LEGGE REGIONE TOSCANA 13 APRILE 1995, N.59
(B.U.R.T. 18-4-95)
LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N.5 RECANTE <<NORME
PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO>>. INTEGRAZIONE
ALLE NORME TRANSITORIE.
Art.1 - INTEGRAZIONE ALL'ART.37, SESTO COMMA, DELLA
L.R. 16 GENNAIO 1995, N.5
Si omette in quanto già integrato al sesto comma
dell'art.37 della L.R. 16 gennaio 1995, n.5.
Art.2 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CUI ALL'ART.11 DELLA
L.R. 31 DICEMBRE 1984, N.74, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,
NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEL
CONSIGLIO PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 23 APRILE 1995
1. Nel periodo di sospensione dell'attività del
Consiglio regionale per le elezioni regionali del 23
aprile 1995, la competenza all'approvazione degli atti
di cui all'art.11 della L.R. 31 dicembre 1984, n.74,
e succ. mod., è attribuita alla Giunta regionale
fino alla data di insediamento delle commissioni consiliari
permanenti.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche
agli atti già trasmessi dalla Giunta regionale
al Consiglio ai sensi dell'art.11 della L.R. 31 dicembre
1984, n.74, e successive modificazioni, e non ancora
approvati alla data di sospensione dell'attività
del Consiglio ai sensi dell'art.3 della legge 17 febbraio
1968, n.108.
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