Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

8.4. REGISTRAZIONE E NOTIFICA DEI MOVIMENTI E DELLE PERSONE ALLOGGIATE
(Art. 14, comma e, f, g, h)

In applicazione del Decreto Ministeriale 5 Luglio 1994 le schede di dichiarazione delle generalitaí, con la deroga di cui sopra, recanti un numero progressivo, devono essere conservate presso i locali della struttura ricettiva a disposizione degli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza, del personale incaricato dellíAmministrazione Comunale o Provinciale.
Con la LR 48/97, si eí provveduto a modificare líart.14 comma f) della LR 76/94 in modo tale che venga fatta la sola comunicazione dellíarrivo degli ospiti alla competente autoritaí di pubblica sicurezza in conformitaí al disposto dellíart.109 TULPS cosií come modificato dalla L.203/95 e successive modificazioni e integrazioni.
Si richiama líattenzione in merito agli adempimenti statistici previsti dallíart.14 comma 1 lett. g) ed h). I titolari delle aziende agrituristiche compilano mensilmente e spediscono allíAmministrazione Provinciale di competenza la Tavola di Spoglio A di cui alla deliberazione Consiglio Regionale 27 Dicembre 1989, n. 546.
In ottemperanza allíart.14 comma 1 lett.g) ed h) i soggetti autorizzati allíesercizio dellíattivitaí agrituristica hanno líobbligo di comunicare i dati relativi allíattivitaí agrituristica a fini statistici e per líaggiornamento annuale del censimento delle aziende agrituristiche della Regione.

8.5. PUBBLICITA' DEI PREZZI, DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE (art.15)

Con la LR N. 48/97 si eí provveduto ad omogeneizzare e semplificare le norme relative alla pubblicitaí dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature delle aziende agrituristiche alle indicazione piuí generali del settore turistico. In particolare i principali emendamenti allíart.15 riguardano:
a) Comunicazione, entro il 1 (primo) Ottobre di ogni anno, alla Provincia competente per territorio dei soli prezzi massimi giornalieri che intendono praticare dal 1 Gennaio dellíanno successivo.
Il modello sulla comunicazione dei prezzi approvato dalla Giunta Regionale prevede la possibilitaí di comunicare, oltre al prezzo dei servizi offerti, anche il prezzo ridotto relativo ad un periodo di bassa stagione dei servizi stessi. In questo caso eí necessario che sia definito esattamente il periodo di validitaí dellíofferta poicheí anche la comunicazione fatta rappresenta una forma di pubblicizzazione e ricade nella norma di cui allíart.15. Per le strutture con apertura nella stagione invernale la decorrenza dei prezzi comunicati eí anticipata al 1 (primo) Dicembre dellíanno in corso.
b) Particolare importanza deve esse rivolta al paragrafo 3 del comma 1 dellíart.15 della LR 76/94: "Líobbligo della comunicazione non sussiste qualora non siano intervenute variazioni, nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente.
c) Líazienda agrituristica puoí inviare una comunicazione suppletiva (aggiornata) dei prezzi che si intendono praticare dal 1 (primo) Giugno, a condizione che gli stessi si prevedono in aumento e che gli stessi siano comunicati alla Provincia entro il 1 (primo) di Marzo.
Qualora nel corso dellíanno intervengano delle modifiche nelle caratteristiche della struttura rispetto alle comunicazioni precedenti, líAzienda deve inoltrare entro 30 (trenta) giorni dallíavvenuta modifica, apposita comunicazione allíUfficio competente.
d) Líart.15 comma 4 della LR 76/94 prevede che in caso di cessazione della struttura, il soggetto subentrante deve trasmettere alla Provincia la comunicazione dei prezzi solo in caso di variazione di quelli comunicati precedentemente.
e) Líart. 15 comma 7 della LR 76/94 prevede che in ogni camera deve essere esposta, in luogo ben visibile, una tabella (in questo caso deve intendersi cartellino), contenente le informazioni relative al prezzo massimo del pernottamento ed ai servizi offerti nellíanno in corso, redatto secondo il modello approvato dalla Giunta Regionale.

9. CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE
(art. 16)

Líart.16 della LR 76/94 rimanda ad uno specifico provvedimento della Regione Toscana (Consiglio Regionale), circa le procedure per la classificazione delle strutture agrituristiche. I requisiti presi in considerazione ai fini della classificazione si distinguono in "requisiti obbligatori" e "requisiti fungibili" ai fini della determinazione del punteggio necessario per líattribuzione della classifica.
Líattribuzione della classifica saraí effettuata, con specifiche procedure previste dalla Regione Toscana, con apposito atto.

10. COMMISSIONE TECNICA REGIONALE PER LíAGRITURISMO
(Titolo V Art. 18 )

Con la revisione della struttura organizzativa regionale e la creazione del Dipartimento dello Sviluppo Economico la Commissione Regionale Agrituristica non puoí non tenere conto di tali mutamenti interni. Pertanto la stessa saraí aggiornata con atto della Giunta Regionale e dovraí esser composta da:
- tre rappresentanti delle Associazioni agrituristiche regionali;
- quattro funzionari designati dalla Giunta Regionale con specifiche esperienze in ambito turistico, igienico - sanitario, urbanistico e formativo;
- La Commissione eí presieduta dal dirigente responsabile competente per la materia agrituristica.

11. VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI
(Titolo VI Art.20, 21 e 22)

Líart.20 della LR 76/94 chiarisce che la vigilanza ed il controllo delle attivitaí agrituristiche sono, sostanzialmente, di competenza degli organi di polizia municipale, dei Servizi díIgiene delle Aziende Sanitarie Locali e delle Amministrazioni Provinciali, oltre agli altro soggetti indicati dalle norme vigenti.
Particolare importanza riveste líaggiornamento della LR 76/94 con gli emendamenti posti nella LR 48/97 allíart.6, in cui viene aggiornato dal 5 comma in poi líintero art.21della LR 76/94.
Tali aggiornamenti prevedono una serie di sanzioni per quanti contravvengano alle disposizioni dellíart. 21 comma 5 e 6.
Líattivitaí agrituristica deve svolgersi nei locali allíuopo segnalati ed indicati nella relazione agrituristica.
Nei casi in cui tale attivitaí venga svolta, pur nei limiti dei posti letto e per un numero di pasti autorizzati, in locali presenti nellíazienda ma non coincidenti con quelli indicati nella relazione agrituristica, verraí applicata la sanzione amministrativa prevista dallíart.21 comma 4 lett.d), non potendo considerare líesercizio di attivitaí agrituristiche autorizzate in locali diversi da quelli indicati nella relazione, alla stregua di un esercizio senza autorizzazione. In tal caso come sanzione accessoria, possono essere applicate le procedure previste allíart.22 della LR N. 76/94.

12. NORME TRANSITORIE E FINALI

Con líapprovazione del presente PDI (Piano díIndirizzo) previsto dallíart.17 della LR 76/94, sono abrogate le norme contenute nel Programma regionale agrituristico di cui alle Deliberazioni CR 4 Aprile 1989 n. 104, e successive modificazioni e la Circolare n.1 del 21 settembre 1995.

continua


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