| PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale |
| NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE
E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ. |
INDICE
Articolo 1 - Contenuti e finalità
TITOLO I - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 2 - Atti e procedimenti
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Articolo 4 -Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformità
Articolo 5 - Ricevibilità delle istanze e delle denunce
Articolo 6 - Procedure per il rilascio della concessione
Articolo 7 - Denuncia di inizio dell'attività
Articolo 8 - Autorizzazione edilizia
Articolo 9 - Commissione edilizia
Articolo 10 - Pareri igienico sanitari obbligatori
Articolo 11 -Procedure per l'acquisizione preventiva
dei pareri igienico sanitari Articolo 12 - Certificato
di conformità e abitabilità. Inizio di esercizio
di attività produttive
Articolo 13 - Pareri igienico sanitari facoltativi
Articolo 14 - Tariffe per il rilascio dei pareri igienico
sanitari
Articolo 15 - Pareri igienico sanitari sugli strumenti
urbanistici
Articolo 16 - Trasferimento ai Comuni delle funzioni
amministrative relative alle costruzioni con particolari
strutture
TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI
IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
Articolo 17 - Generalità
Articolo 18 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli
sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
Articolo 19 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Articolo 20 - Realizzazione dei lavori
Articolo 21 - Controlli
TITOLO III - CONTRIBUTI.
Articolo 22 - Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione
Articolo 23 -Tabelle parametriche regionali per la determinazione
degli oneri di urbanizzazione
Articolo 24 -Determinazione degli oneri di urbanizzazione
da parte del Comune
Articolo 25 -Determinazione del contributo relativo
al costo di costruzione
TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI-
Articolo 26 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli
immobili
Articolo 27 -Mutamenti di destinazioni d'uso
Articolo 28 - Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni- I 8
Articolo 29 - Adempimenti particolari
Articolo 30 - Integrazione dei regolamenti edilizi
TITOLO V - SANZIONI
Articolo 31 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento
del contributo Articolo 32 -Applicazione degli articoli
7, 9, 10 e 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Articolo 33 - Sanzioni amministrative per violazioni
della disciplina del titolo II
Articolo 34 - Sanzioni amministrative per omessa denuncia
dell'inizio di attività produttiva
Articolo 35 - Determinazione delle variazioni essenziali
Articolo 36 - Sanzioni amministrative in caso di mutamento
di destinazione d'uso senza autorizzazione
TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.
Articolo 38 - Unificazione delle definizioni
Articolo 39 - Disposizioni particolari per il risparmio
energetico e per l'impiego di soluzioni tecniche compatibili
con la tutela ambientale
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40 - Norme transitorie
Articolo 41 - Abrogazioni
(1 - 2 - 3 - 4)
Articolo 1 - Contenuti e finalità
1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie
soggette a concessione edilizia in applicazione della
legge 28 gennaio 1977 n.10, definendo i procedimenti
per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina in tutti gli altri casi, le modalità
di attestazione della conformità con le vigenti norme
urbanistico - edilizie e di tutela delle altre opere
ed interventi non soggetti alla concessione di cui
alla lettera a);
c) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria ed al costo di costruzione da
corrispondere al Comune;
d) definisce quali siano le variazioni essenziali al
progetto approvato, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè i criteri,
le modalità e gli strumenti attraverso i quali il
Comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi
a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso
degli immobili o di parti di essi siano subordinati
ad autorizzazione del Comune stesso, giuste le disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 25 della citata legge
n. 47 del 1985.
1. Con la presente legge la Regione garantisce l'applicazione
dei principi di efficienza e di certezza del diritto
nei procedimenti amministrativi, contenuti nelle leggi
nazionali ed orienta l'attività degli enti locali
al perseguimento contestuale del servizio al singolo
cittadino e dalla tutela degli interessi pubblici e
collettivi.
TITOLO I - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 2 - Atti e procedimenti.
1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune con
le procedure di cui all'articolo 6 le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformità con
le vigenti norme urbanistico - edilizie e di tutela
le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione
di conformità è effettuata:
a) attraverso l'asseverazione e la certificazione del
progettista nel caso di denuncia di inizio dell'attività
disciplinata dall'articolo 7.
b) attraverso il rilascio dell'autorizzazione del Comune
con il procedimento di cui all'articolo 8;
c) all'interno della comunicazione del proprietario
nei casi in cui per l'intervento non sia previsto l'apporto
di un professionista abilitato.
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
1.Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge
28 gennaio 1977 n. 10:
a) gli interventi di nuova edificazione diversi da quelli
di cui al comma 1 dell'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune,
ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11 della
legge 24 marzo 1989, n. 122;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti,
anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato, quando non
costituiscano pertinenze degli edifici ai sensi dell'articolo
817 del codice civile;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali
e la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto che comportino la trasformazione permanente
del suolo inedificato, al di fuori della ordinaria
conduzione dei fondi agricoli;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di
cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a);
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti
diverse da quelle assimilate alla ristrutturazione
edilizia dalla lettera d), terzo alinea, del comma
2 dell'articolo 4.
2. Per le opere pubbliche d'interesse dei Comuni, la
deliberazione comunale con la quale il progetto viene
approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti
della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno
essere corredati da una relazione che attesti la conformità
del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie,
nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità
alle nome di sicurezza, ` sanitarie, ambientali e paesistiche.
Sia i progetti che la relazione dovranno essere redatti
da un professionista abilitato.
Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione
di conformità
1. Fatte salve le disposizioni previste dalle leggi
speciali, sono comunque sottoposte ad attestazione
di conformità con le vigenti norme degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle
salvaguardie regionali e Provinciali, nelle forme e
nei modi previsti dalla presente legge:
a) gli interventi di cui alle lettere a), e) ed f) del
comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente
disciplinati dai piani attuativi, dai regolamenti urbanistici
di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio
1995, n. 5, dai programmi integrati di intervento di
cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, nonchè
dagli altri strumenti urbanistici comunali che contengano
precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche,
formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata
esplicitamente dichiarata in base al comma 5:
b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
di cui al comma 2;
c) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività
edilizia o che eccedano l'ordinaria conduzione dei
fondi agricoli e che comunque non riguardino la coltivazione
di cave e torbiere;
d) le recinzioni con fondazioni ed i muri di cinta;
e) la revisione o l'installazione di impianti tecnologici
che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni,
semprechè determinino una modificazione permanente
degli immobili;
f) le opere pertinenziali ivi compresi i parcheggi all'aperto
o interrati;
g) le varianti in corso d'opera a concessione o autorizzazione
edilizie già rilasciate che non ne modifichino i parametri
urbanistico - edilizi, che non cambino la destinazione
d'uso o la categoria di intervento di cui al comma
2 e non violino le eventuali prescrizioni contenute
nella concessione o autorizzazione edilizia;
h) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili,
edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie,
nei casi previsti dal titolo V;
i) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate
alla ricostruzione o alla nuova edificazione
2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente
oggetto di attestazione di conformità sono i seguenti:
a) interventi recanti mutamento dell'esteriore aspetto
degli immobili che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle
necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo;
agli interventi di restauro e di risanamento conservativo
sono assimilati gli interventi sistematici, eseguiti
nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento
funzionale degli edifici, ancorchè recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia; agli interventi
di ristrutturazione edilizia sono assimilati:
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici;
- la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione
in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- limitate addizioni anche in deroga agli indici di
fabbricabilità per realizzare i servizi igienici volumi
tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento
dell'ultimo piano al fine di renderlo abitabile senza
che si costituiscano nuove unità immobiliari, le opere
necessarie al superamento delle barriere arhitettoniche
e dall'adeguamento degli immobili alle esigenze dei
portatori di handicap a seguito di certificazione sanitaria.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti
alla disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089,
29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o
siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati
come soggetti a restauro o definiti di valore storico,
culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici
comunali, devono essere realizzati nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio.
4. I progetti degli interventi relativi ad immobili
classificati come soggetti a restauro o comunque definiti
di valore storico, culturale ed architettonico dagli
strumenti urbanistici comunali, devono documentare
gli elementi tipologici, formali e strutturali che
qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare
la compatibilità degli interventi proposti con la
tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
5. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti
urbanistici, di cui alla lettera a) del comma l, deve
risultare da una esplicita attestazione del consiglio
comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi
strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti.
Articolo 5 - Ricevibilità delle istanze e delle denunce
1. La ricevibilità formale delle domande di concessione
o di autorizzazione e delle denunce d'inizio dell'attività
è subordinata alla sussistenza in esse di tutti
gli elementi sostanziali prescritti dal regolamento
edilizio; il regolamento specifica a tal fine, per
ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione
e gli elaborati progettuali da produrre, nonchè
i pareri, essenziali per la valutazione del progetto,
da acquisire preventivamente.
Non puó essere prescritta all'interessato la
preventiva acquisizione di pareri e documentazioni
di competenza del Comune stesso.
3. La ricevibilità formale è verificata dal responsabile
del procedimento entro i quindici giorni dalla presentazione;
qualora la domanda o la denuncia risulti non ricevibile,
entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione
all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni,
necessarie a rendere la domanda o la denuncia ricevibile,
entro un termine fissato ovvero a ritirare i relativi
atti.
4. Resta fermo l'obbligo di acquisire autorizzazioni
o nulla osta preventivi, diversi da quelli di cui al
comma l e da quelli acquisiti durante i procedimenti
di cui agli articoli 6 e 8, comunque prima dell'inizio
dei relativi lavori.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge i Comuni individuano i pareri - da acquisire
in via preventiva ai fini del comma l. In mancanza,
l'acquisizione di tutti i pareri è a carico del
Comune nei termini temporali del procedimento.
Articolo 6 - Procedure per il rilascio della concessione
1. La concessione edilizia è data al proprietario
o a chi ne abbia titolo.
Al momento della presentazione della domanda di concessione
edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica al
richiedente, o ad un suo delegato, il nominativo del
responsabile del procedimento di cui agli articoli
4 e S della legge 7 agosto l990, n. 241. L'esame delle
domande risultate formalmente ricevibili a norma dell'articolo
5 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte
salve quelle relative alle varianti in corso d'opera
e quelle relative alle opere di pubblico interesse
indicate dai regolamenti edilizi.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione
della domanda il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, redige una dettagliata relazione contenente
la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento
richiesto e la propria valutazione di conformità del
progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie
e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità
competente all'emanazione del procedimento conclusivo.
I1 termine puó essere interrotto una sola volta
se il responsabile del procedimento richiede all'interessato,
entro trenta giorni dalla presentazione dalla domanda,
integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero
dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
I1 responsabile del procedimento, qualora ció
sia necessario per coordinare pareri espressi da enti
ed organismi esterni al Comune, o per acquisire pareri,
nulla osta o autorizzazioni diversi da quelli necessari
a determinare la ricevibilità formale, puó
convocare una conferenza di servizi al sensi e per
gli affetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni.
In ordine ai progetti presentati, il responsabile del
procedimento, accertata la conformità alle norme,
deve richiedere, ove necessari, entro il termine di
sessanta giorni di cui al comma 3, il parere della
commissione edilizia e dell'AUSL, le quali si esprimono
nel periodo di trenta giorni dal ricevimento della
richiesta. Qualora i pareri siano stati richiesti in
tempo utile e la commissione edilizia o 1'AUSL non
si esprimano entro il termine predetto, il responsabile
del procedimento ne dà immediata segnalazione al Difensore
civico regionale che nomina nei successivi quindici
giorni un commissario ad acta che formula il relativo
parere anche avvalendosi di esperti. In tal caso il
termine di cui al comma 3 è sospeso dalla segnalazione
alla formulazione del parere.
6. I1 provvedimento definitivo è rilasciato entro
i trenta giorni successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 3.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del
provvedimento conclusivo, l'interessato, puÚ,
con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato
con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità
competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento
della richiesta,
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma
7, l'interessato puó inoltrare istanza al Difensore
civico regionale, il quale nomina entro i quindici
giorni successivi, un commissario ad acta che, nel
termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento
che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario
di cui al presente articolo sono a carico del soggetto
inadempiente.
continua (1 - 2 - 3 - 4)