Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale
NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.

(1 - 2 - 3 - 4)

TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO

Articolo 17 - Generalità

l. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono applicazione della L. 2 febbraio 1974 n. 64, relativamente alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della stessa legge.

Articolo 18 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico

1. Con deliberazione della Giunta Regionale da approvarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono approvate apposite Istruzioni Tecniche che disciplinano in particolare:
a) la dimensione del campione ai fini del controllo dei progetti presentati nonchè i criteri e la frequenza del sorteggio che ai fini della prevenzione dei danni da terremoto e sulla base delle valutazioni da rischio sismico del territorio regionale potrà essere articolato anche a livello comunale;
b) le opere di rilevante interesse pubblico per le quali la legge 2 febbraio 1974, n. 64 prescrive l'assunzione di un coefficiente di protezione sismica, da sottoporre al controllo obbligatorio di cui al primo comma dell'articolo 21;
c) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti di controllo di cui all'articolo 21;
d) i criteri per l'identificazione di eventuali varianti in corso d'opera, che, rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;
e) le modalità di controllo per l'accertamento di merito dei progetti sottoposti a controllo obbligatorio e a campione ai sensi dell'articolo 21 ivi compresi i controlli sulle opere in corso;
f) il contenuto ed i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento;
g) le modalità per la presentazione dei progetti e per il rilascio del visto dell'avvenuto deposito da parte del Comune;
h) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo 20.

Articolo 19 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti

1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui al presente titolo il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione nella quale il progettista assevera che:
a) il progetto inerisce o meno ad un'opera di rilevante interesse pubblico, soggetto al controllo obbligatorio ai sensi del primo comma dell'articolo'18;
b) il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo l e 3 della citata legge;
c) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il progetto risulta classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'articolo 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
d)gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di completezza di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, come specificati dalle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 18.
Il progettista, attraverso la dichiarazione, esercita un servizio di pubblica necessità.
2. I1 progetto e la dichiarazione di cui al comma 1 sono depositati presso il Comune:
a) prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione o dell'autorizzazione edilizia di cui agli articoli 6 e 8;
b) contestualmente alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 7.
3. Le varianti, ancorchè in corso d'opera, che rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio dei relativi lavori.
4. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n. 64.
Dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione almeno venti giorni prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune.

Articolo 20 - Realizzazione dei lavori

1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino a quello della loro ultimazione, devono essere conservati gli atti restituiti con vidimazione del Comune, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori nonchè un apposito giornale dei lavori stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti documenti, che debbono essere sempre a disposizione dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è responsabile il direttore dei lavori; la direzione del cantiere è tenuta a vistare periodicamente ed in particolare nelle fasi piú importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
I1 direttore dei lavori, il costruttore e il committente, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata al progetto nonchè alle sue eventuali varianti, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori, in duplice copia, la relazione finale prevista dall'articolo 6 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, anche nel caso in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle in conglomerato cementizio armato o in metallo.
5. Detta relazione è depositata entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori presso il Comune che ne restituisce copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la presentazione dei relativi progetti nei modi e nei termini della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè della presente legge sono valide anche agli effetti dell'articolo 4 della legge 3 novembre 1971, n. 1086, se effettuate dal costruttore.

Articolo 21 - Controlli

1. I controlli che attengono sia ai progetti delle opere sia ai lavori in corso o ultimati sono effettuati:
a) obbligatoriamente per le opere di rilevante interesse pubblico di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19;
b) a campione mediante estrazione trimestrale, per le restanti opere.
2. I1 Comune trasmette all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio copia dei progetti esecutivi di cui al comma 1 dell'articolo 19 con le modalità di cui ai commi 3 e 4 e delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 18.
3. Ai fini dei controlli obbligatori i progetti sono trasmessi entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito.
Ai fini dei controlli a campione il Comune sorteggia i progetti per una metà tra quelli depositati nel trimestre precedente e per l'altra metà tra quelli depositati in Comune nel triennio precedente e li trasmette, insieme al verbale del sorteggio, entro trenta giorni dal sorteggio stesso.
I1 campione non puó essere inferiore al 2% dei progetti soggetti a controllo a campione depositati con un minimo di due progetti.

TITOLO III - CONTRIBUTI.

Articolo 22 - Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione

1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalle leggi, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti, oltre che nei casi di nuova edificazione, in relazione agli interventi che determinano un incremento dei carichi urbanistici in funzione al:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
1.Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28-1-77, n. 10 devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della legge 29-21964, n. 847 modificato dall'articolo 44 della legge 22-10-1971, n. 865, alle opere necessarie al superamento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici nonchè alle opere di infrastrutturazione generale comunque a carico del Comune.
2. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle tabelle allegate alla presente legge, che facciano carico a soggetti diversi dal Comune.

Articolo 23 - Tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione

1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in attuazione degli articolo 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 1O, si applicano le tabelle allegate alla presente legge.
La giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque anni dette tabelle.
3. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti di cui al comma 2, si applicano annualmente le variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente mese dell'anno precedente.
4. Gli aggiornamenti di cui ai commi 2 e 3 sono applicati dai Comuni senza ulteriori atti alle richieste presentate successivamente al 1. gènnaio dell'anno successivo.

Articolo 24 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune

1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 23, il Comune determina, per le diverse parti del proprio territorio, I'incidenza degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi determinano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi, relativi alle opere di urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d'uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 non possono determinare variazioni superiori al 70% dei valori medi definiti in base alle tabelle parametriche regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è commisurato alla sola quota di cui all'articolo 5 della legge medesima ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione di cui all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali, per le quali si applica il 2o comma dell'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli oneri per l'urbanizzazione primaria e la competente quota per la secondaria sono computati per l'intero nel costo relativo alla cessione dell'area in proprietà o alla concessione in diritto di superficie. Nel costo suddetto è altresÏ computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale incidenza è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale sulla base dei parametri di cui alla apposita tabella allegata alla presente legge.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla formazione di piani attuativi di iniziativa privata a carattere residenziale, direzionale, commerciale, turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite a totale carico dei privati proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti alla urbanizzazione primaria non è piú dovuta.
6. Le autorizzazioni per il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, nelle fattispecie e nelle aree individuate dai Comuni ai sensi del titolo IV, sono onerose.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia. I Comuni, con gli atti di cui al titolo IV, possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare attività di interesse sociale o culturale, l'autorizzazione e rilasciata a titolo gratuito.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 comporta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione. A tal fine i Comuni definiscono mediante apposite tabelle, contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo 29, 1'incidenza degli oneri di urbamzzazione primaria e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici;
b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria contenute nei programmi di attuazione degli strumenti urbanistici.
9. Fermo restando quanto disposto nel presente articolo e al di fuori dei casi di concessione o autorizzazione gratuita di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il Comune determina l'incidenza delle opere di urbamzzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quando l'intervento sia relativo a:
a) costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi, ovvero ad attività di commercio all'ingrosso con riferimento ai valori contenuti nelle tabelle allegate;
b) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64;
c) ogni altra attività di cui all'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la quale il contributo non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, il titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio dell'attività puó obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
Restano salve le agevolazioni previste da normative speciali.

Articolo 25 - Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione

1. In attuazione dell'articolo 6, 3o comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982, n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione relativa al costo di costruzione è determinata sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella allegata.

| TITOLO IV- DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI

Articolo 26 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili

1. Con le norme di cui al presente titolo la Regione persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative e dei relativi tessuti residenziali, direzionali, misti`e produttivi, nonchè la riduzione della congestione, dei fenomeni di pendolarismo e del degrado funzionale nelle aree urbane ed in particolare dei centri storici dei Comuni maggiori. Tale azione si esplica attraverso il controllo esercitato con la pianificazione urbanistica comunale, basata sulla conoscenza storica e statistica del territorio, nonchè sulla valutazione delle compatibilità ambientali e funzionali e collegata con il reperimento delle risorse occorrenti per
realizzare gli interventi necessari alla
riqualificazione insediativa.
2. In attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, connessi alle trasformazioni fisiche descritte all'articolo 2, sono soggetti a concessione.
3. I mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche diverse da quelle descritte all'articolo 2, sono soggette ad autorizzazione del Comune secondo le disposizioni contenute nel presente titolo.
4. I Comuni possono disciplinare i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 28.
5. La disciplina comunale delle destinazioni d'uso degli immobili è coordinata con:
a) la disciplina della mobilità, di cui all'articolo. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
b) la disciplina degli orari, di cui all'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge regionale 30 dicembre 1992, n. 62;
c) la disciplina della distribuzione commerciale, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
6. Con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Comune.

Articolo 27 - Mutamenti di destinazioni d'uso

1.Sono comunque considerati mutarnenti delle destinazioni d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico - ricettiva;
e) direzionale;
f) pubblica;
g) agricola e funzioni ad essa connesse;
h) a parcheggio.
2. I1 Comune, con gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, potrà altresÏ definire, nell'ambito delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni, il passaggio dall'una all'altra delle quali viene considerato mutamento della destinazione d'uso.
3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica l'uso in atto di una unità immobiliare per piú del 35~o della superficie utile dell'unità stessa o comunque per piú di 30 mq, anche con piú interventi successivi.
4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente legge si presume quella risultante da atti pubblici o da atti comunque in possesso della pubblica amministrazione aventi data non successiva all'entrata in vigore della disciplina comunale di cui all'articolo 26, ovvero, in mancanza, dalla posizione catastale alla data di entrata in vigore della disciplina stessa, risultante anche dalle istanze presentate dai proprietari.
5. Nei Comuni obbligati alla formazione del piano urbano del traffico in base all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, ivi comprese le aree, destinati a parcheggio, non è consentito a meno che il programma urbano del traffico stesso non ne dimostri l'ammissibilità, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122.

Articolo 28 - Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni

1. Per definire la disciplina di cui all'articolo 26 i Comuni approvano quale strumento attuativo in conformità con lo strumento urbanistico generale il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento alle aree ed alle fattispecie per le quali è necessario provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione funzionale del territorio. I1 piano contiene 1'individuazione delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse, delle quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità, la definizione degli oneri da corrispondere per i mutamenti di destinazione d'uso, i casi di gratuità, nonchè l'indicazione dei mutamenti di destinazione comunque soggetti ad autorizzazione su tutto il territorio comunale
2. Gli elaborati del piano di cui al comma 1 sono definiti da apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.
3. I1 piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni ha validità da tre a cinque anni, secondo quanto stabilito dal Comune stesso, e puó essere soggetto ad eventuale verifica annuale in caso di aggiornamento dei dati conoscitivi.

Articolo 29 - Adempimenti particolari

1.Tutti i Comuni hanno facoltà di adottare il piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni. I1 piano territoriale di coordinamento delle Province individua i Comuni obbligati alla formazione del piano e fissa i termini per l'adempimento.
2. In mancanza della adozione del piano, nei Comuni individuati dalle istruzioni tecniche di cui all'articolo 28, comma 1, il sindaco, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio atto i mutamenti di destinazione d'uso nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, nonchè, eventualmente ed in base a puntuali motivazioni circa il perseguimento delle finalità della presente legge, per gli immobili specificamente individuati al di fuori di dette zone. Con le istruzioni tecniche di cui all'articolo 28, comma 1, sono definiti gli elaborati da allegare all'atto del sindaco. L'atto del sindaco ha efficacia fino all'approvazione del piano.
3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i Comuni di cui al secondo comma sono tenuti a corredare gli strumenti urbanistici generali o le loro varianti che prevedano la localizzazione di zone di espansione o di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone omogenee A, B, C, D, F ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444; le scelte di espansione o comunque di`nuovo insediamento devono risultare esplicitamente giustificate in base al quadro conoscitivo della distribuzione delle funzioni.

Articolo 30 - Integrazione dei regolamenti edilizi

1. Contestualmente all'adozione dei piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni, i Comuni integrano, ove necessario, i vigenti regolamenti edilizi con disposizioni che fissano i requisiti degli immobili in relazione alle diverse destinazioni d'uso.

continua (1 - 2 - 3 - 4)


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