| NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.
(1 - 2 - 3 - 4)
TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
Articolo 17 - Generalità
l. Le disposizioni di cui al presente titolo costituiscono
applicazione della L. 2 febbraio 1974 n. 64, relativamente
alla disciplina dell'attività edilizia nelle zone
dichiarate sismiche ai sensi dell'articolo 3 della
stessa legge.
Articolo 18 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli
sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
1. Con deliberazione della Giunta Regionale da approvarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge sono approvate apposite Istruzioni Tecniche che
disciplinano in particolare:
a) la dimensione del campione ai fini del controllo
dei progetti presentati nonchè i criteri e la
frequenza del sorteggio che ai fini della prevenzione
dei danni da terremoto e sulla base delle valutazioni
da rischio sismico del territorio regionale potrà
essere articolato anche a livello comunale;
b) le opere di rilevante interesse pubblico per le quali
la legge 2 febbraio 1974, n. 64 prescrive l'assunzione
di un coefficiente di protezione sismica, da sottoporre
al controllo obbligatorio di cui al primo comma dell'articolo
21;
c) le opere di trascurabile importanza ai fini della
pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti
di controllo di cui all'articolo 21;
d) i criteri per l'identificazione di eventuali varianti
in corso d'opera, che, rispetto al progetto originario
modificano sostanzialmente gli effetti delle azioni
sismiche sulla struttura;
e) le modalità di controllo per l'accertamento di merito
dei progetti sottoposti a controllo obbligatorio e
a campione ai sensi dell'articolo 21 ivi compresi i
controlli sulle opere in corso;
f) il contenuto ed i requisiti di completezza degli
elaborati progettuali, per i diversi tipi di intervento;
g) le modalità per la presentazione dei progetti e
per il rilascio del visto dell'avvenuto deposito da
parte del Comune;
h) i criteri e le procedure per la redazione e la tenuta
del giornale dei lavori di cui al comma 1 dell'articolo
20.
Articolo 19 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
1. Per le opere sottoposte alle disposizioni di cui
al presente titolo il progetto esecutivo è corredato
da una dichiarazione nella quale il progettista assevera
che:
a) il progetto inerisce o meno ad un'opera di rilevante
interesse pubblico, soggetto al controllo obbligatorio
ai sensi del primo comma dell'articolo'18;
b) il progetto è stato redatto nel rispetto delle
norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai
sensi dell'articolo l e 3 della citata legge;
c) nel caso di interventi sugli edifici esistenti, il
progetto risulta classificato di adeguamento ovvero
di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle
norme tecniche di cui all'articolo 3 della legge 2
febbraio 1974, n. 64;
d)gli elaborati progettuali possiedono i requisiti di
completezza di cui all'articolo 17 della legge 2 febbraio
1974, n. 64, come specificati dalle Istruzioni Tecniche
di cui all'articolo 18.
Il progettista, attraverso la dichiarazione, esercita
un servizio di pubblica necessità.
2. I1 progetto e la dichiarazione di cui al comma 1
sono depositati presso il Comune:
a) prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione
o dell'autorizzazione edilizia di cui agli articoli
6 e 8;
b) contestualmente alla denuncia di inizio attività
di cui all'articolo 7.
3. Le varianti, ancorchè in corso d'opera, che
rispetto al progetto originario modificano sostanzialmente
gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura sono
subordinate ad un nuovo deposito prima dell'inizio
dei relativi lavori.
4. Per l'inizio dei lavori non è necessaria l'autorizzazione
di cui all'articolo 18 della L. 2 febbraio 1974, n.
64.
Dell'inizio dei lavori deve essere data comunicazione
almeno venti giorni prima mediante raccomandata con
avviso di ricevimento al Comune.
Articolo 20 - Realizzazione dei lavori
1. Nei cantieri, dal giorno dell'inizio dei lavori fino
a quello della loro ultimazione, devono essere conservati
gli atti restituiti con vidimazione del Comune, datati
e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori nonchè un apposito giornale dei lavori
stessi.
2. Della conservazione e regolare tenuta dei predetti
documenti, che debbono essere sempre a disposizione
dei pubblici ufficiali incaricati dei controlli, è
responsabile il direttore dei lavori; la direzione
del cantiere è tenuta a vistare periodicamente
ed in particolare nelle fasi piú importanti dell'esecuzione,
il giornale dei lavori.
I1 direttore dei lavori, il costruttore e il committente,
ciascuno per la parte di propria competenza, hanno
la responsabilità della rispondenza dell'opera realizzata
al progetto nonchè alle sue eventuali varianti,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione contenute
negli elaborati progettuali, della qualità dei materiali
impiegati e della posa in opera degli elementi prefabbricati.
A lavori ultimati è redatta dal direttore dei lavori,
in duplice copia, la relazione finale prevista dall'articolo
6 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, anche nel caso
in cui siano state impiegate strutture diverse da quelle
in conglomerato cementizio armato o in metallo.
5. Detta relazione è depositata entro il termine
di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori
presso il Comune che ne restituisce copia con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
6. Per le opere in conglomerato cementizio armato ed
a struttura metallica, la denuncia dei lavori e la
presentazione dei relativi progetti nei modi e nei
termini della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonchè
della presente legge sono valide anche agli effetti
dell'articolo 4 della legge 3 novembre 1971, n. 1086,
se effettuate dal costruttore.
Articolo 21 - Controlli
1. I controlli che attengono sia ai progetti delle opere
sia ai lavori in corso o ultimati sono effettuati:
a) obbligatoriamente per le opere di rilevante interesse
pubblico di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19;
b) a campione mediante estrazione trimestrale, per le
restanti opere.
2. I1 Comune trasmette all'Ufficio del Genio Civile
competente per territorio copia dei progetti esecutivi
di cui al comma 1 dell'articolo 19 con le modalità
di cui ai commi 3 e 4 e delle Istruzioni Tecniche di
cui all'articolo 18.
3. Ai fini dei controlli obbligatori i progetti sono
trasmessi entro e non oltre 30 giorni dal loro deposito.
Ai fini dei controlli a campione il Comune sorteggia
i progetti per una metà tra quelli depositati nel
trimestre precedente e per l'altra metà tra quelli
depositati in Comune nel triennio precedente e li trasmette,
insieme al verbale del sorteggio, entro trenta giorni
dal sorteggio stesso.
I1 campione non puó essere inferiore al 2% dei
progetti soggetti a controllo a campione depositati
con un minimo di due progetti.
TITOLO III - CONTRIBUTI.
Articolo 22 - Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione
1. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dalle leggi,
gli oneri di urbanizzazione sono dovuti, oltre che
nei casi di nuova edificazione, in relazione agli interventi
che determinano un incremento dei carichi urbanistici
in funzione al:
a) aumento delle superfici utili degli edifici;
b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili;
c) aumento del numero di unità immobiliari.
1.Gli oneri di urbanizzazione di cui alla legge 28-1-77,
n. 10 devono intendersi riferiti alle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria definite dall'articolo 4 della
legge 29-21964, n. 847 modificato dall'articolo 44
della legge 22-10-1971, n. 865, alle opere necessarie
al superamento delle barriere architettoniche negli
spazi pubblici nonchè alle opere di infrastrutturazione
generale comunque a carico del Comune.
2. Il Consiglio regionale definisce con apposito atto
i criteri d'utilizzazione delle somme relative a opere
di urbanizzazione secondaria, precisate anche nelle
tabelle allegate alla presente legge, che facciano
carico a soggetti diversi dal Comune.
Articolo 23 - Tabelle parametriche regionali per la
determinazione degli oneri di urbanizzazione
1. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e in
attuazione degli articolo 5 e 10 della legge 28 gennaio
1977, n. 1O, si applicano le tabelle allegate alla
presente legge.
La giunta regionale provvede ad aggiornare ogni cinque
anni dette tabelle.
3. Ai costi medi regionali, fino agli aggiornamenti
di cui al comma 2, si applicano annualmente le variazioni
percentuali dell'indice dei prezzi al consumo, determinate
dall'ISTAT, per il mese di novembre sul corrispondente
mese dell'anno precedente.
4. Gli aggiornamenti di cui ai commi 2 e 3 sono applicati
dai Comuni senza ulteriori atti alle richieste presentate
successivamente al 1. gènnaio dell'anno successivo.
Articolo 24 - Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del Comune
1. Sulla base delle tabelle di cui all'articolo 23,
il Comune determina, per le diverse parti del proprio
territorio, I'incidenza degli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria, in riferimento
agli effetti urbanistici ed ambientali che gli interventi
determinano, in base ai seguenti fattori:
a) differenze fra i costi effettivi delle opere di urbanizzazione
praticati nel Comune e i costi medi aggiornati risultanti
dalle tabelle regionali;
b) entità degli interventi, relativi alle opere di
urbanizzazione, previsti dai programmi poliennali delle
opere pubbliche comunali;
c) tipologie degli interventi di recupero;
d) destinazioni d'uso;
e) stato e consistenza delle opere di urbanizzazione
esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.
2. Le determinazioni comunali di cui al comma 1 non
possono determinare variazioni superiori al 70% dei
valori medi definiti in base alle tabelle parametriche
regionali.
3. Per gli interventi nei piani per l'edilizia economica
e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167,
e successive modificazioni, il contributo di cui all'articolo
3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è commisurato
alla sola quota di cui all'articolo 5 della legge medesima
ed è assorbente del costo delle opere di urbanizzazione
di cui all'articolo 35, comma 8, lett. a), e comma
12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
4. Gli interventi nei piani per insediamenti produttivi
di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono realizzati a titolo gratuito fatta eccezione
per le destinazioni turistiche, commerciali, direzionali,
per le quali si applica il 2o comma dell'articolo 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Gli oneri per l'urbanizzazione
primaria e la competente quota per la secondaria sono
computati per l'intero nel costo relativo alla cessione
dell'area in proprietà o alla concessione in diritto
di superficie. Nel costo suddetto è altresÏ
computata l'incidenza degli oneri relativi alle opere
di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi
e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove siano alterate le caratteristiche. Tale
incidenza è determinata con deliberazione del
Consiglio Comunale sulla base dei parametri di cui
alla apposita tabella allegata alla presente legge.
5. Nelle zone di espansione ed in quelle soggette alla
formazione di piani attuativi di iniziativa privata
a carattere residenziale, direzionale, commerciale,
turistico, industriale e artigianale, le opere di urbanizzazione
primaria sono eseguite a totale carico dei privati
proponenti; in tal caso la quota di oneri riferiti
alla urbanizzazione primaria non è piú dovuta.
6. Le autorizzazioni per il mutamento delle destinazioni
d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie,
nelle fattispecie e nelle aree individuate dai Comuni
ai sensi del titolo IV, sono onerose.
7. Gli oneri di cui al comma 6 non possono in ogni caso
superare quelli previsti per gli interventi di ristrutturazione
edilizia. I Comuni, con gli atti di cui al titolo IV,
possono individuare fattispecie e zone in cui, al fine
di agevolare il riequilibrio funzionale o salvaguardare
attività di interesse sociale o culturale, l'autorizzazione
e rilasciata a titolo gratuito.
8. L'autorizzazione di cui al comma 6 comporta la corresponsione
di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione.
A tal fine i Comuni definiscono mediante apposite tabelle,
contestualmente al piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni o all'ordinanza transitoria di cui all'articolo
29, 1'incidenza degli oneri di urbamzzazione primaria
e secondaria in relazione:
a) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti
urbanistici;
b) alle destinazioni d'uso regolamentate;
c) alle previsioni di realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria contenute nei programmi di attuazione
degli strumenti urbanistici.
9. Fermo restando quanto disposto nel presente articolo
e al di fuori dei casi di concessione o autorizzazione
gratuita di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, il Comune determina l'incidenza delle
opere di urbamzzazione primaria e secondaria, ai fini
del calcolo del contributo di cui all'articolo 3 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, quando l'intervento sia
relativo a:
a) costruzioni o impianti destinati ad attività industriali
o artigianali dirette alla trasformazione di beni e
alla prestazione di servizi, ovvero ad attività di
commercio all'ingrosso con riferimento ai valori contenuti
nelle tabelle allegate;
b) immobili soggetti alla disciplina della legge regionale
14 aprile 1995, n. 64;
c) ogni altra attività di cui all'articolo 1 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la quale il contributo
non sia altrimenti determinato.
10. Ai fini della presente legge i volumi e le superfici
sono calcolati secondo le norme degli strumenti urbanistici
e dei regolamenti edilizi comunali.
11. A scomputo totale o parziale del contributo, il
titolare della concessione, dell'autorizzazione o della
denuncia di inizio dell'attività puó obbligarsi
a realizzare direttamente opere di urbanizzazione con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
Restano salve le agevolazioni previste da normative
speciali.
Articolo 25 - Determinazione del contributo relativo
al costo di costruzione
1. In attuazione dell'articolo 6, 3o comma della legge
28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 25 marzo 1982,
n. 94, la quota di contributo afferente alla concessione
relativa al costo di costruzione è determinata
sulla base di quanto indicato nell'apposita tabella
allegata.
| TITOLO IV- DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI
Articolo 26 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli
immobili
1. Con le norme di cui al presente titolo la Regione
persegue il riordino e la riqualificazione funzionale
delle strutture insediative e dei relativi tessuti
residenziali, direzionali, misti`e produttivi, nonchè
la riduzione della congestione, dei fenomeni di pendolarismo
e del degrado funzionale nelle aree urbane ed in particolare
dei centri storici dei Comuni maggiori. Tale azione
si esplica attraverso il controllo esercitato con la
pianificazione urbanistica comunale, basata sulla conoscenza
storica e statistica del territorio, nonchè
sulla valutazione delle compatibilità ambientali e
funzionali e collegata con il reperimento delle risorse
occorrenti per
realizzare gli interventi necessari alla
riqualificazione insediativa.
2. In attuazione di quanto previsto dall'ultimo comma
dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e
successive modificazioni, i mutamenti delle destinazioni
d'uso degli immobili, connessi alle trasformazioni
fisiche descritte all'articolo 2, sono soggetti a concessione.
3. I mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche diverse
da quelle descritte all'articolo 2, sono soggette ad
autorizzazione del Comune secondo le disposizioni contenute
nel presente titolo.
4. I Comuni possono disciplinare i mutamenti delle destinazioni
d'uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza
degli edifici esistenti e i terreni inedificati, mediante
il piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni di cui all'articolo 28.
5. La disciplina comunale delle destinazioni d'uso degli
immobili è coordinata con:
a) la disciplina della mobilità, di cui all'articolo.
36 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285;
b) la disciplina degli orari, di cui all'articolo 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge regionale
30 dicembre 1992, n. 62;
c) la disciplina della distribuzione commerciale, di
cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.
6. Con tale disciplina i Comuni individuano aree determinate
e specifiche fattispecie nelle quali chiunque intenda
mutare le destinazioni d'uso degli immobili, anche
in assenza di opere edilizie, è tenuto a chiedere
la preventiva autorizzazione al Comune.
Articolo 27 - Mutamenti di destinazioni d'uso
1.Sono comunque considerati mutarnenti delle destinazioni
d'uso, i passaggi dall'una all'altra delle seguenti
categorie:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale;
d) turistico - ricettiva;
e) direzionale;
f) pubblica;
g) agricola e funzioni ad essa connesse;
h) a parcheggio.
2. I1 Comune, con gli strumenti urbanistici generali
ed attuativi, potrà altresÏ definire, nell'ambito
delle categorie sopra indicate, ulteriori articolazioni,
il passaggio dall'una all'altra delle quali viene considerato
mutamento della destinazione d'uso.
3. Si ha mutamento di destinazione d'uso quando si modifica
l'uso in atto di una unità immobiliare per piú del
35~o della superficie utile dell'unità stessa o comunque
per piú di 30 mq, anche con piú interventi successivi.
4. La destinazione d'uso in atto ai fini della presente
legge si presume quella risultante da atti pubblici
o da atti comunque in possesso della pubblica amministrazione
aventi data non successiva all'entrata in vigore della
disciplina comunale di cui all'articolo 26, ovvero,
in mancanza, dalla posizione catastale alla data di
entrata in vigore della disciplina stessa, risultante
anche dalle istanze presentate dai proprietari.
5. Nei Comuni obbligati alla formazione del piano urbano
del traffico in base all'articolo 36 del decreto legislativo
30 aprile 1992 n. 285 il mutamento di destinazione
d'uso degli immobili, ivi comprese le aree, destinati
a parcheggio, non è consentito a meno che il programma
urbano del traffico stesso non ne dimostri l'ammissibilità,
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122.
Articolo 28 - Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni
1. Per definire la disciplina di cui all'articolo 26
i Comuni approvano quale strumento attuativo in conformità
con lo strumento urbanistico generale il piano della
distribuzione e localizzazione delle funzioni con riferimento
alle aree ed alle fattispecie per le quali è necessario
provvedere al riequilibrio, al riordino ed alla riqualificazione
funzionale del territorio. I1 piano contiene 1'individuazione
delle funzioni ammissibili e delle funzioni non ammesse,
delle quantità massime e minime per ciascuna funzione
in relazione alle reciproche compatibilità, la definizione
degli oneri da corrispondere per i mutamenti di destinazione
d'uso, i casi di gratuità, nonchè l'indicazione
dei mutamenti di destinazione comunque soggetti ad
autorizzazione su tutto il territorio comunale
2. Gli elaborati del piano di cui al comma 1 sono definiti
da apposite istruzioni tecniche di cui all'articolo
13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5.
3. I1 piano della distribuzione e localizzazione delle
funzioni ha validità da tre a cinque anni, secondo
quanto stabilito dal Comune stesso, e puó essere
soggetto ad eventuale verifica annuale in caso di aggiornamento
dei dati conoscitivi.
Articolo 29 - Adempimenti particolari
1.Tutti i Comuni hanno facoltà di adottare il piano
della distribuzione e localizzazione delle funzioni.
I1 piano territoriale di coordinamento delle Province
individua i Comuni obbligati alla formazione del piano
e fissa i termini per l'adempimento.
2. In mancanza della adozione del piano, nei Comuni
individuati dalle istruzioni tecniche di cui all'articolo
28, comma 1, il sindaco, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disciplina
con proprio atto i mutamenti di destinazione d'uso
nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444, nonchè, eventualmente
ed in base a puntuali motivazioni circa il perseguimento
delle finalità della presente legge, per gli immobili
specificamente individuati al di fuori di dette zone.
Con le istruzioni tecniche di cui all'articolo 28,
comma 1, sono definiti gli elaborati da allegare all'atto
del sindaco. L'atto del sindaco ha efficacia fino all'approvazione
del piano.
3. In mancanza degli atti di cui ai comma 1 e 2, i Comuni
di cui al secondo comma sono tenuti a corredare gli
strumenti urbanistici generali o le loro varianti che
prevedano la localizzazione di zone di espansione o
di nuovi insediamenti anche all'interno di interventi
di riorganizzazione urbana, con il quadro conoscitivo
della distribuzione delle funzioni in atto nelle zone
omogenee A, B, C, D, F ai sensi del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444; le scelte di espansione o comunque
di`nuovo insediamento devono risultare esplicitamente
giustificate in base al quadro conoscitivo della distribuzione
delle funzioni.
Articolo 30 - Integrazione dei regolamenti edilizi
1. Contestualmente all'adozione dei piani della distribuzione
e localizzazione delle funzioni, i Comuni integrano,
ove necessario, i vigenti regolamenti edilizi con disposizioni
che fissano i requisiti degli immobili in relazione
alle diverse destinazioni d'uso. continua (1 - 2 - 3 - 4) |