Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


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TITOLO V- SANZIONI

Articolo 31 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo

1. I1 mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di cui agli articoli 22 e 25 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 % qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 % quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 % quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del primo comma, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Articolo 32 - Applicazione degli articoli 7, 9,10 e 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1. Le sanzioni previste `all'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione di conformità, in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad essa.
2. Le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione si applicano anche alle opere di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), eseguite in parziale difformità dall'attestazione di conformità.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 9 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere di ristrutturazione edilizia soggette ad attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera b).
4. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette ad attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 4, comma 1 1ettere c), d), e), f), g), h), j), k), nonchè agli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c).
5. Le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 9, comma terzo, all'articolo 1O, comma terzo, nonchè la sanzione pecuniaria minima prevista all'articolo 1O, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono raddoppiate.

Articolo 33 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo II

1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo II, ancorchè non soggette alle sanzioni penali di cui al titolo m della legge 2 febbraio 1974 n. 64, saranno passibili di sanzione pecuniaria dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000 a seconda della gravità.

Articolo 34 - Sanzioni amministrative per omessa denuncia dell'inizio di attività produttiva

1. Fatta salva l'applicazione delle altre eventuali sanzioni, le violazioni delle norme contenute nel comma 5 dell'articolo 12 saranno passibili di sanzione pecuniaria dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000 a seconda della gravità.

Articolo 35 - Determinazione delle variazioni essenziali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 32, costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 28;
b) un aumento del volume con destinazione residenziale in misura superiore:
-al 10%daOalOOOmc.
- al 2% dai successivi 1001 mc.
c) un aumento della superficie utile calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:
- al 10% da O a 400 mq.
- al 2% dai successivi 401 mq.
d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a cm. 6O, qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nella concessione dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%, ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle strade pubbliche 0 di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.
3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative in caso di mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione

1. I proprietari degli immobili provvedano, anche senza opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione nelle aree e per le fattispecie disciplinate ai sensi dell'articolo 28, sono puniti con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso risulti compatibile con il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni, da L. 500.000 a L. 2.000.000 oltre al doppio del contributo dovuto;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non sia compatibile con il piano della localizzazione delle funzioni:
b.a) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale residenziale, e L. 20.000 a mq. per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; oltre, in entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo massimo previsto in base all'articolo 28 per i mutamenti di destinazione d'uso a finalità residenziale;
b.b) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
b.c) L. 50.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale o artigianale;
b.d) L. 10.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati difforme dalle disposizioni contenute nel piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni da L. 1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Contestualmente all'applicazione della sanzione, il Comune, nei casi di cui alle lettere b.b), b.c), e b.d), del primo comma, ordina sempre la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo che questa avvenga entro il termine massimo di un anno. n Sindaco ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva anche quando sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa.

TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTCCI ED EDILIZI.

Articolo 38 -Unificazione delle definizioni

1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, determina i criteri per definire, con i regolamenti edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi negli strumenti urbanistici.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le definizioni contenute nelle istruzioni tecniche prevalgono sulle corrispondenti definizioni dei regolamenti edilizi e delle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 2 prevalgono sulle corrispondenti definizioni eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 39 - Disposiiioni particolari per il risparmio energetico e per l'impiego di soluzioni tecnichecompatibili con la tutela ambientale

1. Fino all'adeguamento dei regolamenti edilizi ai sensi dell'articolo 38, allo scopo di promuovere la bioedilizia ed il risparmio energetico, nel calcolo delle quantità edificabili non sono computati gli spessori delle murature esterne e delle coperture eccedenti i 30 centimetri, nonchè i volumi tecnici esclusivamente utilizzabili per il risparmio energetico, quali serre solari e muri solari.
2. Fatte salve le disposizioni poste a tutela dei beni paesistici, artistici, culturali, e dei centri storici, quanto disposto al comma 1 prevale sulle norme comunali per il calcolo delle quantità edificabili.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 40 - Norme transitorie

1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le norme vigenti al rnomento della presentazione.
2. Conservano efficacia le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti edilizi, nonchè nelle loro varianti, adottati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente contenute nell'allegato della legge regionale 21 maggio 198O, n. S9 conservano efficasia esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della stessa legge regionale.
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre 1982 n. 88 continuano ad applicarsi fino al quinuicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 18.
5. Nei tre anni successivi alla data di cui al comma 4 gli Uffici del Genio Civile regionali continuano ad effettuare i controlli relativamente ai progetti già depositati presso gli Uffici stessi in applicazione della legge regionale 6 dicembre, n. 88. I controlli a campione saranno effettuati con sorteggi a cadenza minima annuale a cui saranno sottoposti tutti i progetti soggetti a controllo a campione depositati nel triennio precedente, con estrazione di almeno un progetto ogni duecento depositati, con un minimo di un progetto.
6. I Comuni che avranno richiesto il conferimento nei propri archivi degli atti regionali precedenti, ai sensi del comma S dell'articolo 16, si sostituiranno, dal momento del conferimento degli atti, all'Ufficio del Genio Civile per i compiti di cui al comma S.

Articolo 41 - Abrogazioni

1.Sono abrogate la legge regionale 30 giugno 1984, n. 41 e la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39.
2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale 21 maggio 198O, n.S9.
3. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982,n. 88.

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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale
NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.


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