| Ordine degli Architetti di Firenze e Prato | |
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P A R T E II MODALITA' TECNICHE, PROCEDURALI E OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.76/94 L'ambito di applicazione della Legge Regionale n.76 del 17 Ottobre 1994 e le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 48 del 2 Luglio 1997 e dalle nuove disposizioni della Legge Regionale n.25 del 4 Aprile del 1997 che ha modificato la n.64 del 14 Aprile 1995, si allineano appieno ed attualizzano gli obiettivi e gli intendimenti posti nella Legge n. 730 del 5 Dicembre 1985.L'ampiezza del fenomeno agrituristico richiede una serie di indicazione e di chiarimenti interpretativi che trovano piena rispondenza in questo PDI (Piano di Indirizzo) Agrituristico in attuazione dell'art.17 della LR N. 76/94. 1. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE L'azienda agricola deve essere in esercizio e l'oggetto dell'attivita' agrituristica non puo' limitarsi alla semplice disponibilita' di un fondo in proprieta' o ad altro titolo. Occorre che l'azienda agricola sia effettivamente destinata alla produzione agricola, in modo tale che le nuove attivita' agrituristiche vadano ad integrarla. Pertanto si avra' agriturismo solo laddove le iniziative ricettive e di ospitalita' non si pongano in contrasto con le attivita' agricole, ne' comunque, le riconducano a semplice connotazione paesistico - ambientale ma si integrino con esse, sostenendole ed arricchendole di ulteriori contributi. 2. DENOMINAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, IMMAGINE COORDINATA Sul piano della comunicazione, dell'immagine coordinata e della trasparenza verso gli ospiti, si deve rispettare l'uso corretto di tale dizione, in tutto il materiale promozionale e di divulgazione dell'impresa sia esso diretto in Italia che all'estero. In particolare tale materiale deve contenere: la dizione "azienda agrituristica autorizzata" o "agriturismo autorizzato"; Sulla depliantistica e sul materiale di corredo all'azienda agrituristica, in quanto promossa come tale, devono essere indicate ed illustrate le sole attivita' autorizzate ai sensi della LR 76/94 e il livello di classifica dell'azienda. Dovra' evitarsi accuratamente una commistione sul piano dei testi, della grafica e dell'immagine, sotto la voce "agriturismo" o "agrituristico" di altre attivita' non comprese nell'autorizzazione data; La segnaletica e la cartellonistica stradale indicanti l'azienda agrituristica e il relativo livello di classifica, dovranno essere in armonia grafica e di colori con una impostazione di immagine coordinata a livello regionale. Per dar modo alle aziende di aggiornare gradualmente il materiale promozionale, tali disposizioni andranno in vigore 18 (diciotto) mesi dopo la pubblicazione del PDI sul BURT. La Giunta Regionale con proprio atto, entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione sul BURT del PDI, approvera' una serie di indicazioni grafiche, di colore e di dimensione, atte a definire l'immagine coordinata in ambito regionale da apporre sulla segnaletica e sulla cartellonistica, nonche' l' eventuale appartenenza ad uno specifico livello di classifica (art.17 LR76/94) a cui tutte le aziende autorizzate dovranno attenersi. 3. SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'ESERCIZIO DELL'AGRITURISMO (Titolo II, art 4, comma 1, 2, 3) L'esercizio dell'agriturismo e' riservato agli imprenditori agricoli singoli ed associati, di cui all'art.2135 Codice Civile quali soggetti titolari, ed ai loro familiari di cui all'art.230/bis Codice Civile. La legge oltre al requisito di imprenditore agricolo non prevede alcun altro elemento di professionalita' per l'iscrizione nell'elenco regionale, limitandosi ad indicare alcune ipotesi ostative di natura penale che portano ad escludere coloro che sono incorsi in reati in materia di igiene, sanita' e frodi alimentari o che sono sottoposti a misure di prevenzione per reati contro la sicurezza e la pubblica moralita' o che siano stati dichiarati delinquenti abituali. Non e' necessario ai fini dello svolgimento dell'attivita' agrituristica che l'imprenditore sia a titolo principale. Sempre dal punto di vista soggettivo e ferma restando la disponibilita' dell'azienda, possono essere titolari di attivita' agrituristica anche affittuari, coloni e mezzadri ai quali pero', ai fini urbanistici, occorre l'autorizzazione del proprietario per la utilizzazione degli immobili per attivita' agrituristiche. Gli imprenditori agricoli possono associarsi nelle forme previste dalla legge, al fine dello svolgimento in comune delle attivita' agrituristiche, fatto salvo il rapporto di connessione e complementarieta' di tali attivita' con le aziende stesse. Tale associazione puo' comprendere tutte le attivita' autorizzate in legge, oppure alcune delle stesse. La legge non disciplinando ne' la forma, ne' il significato giuridico dell'associazione non pone preclusione di sorta alle forme in cui questa puo' essere svolta: dove la situazione non richieda un'organizzazione sociale particolarmente complessa, si potra' ricorrere alla forma della societa' semplice di cui all'art.2251 del Codice civile. In questo caso, per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo, non dovranno essere iscritte le aziende agricole o le societa', ma i rispettivi titolari o legali rappresentanti o comunque persone designate a gestire l'attivita' agrituristica nell'ambito aziendale, ne consegue che in caso di variazione nella titolarita' della gestione dell'impresa agrituristica dovra' essere richiesta l'iscrizione del nuovo imprenditore e la cancellazione di colui che ha cessato. Lo svolgimento di attivita' agrituristica in forma associata deve essere documentato nella richiesta dell'autorizzazione comunale e deve risultare nel medesimo atto autorizzativo. Qualora lo svolgimento in forma associata riguardi le attivita' di ospitalita' in alloggi, camere o spazi aperti, il limite complessivo dell'impresa associata e' dato dalla somma dei limiti delle singole aziende come previsto all'art.4, comma 2 della LR 76/94. La domanda d'iscrizione all'elenco regionale viene inoltrata all'amministrazione provinciale ove ha sede l'azienda agricola, utilizzando il modello approvato con atto della Giunta Regionale. A tale domanda dovranno essere allegate le attestazioni della Prefettura, della Questura e della Procura della Repubblica relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art.12 comma 3 LR 76/94. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare all'interessato l'avvio del procedimentto stesso in base all'art.8 comma 1 L.241/90 ed entro 15 giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione, la Provincia provvede all'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti abilitati ad esercitare l'agriturismo ed invia all'interessato il relativo certificato redatto secondo il modello approvato con atto della Giunta Regionale. 4. PRINCIPALITA', CONNESSIONE E COMPLEMENTARIETA' La connessione e la complementarieta' tra attivita' agricola e quella agrituristica sono quelle di cui all'art. 5, comma 1 LR 76/94. La principalita' dell'attivita' agricola rispetto all'attivita' agrituristica e' quella di cui all'art.5, comma 2 LR76/94. Nelle zone montane di cui alla L.991/52 e nelle aziende singole o associate con superficie prevalentemente boscata ricadenti nelle zone montane e svantaggiate ai sensi della Direttiva CEE 268/75 la principalita' dell'attivita' agricola si realizza quando il tempo lavoro impiegato nell'attivita' agricola e' superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica (art.7 comma 1, LR76/94). Il rapporto di principalita' si intende presunto qualora l'azienda si limiti ad una ricezione e ospitalita' non superiore a sei persone. Si evidenzia la necessita' di dover esprimere nella relazione agrituristica (prevista nell'art.5 comma 4 della LR 76/94), oltre che la principalita' dell'attivita' agricola rispetto all'attivita' agrituristica, anche la connessione e la complementarieta' tra le due attivita': quella agricola e quella agrituristica. Assurge a maggior ragione la necessita' di dimostrare la "connessione e la complementarieta'" quando la principalita' e' presunta, come indicato nell'art.5 comma 3 della LR 76/94, oppure nelle zone montane in cui la principalita' dell'attivita' agricola e' dimostrata dal tempo - lavoro come richiamato nell'art.7 comma 1 della citata legge. 5. CRITERI E MODALITA' NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRITURISICHE 5.1. OSPITALITA' STAGIONALE IN ALLOGGI AZIENDALI L'offerta di ospitalita' rurale deve avere carattere stagionale ed essere, quindi, limitata nel tempo in modo da non coprire l'intero arco dell'anno solare; quindi il soggiorno dell'ospite, non deve superare la durata massima di 3 (tre) mesi continuativamente nell'arco dell'anno. In caso di variazioni del periodo di apertura l'imprenditore dovra' comunicare i nuovi orari di apertura e chiusura al Comune entro i 30 giorni dall'apertura stessa. L'attivita' di ricezione ed ospitalita' in camere o in unita' abitative indipendenti e' consentita fino ad un limite massimo di 30 (trenta) posti letto. Ai sensi dell'art.6, comma 1, lett.a) della LR N. 76/94 tale limite puo' essere superato utilizzando unita' abitative indipendenti per il recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale, anche con riferimento a quelli gia' individuati negli elenchi di cui all'art.1 della LR 10/79, ed all'art.7 della Legge Regionale N. 59 del 21 Maggio 1980, nonche' di nuclei classificati zone "A" non urbane ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444. Il superamento dei limiti e' consentito esclusivamente in aree individuate dai Comuni con apposite varianti agli strumenti urbanistici. La deliberazione dell'Amministrazione Comunale che approva la variante urbanistica, finalizzato al superamento dei posti letto, deve essere trasmessa alla Giunta Regionale Dipartimento dello Sviluppo Economico, entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione. Gli operatori agrituristici, inseriti all'interno delle aree individuate dai Comuni, che intendano richiedere un aumento del numero dei posti letto superiori a 30 devono documentare con specifica relazione i requisiti previsti all'art.6 comma1, lett.a) della LR76/94 e trasmetterla al Comune ed all'Amministrazione provinciale ai fini dell'inserimento nella relazione agrituristica. Comunque dovra' essere garantito in riferimento a tale superamento di posti letto, che l'azienda per dimensioni, strutture ed organizzazione, sia in grado di sopportare il carico agrituristico notevolmente maggiore senza che questo incida sul rapporto di complementarieta' con le attivita' agricole, fatta comunque salva la principalitą. 5.2. OSPITALITA' IN SPAZI APERTI 5.3. ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E RICREATIVE 5.4. DEGUSTAZIONE ED ASSAGGIO (omissis) 5.5. SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE 6. DISPOSIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE Principio inderogabile e' che non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l'attivita' agrituristica e per le attrezzature ed i servizi ad essa afferenti. Relativamente al tipo di immobili utilizzabili per l'agriturismo, le modifiche apportate dalla LR 64/95 all'art.9 della LR 76/94 evidenziano che oltre ai locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata sul fondo, possono essere utilizzati per l'agriturismo tutti gli edifici aziendali o parti di essi esistenti sul fondo purche' riconosciuti non necessari alla conduzione del fondo medesimo. Tali edifici devono comunque essere ubicati all'interno dei limiti territoriali dell'azienda agricola. Nel caso di aziende suddivise in piu' corpi aziendali, significa che possono essere utilizzati quei fabbricati che sono ubicati in qualsiasi parte del fondo purche' circondati da appezzamenti di terreno in cui viene svolta attivita' agricola. Con l'entrata in vigore della LR 25/97, la dimostrazione che i fabbricati da destinare all'uso agrituristico, non sono piu' effettivamente necessari alla conduzione del fondo, puo' avvenire tramite la relazione agrituristica o il piano aziendale redatti ai sensi della LR 76/94 o tramite il programma di miglioramento agricolo ambientale. Il piano aziendale, presentato ai sensi delle leggi vigenti in materia, sostituisce la relazione agrituristica quando le imprese intendono accedere a finanziamenti pubblici. In questo caso, la presentazione del piano aziendale dovra' fare riferimento a quanto previsto dalla specifica normativa in base alla quale viene richiesto il finanziamento. Il rilascio della concessione edilizia, ove prevista, potra' avvenire solo dopo l'acquisizione del parere favorevole dell'Ente Delegato in merito alla relazione agrituristica. Non si esclude l'attivita' agrituristica in immobili a destinazione (in base agli strumenti urbanistici o alla qualificazione catastale) diversa da quella agricola, in quanto l'imprenditore che esercita attivita' di coltivazione ecc.. in immobili di tale natura resta pur sempre imprenditore agricolo non rientrando la qualificazione di "piano" o "catastale" dell'immobile interessato, fra i requisiti richiesti dall'art.2135 del Codice Civile per avere un'impresa agraria e, di conseguenza, in quanto attivita' connessa, per l'impresa agrituristica. In considerazione delle modifiche intervenute con la LR 25/97 e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' agrituristica negli immobili situati sul fondo aziendale, indipendentemente dalla classificazione in zone operate dai vigenti strumenti urbanistici comunali. Possono essere utilizzati per agriturismo anche i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica o da trasferimenti di volumetrie. Il trasferimento di volumetrie, riguardanti edifici costituiti anteriormente al 1940, (art.9, comma1, lett. d) LR 76/94) e' ammesso solo nei Comuni che hanno redatto l'elenco degli immobili di particolare valore storico, culturale e ambientale di cui all'art.2 della LR N. 59 del 21 Maggio 1980. Altresi' in ottemperanza alla Legge nazionale n. 730/85 che prevede esclusivamente interventi di recupero e di restauro degli edifici esistenti, si ritiene che il trasferimento di volumi non possa ammettersi quando derivi da un edificio completamente abbattuto e di cui ne e' indeterminata la volumetria. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristica, in base all'art.9 comma 1 lett. b) della LR 76/94, anche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata in centri abitati, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attivita' in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo Comune o in un Comune limitrofo. Al riguardo si ritiene che cio' sia possibile in centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 (tremila) abitanti. Si qualifica "centro abitato" secondo quanto disciplinato dall'ISTAT, un aggregato di case continue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuita', caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale ed in caso di indeterminatezza, dalle perimetrazioni dei centri abitati effettuate dai Comuni ai sensi dell'art.17 della Legge 765 del 6 Agosto 1967. Inoltre si ritiene che possano essere adibite ad esercizio agrituristico anche le abitazioni dell'imprenditore poste nei "nuclei abitati" intendendosi per questi un gruppo di case continue o vicine, con almeno cinque famiglie con interposte strade, sentieri, aie, spazi ecc. purche' l'intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la piu' vicina delle case manifestamente sparse, prive del luogo di raccolta che caratterizza il "centro abitato"; l'imprenditore, in tal caso, non deve avere nessun tipo di fabbricati nel fondo agricolo. Gli elenchi dei comuni dov'e' possibile, ai sensi di quanto sopra specificato, l'esercizio dell'agriturismo anche nei fabbricati posti nei nuclei abitati, sono inseriti per le rispettive province di competenza. in un elenco allegato al presente P.D.I. Successivamente all'approvazione del presente atto l'elenco di ulteriori Comuni che presentano le caratteristiche di cui sopra verra' approvato dalla Giunta Regionale. 6.1. INTERVENTI AMMESSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 6.2. INTERVENTI NON AMMESSI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Per il periodo di validita' delle convenzioni o degli atti d'obbligo unilaterali stipulati a seguito di programmi aziendali redatti ed approvati ai sensi della LR 10/79 e a seguito di programmi di miglioramento ambientale redatti ed approvati ai sensi della LR 64/95, non e' consentita l'utilizzazione a fini agrituristici degli annessi agricoli interessati. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche si richiama il comma 9, dell'art.9 della LR 76/94: si specifica che le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al punto 5.3. del DMLL.PP. n. 236/89 non si applicano qualora la ricettivita' complessiva dell'azienda non superi le sei camere. La prescrizione di legge risulta quindi indipendente dal numero dei posti letto autorizzati. Appare necessario sottolineare che con "ricettivita' complessiva aziendale" e' da intendersi la capacita' ricettiva totale dell'azienda agrituristica in termini di camere, indipendentemente dal numero degli edifici ed unita' abitative all'interno dei quali sono localizzate tali camere. 7. DISPOSIZIONI IGIENICO - SANITARIE La richiesta di parere al Servizio di Igiene Pubblica del Territorio deve essere presentata per il tramite del Comune in cui e' presente l'impresa agricola, secondo specifico modulo approvato con atto della Giunta Regionale. 7.1. IGIENE DEGLI ALLOGGI AGRITURISTICI L'art.10 comma 2 della LR 76/94, per consentire il piu' ampio e corretto recupero degli edifici all'uso agrituristico secondo quanto espressamente riportato all'art.9 comma 3 della citata legge, prevede che nella valutazione di tali requisiti, in senso complessivo, debba essere tenuto conto delle caratteristiche di ruralita' degli edifici. Si aggiunge poi che "in particolare ai fini della utilizzazione agrituristica e' consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero - illuminante... purche' vengano garantite condizioni strutturali ed igienico - sanitarie considerate sufficienti dall'accertamento dell'autorita' sanitaria". Fermo restando le valutazioni complessive sopra richiamate, e' possibile fare riferimento ad altezze medie delle camere non inferiori a m 2,50 (come previsto per le abitazioni rurali nelle Istruzioni Ministeriali del 20 Giugno 1896), con altezze minime non inferiori a 2 metri. In presenza di altezze in gronda inferiori, la prescrizione dell'uso di appositi arredi potra' consentire di riportare l'altezza minima a m 2. Relativamente al rapporto aero - illuminante e' da ritenersi compatibile con la vivibilita' degli ambienti un rapporto fino a 1/14, purche' vi sia una idonea distanza del fabbricato in oggetto dalle altre abitazioni. Rapporti aero - illuminanti inferiori dovranno essere valutati di volta in volta e comunque supportati da idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti. In particolare e' ammissibile un rapporto 1/20 purche' sia dimostrato di operare con adeguato ricambio d'aria e comunque non puo' essere in alcun caso superata tale soglia. Le deroghe sopra descritte sono applicabili anche nel caso del procedimento di rilascio della concessione edilizia, ove sia chiaro e provato l'utilizzo dell'immobile a fini agrituristici. I casi particolari di deroga ricordati (limiti di altezza e superficie aero - illuminante) non escludono valutazioni, e dunque ulteriori deroghe, anche in ordine ad elementi diversi dall'altezza e dalla superficie aero - illuminante, che, per la loro rilevanza, sono espressamente richiamati dalla legge. Il richiamo del legislatore alle deroghe specifiche assume pertanto il duplice significato di chiarire che la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 10 comma 2 della LR76/94(valutazione dei requisiti in relazione alle particolari caratteristiche di ruralita' degli edifici) contiene sicuramente la necessita', in casi di deroga, di attenersi per i locali interessati al criterio della garanzia delle condizioni strutturali ed igienico sanitarie comunque sufficienti. La legge regionale introduce inoltre la possibilita' di utilizzare anche edifici con requisiti strutturali ed igienico - sanitari diversi da quelli delle civili abitazioni, ma riconducibili alla tipologia dei rifugi o degli ostelli (art.3 e 7 della Legge regionale N. 1 del 10 Gennaio 1987, modificati con LR 25 Gennaio 1993, n.4). A tal fine e' consentito che gli immobili ricadenti in zone montane e svantaggiate perimetrate ai sensi della Direttiva 75/268 CEE, possano avere i requisiti tecnici ed igienico - sanitari dei rifugi. La soluzione prevista consente, nell'ambito dell'agriturismo, di dare una risposta alle richieste sempre maggiori dello sport escursionistico. Nel caso dell'escursionismo a cavallo, poi, l'azienda agricola attraverso le proprie strutture e personale qualificato risulta particolarmente idonea allo svolgimento di dette attivita'. Il comma 5 dell'art.10 della LR 76/94, consente invece di qualificare ulteriormente lo svolgimento delle attivita' didattiche attraverso l'utilizzo di strutture con i requisiti tecnici ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli. Lo svolgimento di attivita' didattiche, ricreative e culturali necessita nella maggior parte dei casi di un adeguamento e specializzazione dell'azienda agricola medesima in termini di strutture utilizzate, di programmi di attivita' come pure di personale addetto. Il comma 3 dell'articolo 10 della LR 76/94 fissa la dotazione di servizi igienico - sanitari in rapporto alle persone alloggiate. Rispetto alla precedente normativa (LR 36/87) il rapporto passa da un servizio igienico - sanitario ogni sei persone alloggiate, ad un servizio igienico - sanitario ogni quattro persone alloggiate. Il medesimo comma prevede, che siano fatti salvi i casi di alloggi agrituristici autorizzati precedentemente all'entrata in vigore della LR 76/94; ad essi pertanto si applica il rapporto gia' disciplinato dalla legge regionale n. 36/87. In tale eccezione rientrano non solamente tutti gli edifici utilizzati per lo svolgimento di attivita' agrituristiche autorizzate ai sensi della legge regionale n. 36/87 ma anche tutti quegli edifici per i quali sia gia' stata approvata con atto amministrativo della Provincia o decreto dirigenziale la relazione o il piano aziendale qualora si prevedano interventi edilizi o siano gia' state rilasciate autorizzazioni e/o concessioni edilizie e pareri igienico - sanitari ai fini di un loro recupero e/o riutilizzazione ad uso agrituristico, senza che l'imprenditore agricolo sia al momento in possesso dell'autorizzazione comunale a svolgere attivita' agrituristiche. 7.2. IGIENE DEGLI SPAZI APERTI Tali dotazioni devono esser garantite dai servizi esistenti ed ottenibili esclusivamente all'interno delle strutture edilizie dell'azienda agricola. Gli spazi aperti devono possedere i seguenti requisiti e devono essere dotati dei seguenti servizi: - superficie delle piazzole non inferiore a 60 mq e sistemazione delle medesime a prova di acqua e polvere da realizzarsi attraverso inerbimento del terreno qualora ne sia privo. - impianto di prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti. - impianti elettrici da realizzarsi nel rispetto delle norme CEE, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilita'. - raccolta di rifiuti solidi da realizzarsi con l'installazione di uno o piu' recipienti lavabili. 7.3. SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E BEVANDE 7.4. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 7.5. USO DELLE PISCINE 7.7. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 7.8. VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA 8. COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI E PROCEDURE PER IL RILASCIO E PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE 8.1 ACQUISIZIONE DATI STATISTICI, COMUNICAZIONE DEI PREZZI E MOVIMENTO CLIENTI 8.2. CONTROLLO E CANCELLAZIONE REGIONALE SOGGETTI ABILITATI AD ESERCITARE L'AGRITURISMO 8.3. PROCEDURE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE Tra la documentazione da presentare al Comune figura la Relazione sulle attivita' agrituristiche secondo l'apposito modulo approvato con deliberazione della Giunta Regionale. Qualora le imprese intendano accedere ai finanziamenti pubblici deve essere presentato il piano agricolo aziendale all'Ente delegato preposto a riceverlo (art.5, comma 4 LR 76/94), comprendente tutte le informazioni richieste dalla relazione agrituristica. Per piano agricolo aziendale si intende un piano presentato ai sensi ed in attuazione della specifica normativa che prevede l'erogazione di contributi finalizzati allo svolgimento di attivita' agrituristiche. Qualora sussistano le condizioni, puo' essere presentato il piano di miglioramento agricolo ambientale ai sensi della LR 64/95 e successive modificazioni. Attraverso la relazione agrituristica si dimostra il carattere di principalita', di connessione e complementarieta' dell'attivita' agricola con quella agrituristica. Circa la situazione aziendale attuale o di partenza per la predisposizione della relazione agrituristica, questa deve far riferimento, in particolare per la richiesta della prima autorizzazione triennale, a dati produttivi e prezzi relativi all'anno di presentazione della domanda o, in mancanza, ai dati del triennio precedente e/o in caso di carenza degli stessi, alle mercuriali presso le locali Camere di Commercio. In tale relazione si dovra' evidenziare l'esatta ubicazione dei locali dove verranno effettuate le varie attivita' agrituristiche, tra cui anche la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali. Particolare attenzione nella relazione agrituristica dovra' essere riservata alle entrate ed alle attivita' agrituristiche indicate nell'art.6 della LR 76/94, con riferimento alle attivita' didattiche, culturali e ricreative tipiche dell'ambiente rurale, alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande, da cui ne possa discendere la garanzia di proporre piatti costituiti da produzioni originarie dell'azienda agricola o da produzioni tipiche regionali. Nella Relazione agrituristica e' incluso la denuncia dei requisiti "obbligatori " e "fungibili" dell'azienda ai fini dell'attribuzione della classifica prevista dall'art. 16 della LR 76/94. Il Comune rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica entro 30 (trenta) giorni dal completamento della domanda, comprensiva dell'assegnazione della classifica cosi' come prevista all'art. 16 comma 5 LR 76/94. La domanda si intende completa al momento della ricezione da parte del Comune della documentazione di cui all'art 13 comma 1 LR 76/94 e dei pareri di cui all'art.13, comma 2. L'autorizzazione comunale, che ha validita' triennale, e' redatta secondo l'apposito modulo approvato con deliberazione dalla Giunta Regionale. Il triennio decorre dalla data di autorizzazione del Sindaco che autorizza l'impresa agricola all'esercizio di attivita' agrituristica. L'art.13, comma 4 della LR 76/94 specifica che l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'agriturismo ha durata triennale e che alla scadenza del triennio o qualora siano intervenute variazioni rispetto alla situazione esistente al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa, l'imprenditore agricolo presenta domanda di rinnovo. La legge non indica un termine, anteriore alla scadenza del triennio, entro il quale l'imprenditore debba presentare domanda di rinnovo. E' pertanto possibile che la domanda stessa sia presentata in tempo non sufficiente alla conclusione del procedimento di rinnovo, procedimento che e' anch'esso soggetto alla disciplina prevista dalla legge n. 241 del 7 Agosto 1990 e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui alla LR 9 del 20 gennaio 1995, in quanto applicabile. Stante la necessita' di porre in essere una procedura per consentire che il rinnovo dell'autorizzazione agrituristica si concluda in tempo utile e permettere quindi la continuita' dell'attivita' senza interruzioni di sorta, il Comune competente provvedera' ad inviare formale comunicazione, accusandone ricevuta, al soggetto titolare dell'azienda agrituristica, della data di scadenza della stessa autorizzazione almeno 120 (centoventi) giorni precedenti la scadenza della stessa. Trascorso il termine coincidente con la scadenza dell'autorizzazione triennale e non ricevendo comunicazione alcuna, all'azienda agrituristica verra' comunicata la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente cessazione dell'attivita' agrituristica. 8.3.2. Procedure per il rinnovo dell'autorizzazione La domanda di rinnovo, art.13 comma 4 LR 76/94, dovra' essere presentata con le stesse modalita' seguite per il rilascio della stessa, fatta salva la possibilita' di autocertificazione per tutte quelle condizioni che non hanno subito variazioni nel corso del triennio. In sede di rinnovo qualora non sia richiesto un ampliamento delle attivita' agrituristiche e/o una loro variazione rispetto a quanto autorizzato, la relazione sara' mirata a dimostrare il permanere delle condizioni di connessione e di complementarieta' dell'attivita' agrituristica e la principalita' dell'attivita' agricola, fatti salvi i casi in cui la principalita' si intende presunta. In particolare alla domanda di rinnovo deve essere allegata la seguente documentazione: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' autenticata ai sensi dell'art.20 della legge 15/68, in luogo della documentazione prescritta alle lettere a), c) d) e) f) del comma 1 dell'art.13 della LR 76/94. - relazione sulle attivita' agrituristiche svolte e che si intendono svolgere nel triennio successivo secondo quanto indicato dall'art.5 della LR76/94, utilizzando parte del modello predisposto per la richiesta dell'autorizzazione. Le modalita' di presentazione della relazione in occasione del rinnovo sono analoghe a quelle indicate in sede di prima autorizzazione. Ai fini della istruttoria delle domande di rinnovo all'esercizio delle attivita' agrituristiche il Comune acquisisce l'accertamento di cui all'art.5 comma 6 della LR76/94 dell'Ente delegato, competente per territorio. L'Ente Delegato nell'istruire il parere verifica ed istruisce la relazione agrituristica con particolare riferimento ai prezzi praticati in base all'art.15 della LR 76/94 e le presenze denunciate nel triennio precedente, in base all'art.14 della citata legge. Il Comune rilascia il rinnovo all'esercizio dell'attivita' agrituristica entro (trenta) giorni dal completamento della domanda. Ai sensi dell'art.15, comma 9 della LR 76/94 e' possibile praticare, in periodi che devono essere chiaramente individuati, prezzi inferiori a quelli comunicati. Pertanto i prezzi praticati derivano da una media dei valori dei prezzi praticati nei vari periodi dell'anno che tenga conto della diversa ampiezza dei periodi stessi. Con la LR N. 48/97 viene emendato il primo paragrafo del comma 4 dell'art.13 della LR 76/94: "L'autorizzazione comunale e' sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo ed ha durata triennale". Con tale modifica il Comune non e' tenuto a vidimare annualmente l'autorizzazione triennale, mentre riveste particolare importanza il ruolo del Comune, in fase di rinnovo, nel controllare le presenze effettivamente registrate nel triennio precedente cosi' come indicato all'art.13 comma 4, primo paragrafo, LR76/94. In ottemperanza all'art.13 comma 4 ultimo paragrafo, l'azienda agrituristica provvedera' a far visionare all'ufficio incaricato dell'Amministrazione Comunale, le schede conformi al modello di cui all'art.14 comma 1 della LR 76/94. Il personale incaricato del Comune dopo visione e verifica delle stesse, che non potra' protrarsi per oltre 5 giorni lavorativi, apporra' un visto di presa visione e di accertamento. Durante la verifica delle presenze il funzionario incaricato rilascera' all'impresa agricola un attestato di presa visione delle schede conformi all'art.14 della LR 76/94. |
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