Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


(B.U.R.T. 2 settembre 1998, n. 35)

1. Gli Uffici regionali nonchè quelli degli enti ed aziende dalla Regione dipendenti provvedono affinchè nella realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, finanziate in tutto o in parte dalla Regione o dagli enti od aziende da essa dipendenti, sia che questa avvenga direttamente a cura della Regione o degli enti od aziende da essa dipendenti o a cura di altri enti cui i finanziamenti siano stati assegnati, vengano utilizzati i materiali di cui al punto 6 del piano regionale di gestione dei rifiuti (del. C.R. n. 88/98) secondo le modalità di seguito indicate;
2. Nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera avvenga a cura della Regione o degli enti od aziende da essi dipendenti, nei bandi di gara per l'affidamento dei lavori deve essere obbligatoriamente previsto:
a) che le offerte dei concorrenti prevedano l'impiego di una percentuale minima dei materiali di cui al punto 1. pari al quindici per cento dei materiali da costruzione o da riempimento da utilizzare;
b) che l'utilizzo dei materiali di cui al punto 1. in misura superiore a detta percentuale minirna costituisca uno dei parametri per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa;
c) che a parità di altre condizioni debba comune preferirsi l'offerta che proponga la più alta percentuale di impiego dei materiali di cui al punto 1.
3. Nell'ipotesi in cui alla realizzazione dell'opera provvedano altri enti, su finanziamento regionale anche parziale, nei relativi bandi di gara devono essere obbligatoriamente previste le medesime clausole indicate al punto 2; a tal fine la Regione nonchè gli enti e le aziende dipendenti condizionano espressamente la concessione dei finanziamenti, pena revoca degli stessi, al rispetto di quanto così disposto.
4. di impegnare la Giunta Regionale:
- a pubblicizzare anche attraverso la A.R.R.R. i contenuti del presente atto affinchè anche gli appalti di opere pubbliche o di interesse pubblico non finanziate dalla Regione siano inserite le condizioni di cui ai punti precedenti,
- a proporre al Consiglio Regionale ulteriori ipotesi di incentivazioni finalizzate al riutilizzo di materiali recuperabili.
5. Di stabilire che il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L.R. 9/95, sia pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 18/96.

DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 1998, N. 265
L.R. 18/5/98 N 25 - ART. 4 - COMMA 7 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'USO DI MATERIALI RECUPERABILI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PUBBLICO, FINANZIATE DALLA REGIONE O DAGLI ALTRI ENTI O AZIENDA DA ESSA DIPENDENTI.


Torna alla HomePage Mail to WebStaff