica sulla sussistenza e validità
del titolo di legittimazione addotto dai richiedenti.
Per accedere agli atti amministrativi della Giunta di
proposta al Consiglio (proposte di legge, di regolamento,
di provvedimenti amministrativi) - atti non soggetti
a pubblicità che hanno una peculiare specificità
in quanto inseriti in procedimenti complessivi attivati
dalla Giunta e conclusi con un atto finale di competenza
del Consiglio - gli interessati possono rivolgersi
anche all'U.O.O. Segreteria della Giunta; tale struttura,
per le conseguenti determinazioni, provvede a contattare
l'Unità organizzativa responsabile del procedimento.
C) Strutture regionali competenti al rilascio di copie
autentiche
Le strutture regionali cui sono presentate da parte
degli utenti istanze finalizzate al rilascio di copie
autentiche di documenti amministrativi provvedono a
contattare i seguenti Uffici per concordare.le modalità
tecnico-operative per il rilascio delle copie:
- U.O.O. Segreteria della Giunta (per le copie degli
atti amministrativi della Giunta);
- U.O.C. Istruttoria, pubblicità e accesso (per le
copie dei decreti dirigenziali);
- Servizio Attività generali della Presidenza (per
le copie dei decreti e delle ordinanze del Presidente
della Giunta).
D) Informazioni in materia di conoscenza e accesso
L'Ufficio Relazioni con il pubblico (oltre che essere
l'Ufficio - c.f.r. precedente lett. A - cui gli interessati
possono rivolgersi per esercitare il diritto di conoscenza
con riferimento ai documenti amministrativi della Giunta
e dei dirigenti) ha una competenza primaria in materia
di informazione in quanto è la struttura regionale
istituzionalmente preposta a curare i rapporti con
l'utenza.
Pertanto i soggetti che intendono conoscere o accedere
a documenti amministrativi - qualora abbiano bisogno
di acquisire notizie utili per un corretto esercizio
dei propri diritti (ad esempio: chiarimenti in merito
alla soggezione o non soggezione a pubblicità dei
documenti che interessano, indicazione delle strutture
regionali competenti presso le quali esercitare i diritti
di conoscenza e/o accesso, modalità e Uffici cui richiedere
il rilascio di copie autentiche dei documenti, ecc.
ecc.) - possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con
il pubblico che provvede ad evadere con sollecitudine
le richieste.
8. DECISIONI CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CONOSCENZA
E DI ACCESSO
A) Richieste di conoscenza e di accesso presentate con
procedura formale
Le strutture regionali competenti - c.f.r. precedente
paragrafo 7 - si pronunciano sulle richieste disponendo
con apposita nota la concessione o l'esclusione della
conoscenza o dell'accesso (all. 3. 4). L'esclusione
deve essere specificatamente motivata; la concessione
della conoscenza o dell'accesso puó essere disposta
senza formalità, e quindi anche verbalmente.
Nei confronti delle richieste relative a documenti non
soggetti a pubblicità le strutture competenti possono
altresì disporre con nota specificatamente motivata
il differimento o la limitazione dell'accesso.
Il differimento dell'accesso - che puó essere
riferito anche ad una parte soltanto del documento
richiesto - è disposto quando, accertata la legittimazione
del richiedente, la divulgazione del documento (o di
una sua parte) potrebbe impedire od ostacolare l'ulteriore
corso dell'attività amministrativa.
La durata del differimento - che deve coincidere con
il tempo strettamente necessario ad evitare possibili
turbative all'efficienza o all'efficacia dell'azione
amministrativa - è indicata nella nota che dispone
il differimento (all. 5).
La limitazione all'accesso - che puó essere riferita
anche ad una parte soltanto del documento richiesto
- è disposta nei casi in cui, accertata la legittimazione
del richiedente, sussiste l'esigenza di salvaguardare
la riservatezza dei terzi; si concreta nell'escludere
il rilascio di copie del documento (al fine di evitarne
la diffusione) e nel concedere la visione del documento
(all. 6).
Le categorie dei documenti riservati soggetti a limitazione
del diritto di accesso sono individuate nella deliberazione
della Giunta Regionale n. 612/97 (all. 7).
Le decisioni sulle richieste di conoscenza e accesso
devono intervenire non oltre il termine di trenta giorni
dalla data della ricevuta rilasciata dalla struttura
cui la domanda di conoscenza o di accesso è stata
presentata (c.f.r. precedente paragrafo 6).
Trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta senza
che la decisione sia intervenuta, la domanda si intende
rifiutata agli effetti di cui al quinto comma dell'art.
25 della 7.8.1990 n. 241 (ricorso al T.A.R. da parte
dell'interessato).
B) Richieste di conoscenza e di accesso presentate con
procedura informale
Le strutture regionali competenti si pronunciano sulle
richieste disponendo senza formalità - e quindi anche
verbalmente - la concessione o l'esclusione della conoscenza
o dell'accesso.
Nei confronti delle richieste relative e documenti non
soggetti a pubblicità possono essere altresì
disposti senza formalità - e quindi anche verbalmente
- il differimento o la limitazione dell'accesso (c.f.r.
precedente lett. A).
Le decisioni informali sono pronunciate - tenuto conto
delle caratteristiche dei documenti oggetto delle richieste
di conoscenza e di accesso e compatibilmente con le
esigenze di servizio - nel pi^ breve tempo possibile.
Le decisioni informali devono essere motivate; è
fatta in ogni caso salva la facoltà degli interessati
di attivare in qualsiasi momento la procedura formale.
9. DOCUMENTI INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO
UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA: DIRITTO DI CONSULTAZIONE.
Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi che descrivono
modalità e procedure per l'esercizio del diritto di
conoscenza non si applicano ai documenti soggetti a
pubblicità integralmente pubblicati sul B.U.R.T.
Infatti - ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
43, comma 2, della L.R. 9/95 e all'art. 1, comma 1,
della L.R. 15.3.1996 n. 18 - l'integrale pubblicazione
dei documenti sul Bollettino Ufficiale realizza di
per sè la piena conoscenza dei documenti stessi.
Nei confronti di tali documenti è riconosciuto
a chiunque - ai sensi del comma 3 dell'art.43 della
citata L.R.9/95 - il diritto di consultazione del B.U.R.T.
che puó essere esercitato presso le seguenti
strutture regionali:
- Ufficio Relazioni con il pubblico (viale Toscana,
21 FI);
- U.O.C. Bollettino Ufficiale (via Baracca 88 - FI);
- Biblioteca della Giunta (via di Novoli 26 FI);
- Biblioteca del Consiglio regionale (via Ricasoli 44
FI).
I fascicoli del Bollettino Ufficiale - consultabili
anche presso le Biblioteche degli EE.LL. della Toscana
- possono altresì essere acquistati presso le
librerie convenzionate (all.8) e presso 1'U.O.C. Bollettino
Ufficiale.
L'acquisto dei singoli fascicoli puó essere effettuato
anche per corrispondenza rivolgendosi alla U.O.C. Bollettino
Ufficiale ed inviando - tramite conto corrente postale
n. 14357503 intestato a: Regione Toscana Bollettino
Ufficiale via F. Baracca 88 Firenze - il prezzo dei
fascicoli maggiorato delle spese di spedizione.
Resta comunque inteso che prima della pubblicazione
sul B.U.R.T. degli atti destinati alla pubblicazione
- e cioè nell'arco temporale compreso tra la data
di adozione degli stessi e la data di effettiva pubblicazione
sul B.U.R.T. - gli interessati possono esercitare nei
confronti di tali atti il diritto di conoscenza nelle
forme e con le modalità descritte nei precedenti paragrafi.
SEGUONO ALLEGATI
All. 1
Oggetto: Documenti amministrativi regionali soggetti
a pubblicità: richiesta di conoscenza tramite
visione o tarmite rilascio di copie semplici.
All. 2
Oggetto: Documenti amministrativi regionali non soggetti
a pubblicità: richiesta di accesso tramite visione
o tramite rilascio di copie semplici.All 2 (seconda pagina)
All. 3
Oggetto: accoglimento della richiesta concernente la
visione o il rilascio di copie semplici di documenti
amministrativi regionali. (omissis)
All. 3 bis
Rilascio di copie semplici (omissis)
All. 4
Oggetto: rigetto della richiesta concernente la visione
o il rilascio di copie di documenti amministrativi
regionali (omissis)
All. 5
Oggetto: differimento dell'accesso (omissis)
All. 6
Oggetto: richiesta di accesso tramite rilascio di copie
di documenti amministrativi regionali. Limitazione
dell'accesso ai sensi dellart. 51, comma 1 della L.R.
9/95 (omissis)
All. 7
L.R. 20 gennaio 1995 n. 9 Disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti
- Art. 51 limitazione al diritto di accesso.
All. 8
Librerie convenzionate