| DELIBERA CONSIGLIO REGIONALE 28 LUGLIO 1998, N. 265 |
| L.R. 18/5/98 N 25 - ART. 4 - COMMA 7 DISPOSIZIONI PER
FAVORIRE L'USO DI MATERIALI RECUPERABILI PER LA REALIZZAZIONE
DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE PUBBLICO, FINANZIATE
DALLA REGIONE O DAGLI ALTRI ENTI O AZIENDA DA ESSA
DIPENDENTI. |
(B.U.R.T. 2 settembre 1998, n. 35)
1. Gli Uffici regionali nonchè quelli degli enti
ed aziende dalla Regione dipendenti provvedono affinchè
nella realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico, finanziate in tutto o in parte dalla Regione
o dagli enti od aziende da essa dipendenti, sia che
questa avvenga direttamente a cura della Regione o
degli enti od aziende da essa dipendenti o a cura di
altri enti cui i finanziamenti siano stati assegnati,
vengano utilizzati i materiali di cui al punto 6 del
piano regionale di gestione dei rifiuti (del. C.R.
n. 88/98) secondo le modalità di seguito indicate;
2. Nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera avvenga
a cura della Regione o degli enti od aziende da essi
dipendenti, nei bandi di gara per l'affidamento dei
lavori deve essere obbligatoriamente previsto:
a) che le offerte dei concorrenti prevedano l'impiego
di una percentuale minima dei materiali di cui al punto
1. pari al quindici per cento dei materiali da costruzione
o da riempimento da utilizzare;
b) che l'utilizzo dei materiali di cui al punto 1. in
misura superiore a detta percentuale minirna costituisca
uno dei parametri per l'individuazione dell'offerta
più vantaggiosa;
c) che a parità di altre condizioni debba comune preferirsi
l'offerta che proponga la più alta percentuale di impiego
dei materiali di cui al punto 1.
3. Nell'ipotesi in cui alla realizzazione dell'opera
provvedano altri enti, su finanziamento regionale anche
parziale, nei relativi bandi di gara devono essere
obbligatoriamente previste le medesime clausole indicate
al punto 2; a tal fine la Regione nonchè gli
enti e le aziende dipendenti condizionano espressamente
la concessione dei finanziamenti, pena revoca degli
stessi, al rispetto di quanto così disposto.
4. di impegnare la Giunta Regionale:
- a pubblicizzare anche attraverso la A.R.R.R. i contenuti
del presente atto affinchè anche gli appalti di
opere pubbliche o di interesse pubblico non finanziate
dalla Regione siano inserite le condizioni di cui ai
punti precedenti,
- a proporre al Consiglio Regionale ulteriori ipotesi di incentivazioni finalizzate al riutilizzo di materiali
recuperabili.
5. Di stabilire che il presente atto, soggetto a pubblicità
ai sensi dell'art. 41 comma 1 della L.R. 9/95, sia
pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell'art. 3 comma 1 della
L.R. 18/96.