Ordine degli Architetti di
Firenze e Prato

Commissione Normativa
in collaborazione con


INDICE

Articolo 1 - Contenuti e finalità

TITOLO I - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI
Articolo 2 - Atti e procedimenti
Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
Articolo 4 -Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità
Articolo 5 - Ricevibilità delle istanze e delle denunce
Articolo 6 - Procedure per il rilascio della concessione
Articolo 7 - Denuncia di inizio dell'attività
Articolo 8 - Autorizzazione edilizia
Articolo 9 - Commissione edilizia
Articolo 10 - Pareri igienico sanitari obbligatori
Articolo 11 -Procedure per l'acquisizione preventiva dei pareri igienico sanitari Articolo 12 - Certificato di conformità e abitabilità. Inizio di esercizio di attività produttive
Articolo 13 - Pareri igienico sanitari facoltativi
Articolo 14 - Tariffe per il rilascio dei pareri igienico sanitari
Articolo 15 - Pareri igienico sanitari sugli strumenti urbanistici
Articolo 16 - Trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative relative alle costruzioni con particolari strutture

TITOLO II - DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE COSTRUZIONI IN ZONE SOGGETTE AL RISCHIO SISMICO
Articolo 17 - Generalità
Articolo 18 - Istruzioni tecniche regionali per i controlli sulle costruzioni in zone soggette al rischio sismico
Articolo 19 - Elaborati progettuali e deposito dei progetti
Articolo 20 - Realizzazione dei lavori
Articolo 21 - Controlli

TITOLO III - CONTRIBUTI.
Articolo 22 - Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione
Articolo 23 -Tabelle parametriche regionali per la determinazione degli oneri di urbanizzazione
Articolo 24 -Determinazione degli oneri di urbanizzazione da parte del Comune
Articolo 25 -Determinazione del contributo relativo al costo di costruzione

TITOLO IV - DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI-
Articolo 26 - Disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili
Articolo 27 -Mutamenti di destinazioni d'uso
Articolo 28 - Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni- I 8
Articolo 29 - Adempimenti particolari
Articolo 30 - Integrazione dei regolamenti edilizi

TITOLO V - SANZIONI
Articolo 31 - Sanzioni per il ritardato o omesso versamento del contributo Articolo 32 -Applicazione degli articoli 7, 9, 10 e 12 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Articolo 33 - Sanzioni amministrative per violazioni della disciplina del titolo II
Articolo 34 - Sanzioni amministrative per omessa denuncia dell'inizio di attività produttiva
Articolo 35 - Determinazione delle variazioni essenziali
Articolo 36 - Sanzioni amministrative in caso di mutamento di destinazione d'uso senza autorizzazione

TITOLO VI - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.

Articolo 38 - Unificazione delle definizioni
Articolo 39 - Disposizioni particolari per il risparmio energetico e per l'impiego di soluzioni tecniche compatibili con la tutela ambientale

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 40 - Norme transitorie
Articolo 41 - Abrogazioni

(1 - 2 - 3 - 4)

Articolo 1 - Contenuti e finalità

1. La presente legge:
a) individua le trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a concessione edilizia in applicazione della legge 28 gennaio 1977 n.10, definendo i procedimenti per ottenere la concessione stessa;
b) disciplina in tutti gli altri casi, le modalità di attestazione della conformità con le vigenti norme urbanistico - edilizie e di tutela delle altre opere ed interventi non soggetti alla concessione di cui alla lettera a);
c) disciplina i contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione da corrispondere al Comune;
d) definisce quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonchè i criteri, le modalità e gli strumenti attraverso i quali il Comune individua quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, delle destinazioni d'uso degli immobili o di parti di essi siano subordinati ad autorizzazione del Comune stesso, giuste le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 25 della citata legge n. 47 del 1985.
1. Con la presente legge la Regione garantisce l'applicazione dei principi di efficienza e di certezza del diritto nei procedimenti amministrativi, contenuti nelle leggi nazionali ed orienta l'attività degli enti locali al perseguimento contestuale del servizio al singolo cittadino e dalla tutela degli interessi pubblici e collettivi.

TITOLO I - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 2 - Atti e procedimenti.

1. Sono soggette a concessione edilizia del Comune con le procedure di cui all'articolo 6 le trasformazioni urbanistiche ed edilizie di cui all'articolo 3.
2. Sono soggette ad attestazione di conformità con le vigenti norme urbanistico - edilizie e di tutela le opere e gli interventi di cui all'articolo 4. L'attestazione di conformità è effettuata:
a) attraverso l'asseverazione e la certificazione del progettista nel caso di denuncia di inizio dell'attività disciplinata dall'articolo 7.
b) attraverso il rilascio dell'autorizzazione del Comune con il procedimento di cui all'articolo 8;
c) all'interno della comunicazione del proprietario nei casi in cui per l'intervento non sia previsto l'apporto di un professionista abilitato.

Articolo 3 - Trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

1.Sono considerate trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10:
a) gli interventi di nuova edificazione diversi da quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da parte di soggetti diversi dal Comune, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 11 della legge 24 marzo 1989, n. 122;
c) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, quando non costituiscano pertinenze degli edifici ai sensi dell'articolo 817 del codice civile;
d) la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto che comportino la trasformazione permanente del suolo inedificato, al di fuori della ordinaria conduzione dei fondi agricoli;
e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
f) le addizioni volumetriche agli edifici esistenti diverse da quelle assimilate alla ristrutturazione edilizia dalla lettera d), terzo alinea, del comma 2 dell'articolo 4.
2. Per le opere pubbliche d'interesse dei Comuni, la deliberazione comunale con la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno essere corredati da una relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla osta di conformità alle nome di sicurezza, ` sanitarie, ambientali e paesistiche.
Sia i progetti che la relazione dovranno essere redatti da un professionista abilitato.

Articolo 4 - Opere ed interventi sottoposti ad attestazione di conformità

1. Fatte salve le disposizioni previste dalle leggi speciali, sono comunque sottoposte ad attestazione di conformità con le vigenti norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, delle salvaguardie regionali e Provinciali, nelle forme e nei modi previsti dalla presente legge:
a) gli interventi di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3, qualora siano specificamente disciplinati dai piani attuativi, dai regolamenti urbanistici di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5, dai programmi integrati di intervento di cui all'articolo 29 della stessa legge regionale, nonchè dagli altri strumenti urbanistici comunali che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in base al comma 5:
b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui al comma 2;
c) le opere di reinterro e di scavo non connesse all'attività edilizia o che eccedano l'ordinaria conduzione dei fondi agricoli e che comunque non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
d) le recinzioni con fondazioni ed i muri di cinta;
e) la revisione o l'installazione di impianti tecnologici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni, semprechè determinino una modificazione permanente degli immobili;
f) le opere pertinenziali ivi compresi i parcheggi all'aperto o interrati;
g) le varianti in corso d'opera a concessione o autorizzazione edilizie già rilasciate che non ne modifichino i parametri urbanistico - edilizi, che non cambino la destinazione d'uso o la categoria di intervento di cui al comma 2 e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione o autorizzazione edilizia;
h) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi previsti dal titolo V;
i) le demolizioni di edifici o di manufatti non preordinate alla ricostruzione o alla nuova edificazione
2. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente oggetto di attestazione di conformità sono i seguenti:
a) interventi recanti mutamento dell'esteriore aspetto degli immobili che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo; agli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono assimilati gli interventi sistematici, eseguiti nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorchè recenti;
d) interventi di ristrutturazione edilizia; agli interventi di ristrutturazione edilizia sono assimilati:
- le demolizioni con fedele ricostruzione degli edifici;
- la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione in diversa collocazione sul lotto di pertinenza;
- limitate addizioni anche in deroga agli indici di fabbricabilità per realizzare i servizi igienici volumi tecnici e le autorimesse pertinenziali, il rialzamento
dell'ultimo piano al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, le opere necessarie al superamento delle barriere arhitettoniche e dall'adeguamento degli immobili alle esigenze dei portatori di handicap a seguito di certificazione sanitaria.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a immobili od a parti di immobili sottoposti alla disciplina delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e 6 dicembre 1991 n. 394, o siti nelle zone classificate A ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o comunque classificati come soggetti a restauro o definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono essere realizzati nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio.
4. I progetti degli interventi relativi ad immobili classificati come soggetti a restauro o comunque definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli strumenti urbanistici comunali, devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi proposti con la tutela e la conservazione dei suddetti elementi.
5. La sussistenza della specifica disciplina degli strumenti urbanistici, di cui alla lettera a) del comma l, deve risultare da una esplicita attestazione del consiglio comunale da rendersi in sede di approvazione dei nuovi strumenti o in sede di ricognizione di quelli vigenti.

Articolo 5 - Ricevibilità delle istanze e delle denunce

1. La ricevibilità formale delle domande di concessione o di autorizzazione e delle denunce d'inizio dell'attività è subordinata alla sussistenza in esse di tutti gli elementi sostanziali prescritti dal regolamento edilizio; il regolamento specifica a tal fine, per ogni tipo di opera e di intervento, la documentazione e gli elaborati progettuali da produrre, nonchè i pareri, essenziali per la valutazione del progetto, da acquisire preventivamente.
Non puó essere prescritta all'interessato la preventiva acquisizione di pareri e documentazioni di competenza del Comune stesso.
3. La ricevibilità formale è verificata dal responsabile del procedimento entro i quindici giorni dalla presentazione; qualora la domanda o la denuncia risulti non ricevibile, entro lo stesso termine ne viene data motivata comunicazione all'interessato, invitandolo a presentare le integrazioni, necessarie a rendere la domanda o la denuncia ricevibile, entro un termine fissato ovvero a ritirare i relativi atti.
4. Resta fermo l'obbligo di acquisire autorizzazioni o nulla osta preventivi, diversi da quelli di cui al comma l e da quelli acquisiti durante i procedimenti di cui agli articoli 6 e 8, comunque prima dell'inizio dei relativi lavori.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni individuano i pareri - da acquisire in via preventiva ai fini del comma l. In mancanza, l'acquisizione di tutti i pareri è a carico del Comune nei termini temporali del procedimento.

Articolo 6 - Procedure per il rilascio della concessione

1. La concessione edilizia è data al proprietario o a chi ne abbia titolo.
Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente, o ad un suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e S della legge 7 agosto l990, n. 241. L'esame delle domande risultate formalmente ricevibili a norma dell'articolo 5 si svolge secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere di pubblico interesse indicate dai regolamenti edilizi.
3. Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e di conseguenza formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del procedimento conclusivo. I1 termine puó essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro trenta giorni dalla presentazione dalla domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.
I1 responsabile del procedimento, qualora ció sia necessario per coordinare pareri espressi da enti ed organismi esterni al Comune, o per acquisire pareri, nulla osta o autorizzazioni diversi da quelli necessari a determinare la ricevibilità formale, puó convocare una conferenza di servizi al sensi e per gli affetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento, accertata la conformità alle norme, deve richiedere, ove necessari, entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 3, il parere della commissione edilizia e dell'AUSL, le quali si esprimono nel periodo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora i pareri siano stati richiesti in tempo utile e la commissione edilizia o 1'AUSL non si esprimano entro il termine predetto, il responsabile del procedimento ne dà immediata segnalazione al Difensore civico regionale che nomina nei successivi quindici giorni un commissario ad acta che formula il relativo parere anche avvalendosi di esperti. In tal caso il termine di cui al comma 3 è sospeso dalla segnalazione alla formulazione del parere.
6. I1 provvedimento definitivo è rilasciato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.
7. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato, puÚ, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
8. Decorso inutilmente anche il termine di cui il comma 7, l'interessato puó inoltrare istanza al Difensore civico regionale, il quale nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di sessanta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia.
9. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente articolo sono a carico del soggetto inadempiente.

continua (1 - 2 - 3 - 4)

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Giunta Regionale
NORME SULLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI EDILIZIE E SULLE DENUNCE D'INIZIO DELLE ATTIVITÀ.


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