| LEGGE REGIONALE 3 SETTEMBRE 1996, N. 76 |
| DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E DELLE CONFERENZE DEI SERVIZI |
TITOLO I
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art. 1 - Oggetto della legge
1. La presente legge, in conformità con i principi
di cui all'art. 27 della l. 8-6-1990 n. 142, "Ordinamento
delle autonomie locali", e agli artt. 11, 14 e
l5 della l. 7-8-199O n. 241, "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi", disciplina gli accordi
di programma e le conferenze dei servizi promossi dalla
Regione, o dagli enti locali con la partecipazione
della Regione. Disciplina altresi la partecipazione
della Regione ad accordi di programma e conferenze
dei servizi promossi da altre amministrazioni pubbliche.
2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono
strumenti generali di tipo consensuale per la realizzazione
dei principi di economicità ed efficacia e per la
semplificazione dell'azione amministrativa.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni concernenti gli accordi di programma
si applicano anche agli accordi, comunque denominati,
previsti da leggi speciali, salvo che queste ultime
non dispongano diversamente.
2. Sono esclusi dalla applicazione della presente legge
le convenzioni, i protocolli di intesa e altri istituti,
comunque denominati, aventi ad oggetto dichiarazioni
di intenti o manifestazioni di volontà non contenenti
impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti sottoscrittori.
TITOLO II
GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 3 - Accordo di programma
1. L'accordo di programma può essere concluso
quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata
di Regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti
pubblici, nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di lavori pubblici;
b) per la realizzazione di una o più opere, interventi
o programmi di intervento.
2. L'accordo di programma regola gli impegni assunti
con consenso unanime dai soggetti pubblici, stabilisce
tempi e modalità di realizzazione, le attività di
competenza, tempi e modalità di finanziamento.
3. Qualora l'accordo di programma di cui al comma 1,
lett. b) preveda opere, interventi, o programmi di
intervento per la cui realizzazione sia necessario
anche l'intervento di soggetti privati, I'accordo di
programma ne dà atto e può prevedere la contestuale
o successiva sottoscrizione di accordi, ai sensi dell'art.
11 della L. 241/i 990, tra le amministrazioni pubbliche
partecipanti all'accordo di programma e competenti
alla emanazione di atti autorizzativi, concessori o
di assenso comunque denominati ed i soggetti privati
interessati. Tali accordi, che possono essere sostitutivi
degli atti autorizzativi, concessori o di assenso comunque
denominati, ovvero determinarne il contenuto discrezionale,
stabiliscono altresi gli impegni assunti dai soggetti
privati, tra i quali, in particolare, il rispetto dei
contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro, con la previsione di
idonee garanzie per i casi di inadempimento.
Art. 4 - Contenuto
1. L'accordo di programma, deve contenere:
a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi
o dei programmi di intervento da realizzare; gli specifici
obblighi e adempimenti, nell'ambito delle rispettive
competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati
da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti
finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità
operativa; qualora l'accordo preveda impegni finanziari
a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare
atto della copertura finanziaria ovvero indicare i
mezzi per farne fronte;
b) la composizione del collegio incaricato della vigilanza
sull'esecuzione dell'accordo e del compimento degli
eventuali interventi sostitutivi, secondo quanto previsto
dal successivo art. 12, nonchè la specificazione
dei poteri dell'organo;
c) l'indicazione del funzionario responsabile dell'attuazione
dell'accordo; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dell'accordo, i provvedimenti sanzionatori
da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
d) l'eventuale ricorso ai procedimenti di arbitrato
con la specifcazione delle modalità di composizione
e di nomina del collegio arbitrale;
e) le eventuali variazioni di atti di programmazione
o pianifcazione territoriale determinate dall'accordo
di programma, nel rispetto delle procedure previste
dall'art. 11;
f) l'eventuale effetto sostitutivo delle concessioni
edilizie, di cui all'art. 27, comma 4, L. 8-6-1990
n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo
di atti amministrativi, secondo le disposizioni della
presente legge.
2. L'accordo di programma può prevedere, inoltre,
misure organizzative idonee a consentire un adeguato
svolgimento delle conseguenti attività attuative da
parte di tutte le amministrazioni interessate, con
particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni
demografiche.
Art. 5 - Procedimento
1. Il procedimento per la conclusione dell'accordo di
programma, salvo i casi disciplinati dalI'art. 11,
si articola nelle seguenti fasi:
a) promozione dell'accordo mediante convocazione della
conferenza istruttoria;
b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti
partecipanti;
c) firma dell'accordo;
d) approvazione dell'accordo mediante atto amministrativo;
e) pubblicazione.
2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali
relative al controllo preventivo di legittimità sugli
atti, in conformità con la normativa vigente.
Art. 6 - Promozione: soggetti
1. L'accordo di programma, anche su richiesta di una
o più delle altre amministrazioni o soggetti pubblici
interessati, è promosso dalla Regione, dalle province
o dai comuni, in relazione alla competenza primaria
o prevalente sui lavori, sulle opere, sogli interventi
o sui programmi di intervento da realizzare.
2. L'accordo di programma che produce gli effetti di
cui all'art. 4, conuna 1, lett. e), è sempre promosso
dalla Regione.
3. L'accordo di programma è promosso dalle amministrazioni
di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente
della Regione, del Presidente della provincia o del
Sindaco.
4.Il Presidente della Giunta regionale provvede alla
promozione dell'accordo di programma previa deliberazione
della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico
della programmazione.
5. Con la deliberazione di cui al comma precedente,
la Giunta regionale approva le finalità delI'accordo
di programma, individua le strutture organizzative
regionali che in rapporto all'oggetto dell'accordo
e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase
istruttoria e la struttura organizzativa responsabile
del procedimento.
6. Il Sindaco ed il Presidente della provincia, provvedono
alla promozione dell'accordo di programma in conformità
al proprio ordinamento interno.
Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della
Giunta regionale partecipa alla conferenza istruttoria
previa deliberazione della Giunta, sentito il comitato
tecnico della programmazione.
Art. 7- Promozione: modalità
1. La promozione dell'accordo di programma consiste
nella convocazione della conferenza istruttoria di cui
al successivo art. 8.
2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:
a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi
di intervento oggetto dell'accordo;
b) le competenze di ciascuno dei soggetti invitati in
ordine all'oggetto dell'accordo;
c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione
della proposta di accordo;
cl) il funzionario responsabile del procedimento.
3. Qualora l'accordo proposto produca gli effetti di
atti amministrativi per i quali la normativa v igente
prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione
devono altresi essere indicati tali adempimenti, con
la specificazione di quelli eventualmente già compiuti
e di quelli ancora da compiersi.
4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono
allegati i documenti già in possesso delI'amministrazione
proponente, relativi agIi elementi di cui al precedente
comma.
Art. 8 - Conferenza istruttoria
1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali
rappresentanti, ovvero altri soggetti legittimati in
conformità alle disposizioni dell'ordinamento interno,
dell'amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni
e enti pubblici convocati.
2. La conferenza, accertato I'interesse dei soggetti
partecipanti a procedere alla conclusione delI'accordo,
la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da
sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all'art.
7, comma 3, prendendo atto di quelli già compiuti
e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.
3. Della conferenza viene redatto apposito verbale,
a cura del responsabile del procedimento, dal quale
devono risultare i soggetti presenti. Ie determinazioni
assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento
per la conclusione dell'accordo di programma ed i tempi
e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti
istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto
da tutti i partecipanti.
4. Il verbale della conferenza è allegato all'accordo
di programma.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori,
delle opere, interventi o programmi di intervento previsti
nell'accordo di programma, sia necessario acquisire
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei
soggetti partecipanti all'accordo di programma o da
parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo
della conferenza istruttoria disciplinata dal presente
articolo, I'amministrazione che promuove I'accordo
di programma procede alla convocazione di una conferenza
dei servizi con le modalità di cui all'art. 15, comma
3, 4 e 5,e artt. 16 e 17.
6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al
contenuto previsto dall'art. 17, comma 4, deve riportare
quanto previsto dal precedente comma 3. Il verbale
è allegato all'accordo di programma.
Art. 9 - Firma dell'accordo di programma
1. I1 responsabile del procedimento, verificato il compimento
degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad
inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni
ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo
dell'accordo di programma. Ai fini del compimento degli
atti istruttori di competenza regionale, è sempre
convocata prima della firma dell'accordo, una apposita
conferenza dei servizi interna, secondo le modalità
previste dal successivo art. 13, alla quale partecipano
le strutture organizzative regionali coinvolte nel
procedimento. Il verbale della conferenza dei servizi
interna dà atto della attività istruttoria svolta
dalle singole strutture organizzative regionali e si
esprime sul testo definitivo dell'accordo.
2. L'accordo di programma è firmato dai legali
rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici
partecipanti.
3. Nel caso in cui l'accordo di programma produca l'effetto
di variazione di uno o più atti di programmazione o
pianificazione territoriale, i legali rappresentanti
delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti
devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente
necessari per legge.
Art. 10 - Approvazione e pubblicazione
1. L'accordo di programma, in relazione alla amministrazione
che lo ha promosso, è approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente
della provincia, o con atto del Sindaco.
2. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
L'accordo di programma comincia a produrre i suoi effetti
dal giorno della pubblicazione.
3. L'atto di approvazione dell'accordo di programma,
qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore
di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza per le opere in esso previste.
4. L'accordo di programma può essere modificato
con le stesse procedure previste per la sua definizione
e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.
Art. 11 - Variazione di atti di programmazione e pianificuzione territoriale
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla L.R.
5/1995, artt. 8 e 14, al nucleo tecnico di valutazione,
I'accordo di programma di cui all'art. 3, comma 1,
lett. a) può determinare la variazione degli
strumenti urbanistici dei comuni che hanno sottoscritto
l'accordo, salvo ratifica da parte dei rispettivi consigli
comunali entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Qualora
la variazione degli strumenti urbanistici comunali
comporti la necessità di adeguare anche gli strumenti
di programmazione o di pianificazione di altre amministrazioni
firmatarie, I'accordo deve essere ratificato anche
dagli organi consiliari delle stesse entro 30 giorni
dalla sottoscrizione. La mancata ratifica comporta
la decadenza dell'accordo. Intervenuta la ratifica,
I'accordo è approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione con le modalità e gli effetti
previsti dall'art. 10.
2. Al di fuori dei casi di cui al primo comma, qualora
l'accordo di programma comporti la contestuale variazione
di uno o più atti di programmazione o pianificazione
territoriale di competenza delle amministrazioni partecipanti
all'accordo stesso, esso è concluso insieme all'accordo
di pianificazione di cui all'art. 36, della L.R. 16-1-1995,
n. 5, con le speciali procedure di cui al presente
articolo. L'accordo di programma concluso insieme
all'accordo di pianificazione, deve comunque garantire
il rispetto delle finalità della L.R. 5/1995, l'adeguatezza
del quadro conoscitivo di riferimento e la coerenza
complessiva del sistema di programmazione e pianificazione
territoriale, dandone espressamente atto nel testo
sottoscritto dai soggetti partecipanti.
3. L'obbligo, previsto dall'art. 3, comma 2 della L.R.
5/1995, di comunicazione dell'avvio del procedimento
agli altri soggetti istituzionali interessati, si intende
assolto con la convocazione della conferenza dei servizi
di cui all'art. 8, comma 5, a cui devono essere invitati,
oltre ai soggetti partecipanti all'accordo di programma,
tutte le amministrazioni competenti a deliberare l'atto
o gli atti di programmazione o pianificazione territoriale
che si intendono variare, nonchè quelle competenti
ad esprimere su di essi pareri, intese, nulla osta
o assensi comunque denominati. Tale conferenza sostituisce
la conferenza prevista dall'art. 36, comma 2 della
L.R. 5/l995.
4. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell'atto
o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale
che si intendono variare, preveda, in corrispondenza
di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione
di osservazioni da parte di altri soggetti interessati,
il verbale della conferenza di cui al comma precedente,
il testo dell'accordo di programma da sottoscrivere
e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati
presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato
gli atti di programmazione o pianificazione territoriale
che si intendono variare.
5. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti
gli interessati possono prendere visione degli atti
e, entro 20 giorni successivi alla scadenza dei termini
di deposito, presentare osservazioni.
6. Decorso il termine per la presentazione di osservazioni,
nel caso in cui ne siano state presentate, i soggetti
che hanno partecipato alla conferenza dei servizi
sono nuovamente convocati a cura del Presidente della
Giunta regionale al fine di esaminare le osservazioni
pervenute. Qualora unanimamente i soggetti convocati
confermino l'accordo o in accoglimento delle osservazioni
decidano di modificarlo, si procede alla firma dell'accordo
di programma da parte dei soggetti che assumono gli
impegni di cui all'art. 3, nonchè alla firma
dell'accordo di pianificazione da parte delle amministrazioni
pubbliche competenti a deliberare l'atto o gli atti
di programmazione o pianificazione territoriale di
cui si determina la variazione. La firma avviene con
le modalità previste dall'art. 9, commi 2 e 3. Si
procede ugualmente alla firma, senza necessità di
ulteriore esame, nel caso in cui non siano state presentate
osservazioni.
7. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo
di pianificazione, devono essere ratificati a pena
di decadenza entro 30 giorni dalla firma, da parte
degli organi consiliari delle amministrazioni dei cui
atti di programmazione e di pianificazione territoriale
si determina la variazione.
8. L'accordo di programma di cui al comma 2 e l'accordo
di pianificazione, una volta intervenuta la ratifica,
sono approvati con decreto del Presidente della Giunta
regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione con le modalità e gli effetti previsti
dall'art. 10.
Art. 12 - Vincolatività dell'accordo e collegio di
vigilanza
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno
sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati
e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti
con l'accordo di programma è affidata al collegio
di cui all'art. 27, comma 6, della L. 142/ 1990. Esso
è composto da un numero di membri di norma corrispondente
al numero delle amministrazioni interessate e comunque
non superiore a nove. Il collegio delibera a maggioranza
dei componenti ed è presieduto dal legale rappresentante
dell'amministrazione che approva con proprio atto l'accordo
di programma.
3. Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri
ad esso attribuiti dall'accordo di programma, può
comunque chiedere documenti e informazioni ai soggetti
che hanno partecipato all'accordo. può convocarne
i rappresentanti, può procedere a ispezioni
e disporre consulenze. L'accordo di programma stabilisce
l'eventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti
sottoscrittori relativi al funzionamento del collegio
di vigilanza.
4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi
nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti
concordati. A tal fine il collegio accertata l'inerzia
o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere
entro un termine non superiore a 30 giorni.
Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede
al Presidente della Giunta regionale la nomina di un
commissario ad acta per il compimento degli atti o
delle attività per le quali si è verificata l'inerzia
o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la
L.R. 1 6-6- 1994 n. 45 e successive modificazioni.
5. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari
a carico di una amministrazione partecipante, cosl
come previsto dall'art. 4, lett. a), gli organi competenti
dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni.
In mancanza. il collegio di vigilanza provvede in via
sostitutiva, con le modalità di cui al comma 4.
6. L'accordo di programma individua il funzionario responsabile
dell'attuazione dell'accordo, scelto di norma tra dirigenti
e funzionari delI'amministrazione che approva con proprio
atto l'accordo di programma. Il funzionario che svolge
anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza,
mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le
strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti
all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile
ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al
collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti
l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente
al collegio sullo stato di attuazione dell'accordo.
TITOLO III
CONFERENZE DEI SERVIZI
Art. 13 - Cornerenza dei serrvizi interna
1. La Regione ai fini della semplificazione ed accellerazione
dei procedimenti amministrativi che coinvolgono più
articolazioni organizzative regionali, può procedere
attraverso conferenze dei servizi interne, anche periodiche.
2. Le conferenze dei servizi interne possono essere
convocate quando per l'adozione dell'atto finale siano
previsti, o comunque ritenuti opportuni, pareri o valutazioni
di competenza di più articolazioni organizzative regionali.
3. Il dirigente dell'unità organizzativa responsabile
del procedimento provvede alla convocazione della conferenza
dei servizi interna invitando a parteciparvi i dirigenti,
o funzionari da essi individuati, delle articolazioni
organizzative coinvolte nel procedimento.
4. Della conferenza dei servizi interna viene redatto,
a cura del dirigente che ha provveduto alla convocazione,
apposito verbale, che è sottoscritto da tutti
i partecipanti. Il verbale sostituisce ad ogni effetto
i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti
convocati.
5. La mancata partecipazione dei soggetti convocati
alla conferenza dei servizi interna, assume valore
di parere o valutazione positiva, salvo che gli stessi
non facciano pervenire, entro la data fissata per la
conferenza, parere o valutazione scritta di senso contrario.
6. Il provvedimento amministrativo finale dà atto degli
esiti della conferenza dei serizi interna e dei pareri
e delle valutazioni espressi ai sensi del precedente
comma.
Art. 14 - Conferenza dei servizi
1. La Regione, nei casi in cui sia necessaria l'acquisizione
di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze,
nulla osta o assensi comunque denominati da parte di
altre amministrazioni pubbliche, finalizzata alla conclusione
di un procedimento amministrativo di propria competenza,
può procedere a mezzo di conferenza dei servizi
ai sensi dell'art. 14 della L. 7-8-1990, n. 241 e succesive
modificazioni.
2. La conferenza dei servizi può essere convocata
dalla Regione anche su richiesta di un'altra pubblica
amministrazione interessata al procedimento, ovvero
- ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, L. 241/1990 -
anche su richiesta di un soggetto privato, qualora
la sua attività sia subordinata ad atto di consenso
comunque denominato di competenza della Regione, per
la cui emanazione siano necessari pareri, nulla osta
o assensi comunque denominati da parte di altre amministrazioni
pubbliche.
3. Le determinazioni concordate nella conferenza dei
servizi sostituiscono le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta o gli atti
di assenso comunque denominati da parte delle amministrazioni
pubbliche, convocate dalla Regione.
Art. 15- Convocazione
1. La conferenza dei serizi è convocata dal dirigente
preposto alla unità organizzativa regionale responsabile
del procedimento, qualora l'atto amministrativo finale
sia di sua competenza.
2. La conferenza dei servizi è convocata dal Presidente
della Giunta regionale qualora l'atto finale sia di
sua competenza o degli altri organi istituzionali della
Regione. Nel caso in cui la competenza sia di altri
organi istituzionali della Regione, il Presidente della
Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi
previa deliberazione della Giunta regionale.
3. La conferenza dei servizi è convocata con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, inviata a tutte
le amministrazioni competenti ad emanare gli atti di
cui all'art. 11, commi l e 2. La lettera invita le
amministrazioni a partecipare attraverso rappresentanti
legittimati ad esprimere definitivamente ed in modo
vincolante la volontà dell'ente.
4. La lettera di convocazione deve contenere una relazione
sull'oggetto della conferenza dei servizi, l'indicazione
degli atti che si intendono acquisire in rapporto alle
specitiche competenze delle ammini.strazioni convocate
e ogni altro documento utile ai fini di una valutazione
preventiva da parte delle amministrazioni convocate.
5. La convocazione è effettuata per una data che
tenga conto dei tempi tecnici necessari affinchè
i soggetti partecipanti possano esprimere le valutazioni
di loro competenza e assumere le deliberazioni necessarie.
Art. 16 - Partecipazione alla conferenza dei servizi
1.E' legittimato a partecipare alla conferenza
dei servizi, salvo che l'ordinamento interno alla amministrazione
convocata non disponga diversamente, il legale rappresentante
dell'amministrazione convocata o il dirigente competente
ad adottare l'atto per il quale l'amministrazione è
stata convocata, ovvero persona munita di apposito
mandato da parte dell'organo competente a deliberare
in via ordinaria l'atto per il quale l'amministrazione
è stata convocata.
2. La Regione è rappresentata nella conferenza
dei servizi dal dirigente di cui all'art. 15, comma
1, ovvero dal Presidente della Giunta regionale qualora
ricorrano le condizioni di cui all'art. 15, comma 2.
In tale caso il Presidente può delegare altro
componente della Giunta regionale ovvero un dirigente
della struttura operativa regionale, specificando l'ampiezza
del mandato conferito in ordine all'oggetto della conferenza
dei servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
la quale, convocata con le modalità di cui all'art.
15, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia
partecipato con rappresentanti non legittimati ai sensi
del comma 1.
4. L'effetto di cui al comma precedente non si produce
nel caso in cui l'amministrazione faccia pervenire
alla Regione il proprio motivato dissenso entro 20
giorni dalla data di convocazione della conferenza,
ovvero dalla data della comunicazione delle determinazioni
adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle indicate
nella lettera di convocazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano
alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.
6. Le determinazioni della conferenza sono prese all'unanimità
dei soggetti partecipanti. Qualora il dissenso sia
espresso da una amministrazione chiamata ad esprimere
un parere o un atto di assenso comunque denominato
facoltativo, ovvero obbligatorio ma non vincolante
ai fini della conclusione del procedimento, il dissenso
stesso è riportato nel verbale finale ma non incide
sul raggiungimento dell'unanimità.
Art. 17 - Svolgimento della conferenza
1. La conferenza dei servizi si apre nella data stabilita
nella lettera di convocazione e si chiude con la sottoscrizione
del verbale finale da parte dei soggetti partecipanti.
9.Il rappresentante della Regione verifica la presenza
e la legittimazione dei rappresentanti delle amministrazioni
convocate. Gli atti di legittimazione sono allegati
e formano parte integrante del verbale finale della
conferenza.
3. Qualora nel corso della conferenza dei servizi non
si raggiunga l'unanimità dei consensi, il rappresentante
della Regione redige un verbale da cui risultino le
amministrazioni convocate, i rappresentanti presenti,
le amministrazioni assenti, I'oggetto in ordine al
quale la conferenza è stata convocata, gli aspetti
salienti della discussione, i pareri favorevol i ed
i pareri negativi mot i vat i espressi dai partecipanti.
Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti
e non produce gli effetti previsti dall'art. 14,comma3.
4. Se la conferenza dei servizi si chiude con l'unanimità
dei consensi, il rappresentante della Regione redige
un verbale dal quale devono risultare le amministrazioni
convocate, i rappresentanti presenti, le amministrazioni
assenti, I'oggetto in ordine al quale la conferenza
è stata convocata. le determinazioni assunte,
con le eventuali moditiche rispetto all'oggetto della
convocazione, nonchè tutti gli atti di competenza
dei soggetti conocati dei quali l'esito della conferenza
tiene luogo. Il erbale è sottoscritto da tutti
i partecipanti. Il erbale produce l'effetto sostitutivo
di cui all'art. 14, comma 3 e la Regione conclude il
procedimento di propria competenza.
5. Qualora si sia verificata l'assenza, o la presenza
con rappresentante non legittimato, di alcuna delle
amministrazioni convocate, il rappresentante della
Regione provvede a notifcare a tali amininistrazioni
copia del verbale della conferenza dei servizi.
6. Decorsi i termini previsti dall'art. 16, comma 4,
senza che le amministrazioni assenti. o presenti con
rappresentante non legittimato, abbiano espresso il
loro motivato dissenso, il verbale produce l'efJetto
sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3, e la Regione
conclude il procedimento amministrativo di propria
competenza.
7. Qualora nei termini di cui all'art. 16, comma 4,
le amministrazioni assenti o presenti con rappresentante
non legittimato, comunichino alla Regione il proprio
motivato, dissenso, la conferenza dei servizi si considera
conclusa con gli effetti previsti dal comma 3.
Continua