| PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale |
NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.
(1 - 2 - 3 - 4)
Articolo 7 - Denuncia di inizio delI'attività
1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 4,
con l'esclusione di quelli descritti al comma 1 dell'articolo
8, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge
24 dicembre 1993 n. 537.
Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare
la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata
da una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o
approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è
integrata a cura dell'interessato con la descrizione
delle variazioni apportate al progetto depositato;
all'integrazione della denuncia si applicano le medesime
disposizioni previste per la stessa denuncia.
La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione
dei relativi lavori entro il termine massimo di tre
anni; l'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune
l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori deve
emettere inoltre un certificato di regolare esecuzione
che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato;
il certificato è allegato alla comunicazione di
ultimazione dei lavori.
Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma
2, il progettista assume la qualità di persona esercente
un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli
359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere in detta relazione nonchè nella
certificazione di cui al comma 4, il Comune ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di
inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto
diversamente dalla presente legge, alla disciplina
definita dalle norme nazionali e regionali vigenti
per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della
concessione o della autorizzazione edilizia.
7. Con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la denuncia di
inizio delle attività comporta la corresponsione del
contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge
28 gennaio 1977, n. 10.
8. I1 contributo, calcolato dal progettista abilitato,
o la prima rara di esso, è corrisposto al Comune
entro i venti giorni successivi alla data della denuncia.
Articolo 8 - Autorizzazione edilizia
1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 4 sono
subordinati alla preventiva autorizzazione del Comune
ove sussistono anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche
il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla
disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394;
d) gli immobili interessati siano compresi nelle zone
A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 che non siano state assoggettate alla disciplina
prevista dagli articoli 5 e7 della legge regionale
21 maggio 1980, n. 59;
e) si determini mutamento delle destinazioni d'uso in
assenza della disciplina di cui al titolo IV;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente
previsto, in attuazione della presente legge, dagli
strumenti urbanistici comunali ancorchè soltanto
adottati, o dai regolamenti edilizi.
L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario
o a chi ne abbia titolo.
Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato,
o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile
del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande risultate
formalmente ricevibili a norma dell'articolo 5, si
svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve
quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle
relative alle opere di pubblico interesse indicate
dai regolamenti edilizi.
Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
della domanda il responsabile del procedimento cura
l'attestazione di conformità delle opere o degli interventi
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o
approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè
del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico
- sanitarie. n termine puó essere interrotto
una sola volta se il responsabile del procedimento
richiede all'interessato, entro trenta giorni dalla
presentazione dalla domanda, integrazioni documentali
e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione
della documentazione integrativa.
5. In ordine ai progetti presentati, il responsabile
del procedimento, accertata la conformità alle norme,
deve richiedere, ove necessario, entro il termine di
sessanta giorni di cui al comma 4, il parere della
commissione edilizia e dell'AUSL, le quali si esprimono
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora i pareri siano stati richiesti in
tempo utile e la commissione edilizia o l'AUSL non
si esprimano entro il termine predetto, il responsabile
del procedimento ne dà immediata segnalazione al Difensore
civico regionale che nomina nei successivi quindici-
giorni un commissario ad acta che formula il relativo
parere anche avvalendosi di esperti. In tal caso il
termine di cui al comma 4 è sospeso dalla segnalazione
alla formulazione del parere.
6. L'autorizzazione edilizia è rilasciata dal responsabile
del procedimento entro i quindici giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 4, qualora
il progetto presentato non sia in contrasto con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato, puó,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta,
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma
7, 1'interessato puó inoltrare istanza al Difensore
civico regionale, il quale nomina entro i quindici
giorni successivi, un commissario ad acta che, nel
termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che
ha i medesimi effetti della autorizzazione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario
dícui al presente articolo sono a carico del
soggetto inadempiente.
10. Con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'autorizzazione
edilizia comporta la corresponsione del contributo
di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio
1977, n. 10. I1 pagamento del contributo è effettuato
negli stessi termini stabiliti per le concessioni edilizie.
Articolo 9 - Commissione edilizia
1. La commissione edilizia è organo consultivo
tecnico che esprime pareri motivati sulla qualità
estetica, funzionale e tecnologica dei progetti, ferma
restando la competenza esclusiva del responsabile del
procedimento circà l'accertamento della conformità
alle nome vigenti. Essa è composta esclusivamente
da tecnici di dimostrata esperienza nelle diverse discipline
interessate, secondo quanto disposto dai regolamenti
edilizi comunali. I componenti della commissione edilizia
non possono assumere incarichi di libera professione
per i privati relativa a interventi urbanistici o edilizi
soggetti all'esame della commissione ricadenti nel
territorio del Comune durante il periodo in cui ne
fanno parte.
2. Ferme restDando le disposizioni relative alle autorizzazioni
di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, contenute nella legge regionale 2 novembre 1979,
n.S2, e successive modificazioni, la commissione edilizia
opera sempre nella composizione integrata prevista
dalla citata legge regionale, anche al di fuori dei
casi ove siano necessarie le autorizzazioni stesse.
3. La commissione è convocata dall'autorità competente
alla emanazione dei provvedimenti, che la presiede
senza diritto di voto.
4. I regolamenti edilizi comunali individuano i casi
in cui, per il rilascio della concessione edilizia,
non è necessario consultare la commissione edilizia
comunale; ove i regolamenti edilizi non contengano
alcuna disposizione in tal senso, la commissione edilizia
deve essere consultata in tutti i casi.
5. I regolamenti edilizi comunali individuano altresí
i casi in cui, per il rilascio della autorizzazione
edilizia, è necessario consultare la commissione
edilizia; ove i regolamenti edilizie non contengano
alcuna disposizione in merito, la commissione non deve
essere consultata.
6. La commissione edilizia deve essere consultata comunque
ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
7. Oltre ai casi in cui il parere della commissione
edilizia è obbligatorio per disposizione della
legge o del regolamento edilizio comunale, la commissione
edilizia, ove ció sia previsto dallo stesso
regolamento edilizio, puó essere consultata
su istanza dei cittadini in previsione di denuncia
di inizio di attività. In tal caso il servizio è
reso dal Comune a titolo oneroso.
8. Pi^ Comuni possono avvalersi, ove sia necessario
ai fini del coordinamento dell'attività di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè
della massima efficacia ed economicità nei procedimenti,
della stessa commissione edilizia.
Nei Comuni di maggiori dimensioni, la commissione edilizia
puó articolarsi in sezioni autonome corrispondenti
alle articolazioni territoriali e di decentramento
amministrativo dei Comuni stessi.
Articolo 10 - Pareri igienico sanitari obbligatori
1. I pareri di cui all'articolo 220 del regio decreto
n. 1265 del 1934 e all'articolo 20 lettera f) della
legge n. 833 del 1978 sono acquisiti tramite le strutture
organizzative del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda
USL competente per territorio.
2. I1 parere dell'AUSL risulta obbligatorio per:
a) interventi di cui all'articolo 2 ed all'articolo
4, comma 1, lettera a) con esclusione di quelli relativi
alla sola edificazione residenziale nonchè di
quelli compresi in piani attuativi che fissino in via
preventiva i requisiti igienico sanitari;
b) interventi in zone che non utilizzino, anche parzialmente,
le reti municipali di acquedotto e di smaltimento delle
acque reflue;
c) tutti gli interventi finalizzati al riuso residenziale
per i quali si proceda in deroga alle norme igienico
sanitarie di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975
ed altre disposizioni ad esso riferite, ivi comprese
quelle dei regolamenti comunali;
d) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, anche
in assenza di opere edilizie, comportanti passaggi
alle seguenti categorie di cui all'articolo 27:
- direzionale;
- commerciale;
- industriale e artigianale;
- agricola, limitatamente agli allevamenti zootecnici
ed impianti di trasformazione dei prodotti;
- pubblica;
e) interventi su edifici ad uso agricolo finalizzati
all'insediamento di attività di allevamento zootecnico
e trasformazione dei prodotti.
Articolo 11 - Procedure per l'acquisizione preventiva
dei pareri igienico sanitari
1. In alternativa al parere acquisito secondo le procedure
di cui agli articoli 6 ed 8, l'interessato ha facoltà
di richiedere il parere dell'AUSL prima della presentazione
dell'istanza edilizia al Comune. Tale parere, da allegare
a cura dell'interessato~alla richiesta di concessione
o autorizzazione edilizia, viene rilasciato entro 30
giorni dalla data di presentazione della domanda corredata
dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.
Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme e regolamenti,
il termine di 30 giorni può essere interrotto una
sola volta a seguito di richiesta di documenti, accertamenti
o attestazioni che integrino la documentazione presentata.
Il termine di 30 giorni inizia a decorrere nuovamente
dalla data di ricevimento dei documenti integrativi
richiesti. I1 parere é accompagnato da un visto
dell'AUSL sugli elaborati grafici.
L'acquisizione dei pareri per le opere pubbliche di
interesse dei Comuni, di cui all'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n.662, é reso preliminarmente
dall'AUSL nei termini di cui al comma 1.
Articolo 12 - Certificato di conformità e abitabilità.
Inizio di esercizio di attività produttive
1. La certificazione di abitabilità o di agibilità
delle unità immobiliari è necessaria,
oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro,
di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che riguardino
parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro
o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali
a mutamento di destinazione d'uso.
2. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal
comma 1, l'agibilità o abitabilità dei
locali e la conformità con il progetto approvato
é attestata dal direttore dei lavori.
3. E' fatto obbligo all'interessato trasmettere al Comune
l'attestazione di cui al comma 2 unitamente alla certificazione
di cui al comma 4 dell'articolo 7, ovvero unitamente
ad analoga certificazione che attesti la conformità
alle norme igienico sanitarie.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui ai commi
3 e 5, il Comune, tram~te l'AUSL, può disporre
ispez~on~, anche a campione, nei termini di legge e-
per quanto di competenza, al fine di verificare i requisiti
di abitabilità e agibilità delle costruzioni;
a tal fine le amministrazioni comunali attivano un
sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL
di svolgere compiutamente le proprie competenze.
5. Per l'inizio di esercizio di un'attività privata
resta fermo quanto previsto dall'articolo 48 del DPR
n. 303 del 1956, dall'articolo 216 del Testo Unico
delle leggi sanitarie e dall'articolo 10, comma 2,
della legge n. 537 del 1993. In tutti gli altri casi,
anche qualora non siano previste modifiche strutturali
degli immobili e fatto comunque salvo l'obbligo di
attestazione di cui al comma 2 e della certificazione
di cui all'articolo 7, comma 4, é fatto obbligo
di denunciare l'inizio dell'attività stessa
al Comune, attestando l'esistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge, ivi compreso il rispetto delle
norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
Articolo 13 - Pareri igienico sanitari facoltativi
1. In tutti i casi non ricompresi nell'articolo 10 e
per gli adempimenti di cui all'articolo 13 é
facoltà dell'interessato richiedere, su base
documentale, un parere igienico sanitario all'AUSL
competente per territorio. Tale parere é rilasciato
nei termini previsti dai regolamenti aziendali. In
mancanza, o se più brevi di questi valgono i
termini stabiliti dall'articolo 11.
Articolo 14 - Tariffe per il rilascio dei pareri igienico
sanitari
1. L'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 11,
comma 1, e all'articolo 13 é sottoposta alla
tariffa prevista dal tariffario unico del Dipartimento
della prevenzione adottato con deliberazione della
Giunta regionale.
2. Nelle more della deliberazione di cui al comma precedente
l'importo applicato é quello previsto dai vigenti
tariffari, ove a suo tempo deliberati, per le prestazioni
rilasciate dalle Unità operative costituenti
il Dipartimento della prevenzione.
Articolo 15 - Pareri igienico sanitari sugli strumenti
urbanistici
1.Per la valutazione degli effetti ambientali di cui
all'articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1995,
n. 5, il Comune si avvale obbligatoriamente dei pareri
del dipartimento di prevenzione dell'AUSL e dell'ARPAT,
conformemente alle disposizioni del titolo I della
legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 relativamente
a:
a) nuovi regolamenti urbanistici e programmi integrati
di intervento;
b) piani attuativi per zone produttive e relative opere
di urbanizzazione primaria;
c) piani attuativi per zone non produttive (Piani di
Lottizzazione, Piani di Recupero, PEEP, ecc.) qualora
non si utilizzino, anche parzialmente, le reti comunali
di acquedotto e di smaltimento delle acque reflue.
2. I pareri di cui al comma 1 sono altresì obbligatori
per le varianti di cui all'articolo 40 della legge
regionale 16 gennaio 1995, n. 5 qualora tali varianti
localizzino aree destinate ad attività produttive
o nuove previsioni che interessino aree limitrofe ad
impianti produttivi esistenti o di previsione.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi entro
30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
I1 termine può essere interrotto una sola volta
a seguito di richiesta di documenti, accertamenti o
attestazioni che integrino la documentazione presentata.
I1 termine inizia a decorrere nuovamente dalla data
di ricevimento dei documenti integrativi richiesti.
Articolo 16 - Trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative relative alle costruzioni con particolari
strutture
1. Le funzioni amministrative attribuite agli Uffici
del Genio civile o ad Uffici tecnici della Regione
in base alle leggi 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio
1974 n. 64, 28 febbraio 1985 n. 47 sono attribuite
ai Comuni competenti per territorio a far data dal
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione delle Istruzioni
Tecniche di cui all'articolo 18.
2. Gli Uffici del Genio Civile regionale rimangono competenti
per le funzioni tecniche relative ai controlli sui
progetti e sulle opere di cui all'articolo 21 in attuazione
della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. I Comuni possono richiedere il conferimento nei propri
archivi degli atti relativi ai progetti precedentemente
depositati in Regione relativi aL territorio di competenza
e attinenti al presente titolo.
4. Ai fini dell'accertamento di conformità per
il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria
previsto dall'articolo 13 della L. 28 febbraio 1985
n. 47, gli adempimenti previsti dalla legge 5 novembre
1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 si intendono assolti
tramite il deposito del certificato di idoneità
statica definito al punto b) del comma 3 dell'articolo
35 della stessa L. n. 47 del 1985, da redigersi anche
per strutture relative a volumetrie inferiori ai 450
metri cubi.
Agli atti depositati presso i Comuni ai sensi del presente
titolo è allegata una dichiarazione del tecnico
abilitato che attesti il rispetto delle speciali prescrizioni
contenute negli strumenti urbanistici relative alla
fattibilità degli interventi. Il tecnico, attraverso
la dichiarazione, esercita un servizio di pubblica
necessità.
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