| PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale |
| NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ. |
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TITOLO V- SANZIONI
Articolo 31 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento
del contributo
1. I1 mancato versamento, nei termini di legge, del
contributo di cui agli articoli 22 e 25 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 % qualora
il versamento del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 % quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo
si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 %
quando, superato il termine di cui alla lettera b),
il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta
giorni.
2. Le misure di cui al primo comma non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato gli aumenti di cui
al primo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti
delle singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera
c) del primo comma, il Comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Articolo 32 - Applicazione degli articoli 7, 9,10 e
12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
1. Le sanzioni previste `all'articolo 7 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, per le opere eseguite in assenza
di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali, si applicano anche alle opere di cui all'articolo
4, comma 1 lettera a), eseguite in mancanza dell'attestazione
di conformità, in totale difformità o con variazioni
essenziali rispetto ad essa.
2. Le sanzioni previste dall'articolo 12 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, per le opere eseguite in parziale
difformità dalla concessione si applicano anche alle
opere di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), eseguite
in parziale difformità dall'attestazione di conformità.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 9 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere di
ristrutturazione edilizia soggette ad attestazione
di conformità ai sensi dell'articolo 4, comma 1 lettera
b).
4. Le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, si applicano alle opere soggette
ad attestazione di conformità ai sensi dell'articolo
4, comma 1 1ettere c), d), e), f), g), h), j), k),
nonchè agli interventi sul patrimonio edilizio
esistente di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a),
b) e c).
5. Le sanzioni pecuniarie previste all'articolo 9, comma
terzo, all'articolo 1O, comma terzo, nonchè
la sanzione pecuniaria minima prevista all'articolo
1O, comma primo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
sono raddoppiate.
Articolo 33 - Sanzioni amministrative per violazioni
della disciplina del titolo II
1. Le violazioni delle norme contenute nel titolo II,
ancorchè non soggette alle sanzioni penali di
cui al titolo m della legge 2 febbraio 1974 n. 64,
saranno passibili di sanzione pecuniaria dal L. 1.000.000
a L. 5.000.000 a seconda della gravità.
Articolo 34 - Sanzioni amministrative per omessa denuncia
dell'inizio di attività produttiva
1. Fatta salva l'applicazione delle altre eventuali
sanzioni, le violazioni delle norme contenute nel comma
5 dell'articolo 12 saranno passibili di sanzione pecuniaria
dal L. 1.000.000 a L. 5.000.000 a seconda della gravità.
Articolo 35 - Determinazione delle variazioni essenziali
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 e dell'articolo 32, costituiscono
variazioni essenziali al progetto approvato le opere
abusivamente eseguite nel corso dei lavori quando si
verifichi una delle seguenti condizioni:
a) un mutamento della destinazione d'uso che implichi
altra destinazione non consentita dallo strumento urbanistico
vigente o adottato, oppure dal piano della distribuzione
e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo
28;
b) un aumento del volume con destinazione residenziale
in misura superiore:
-al 10%daOalOOOmc.
- al 2% dai successivi 1001 mc.
c) un aumento della superficie utile calpestabile con
destinazione diversa da quella residenziale in misura
superiore:
- al 10% da O a 400 mq.
- al 2% dai successivi 401 mq.
d) la modifica dell'altezza dell'edificio in misura
superiore a cm. 6O, qualora l'altezza dell'edificio
sia stata prescritta in relazione a quella di altri
edifici;
e) la riduzione delle distanze minime dell'edificio
fissate nella concessione dalle altre costruzioni e
dai confini di proprietà, in misura superiore al 10%,
ovvero in misura superiore a cm. 20 dalle strade pubbliche
0 di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio
sia stato prescritto in relazione a quello di altri
edifici;
f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia
antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.
2. Le variazioni concernenti il volume, la superficie
e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche
se inferiori ai limiti di cui alle lett. b), c) e d)
del comma 1 ove comportino aumento del numero dei piani
o delle unità immobiliari.
3. Resta fermo quanto stabilito al secondo e terzo comma
dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Articolo 36 - Sanzioni amministrative in caso di mutamento
di destinazione d'uso senza autorizzazione
1. I proprietari degli immobili provvedano, anche senza
opere edilizie, al mutamento di destinazione d'uso
senza autorizzazione nelle aree e per le fattispecie
disciplinate ai sensi dell'articolo 28, sono puniti
con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso
risulti compatibile con il piano della distribuzione
e localizzazione delle funzioni, da L. 500.000 a L.
2.000.000 oltre al doppio del contributo dovuto;
b) nel caso che il mutamento di destinazione d'uso non
sia compatibile con il piano della localizzazione delle
funzioni:
b.a) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di
calpestio per gli immobili con utilizzazione finale
residenziale, e L. 20.000 a mq. per gli immobili adibiti
ad abitazione principale del proprietario; oltre, in
entrambi i casi, il pagamento del doppio del contributo
massimo previsto in base all'articolo 28 per i mutamenti
di destinazione d'uso a finalità residenziale;
b.b) L. 200.000 per ogni mq. di superficie utile di
calpestio per gli immobili con utilizzazione finale
commerciale, direzionale o turistico-ricettiva;
b.c) L. 50.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio
per gli immobili con utilizzazione finale industriale
o artigianale;
b.d) L. 10.000 per ogni mq. di superficie utile di calpestio
per gli immobili con utilizzazione finale agricola;
c) nel caso di utilizzazione di terreni inedificati
difforme dalle disposizioni contenute nel piano della
distribuzione e localizzazione delle funzioni da L.
1.000.000 a L. 6.000.000.
2. Contestualmente all'applicazione della sanzione,
il Comune, nei casi di cui alle lettere b.b), b.c),
e b.d), del primo comma, ordina sempre la cessazione
dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, disponendo
che questa avvenga entro il termine massimo di un anno.
n Sindaco ordina la cessazione dell'utilizzazione abusiva
anche quando sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta della sanzione amministrativa.
TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTCCI ED EDILIZI.
Articolo 38 -Unificazione delle definizioni
1. La Regione, con apposite istruzioni tecniche di cui
all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995,
n. 5, determina i criteri per definire, con i regolamenti
edilizi, i parametri urbanistici ed edilizi da applicarsi
negli strumenti urbanistici.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i propri regolamenti
edilizi alle istruzioni tecniche entro sei mesi dalla
pubblicazione delle stesse sul Bollettino ufficiale
della Regione. Decorso inutilmente tale termine, le
definizioni contenute nelle istruzioni tecniche prevalgono
sulle corrispondenti definizioni dei regolamenti edilizi
e delle norme tecniche di attuazione degli strumenti
urbanistici comunali.
3. Le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai
sensi del comma 2 prevalgono sulle corrispondenti definizioni
eventualmente contenute nelle norme tecniche di attuazione
degli strumenti urbanistici comunali.
Articolo 39 - Disposiiioni particolari per il risparmio
energetico e per l'impiego di soluzioni tecnichecompatibili
con la tutela ambientale
1. Fino all'adeguamento dei regolamenti edilizi ai sensi
dell'articolo 38, allo scopo di promuovere la bioedilizia
ed il risparmio energetico, nel calcolo delle quantità
edificabili non sono computati gli spessori delle murature
esterne e delle coperture eccedenti i 30 centimetri,
nonchè i volumi tecnici esclusivamente utilizzabili
per il risparmio energetico, quali serre solari e muri
solari.
2. Fatte salve le disposizioni poste a tutela dei beni
paesistici, artistici, culturali, e dei centri storici,
quanto disposto al comma 1 prevale sulle norme comunali
per il calcolo delle quantità edificabili.
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40 - Norme transitorie
1. Alle richieste di concessione ed autorizzazione edilizia
presentate prima dell'entrata in vigore della presente
legge si applicano, su istanza dei richiedenti, le
norme vigenti al rnomento della presentazione.
2. Conservano efficacia le definizioni degli interventi
sul patrimonio edilizio esistente contenute negli strumenti
urbanistici, generali e attuativi, e nei regolamenti
edilizi, nonchè nelle loro varianti, adottati
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio
esistente contenute nell'allegato della legge regionale
21 maggio 198O, n. S9 conservano efficasia esclusivamente
ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 della
stessa legge regionale.
4. Le disposizioni di cui alla legge regionale 6 dicembre
1982 n. 88 continuano ad applicarsi fino al quinuicesimo
giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di
cui all'articolo 18.
5. Nei tre anni successivi alla data di cui al comma
4 gli Uffici del Genio Civile regionali continuano
ad effettuare i controlli relativamente ai progetti
già depositati presso gli Uffici stessi in applicazione
della legge regionale 6 dicembre, n. 88. I controlli
a campione saranno effettuati con sorteggi a cadenza
minima annuale a cui saranno sottoposti tutti i progetti
soggetti a controllo a campione depositati nel triennio
precedente, con estrazione di almeno un progetto ogni
duecento depositati, con un minimo di un progetto.
6. I Comuni che avranno richiesto il conferimento nei
propri archivi degli atti regionali precedenti, ai
sensi del comma S dell'articolo 16, si sostituiranno,
dal momento del conferimento degli atti, all'Ufficio
del Genio Civile per i compiti di cui al comma S.
Articolo 41 - Abrogazioni
1.Sono abrogate la legge regionale 30 giugno 1984, n.
41 e la legge regionale 23 maggio 1994, n. 39.
2. Sono abrogati gli articoli 3 e 16 della legge regionale
21 maggio 198O, n.S9.
3. E' abrogata la legge regionale 6 dicembre 1982,n.
88.
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