Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.

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Articolo 7 - Denuncia di inizio delI'attività

1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 4, con l'esclusione di quelli descritti al comma 1 dell'articolo 8, sono subordinati alla denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537.
Venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, il proprietario, o chi ne abbia titolo, deve presentare la denuncia dell'inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
Nel caso di varianti in corso d'opera la denuncia è integrata a cura dell'interessato con la descrizione delle variazioni apportate al progetto depositato; all'integrazione della denuncia si applicano le medesime disposizioni previste per la stessa denuncia.
La denuncia di inizio dell'attività consente l'esecuzione dei relativi lavori entro il termine massimo di tre anni; l'interessato ha l'obbligo di comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori. Il direttore dei lavori deve emettere inoltre un certificato di regolare esecuzione che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato; il certificato è allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Ai fini della dichiarazione asseverata di cui al comma 2, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere in detta relazione nonchè nella certificazione di cui al comma 4, il Comune ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
6. L'esecuzione delle opere subordinate a denuncia di inizio dell'attività è sottoposta, ove non disposto diversamente dalla presente legge, alla disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia.
7. Con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, la denuncia di inizio delle attività comporta la corresponsione del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10.
8. I1 contributo, calcolato dal progettista abilitato, o la prima rara di esso, è corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi alla data della denuncia.

Articolo 8 - Autorizzazione edilizia

1. Le opere e gli interventi di cui all'articolo 4 sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Comune ove sussistono anche una sola delle seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati siano assoggettati a vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
b) per l'esecuzione delle opere sia prescritto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) gli immobili interessati siano assoggettati alla disciplina di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394;
d) gli immobili interessati siano compresi nelle zone A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 che non siano state assoggettate alla disciplina prevista dagli articoli 5 e7 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 59;
e) si determini mutamento delle destinazioni d'uso in assenza della disciplina di cui al titolo IV;
f) il preventivo rilascio dell'autorizzazione sia espressamente previsto, in attuazione della presente legge, dagli strumenti urbanistici comunali ancorchè soltanto adottati, o dai regolamenti edilizi.
L'autorizzazione edilizia è rilasciata al proprietario o a chi ne abbia titolo.
Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato, o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande risultate formalmente ricevibili a norma dell'articolo 5, si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'attestazione di conformità delle opere o degli interventi da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè del rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico - sanitarie. n termine puó essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione dalla domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
5. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento, accertata la conformità alle norme, deve richiedere, ove necessario, entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 4, il parere della commissione edilizia e dell'AUSL, le quali si esprimono entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora i pareri siano stati richiesti in tempo utile e la commissione edilizia o l'AUSL non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento ne dà immediata segnalazione al Difensore civico regionale che nomina nei successivi quindici- giorni un commissario ad acta che formula il relativo parere anche avvalendosi di esperti. In tal caso il termine di cui al comma 4 è sospeso dalla segnalazione alla formulazione del parere.
6. L'autorizzazione edilizia è rilasciata dal responsabile del procedimento entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato, puó, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, 1'interessato puó inoltrare istanza al Difensore civico regionale, il quale nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della autorizzazione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario dícui al presente articolo sono a carico del soggetto inadempiente.
10. Con esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, l'autorizzazione edilizia comporta la corresponsione del contributo di cui all'articolo 3 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10. I1 pagamento del contributo è effettuato negli stessi termini stabiliti per le concessioni edilizie.

Articolo 9 - Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è organo consultivo tecnico che esprime pareri motivati sulla qualità estetica, funzionale e tecnologica dei progetti, ferma restando la competenza esclusiva del responsabile del procedimento circà l'accertamento della conformità alle nome vigenti. Essa è composta esclusivamente da tecnici di dimostrata esperienza nelle diverse discipline interessate, secondo quanto disposto dai regolamenti edilizi comunali. I componenti della commissione edilizia non possono assumere incarichi di libera professione per i privati relativa a interventi urbanistici o edilizi soggetti all'esame della commissione ricadenti nel territorio del Comune durante il periodo in cui ne fanno parte.
2. Ferme restDando le disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, contenute nella legge regionale 2 novembre 1979, n.S2, e successive modificazioni, la commissione edilizia opera sempre nella composizione integrata prevista dalla citata legge regionale, anche al di fuori dei casi ove siano necessarie le autorizzazioni stesse.
3. La commissione è convocata dall'autorità competente alla emanazione dei provvedimenti, che la presiede senza diritto di voto.
4. I regolamenti edilizi comunali individuano i casi in cui, per il rilascio della concessione edilizia, non è necessario consultare la commissione edilizia comunale; ove i regolamenti edilizi non contengano alcuna disposizione in tal senso, la commissione edilizia deve essere consultata in tutti i casi.
5. I regolamenti edilizi comunali individuano altresí i casi in cui, per il rilascio della autorizzazione edilizia, è necessario consultare la commissione edilizia; ove i regolamenti edilizie non contengano alcuna disposizione in merito, la commissione non deve essere consultata.
6. La commissione edilizia deve essere consultata comunque ai fini dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
7. Oltre ai casi in cui il parere della commissione edilizia è obbligatorio per disposizione della legge o del regolamento edilizio comunale, la commissione edilizia, ove ció sia previsto dallo stesso regolamento edilizio, puó essere consultata su istanza dei cittadini in previsione di denuncia di inizio di attività. In tal caso il servizio è reso dal Comune a titolo oneroso.
8. Pi^ Comuni possono avvalersi, ove sia necessario ai fini del coordinamento dell'attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonchè della massima efficacia ed economicità nei procedimenti, della stessa commissione edilizia.
Nei Comuni di maggiori dimensioni, la commissione edilizia puó articolarsi in sezioni autonome corrispondenti alle articolazioni territoriali e di decentramento amministrativo dei Comuni stessi.

Articolo 10 - Pareri igienico sanitari obbligatori

1. I pareri di cui all'articolo 220 del regio decreto n. 1265 del 1934 e all'articolo 20 lettera f) della legge n. 833 del 1978 sono acquisiti tramite le strutture organizzative del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.
2. I1 parere dell'AUSL risulta obbligatorio per:
a) interventi di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, comma 1, lettera a) con esclusione di quelli relativi alla sola edificazione residenziale nonchè di quelli compresi in piani attuativi che fissino in via preventiva i requisiti igienico sanitari;
b) interventi in zone che non utilizzino, anche parzialmente, le reti municipali di acquedotto e di smaltimento delle acque reflue;
c) tutti gli interventi finalizzati al riuso residenziale per i quali si proceda in deroga alle norme igienico sanitarie di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975 ed altre disposizioni ad esso riferite, ivi comprese quelle dei regolamenti comunali;
d) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, comportanti passaggi alle seguenti categorie di cui all'articolo 27:
- direzionale;
- commerciale;
- industriale e artigianale;
- agricola, limitatamente agli allevamenti zootecnici ed impianti di trasformazione dei prodotti;
- pubblica;
e) interventi su edifici ad uso agricolo finalizzati all'insediamento di attività di allevamento zootecnico e trasformazione dei prodotti.

Articolo 11 - Procedure per l'acquisizione preventiva dei pareri igienico sanitari

1. In alternativa al parere acquisito secondo le procedure di cui agli articoli 6 ed 8, l'interessato ha facoltà di richiedere il parere dell'AUSL prima della presentazione dell'istanza edilizia al Comune. Tale parere, da allegare a cura dell'interessato~alla richiesta di concessione o autorizzazione edilizia, viene rilasciato entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda corredata dalla documentazione prevista dalla normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme e regolamenti, il termine di 30 giorni può essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta di documenti, accertamenti o attestazioni che integrino la documentazione presentata. Il termine di 30 giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento dei documenti integrativi richiesti. I1 parere é accompagnato da un visto dell'AUSL sugli elaborati grafici.
L'acquisizione dei pareri per le opere pubbliche di interesse dei Comuni, di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662, é reso preliminarmente dall'AUSL nei termini di cui al comma 1.

Articolo 12 - Certificato di conformità e abitabilità. Inizio di esercizio di attività produttive

1. La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro, di ristrutturazione edilizia o di ampliamento che riguardino parti strutturali degli edifici;
b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
2. Una volta ultimati i lavori, nei casi previsti dal comma 1, l'agibilità o abitabilità dei locali e la conformità con il progetto approvato é attestata dal direttore dei lavori.
3. E' fatto obbligo all'interessato trasmettere al Comune l'attestazione di cui al comma 2 unitamente alla certificazione di cui al comma 4 dell'articolo 7, ovvero unitamente ad analoga certificazione che attesti la conformità alle norme igienico sanitarie.
4. Entro 180 giorni dalla comunicazione di cui ai commi 3 e 5, il Comune, tram~te l'AUSL, può disporre ispez~on~, anche a campione, nei termini di legge e- per quanto di competenza, al fine di verificare i requisiti di abitabilità e agibilità delle costruzioni; a tal fine le amministrazioni comunali attivano un sistema di informazione periodica che consenta all'AUSL di svolgere compiutamente le proprie competenze.
5. Per l'inizio di esercizio di un'attività privata resta fermo quanto previsto dall'articolo 48 del DPR n. 303 del 1956, dall'articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie e dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 537 del 1993. In tutti gli altri casi, anche qualora non siano previste modifiche strutturali degli immobili e fatto comunque salvo l'obbligo di attestazione di cui al comma 2 e della certificazione di cui all'articolo 7, comma 4, é fatto obbligo di denunciare l'inizio dell'attività stessa al Comune, attestando l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, ivi compreso il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.

Articolo 13 - Pareri igienico sanitari facoltativi

1. In tutti i casi non ricompresi nell'articolo 10 e per gli adempimenti di cui all'articolo 13 é facoltà dell'interessato richiedere, su base documentale, un parere igienico sanitario all'AUSL competente per territorio. Tale parere é rilasciato nei termini previsti dai regolamenti aziendali. In mancanza, o se più brevi di questi valgono i termini stabiliti dall'articolo 11.

Articolo 14 - Tariffe per il rilascio dei pareri igienico sanitari

1. L'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 11, comma 1, e all'articolo 13 é sottoposta alla tariffa prevista dal tariffario unico del Dipartimento della prevenzione adottato con deliberazione della Giunta regionale.
2. Nelle more della deliberazione di cui al comma precedente l'importo applicato é quello previsto dai vigenti tariffari, ove a suo tempo deliberati, per le prestazioni rilasciate dalle Unità operative costituenti il Dipartimento della prevenzione.

Articolo 15 - Pareri igienico sanitari sugli strumenti urbanistici

1.Per la valutazione degli effetti ambientali di cui all'articolo 32 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, il Comune si avvale obbligatoriamente dei pareri del dipartimento di prevenzione dell'AUSL e dell'ARPAT, conformemente alle disposizioni del titolo I della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 relativamente a:
a) nuovi regolamenti urbanistici e programmi integrati di intervento;
b) piani attuativi per zone produttive e relative opere di urbanizzazione primaria;
c) piani attuativi per zone non produttive (Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, PEEP, ecc.) qualora non si utilizzino, anche parzialmente, le reti comunali di acquedotto e di smaltimento delle acque reflue.
2. I pareri di cui al comma 1 sono altresì obbligatori per le varianti di cui all'articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 qualora tali varianti localizzino aree destinate ad attività produttive o nuove previsioni che interessino aree limitrofe ad impianti produttivi esistenti o di previsione.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. I1 termine può essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta di documenti, accertamenti o attestazioni che integrino la documentazione presentata. I1 termine inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento dei documenti integrativi richiesti.

Articolo 16 - Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alle costruzioni con particolari strutture

1. Le funzioni amministrative attribuite agli Uffici del Genio civile o ad Uffici tecnici della Regione in base alle leggi 5 novembre 1971 n. 1086, 2 febbraio 1974 n. 64, 28 febbraio 1985 n. 47 sono attribuite ai Comuni competenti per territorio a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle Istruzioni Tecniche di cui all'articolo 18.
2. Gli Uffici del Genio Civile regionale rimangono competenti per le funzioni tecniche relative ai controlli sui progetti e sulle opere di cui all'articolo 21 in attuazione della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. I Comuni possono richiedere il conferimento nei propri archivi degli atti relativi ai progetti precedentemente depositati in Regione relativi aL territorio di competenza e attinenti al presente titolo.
4. Ai fini dell'accertamento di conformità per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni in sanatoria previsto dall'articolo 13 della L. 28 febbraio 1985 n. 47, gli adempimenti previsti dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e 2 febbraio 1974 n. 64 si intendono assolti tramite il deposito del certificato di idoneità statica definito al punto b) del comma 3 dell'articolo 35 della stessa L. n. 47 del 1985, da redigersi anche per strutture relative a volumetrie inferiori ai 450 metri cubi.
Agli atti depositati presso i Comuni ai sensi del presente titolo è allegata una dichiarazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto delle speciali prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici relative alla fattibilità degli interventi. Il tecnico, attraverso la dichiarazione, esercita un servizio di pubblica necessità.

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PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale


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