Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(B.U.R.T. 9 dicembre 1998, supplemento n. 113)

Il coordinatore decreta:
1. di prendere atto che il gruppo tecnico ha predisposto l'allegato documento in conformità alle indicazioni di cui al secondo punto del dispositivo della deliberazione n. 1307 del 2.11.1998;
2. di fissare al 1.2.1999 la decorrenza operativa delle disposizioni del documento;
3. (omissis)

ALLEGATO A
INDICE

1. INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI CONOSCIBILI
2. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A PUBBLICITA' E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON SOGGETTI A PUBBLICITA'
3. DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO: OGGETTO E TITOLARIETA'
4. DIRITTO DI ACCESSO: SPECIFICAZIONE DEI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE
5. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E DI ACCESSO
6. PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO
7. STRUTTURE REGIONALI PRESSO CUI ESERCITARE IL DIRITTO DI CONOSCENZA O IL DIRITTO DI ACCESSO
8. DECISIONI CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CONOSCENZA E DI
ACCESSO
9. DOCUMENTI INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA: DIRITTO DI CONSULTAZIONE
Il presente documento - redatto ai sensi del secondo punto del dispositivo della deliberazione della G.R. n. 1307 del 2.11.1998 che approva la direttiva in oggetto - contiene lo stralcio delle disposizioni della direttiva che interessano specificatamente l'utenza.
Gli allegati al documento costituiscono modelli fac-simile, come tali non vincolanti nè per l'utenza nè per le strutture regionali.

1. INDIVIDUAZIONE DEI DOCUMENTI CONOSCIBILI

I documenti amministrativi regionali conoscibili sono quelli relativi agli atti - di competenza del Presidente della Giunta, della Giunta, delle strutture dirigenziali del Centro direzionale e degli Uffici del Genio Civile - adottati a decorrere dal 10.2.1995 (data di entrata in vigore della L.R. 20.1.1995 n. 9 disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni regionali in materia di conoscenza e accesso:
- costituisce documento ogni rappresentazione - grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie - del contenuto degli atti amministrativi;
- sono considerati documenti amministrativi:
a) gli atti amministrativi regionali (deliberazioni, decisioni, decreti, ordinanze, ordini di servizio, ecc. ecc.);
b) gli allegati agli atti amministrativi regionali;
c) la documentazione interna ai procedimenti amministrativi regionali (domande di privati, atti di altre PP.AA., pareri di Uffici interni o esterni all'Amministrazione regionale, verbali di commissioni di gara o di concorso, ecc. ecc.).
La conoscenza e l'accesso ai documenti amministrativi consiliari è disciplinata dal Consiglio Regionale nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.

2. DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A PUBBLICITA' E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NON SOGGETTI A PUBBLICITA'

I documenti amministrativi regionali si dividono in due categorie: documenti soggetti a pubblicità e documenti non soggetti a pubblicità.
I documenti soggetti a pubblicità sono quantitativamente consistenti; tra essi rientrano:
a) gli atti conclusivi di procedimento;
b) gli atti generali di organizzazione, di interpretazione e applicazione di norme giuridiche;
c) gli atti soggetti a pubblicità per espressa previsione di legge o regolamento;
d) gli atti soggetti a pubblicità per espressa e motivata disposizione dell'organo che ha adottato l'atto;
e) la documentazione espressamente richiamata negli atti di cui sopra.
I documenti non soggetti a pubblicità costituiscono una categoria quantitativamente limitata; tra essi rientrano
- gli atti interni ai procedimenti e la relativa documentazione;
- gli atti riservati (destinati a garantire la riservatezza dei terzi) e la relativa documentazione. :

3. DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO: OGGETTO E TITOLARIETA'

Il diritto di conoscenza ha per oggetto i documenti amministrativi soggetti a pubblicità; puó essere esercitato da chiunque sia interessato a prendere conoscenza di tali documenti presentando agli Uffici regionali competenti apposita domanda, anche non motivata.
Essendo esclusa qualsiasi verifica sulla legittimazione del richiedente, gli Uffici sono tenuti ad accogliere la richiesta sulla base del semplice accertamento della pubblicità dei documenti richiesti.
Per la conoscenza dei documenti soggetti a pubblicità integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione si rinvia al successivo paragrafo 9.
Il diritto di accesso
ha per oggetto i documenti amministrativi non soggetti a pubblicità puó essere esercitato solo dai soggetti legittimati, tenuti a presentare agli Uffici regionali competenti apposita domanda con indicazione e specificazione del proprio titolo di legittimazione (c.f.r. successivo paragrafo 4).
I soggetti legittimati possono essere non solo persone singole ma anche associazioni, comitati o altri soggetti collettivi (per i soggetti collettivi la legittimazione all'accesso sussiste unicamente per la tutela degli interessi diffusi di cui sono portatori).
Gli Uffici regionali - tenuti a procedere alla verifica preventiva sulla effettiva sussistenza del titolo di legittimazione addotto dal richiedente - accolgono la richiesta solo in caso di esito positivo della verifica.

4. DIRITTO DI ACCESSO: SPECIFICAZIONE DEI TITOLI DI LEGITTIMAZIONE

I titoli che legittimano il diritto di accesso sono diversi a secondo che l'accesso sia esercitato:
- nei confronti di documenti o atti inseriti in procedimenti amministrativi conclusi;
- nei confronti di documenti o atti inseriti in procedimenti amministrativi in corso di svolgimento.
Nel primo caso il richiedente deve esplicitare nella domanda l'interesse - concreto, differenziato rispetto alla collettività, giuridicamente rilevante - che supporta la richiesta di accesso.
Nel secondo caso il richiedente deve dichiarare nella domanda di trovarsi in una delle specifiche condizioni che - ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 56, comma 2, della L.R. 9/95 - gli dà diritto di partecipare al procedimento in corso.
Legittimati all'accesso, ai sensi delle citate disposizioni della L.R. 9/95, sono:
- coloro che hanno ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento;
- coloro nei cui confronti l'atto conclusivo del procedimento produce effetti diretti;
- coloro che possono ricevere dall'atto finale del procedimento un pregiudizio relativamente a interessi giuridicamente rilevanti e differenziati rispetto alla collettività (in questa categoria sono comprese anche le associazioni, i comitati e gli altri soggetti collettivi relativamente agli interessi di cui sono portatori);
- coloro che devono intervenire nel procedimento ai sensi delle leggi che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E DI ACCESSO

I diritti di conoscenza e di accesso ai documenti amministrativi si esercitano e si realizzano tramite la visione o il rilascio di copie - semplici o autentiche - dei documenti.

A) Esercizio tramite visione
L'esercizio tramite visione puó avere ad oggetto un intero documento, parti di un documento o pi^ documenti.
Durante la visione l'interessato potrà prendere appunti o trascrivere tutto o in parte il contenuto del documento con espresso divieto di alterarne in qualsiasi modo la natura nonchè di asportarlo dal luogo in cui si trova.

B) Esercizio tramite rilascio di copie semplici
L'esercizio tramite rilascio di copie semplici puó avere ad oggetto un documento intero, pi^ documenti interi, parti di un documento individuate con indicazione specifica delle pagine che interessano.
Ai fini del rilascio di copie semplici:
- è considerato documento intero ciascuno dei documenti indicati alle lettere a, b, c del precedente paragrafo 1 (a titolo esemplificativo: l'allegato di un atto è considerato documento intero e, come tale, distinto dall'atto principale);
- è considerata pagina fronte-retro la pagina composta da due facciate, ciascuna contenente caratteri a stampa.
a) Rilascio di copie concernenti un documento amministrativo intero

Il rilascio di copie è:
1. gratuito, se il numero delle pagine fronte-retro del documento non è superiore a 5;
2. oneroso - dietro pagamento, senza alcuna franchigia, di L. 500 a pagina fronte retro (di L. 250 a facciata) - se il numero delle pagine del documento è superiore a 5.
b) Rilascio di copie concernenti pi^ documenti amministrativi interi

Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. della precedente lettera a) si applicano anche quando la conoscenza o l'accesso ha per oggetto piu documenti (al fine della gratuità o onerosità del rilascio di copie i documenti sono considerati singolarmente).
c) Rilascio di copie concernenti parti di un documento amministrativo (pagine specifiche)

Le copie vengono rilasciate dietro pagamento di una tariffa fissa di L. 5000 per diritti di ricerca cui si aggiunge il pagamento - senza alcuna franchigia - della somma di L. 500 a pagina fronte-retro (di L. 250 a facciata).
d) Spedizione per posta delle copie dei documenti

Ferme restando le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) - in caso di invio per posta delle copie - il richiedente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le spese di spedizione.
L'importo delle spese di spedizione - diversificato in relazione al peso del plico e al tipo di spedizione (per posta ordinaria, per raccomandata, per espresso) - viene comunicato al richiedente dalla struttura regionale competente al rilascio delle copie (c.f.r. successivo paragrafo 7); tale struttura, per quantificare l'esatto importo delle spesa, provvede a contattare 1'U.O.O. gestione e controllo dei servizi generali.
e) Modalità d i pagamento

I1 pagamento delle somme dovute - che è preliminare al rilascio delle copie - puó essere effettuato:
- mediante versamento diretto al dipendente - con compiti di agente per la riscossione - in servizio presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico;
- mediante versamento sul conto corrente postale n. 1503 intestato alla Regione Toscana (è obbligatoria l'indicazione della causale del versamento);
- mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria della Regione Toscana presso gli sportelli degli Istituti Tesorieri - Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana, B.N.L., Cassa di Risparmio di Firenze - (è obbligatoria l'indicazione della causale del versamento).
f) Rilascio di copie di documenti e/o elaborati tecnici relativi a strumenti di pianificazione del territorio e a progetti di opere pubbliche

1. Documenti predisposti dalla Regione.
Il rilascio di copie dei documenti grafici e non grafici in bianco/nero - fino al formato A3 - è effettuato con le modalità indicate nelle precedenti lettere a), b) c), d), e); il rilascio di copie degli altri elaborati grafici è regolamentato con apposite disposizioni definite anche in sede di approvazione dei relativi atti (resta comunque fermo il diritto di accesso tramite visione da esercitare con le modalità previste alla lett. A).
2. Documenti predisposti da altre PP.AA e detenuti presso Uffici regionali.
L'accesso tramite visione o rilascio di copie di documenti e/o elaborati grafici è esercitato presso le PP.AA. che li hanno predisposti con le modalità previste nei rispettivi ordinamenti.
In caso di comprovata impossibilità di accesso ai documenti e/o agli elaborati grafici presso le PP.AA. che li hanno predisposti, l'accesso potrà essere esercitato presso gli Uffici regionali che li detengono con le modalità indicate al precedente punto 1.
Per il rilascio di copie di materiale fotografico e cartografico si applicano - anche per quanto concerne l'entità del rimborso a carico dei richiedenti - le disposizioni di cui alla L.R. 17.01.1983 n. 3 e alle delibere di Giunta n.4086/1988 e n.1506/1995.

C) Esercizio tramite rilascio di copie autentiche
Il rilascio di copie autentiche di documenti è subordinato all'osservanza delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'imposta di bollo. Al riguardo il riferimento normativo è rappresentato dal D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972 e relativi allegati A (Tariffa) e B (Tabella).
Il soggetto che chiede il rilascio di copie autentiche è tenuto ad esperire la procedura formale descritta al successivo paragrafo 6.
Sono soggette ad imposta di bollo sia le istanze presentate per il rilascio di copie autentiche (art. 3 della tariffa) sia le copie rilasciate in forma autentica (art. della tariffa).
Il principio della soggezione ad imposta delle copie rilasciate in forma autentica ha portata generale; pertanto il rilascio di copie autentiche in esenzione dall'imposta è ammesso unicamente in presenza di specifica disposizione normativa che il richiedente è tenuto ad indicare nell'istanza.
Fatti salvi i casi di esenzione, il materiale rilascio di copie in forma autentica avviene previa apposizione sulle copie delle prescritte marche da bollo che devono essere fornite a cura e spese del richiedente: le modalità tecniche connesse al rilascio di copie sono definite agli artt. 5 e 12 del citato D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni.

6. PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI CONOSCENZA E ACCESSO

Il soggetto che intende esercitare il diritto di conoscenza o il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione Toscana puó avvalersi della procedura informale o della procedura formale.
Con la procedura informale l'interessato chiede agli Uffici competenti, senza formalità, il documento indicando anche verbalmente:
1. gli estremi del documento o gli elementi che ne consentono lindividuazione:
2. la forma della conoscenza o dell'accesso (visione o rilascio di copie);
3. il proprio titolo di legittimazione (da indicare solo per le richieste di accesso).
La procedura formale
richiede la presentazione agli Uffici competenti di una domanda scritta dell'interessato - all. 1 e 2 - che deve contenere l'indicazione degli elementi riportati ai precedenti punti 1, 2, 3 (1'indicazione del titolo di legittimazione di cui al punto 3 è richiesta solo per le domande di accesso).
Una copia della domanda - timbrata, datata e firmata dall'Ufficio ricevente - è restituita all'interessato per ricevuta.

7. STRUTTURE REGIONALI PRESSO CUI ESERCITARE IL DIRITTO DI CONOSCENZA O IL DIRITTO DI ACCESSO

A) Strutture regionali presso cui esercitare il diritto di conoscenza
I soggetti interessati a conoscere documenti amministrativi soggetti a pubblicità possono esercitare - con le procedure descritte al precedente paragrafo 6 - il diritto di conoscenza rivolgendosi alle seguenti strutture:
- Ufficio Relazioni con il pubblico (viale Toscana 21 Firenze), per gli atti della Giunta e per i decreti dirigenziali;
- U.O.O. Segreteria della Giunta (via Cavour 18 Firenze), per gli atti della Giunta;
- U.O.C. Istruttoria, pubblicità e accesso (v.le Toscana 21 Firenze), per i decreti dirigenziali;
- Servizio Attività generali del Dip.to della Presidenza (via Cavour 18 Firenze), per i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta;
- Unità organizzativa responsabile del procedimento, per gli atti amministrativi di propria competenza.
Per la conoscenza dei documenti soggetti a pubblicità integralmente pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione si rinvia al successivo paragrafo 9.

B) Strutture regionali presso cui esercitare il diritto di accesso
I soggetti interessati ad accedere a documenti amministrativi non soggetti a pubblicità devono rivolgersi - per esercitare con le procedure descritte al precedente paragrafo 6 il diritto di accesso -all'Unità organizzativa responsabile del procedimento, quale struttura competente ad effettuare la verifica sulla sussistenza e validità del titolo di legittimazione addotto dai richiedenti.
Per accedere agli atti amministrativi della Giunta di proposta al Consiglio (proposte di legge, di regolamento, di provvedimenti amministrativi) - atti non soggetti a pubblicità che hanno una peculiare specificità in quanto inseriti in procedimenti complessivi attivati dalla Giunta e conclusi con un atto finale di competenza del Consiglio - gli interessati possono rivolgersi anche all'U.O.O. Segreteria della Giunta; tale struttura, per le conseguenti determinazioni, provvede a contattare l'Unità organizzativa responsabile del procedimento.

C) Strutture regionali competenti al rilascio di copie autentiche
Le strutture regionali cui sono presentate da parte degli utenti istanze finalizzate al rilascio di copie autentiche di documenti amministrativi provvedono a contattare i seguenti Uffici per concordare.le modalità tecnico-operative per il rilascio delle copie:
- U.O.O. Segreteria della Giunta (per le copie degli atti amministrativi della Giunta);
- U.O.C. Istruttoria, pubblicità e accesso (per le copie dei decreti dirigenziali);
- Servizio Attività generali della Presidenza (per le copie dei decreti e delle ordinanze del Presidente della Giunta).

D) Informazioni in materia di conoscenza e accesso
L'Ufficio Relazioni con il pubblico (oltre che essere l'Ufficio - c.f.r. precedente lett. A - cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare il diritto di conoscenza con riferimento ai documenti amministrativi della Giunta e dei dirigenti) ha una competenza primaria in materia di informazione in quanto è la struttura regionale istituzionalmente preposta a curare i rapporti con l'utenza.
Pertanto i soggetti che intendono conoscere o accedere a documenti amministrativi - qualora abbiano bisogno di acquisire notizie utili per un corretto esercizio dei propri diritti (ad esempio: chiarimenti in merito alla soggezione o non soggezione a pubblicità dei documenti che interessano, indicazione delle strutture regionali competenti presso le quali esercitare i diritti di conoscenza e/o accesso, modalità e Uffici cui richiedere il rilascio di copie autentiche dei documenti, ecc. ecc.) - possono rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico che provvede ad evadere con sollecitudine le richieste.

8. DECISIONI CONCERNENTI LE RICHIESTE DI CONOSCENZA E DI ACCESSO

A) Richieste di conoscenza e di accesso presentate con procedura formale
Le strutture regionali competenti - c.f.r. precedente paragrafo 7 - si pronunciano sulle richieste disponendo con apposita nota la concessione o l'esclusione della conoscenza o dell'accesso (all. 3. 4). L'esclusione deve essere specificatamente motivata; la concessione della conoscenza o dell'accesso puó essere disposta senza formalità, e quindi anche verbalmente.
Nei confronti delle richieste relative a documenti non soggetti a pubblicità le strutture competenti possono altresì disporre con nota specificatamente motivata il differimento o la limitazione dell'accesso.
Il differimento dell'accesso - che puó essere riferito anche ad una parte soltanto del documento richiesto - è disposto quando, accertata la legittimazione del richiedente, la divulgazione del documento (o di una sua parte) potrebbe impedire od ostacolare l'ulteriore corso dell'attività amministrativa.
La durata del differimento - che deve coincidere con il tempo strettamente necessario ad evitare possibili turbative all'efficienza o all'efficacia dell'azione amministrativa - è indicata nella nota che dispone il differimento (all. 5).
La limitazione all'accesso - che puó essere riferita anche ad una parte soltanto del documento richiesto - è disposta nei casi in cui, accertata la legittimazione del richiedente, sussiste l'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi; si concreta nell'escludere il rilascio di copie del documento (al fine di evitarne la diffusione) e nel concedere la visione del documento (all. 6).
Le categorie dei documenti riservati soggetti a limitazione del diritto di accesso sono individuate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 612/97 (all. 7).
Le decisioni sulle richieste di conoscenza e accesso devono intervenire non oltre il termine di trenta giorni dalla data della ricevuta rilasciata dalla struttura cui la domanda di conoscenza o di accesso è stata presentata (c.f.r. precedente paragrafo 6).
Trascorsi trenta giorni dalla data della ricevuta senza che la decisione sia intervenuta, la domanda si intende rifiutata agli effetti di cui al quinto comma dell'art. 25 della 7.8.1990 n. 241 (ricorso al T.A.R. da parte dell'interessato).

B) Richieste di conoscenza e di accesso presentate con procedura informale
Le strutture regionali competenti si pronunciano sulle richieste disponendo senza formalità - e quindi anche verbalmente - la concessione o l'esclusione della conoscenza o dell'accesso.
Nei confronti delle richieste relative e documenti non soggetti a pubblicità possono essere altresì disposti senza formalità - e quindi anche verbalmente - il differimento o la limitazione dell'accesso (c.f.r. precedente lett. A).
Le decisioni informali sono pronunciate - tenuto conto delle caratteristiche dei documenti oggetto delle richieste di conoscenza e di accesso e compatibilmente con le esigenze di servizio - nel pi^ breve tempo possibile.
Le decisioni informali devono essere motivate; è fatta in ogni caso salva la facoltà degli interessati di attivare in qualsiasi momento la procedura formale.

9. DOCUMENTI INTEGRALMENTE PUBBLICATI SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA: DIRITTO DI CONSULTAZIONE.

Le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi che descrivono modalità e procedure per l'esercizio del diritto di conoscenza non si applicano ai documenti soggetti a pubblicità integralmente pubblicati sul B.U.R.T.
Infatti - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 43, comma 2, della L.R. 9/95 e all'art. 1, comma 1, della L.R. 15.3.1996 n. 18 - l'integrale pubblicazione dei documenti sul Bollettino Ufficiale realizza di per sè la piena conoscenza dei documenti stessi.
Nei confronti di tali documenti è riconosciuto a chiunque - ai sensi del comma 3 dell'art.43 della citata L.R.9/95 - il diritto di consultazione del B.U.R.T. che puó essere esercitato presso le seguenti strutture regionali:
- Ufficio Relazioni con il pubblico (viale Toscana, 21 FI);
- U.O.C. Bollettino Ufficiale (via Baracca 88 - FI);
- Biblioteca della Giunta (via di Novoli 26 FI);
- Biblioteca del Consiglio regionale (via Ricasoli 44 FI).
I fascicoli del Bollettino Ufficiale - consultabili anche presso le Biblioteche degli EE.LL. della Toscana - possono altresì essere acquistati presso le librerie convenzionate (all.8) e presso 1'U.O.C. Bollettino Ufficiale.
L'acquisto dei singoli fascicoli puó essere effettuato anche per corrispondenza rivolgendosi alla U.O.C. Bollettino Ufficiale ed inviando - tramite conto corrente postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana Bollettino Ufficiale via F. Baracca 88 Firenze - il prezzo dei fascicoli maggiorato delle spese di spedizione.
Resta comunque inteso che prima della pubblicazione sul B.U.R.T. degli atti destinati alla pubblicazione - e cioè nell'arco temporale compreso tra la data di adozione degli stessi e la data di effettiva pubblicazione sul B.U.R.T. - gli interessati possono esercitare nei confronti di tali atti il diritto di conoscenza nelle forme e con le modalità descritte nei precedenti paragrafi.

SEGUONO ALLEGATI
All. 1
Oggetto: Documenti amministrativi regionali soggetti a pubblicità: richiesta di conoscenza tramite visione o tarmite rilascio di copie semplici.
All. 2
Oggetto: Documenti amministrativi regionali non soggetti a pubblicità: richiesta di accesso tramite visione o tramite rilascio di copie semplici.All 2 (seconda pagina)
All. 3
Oggetto: accoglimento della richiesta concernente la visione o il rilascio di copie semplici di documenti amministrativi regionali. (omissis)
All. 3 bis
Rilascio di copie semplici (omissis)
All. 4
Oggetto: rigetto della richiesta concernente la visione o il rilascio di copie di documenti amministrativi regionali (omissis)
All. 5
Oggetto: differimento dell'accesso (omissis)
All. 6
Oggetto: richiesta di accesso tramite rilascio di copie di documenti amministrativi regionali. Limitazione dell'accesso ai sensi dellart. 51, comma 1 della L.R. 9/95 (omissis)
All. 7
L.R. 20 gennaio 1995 n. 9 Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti - Art. 51 limitazione al diritto di accesso.
All. 8
Librerie convenzionate

DECRETO DIRIGENZA 30 NOVEMBRE 1998, N. 7507
DIRETTIVA N. 1307 DEL 2.11.1998 IN ORDINE ALL'ACCESSO E ALLA CONOSCENZA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE TOSCANA; STRALCIO DELLE DISPOSIZIONI CHE INTERESSANO L'UTENZA


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